Sentenza 11 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10094 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
PAZIONE 4/1986 2 ESENTE RECI N. 5 AI SENS BUTARIA REPUBBLICA ITALIANA N. 131 ATERIA 1. C IN NOME DEL POPOLO ITALIAN S REMA CASSAZIONI M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION QUINTA CIVILE CAMPIONE CIVILE OGGETTO: | N. 24330 Omessa denuncia di successione di cespite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO PRESIDENTE R.G.N. 22412/1998 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO CONSIGLIERE Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Cron 27532 Dott. Achille MELONCELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 12.2.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da MA OS SE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 19, presso l'Avv. Ornella Manfredini che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Antonio Scarabelli del foro di Milano, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTE -
1 6 7 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.1642/98 pubblicata il 9.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso e per l'accoglimento del quinto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Voghera, MA OS SI impugnava l'avviso di accertamento con il quale il locale Ufficio del Registro, sul rilievo che nella denuncia di successione presentata dalla contribuente in morte della madre NA MA ZZ risultavano compresi i beni immobili della tenuta agricola sita nel Comune di Codevilla ma non anche l'azienda vinicola ivi impiantata, le aveva contestato la relativa omissione. Deduceva la ricorrente: a) che la definizione operata ex art.53 della legge n.413 del 1991 aveva comportato il venir meno di ogni questione inerente alla successione in oggetto;
b) che, ai fini della denuncia di successione, doveva considerarsi sufficiente l'indicazione dei terreni e del reddito dominicale degli stessi;
c) che era comunque illegittima ed erronea la valutazione del cespite, comprendente, tra l'altro, attrezzature acquistate successivamente all'apertura della successione nonché l'avviamento. 2 La Commissione adita, con decisione del 16.4/4.6.1994, accoglieva il ricorso. Mediante atto del 15.6.1994, l'Ufficio proponeva appello alla "Commissione Tributaria di 2° grado di Voghera" avverso la “decisione della Comm/ne Trib. 1° gr. N.29 del 6/5/94". Trasmesso quindi il ricorso alla Commissione di secondo grado di Pavia, davanti a quest'ultima si costituiva la SI con memoria del 3/5.11.1994, eccependo in via preliminare e pregiudiziale la nullità del ricorso stesso, per erronea indicazione sia dell'organo giudiziario sia del provvedimento impugnato, nonché riproponendo, gradatamente, le ragioni già svolte in prima istanza. Con decisione del 29.6.1995, la suddetta Commissione accoglieva integralmente il gravame. Tale decisione era quindi impugnata dalla contribuente davanti alla Corte di Appello di Milano, là dove la SI ribadiva le difese e le argomentazioni di cui alle precedenti fasi. Con sentenza del 19.5/9.6.1998, la medesima Corte territoriale rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava in ogni sua parte la decisione richiamata da ultimo, assumendo: a) che la nullità connessa all'errata indicazione della Commissione di secondo grado e del provvedimento gravato fosse stata sanata ex art. 156, terzo comma, c.p.c., dal momento che il ricorso dell'Ufficio contro la pronuncia della Commissione di primo grado (erroneamente indirizzato e trasmesso alla Commissione Tributaria di secondo grado di Voghera, inesistente) era regolarmente pervenuto alla Commissione effettivamente competente ed il 3 contribuente aveva potuto regolarmente costituirsi esercitando ogni più ampia ed opportuna difesa;
b) che la definizione ex art.53 della legge n.413/1991 riguardasse i soli cespiti denunziati e non quelli eventualmente omessi;
c) che l'art. 15 del decreto legislativo n.446 del 1990 imponesse anche per le aziende agricole la valutazione complessiva, secondo l'effettivo valore di mercato, di tutti i relativi beni mobili ed immobili, ivi compreso l'avviamento. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la SI, deducendo cinque motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto riconosciuta l'ammissibilità del controricorso stesso, a torto contestata dalla ricorrente, nella memoria ex art.378 c.p.c., in relazione alla tardività di questo, la cui notificazione, a fronte di quella del ricorso avvenuta il "17.12.1998", risulta in effetti eseguita soltanto in data "16.4.1999", ovvero oltre il termine di cui al primo comma dell'art.370 c.p.c.. Al riguardo, infatti, giova osservare come il ricorso, pur figurando rettamente proposto nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, sia però stato notificato presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano e non già presso l'Avvocatura Generale, là dove, tuttavia, per un verso, la relativa nullità di detta notificazione è rimasta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio della medesima Amministrazione (rappresentata dall'Avvocatura Generale la quale, nella specie, non ha, peraltro, neppure dedotto una simile nullità), dovendo da tale circostanza desumersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, senza che rilevi, per altro verso, il fatto che il 4 controricorso, come nel caso in esame, sia stato notificato dopo il decorso del termine di cui al richiamato art.370, primo comma, c.p.c., atteso che, essendo la sanatoria contestuale alla costituzione della parte resistente, deve ritenersi ugualmente tempestiva la notificazione dello stesso controricorso, onde quest'ultimo è da reputare ammissibile, non avendo il predetto termine avuto inizio a causa della nullità della notificazione del ricorso, la quale, cioè, siccome viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la proposizione del controricorso (Cass. 7 ottobre 1996,n.8748; Cass. 28 luglio 1997, n.7033; Cass.3 marzo 1999, n.1774; Cass. 22 febbraio 2001, n.2600; Cass. 16 ottobre 2001, n.12596; Cass. 19 novembre 2001, n.14539). Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione di legge (artt. 156 e 164 c.p.c. nel testo in vigore fino al 29.4.1995), nonché sussistenza di giudicato interno e nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 4, c.p.c., deducendo: a) che il ricorso avverso la decisione della Commissione di primo grado (favorevole alla SI) è stato indirizzato dall'Ufficio alla "Commissione di 2° grado di Voghera" (ovvero ad un giudice inesistente) e rivolto contro una decisione mai intervenuta fra le parti;
b) che la SI medesima aveva tempestivamente eccepito le relative nullità, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. nel testo all'epoca vigente (applicabile alla controversia ratione temporis), sia davanti alla Commissione di secondo grado sia davanti alla Corte di Appello di Milano;
c) che quest'ultimo giudice ha denegato la sussistenza di tale nullità, con riferimento all'art. 156, terzo comma, c.p.c., asserendone l'avvenuta sanatoria per avere l'atto raggiunto il suo scopo, secondo quanto dimostrato dalla 5 costituzione della convenuta;
d) che, nella specie, doveva invece trovare applicazione analogica l'art. 164 c.p.c. (in riferimento ai nn.1 e 3 dell'art. 163 c.p.c., corrispondenti alle lettere "a" e "c" dell'art. 15 del d.P.R. 636 del 1972, come modificato dall'art.6 del d.P.R. n.739 del 1981), a norma del quale la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, ma con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, ovvero ex nunc;
e) che fra tali diritti rientra altresì quello derivante dal decorso dei termini di impugnazione;
f) che fra la data di notifica della decisione di primo grado (6.6.1994) e la costituzione della SI davanti alla Commissione di secondo grado di Pavia (5.11.1994) è abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni previsto per il gravame dall'art. 22 del richiamato d.P.R. n.636 del 1972 (e, ora, dall'art.21 del decreto legislativo n.546 del 1992), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio. Il motivo è fondato. Giova premettere che le circostanze di fatto (il cui esame non è precluso a questa Corte vertendosi in tema di denunzia di un error in procedendo) poste dalla ricorrente a fondamento della doglianza in esame non formano oggetto di contestazione ex adverso, onde è da ritenere: a) che la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Voghera n.72 del 16.4/4.6.1994, integralmente favorevole alla contribuente, sia stata notificata il "6.6.1994"; b) che l'Ufficio, con atto del 15.6.1994, abbia proposto appello alla 6 "Commissione Tributaria di 2° grado di Voghera" (inesistente) avverso la "decisione della Comm/ne Trib. 1° gr. N.29 del 6.5.1994", nei riguardi cioè di una decisione differente da quella, effettivamente intervenuta tra le parti, per la quale è controversia;
c) che, davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Pavia, cui il ricorso in appello dell'Ufficio medesimo era stato frattanto trasmesso, si sia costituita la contribuente con memoria difensiva del 3.11.1994, depositata il successivo 5.11.1994, eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso stesso per erronea indicazione sia dell'organo giudiziario sia del provvedimento impugnato. Tanto premesso, giova notare: 1) che, secondo il disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, all'epoca vigente ed applicabile ratione temporis, l'atto di appello deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione della commissione adita” (giusta il rinvio all'art. 15 - primo comma, lettera "a", nel caso concreto come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 3 novembre 1981, n.739), nonché “l'indicazione della decisione impugnata", risultando "inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati" (art. 15, già citato, ultimo comma); 2) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 maggio 1990, n.4616; Cass. 3 maggio 2000, n.5572; Cass. 15 maggio 2000, n.6214), la carenza delle suddette indicazioni, prevista a pena di inammissibilità (non quindi di nullità) dell'atto e di conseguente definitività del provvedimento impositivo impugnato, inficia l'atto stesso senza che il relativo vizio possa ritenersi suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi 7 dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e, più in particolare, dell'art. 164 c.p.c. (nel testo, di cui al secondo comma, vigente sino al 29.4.1995); 3) che, tuttavia, nel quadro del riconoscimento, operato dal giudice del merito con apprezzamento di per sé incensurato, circa l'applicabilità analogica, nella specie, della sanatoria prevista dal menzionato art. 156, terzo comma, c.p.c., per avere cioè l'atto raggiunto il suo scopo essendo il ricorso in appello dell'Ufficio “regolarmente pervenuto alla Commissione effettivamente competente" ed avendo potuto in quella sede il contribuente "ritualmente costituirsi esercitando poi ogni più ampia e opportuna difesa”, non è dubitabile che debba farsi riferimento altresì al disposto del medesimo secondo comma del già citato art. 164 c.p.c. (nel testo di cui sopra, parimenti applicabile, nella specie, ratione temporis), il quale, contenendo una particolare specificazione della sanatoria generale per raggiungimento dello scopo prevista dal riferito art. 156, terzo comma, c.p.c., recita “La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente", tra cui l'omissione o l'assoluta incertezza dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 3 dell'art. 163 c.p.c., esattamente corrispondenti, a propria volta, alle indicazioni (della commissione adita e della decisione impugnata) richieste dal combinato disposto dei menzionati artt. 15 e 22 del d.P.R. n.636 del 1972; 4) che la costituzione della controparte ha perciò, comunque, efficacia sanante non ex tunc, ma ex nunc, onde, nei casi sopra considerati, la costituzione dell'appellato, qualora sia avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, 8 rientrando tra “i diritti anteriormente quesiti” che detta costituzione fa salvi quelli inerenti appunto al già verificatosi passaggio in giudicato della pronuncia impugnata e, quindi, all'inammissibilità del ricorso di secondo grado a seguito dello spirare del termine anzidetto (Cass. 5 febbraio 1987, n.1114; Cass. 1° ottobre 1994, n.7994; Cass. 7 febbraio 1997, n.1180; Cass. 9 luglio 1998, n.6684); 5) che, nella specie, l'effetto sanante dei vizi dell'atto di appello dell'Ufficio si è indubitabilmente verificato con la costituzione dell'appellata, intervenuta tuttavia attraverso il deposito, in data 5.11.1994, della memoria difensiva del 3.11.1994, onde tale costituzione risulta avvenuta ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione di primo grado (eseguita, come si è visto, il 6.6.1994) stabilito dal primo comma dell'art. 22 del d.P.R.n.636 del 1972, senza, quindi, che la sanatoria anzidetta abbia impedito la produzione delle conseguenze legate al decorso di siffatto termine. Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento, onde, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, mentre, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto e sussistendo così i presupposti, di cui all'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c., per decidere la causa nel merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello alla Commissione Tributaria di secondo grado. La natura pregiudiziale della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel 9 merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso in appello alla Commissione Tributaria di secondo grado, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. IL PRESIDENTE alt L'ESTENSORE Brand Givelan IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11 LUG. 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 11. 131 TAB. ALL. B N. 5 DIATERIA TRIBUTARIA