Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 2
L'espresso avviso in interrogatorio della facoltà di non rispondere implica chiaramente l'avvertimento che le dichiarazioni rese possano essere utilizzate a carico del dichiarante, e soddisfa, pertanto, la previsione dell'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., che è improntata alla funzione sostanziale di conoscenza, da parte dell'indagato, della propria posizione garantita, ed alla non necessità a tal fine di formule sacramentali.
La necessità che la delega alla polizia giudiziaria per l'espletamento di un atto di indagine sia conferita dal pubblico ministero con un provvedimento formale sussiste nel solo caso in cui si prospetti l'esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, non anche quando quest'ultima riguardi un atto bene individuato, disciplinato da norme di garanzia che ne regolano l'assunzione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la delega per l'espletamento di un interrogatorio dell'indagato genericamente menzionata all'interno del verbale dell'atto che si assumeva delegato).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2011, n. 14464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14464 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/02/2011
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 377
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 19754/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 7.5.2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'Imputato Avv. LAMAZZA Maria Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma in data 27.4.2005, con la quale NI SA veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 350,00 di multa per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., commesso fino al 10.11.2001 mettendo in circolazione, presso la propria tabaccheria sita nelle adiacenze della la stazione ferroviaria di Roma Termini, trentacinque banconote contraffatte da L. 50.000 e L. 100.000. Il ricorrente deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato con particolare riferimento all'utilizzabilità dei verbali di dichiarazioni spontanee dell'imputato in data 10.11.2001, di sommarie informazioni dello stesso imputato in data 12.11.2001 e di sommarie informazioni in data 14.10.2001 della teste GA AR ST ed al travisamento delle dichiarazioni testimoniali di IO IA e VI LA;
2. violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art. 457 cod. pen.. RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Con riguardo in primo luogo all'eccepita inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dall'Imputato il 10.11.2001 e delle sommarie informazioni assunte con le garanzie difensive il 12.11.2001, il ricorrente lamenta che l'acquisizione di quest'ultimo verbale e di quello relativo alle dichiarazioni spontanee, nello stesso richiamato e confermato, sia avvenuta in mancanza del requisito dell'assunzione dell'atto a seguito di delega del pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il riferimento a tale delega nel verbale in data 12.11.2001, inidoneo a sopperire alla carenza di un atto formale di delega;
e che il verbale da ultimo citato sia in ogni caso privo non solo degli avvisi previsti dalla nuova formulazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. C, ritenuti dalla Corte irrilevanti nella situazione in esame, ma anche dell'avviso dell'utilizzabilità delle dichiarazioni nei suoi confronti.
Quest'ultimo rilievo è peraltro inesatto. Dall'esame del verbale in esame risulta invero che lo stesso contiene l'espresso avviso all'imputato della facoltà di non rispondere;
avviso che rispetto al previsione normativa del citato art. 64 c.p.p., comma 3, improntata alla funzione sostanziale di conoscenza da parte dell'indagato della propria posizione garantita ed alla non necessità a tal fine di formule sacramentali (Sez. 1, n. 41160 del 20.11.2002, imp. Falcicchio, Rv.222721), implica chiaramente l'avvertimento che le dichiarazioni rese possano essere utilizzate a carico del dichiarante.
Quanto alla questione relativa alla carenza di delega per l'assunzione delle dichiarazioni dell'indagato, dall'intestazione del verbale risulta chiaramente che l'atto era eseguito a seguito di delega del pubblico ministero. La necessità che siffatta delega sia conferita con un provvedimento formale può trovare fondamento laddove si prospetti l'esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati e i limiti della delega (come nel diverso caso trattato in Sez. 2, n. 38619 del 26.9.2007, imp. Romano, Rv.238165);
situazione che non ricorre nella situazione in esame, nella quale la delega menzionata nel verbale era Inequivocabilmente riferita all'assunzione delle dichiarazioni del NI ed i limiti dell'attività delegata erano inevitabilmente delineati dalle norme di garanzia che regolano tale assunzione. La delega stessa è dunque debitamente comprovata, e l'atto veniva correttamente acquisito.
1.2. L'utilizzabilità, per quanto appena detto, delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, rende irrilevanti gli ulteriori motivi proposti dal ricorrente in ordine al dedotto travisamento delle dichiarazioni delle testi IO e VI, laddove la prima riferiva che la banconota le era stata consegnata da una donna e la seconda non riconosceva l'imputato presente in aula, ed all'illegittimità dell'acquisizione del verbale di sommarie informazioni della teste GA AR ST per essere l'irreperibilità della stessa prevedibile attesa la scadenza del permesso di soggiorno della GA al 18.10.2001 e non al 2004 come affermato nella sentenza impugnata. A prescindere dal fatto che nella sentenza viene menzionata la presenza nella tabaccheria di un'impiegata di sesso femminile, tale AT RA, e che il giudizio di imprevedibilità dell'allontanamento della GA era fondato anche sull'aver la teste indicato uno stabile domicilio, l'affermazione di responsabilità dell'imputato veniva complessivamente motivata dai giudici di merito sulla base delle menzionate ammissioni del NI, della corrispondenza di dette ammissioni con quanto riferito dai testi, dell'individuazione da parte del teste OR dell'esercizio gestita dal figlio dell'imputato quale quello ove aveva ricevuto la banconota contraffatta, del rinvenimento presso detto esercizio di tre banconote false, due delle quali con lo stesso numero di serie e la terza con numero di serie identico a quello della banconota ricevuta dal OR, e del riconoscimento dell'imputato da parte dei testi VA e FA, di cui si dava atto nella sentenza di primo grado. La logicità e la coerenza di questo apparato argomentativo consentono di ritenere implicitamente disattese le deduzioni difensive sulla mancata individuazione dell'imputato da parte delle tesi IO e VI e non determinante la deposizione della teste GA;
e rendono pertanto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata.
2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art. 457 cod. pen.. Con la sentenza impugnata, premesso che l'imputato nelle dichiarazioni acquisite ammetteva la consapevolezza della falsità delle banconote, ricevute in più riprese ed in numero rilevante da uno sconosciuto, e descriveva in termini corrispondenti a quelli descritti dai testimoni l'articolato meccanismo di messa in circolazione delle banconote stesse, per il quale allorché un cliente gli consegnava in pagamento una banconota da L. 50.000 o L. 100.000 egli la cambiava con una banconota falsa e poi la restituiva al cliente adducendone la probabile contraffazione, si osservava che la coscienza dell'imputato in ordine alla falsità delle banconote già al momento della loro ricezione era provata da dette ammissioni, dal numero delle banconote, dalle identità nei loro numeri di serie e dalle modalità di immissione.
Una volta confermata anche per questo aspetto la validità delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, i rilievi del ricorrente sul carattere non significativo del numero delle banconote poste in circolazione, delle identità nei loro numeri di serie e delle modalità della loro cessione appaiono comunque inidonei a scalfire la coerenza della motivazione sopra riportata;
la quale risulta peraltro esente da vizi logici nell'attribuire agli elementi appena menzionati, soprattutto ove congiuntamente valutati, rilevanza probatoria relativamente alla preordinazione della condotta, all'inserimento della stessa nel traffico di valuta contraffatta e conseguentemente, al consapevole procacciamento delle banconote diffuse fra gli utenti dell'esercizio commerciale dell'imputato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011