Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. (In applicazione di tale principio, si è escluso che la condanna per il fatto di offerta, messa in vendita e comunque cessione di stupefacente, a fronte di contestazione di mera detenzione, integri la violazione suddetta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2009, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 436
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 025101/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA LV N. IL 13/03/1952;
2) FA CE LE N. IL 27/08/1953;
avverso SENTENZA del 09/03/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. SELVAGGI che ha concluso per il Rigetto dei ricorsi;
Letta la memoria difensiva proposta nell'interesse di FA CE Raffaele.
OSSERVA
Sull'appello proposto da DA LV e FA LI LE avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone in data 21-11-2000 che, all'esito di giudizio abbreviatogli aveva dichiarati colpevoli del reato di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71, in concorso e, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, aveva condannato ciascuno dei predetti alla pena di anni tre di reclusione e L.
4.000.000 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque, la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 9-03-2006 esclusa la continuazione, rideterminava la pena in anni due di reclusione e L.
3.000.000 di multa ciascuno confermando nel resto e dichiarando dette pene interamente condonate ex D.P.R. n. 865 del 1986. Avverso tale sentenza gli anzidetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a rispettivi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
DA:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.521 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra i termini dell'imputazione contestata e quelli ritenuti in sentenza, attribuendo al ricorrente, a fronte di una contestazione di mera detenzione di eroina, la condotta di "offerta, messa in vendita e comunque cessione" dello stupefacente, senza, peraltro, verificarne l'effettiva disponibilità da parte dell'imputato, a prescindere dallo stesso contraddittorio comportamento del predetto, incompatibile con un effettivo possesso della droga;
FA CE:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo stata fornita nessuna spiegazione corretta ed utile circa l'effettiva prova del "quid pluris" che caratterizza la successiva condotta della detenzione contestata con quella di "offerta, messa in vendita e comunque cessione" ritenuta in sentenza in relazione allo stupefacente, con la conseguente violazione della correlazione tra accusa e fatto ritenuto in sentenza;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per errata applicazione della legge penale, essendo stato fatto un costante rinvio alle previsioni normative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 sebbene i fatti contestati si riferissero all'anno 1986 e come tali disciplinati dalla L. n. 685 del 1975 vigente all'epoca, così errando anche nella misura del trattamento sanzionatorio, più grave rispetto a quello previsto dalla predetta precedente normativa;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 521 c.p.p., posta l'evidente difetto di correlazione tra fatto contestato (mera detenzione di eroina) e fatto ritenuto in sentenza (offerta, messa in vendita e comunque cessione), trattandosi di fatti diversi tra loro.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna de ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Quanto al vizio di violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. denunciato da entrambi i ricorrenti (per il DA quale unico sostanziale motivo di gravame e per il FA CE nei motivi sub 1) e 3) del ricorso) non è dato affatto cogliere la fondatezza della denunciata mancanza di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza.
Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto, tracciato da questo giudice di legittimità in subiecta materia, secondo cui per aversi mutamento del fatto art. 521 c.p.p., ex comma 2, occorre che la fattispecie concreta che realizza la previsione astratta della legge venga mutata nei suoi elementi essenziali, in maniera tanto determinante da arrecare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.
Tale situazione, quindi, non si verifica allorché si passi da un'imputazione ipotizzante un'attività di ampio respiro, preordinato alla consequenzialità di attività imprescindibilmente connesse alla prima, (nella specie detenzione dell'eroina): a fatti ritenuti in sentenza come "offerta, vendita cessione" dello stesso stupefacente, a prescindere dalla sua effettiva "traditio", fermo restando l'unicità del fine di tali condotte, senza apprezzabile soluzione di continuità. In tali sensi si è espressa l'impugnata sentenza, richiamando detto principio di diritto (cfr. foll., 3 e 4), senza contare che sia nella chiave di lettura della L. n. 685 del 1975, art. 71 che in quella del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, i termini della questione sono sostanzialmente immutati rispetto alla tipicità fattuale delle condotte penalmente rilevanti come correttamente e logicamente motivato dalla Corte catanese. Di qui la conclusione, anche logica, secondo cui la situazione denunciata in termini di violazione dell'art. 521 c.p.p. non si verifica quando, come nella specie, si passi da un'imputazione ipotizzante un'attività di concorso nella determinazione di un evento antigiuridico a quella afferente ad un'attività "esecutiva", direttamente causatrice dello stesso evento pregiudiziale agli effetti della ratio legis permeante la norma, difettando, in tal caso, una modificazione sostanziale dell'azione contestata formalmente, rispetto ai suoi effetti essenziali ragionevolmente ipotizzabili.
Nè giova al DA richiamare asseriti elementi (peraltro in fatto) in contrasto logico con l'accusa, posto che risulta dal testo dell'impugnata sentenza che lo stesso imputato ha ammesso i contatti con il IA da cui aveva ricevuto la proposta di fornire l'eroina ed il AN (detto IM) riferiva che lo stesso DA gli aveva assicurato di essere in condizione di fornire i quantitativi di droga richiesti, a condizione che, come risulta nella specie secondo l'imputazione, fossero consistenti. Di tanto, del resto, offre motivato riscontro l'impugnata sentenza (cfr. fol. 2) anche operando il richiamo a quanto argomentato dal giudice di 1^ grado. Il motivo sub 2) del FA LI è manifestamente infondato, posto che anche per il trattamento sanzionatorio, l'impugnata sentenza, ha pienamente osservato la misura dosimetrica della pena come tracciata dalla L. n. 685 del 1975, art. 71 in rapporto al minimo edittale di pena base.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi appaiono infondati e vanno rigettati con le conseguenze di legge a carico dei ricorrenti, fermo restando l'analoga infondatezza delle argomentazioni difensive del FA dedotte nella memoria in atti e ripetitive di quelle di cui al ricorso innanzi cennato.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009