Sentenza 29 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora. (Vedi Cass. civ., sez. II, n. 12855 del 2011).
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Massima Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. la condotta di chi si introduce all'interno di box o garage pertinenziali ad immobili destinati a privata dimora, anche se collocati in struttura separata o condominiale, purché si tratti di luoghi non aperti al pubblico e funzionalmente collegati all'abitazione dei titolari. Il reato sussiste anche quando l'accesso avvenga mediante violenza sulle cose, come la rottura delle centraline di apertura delle serrande dei box. Tribunale Torre Annunziata, 17/03/2025, (ud. 14/03/2025- dep. 17/03/2025) - n. 476 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 25.05.2023, La.Mu. è stato rinviato a …
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Per potersi configurare furto in abitazione, è sufficiente che il delitto di furto sia commesso in un luogo costituente pertinenza di una privata dimora in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, anche se la pertinenza, di per se stessa considerata, non venendovi compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate, non integri una privata dimora. Cassazione penale sez. V, ud. 10 novembre 2022 (dep. 2 febbraio 2023), n. 4535 Presidente Vessichelli – Relatore Romano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 marzo 2021 del Tribunale di Torino che, all'esito del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2012, n. 22937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22937 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco Presidente del 29/05/2012
Dott. GALLO Domenico Consigliere SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto rel. Consigliere N. 1370
Dott. CERVADORO Mirella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. TO M. Consigliere N. 13103/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT RL N. IL 24/02/1968;
2) RA RO N. IL 03/06/1983;
avverso la sentenza n. 4088/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Della Valle Cristina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 30 novembre 2011, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 7 febbraio 2011 dal Tribunale della medesima città, con la quale AT LO e RA TO erano stati condannati il AT alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa ed il RA alla pena di anni due e giorni dieci di reclusione ed Euro 550 di multa quali imputati di furto aggravato ed altro.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Nel ricorso proposto nell'interesse del AT si rinnova la doglianza, già espressa e disattesa dai giudici di appello, relativa alla contestazione del furto aggravato a norma dell'art. 624-bis cod. pen., deducendo che il garage non sarebbe qualificabile come luogo di privata dimora. Si lamenta, poi, che le attenuanti generiche siano state concesse con giudizio di equivalenza. Nel ricorso proposto nell'interesse del RA si contesta la sussistenza della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 in quanto il coltello in questione sarebbe oggetto della refurtiva sottratta dalla autovettura e dunque assorbito nel relativo capo di imputazione. Si censura, poi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in riferimento al furto realizzato introducendosi all'interno di un garage, che non integrerebbe ne' il concetto di abitazione ne' quello di pertinenza. Si lamenta, infine, la eccessività della pena e la mancata applicazione della attenuante del danno di speciale tenuità. I ricorsi sono infondati. Questa Corte, in passato, sottolineò che in tema di furto, ai fini della aggravante del fatto commesso attraverso la introduzione di un luogo "destinato ad abitazione", secondo la previsione all'epoca dettata dall'art. 625 c.p., n. 1, il concetto di luogo destinato ad abitazione comprendesse non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro normale attività, ma anche quei locali che, come un cortile, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato, per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Cass., Sez. 2, 16 dicembre 1983, Tomalio). Da ciò l'assunto secondo il quale l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
1 - nel testo all'epoca vigente - dovesse ritenersi integrata allorché la sottrazione della cosa fosse stata commessa in un'autorimessa condominiale sottostante un edificio destinato ad abitazione, anche se la porta di comunicazione era, al momento del fatto, chiusa a chiave (Cass., Sez. 2, 16 luglio 1980, Bernotti;
in epoca più risalente, e per una fattispecie analoga, v. Cass., Sez. 2, 28 febbraio 1975, Boscarino)). Più di recente, si è affermato che, in tema di furto, l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 1, doveva reputarsi sussistente anche quando il reato fosse stato consumato in un locale di immediata pertinenza della abitazione, quale una autorimessa ad essa adiacente (Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2001, Pinto).
Ebbene, rispetto al modello tracciato dalla "vecchia" aggravante, la nuova previsione dettata dall'art. 624-bis cod. pen., allarga evidentemente lo spettro dei luoghi specificamente "cautelati," attraverso la previsione di una fattispecie ad hoc, la quale punisce - con editto inasprito - il furto commesso mediante la introduzione all'interno di un "edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa"; in tal modo estendendo il perimetro applicativo della previsione, in termini sostanzialmente coincidenti con i luoghi tutelati dall'art. 614 cod. pen., e rispetto ai quali il concetto di "abitazione" è posto in alternativa - evidenziata dalla disgiuntiva "o" - al più ampio genus dei luoghi di "privata dimora" e delle relative "pertinenze". Il tutto, evidentemente, in linea con la ratto ispiratrice della novella, dichiaratamente volta ad assegnare una più estesa tutela in ordine a fatti commessi in luoghi in cui risulta comunque più verosimile la presenza di persone, con il correlato pericolo che, al fatto meramente sottrattivo di bei materiali, possano coniugarsi, non soltanto l'offesa alla sfera domestica ed alla tutela del domicilio in quanto tale, ma anche - e soprattutto - pericoli per la stessa incolumità di quanti vi si trovino al momento. Da qui l'assunto secondo il quale ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen., per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (Cass., Sez. 4, n. 20022 del 16 aprile 2008). E si è pure sottolineato, secondo quanto si è già precisato, come la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Cass., Sez. 5, n. 30957 del 2 luglio 2010). Nessun dubbio, dunque, che il garage di una abitazione integri tali presupposti, posto, fra l'altro, che lo stesso comunque risponde ai requisiti della pertinenza del luogo di privata dimora (Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011). Quanto alle censure svolte dal RA a proposito della contravvenzione ascrittagli, le stesse sono destituite di fondamento, giacché la fattispecie contravvenzionale di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 resta integrata a prescindere dalla "provenienza" -
legittima o meno - dello strumento atto ad offendere, trattandosi di contravvenzione relativa alla protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva che resta integrata per il fatto in sè, senza possibilità alcuna di un preteso assorbimento nel fatto-reato generatore del possesso e del porto, realizzato con condotta autonoma e offensiva di altri beni giuridici.
Per ciò che infine concerne le doglianze che i ricorrenti hanno formulato a proposito del trattamento sanzionatorio nonché al giudizio relativo alla sussistenza delle attenuanti ed al giudizio di bilanciamento, le stesse si rivelano prive di fondamento, avendo i giudici del merito adeguatamente dato conto, con motivazione esente da vizi, dei criteri - del tutto legittimi - adottati al riguardo. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012