Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14464
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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L'espresso avviso in interrogatorio della facoltà di non rispondere implica chiaramente l'avvertimento che le dichiarazioni rese possano essere utilizzate a carico del dichiarante, e soddisfa, pertanto, la previsione dell'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., che è improntata alla funzione sostanziale di conoscenza, da parte dell'indagato, della propria posizione garantita, ed alla non necessità a tal fine di formule sacramentali.

La necessità che la delega alla polizia giudiziaria per l'espletamento di un atto di indagine sia conferita dal pubblico ministero con un provvedimento formale sussiste nel solo caso in cui si prospetti l'esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, non anche quando quest'ultima riguardi un atto bene individuato, disciplinato da norme di garanzia che ne regolano l'assunzione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la delega per l'espletamento di un interrogatorio dell'indagato genericamente menzionata all'interno del verbale dell'atto che si assumeva delegato).

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14464
Data del deposito : 9 febbraio 2011

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