Sentenza 29 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/2002, n. 16923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16923 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA FOUA RIPARAZIONE Î REPUBBLICA ITALIANA 169 23 / 02 LA CORT SUPREMA Oggelio SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: R.G.N. 199/02 PresidenteDott. Giovanni OLLA Dott. Mario Consigliere ADAMO Cron. 39687 Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRITI 4520 CECCHERINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud.04/07/2002 SPAGNA MUSSO Consigliere DOLL Bruno ww. w CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 82596 sul ricorso proposto da: ASSOGRAPH ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore electivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato FRANCESCO VALSECCHI, rappresentata e difesa CORTE SUP ASS CASSAZIONE dall'avvocato SONIA CECCHI, giusta procura in calce al UFFIC COPIE Richiesta copia studio ricorso;
Sole dal Sig. 310 per diritti € F ricorrente L -5-01 2002
contro
IL CANCELLIERE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro SORTE SUPRESA CASSAZIONE UFFICIO CORE Tempore elettivamente donicilia o in ROMA VIA DEI Richiesta copia studio 2002 PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO Ds CORTE BREA A CASSAZIONE Sig. UFFICIO COPIE per diritti 3.10 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1508 Richiesta copia studio -5 DIC 2002 4730 dal Sig. IL CANCER ERE per diritti € 310 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 13/10/01; udica la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Cott. Aldo CECCHERINI;
udito per il J ricorrente 1'Avvocato Conte con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato SO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GLido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
G SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso alla Corte di appello di Brescia, la Con Assograph Italia 5. F.
1. espose che: il 10 febbraio 1994 era stata citata in giudizio davanzi al Tribunale di Milano dalla TE AN & LI 3.r.l. per la condanna al pagamento della somma di f 21.436.510, ol- tre ad accessori;
- in data 18 maggio 1994 era stata condannata, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per ]a somma sopra indicata, oltre ad iva, interessi legali E spese;
il giudizio di primo grado si era concluso nel 2000 con sentenza П. 12937/00, che aveva respinto la domanda avversaria e revocato la precedente ordinan- Za condannando ia società attrice alla restituzione delle somme eventualmente conseguite in forza dell'or- dinanza medesima, соп gli interessi legali;
detta sentenza erá stata impugnata dalla parte soccombente davanti alla Corte d'appello di Milano;
essa esponen- te aveva proposto un ricorso alla Corte europea dei di ritti dell'uomo per violazione da parte dello $ Lato italiano dell'art. 6 par. 1 della Convenzione, e, tra- scorso quasi un anno, la Corte non aveva inviato alcuna comunicazione in ordine all'ammissibilità del ricorso. Tanto premesso, la società chiese la condanna del Mini- stero di Giustiziaā al risarcimento di tutti danni economici e morali subiti, indicati in £ 20.000.000. El Ministero di Giustizia, costituitosi, resistitette alla domanda. La Corte di Brescia, con decreto 13 ottobre 2001, accertò la Legittimazione della società all'azione, nonché l'avvenuta violazione del diritto della società ricorrente ad ottenere una decisione sulle proprie do- mande giudiziarie in un tempo ragionevole, ma poi re- spinse la domanda, non essendovi stato nella fattispe- cie un danno suscettibile di equa riparazione a norma della legge 24 marzo 2001 r. 39, 문 condanno la ricor- ronte al pagamento delle spese processua_i. La Corte territoriale osservò che la ricorrente allegava: 1} in 3 ப danno patrimoniale consistente nell'avvenuto pagamento coatto di somme non dovute all'agente, come poi ricono- sciuto in sentenza, е nel mancato incasso del Corri- spettivo relativo all'affare procurato dall'agente me- desimo;
2) un danno "economico-processuale" consistente nel fatto che a tutt'oggi la ricorrente non sarebbe in grado di sapere se mai essa riuscirà ad ottenere la re- stituzione della somme vergate, tenuto anche conto del fatto che nel 1998 la società avversaria era stata po- sta in liquidazione e che la possibilità di agire ese- cutivanente in forza della sentenza di primo grado era pregiudicata dall'eccepita nullità della senter.za stes- saj 3) un danno morale cagionato do "un assoluto e com- pleto diniego di giustizia e totale disinteressamento da parte degli organi competenti". La Corte ritennе con riguardo al primo danno patrimoniale allegato - che all'area di applicazione della legge n. 89/2001 estraneo qualsiasi pregiudizio che possa trovare legit- timo ristoro nel contesto della causa della cui protra- }zione si discute;
che 'altro danno patrimoniale alle- gato era estraneo ai giudizio in questione;
che la so- pravvenuta difficoltà di ottenere la restituzione delle somme pagate, in conseguenza della messa in liquidazio- ne della società, si basava su premesse di fatto de l in ese- tutto indimostrate, e la difficoltà di mettere 4 cuzione la sentenza поп era in relazione alla durata del processo di primo grado ma al contenuto della sen- tenza che aveva concluso il processo;
infine, che in ordine al danno morale la parte non aveva precisato in quali termini si sarebbe concretata, per il comporta- mento addebitato all'amministrazione giudiziaria, la lesione di un bene a contenuto non patrimoniale facente capo alla società. Per la cassazione cella sentenza ricorre la Asso- graph Italia s.r.l., con atto notificato il 27 dicembre 2000, articolando tre motivi. Il Ministero della Giu- stizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e resiste con controricor- So. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, a sua volta artico- lato in due censure, nel sottoporre a critica le ragio- ni con le quali la Corte bresciana ha escluse l'esi- stenza di danni merilevoli di equa riparazione, si de- nunzia innanzi tutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della 1. 24 marzo 2001 n. 89, e 2056 C.C./ si deduce che unica condizione del diritto al- l'equa riparazione è il fatto oggettivo della durata del processo, la quale dà luogo, di per sė, alla AJ - Stato italiano per violazione del- sponsabilità dello I n l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'co- MO, € dell'art. 111 Costituzione. Secondo la parte ri- corrente, il giudice di merito doveva limitarsi ad ac- certare se la violazione si era verificata, e illegit- timamente era andata oltre il punto, richiedendo la prova che la durata eccessiva del processo avesse ca- gionato un pregiudizio morale o patrimoniale alla par- te, in contrasto con le norme richiamate e con la gil- risprudenza della Corte europea, che mai aveva richie- STO tale prova. Con una seconda censura, strettamente connessa соп la precedente, si denuncia la violazione degli artt. 6 e 50 della Convenzione europea dei dirit ti dell'uomo e 2056 c.C., perché, non trattandosi di risarcimento ma di equa riparazione, la quantificazionc del danno doveva essere effettuata secondo i parametri dell'art. 2056 c.c.. In forza delle norme appena ri- chiamate, il diritto all'equa riparazione non richiede- va la prova di un comportamento doloso o colposo, ma solo dell'eccessiva durata del processo, alla quale conseguiva una riparazione equa, da determinare con ri- ferimento al danno emergente, al lucro cessante, e. in 1226 assenza, da determinare in via equitaliva ex art. formulazione C.C., come doveva ricavarsi dalla stessa dell'art. 50 della Convenzione. Il danno, pertanto, era in re ipsa per il fatto dell'accertata violazione, men- -re il richiamo agli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c. ope- rava solo con riferimento alla quantificazione del dan- no. Lo scopo della legge n. 89/2001, inoltre, conferme- rebbe quest' impostazione, prevedendo l'avvio di un pro- cedimento disciplinare per la violazione del precetto di unla ragionevole durata del processo: infatti, un procedimento disciplinare, ad avviso del ricorrente, sarebbe previsto dalla legge, nei confronti del "giudice", per il mero fatto della violazione predetta. Le duc censure si basano sulla tesi che l'azione contemplata dall'art. 2 della 1. 24 marzo 2001 Π. 89 conferirebbe alla parte, sul presupposto dell'accertata irragionevole durata del processo, un'equa riparazione, la quale prescinderebbe dalla prova di un pregiudizio subito in corseguenza della predetta irragionevole du- rata, nonché di comportamenti dolosi o colposi che ne sarchbero all'origine, essendo l'equa riparazione in ogni caso dovuta c liquidabile a norma dell'art. 1226 c.c., perché il danno sarebbe in re ipsa. Il motivo è infondato. Occorre premettere che con la legge 24 marzo 2001 n. 89 i legislatore ha voluto dare concreta attuazione all'impegno, assunto соп la Convenzione per la salva- guardia dei diritti e delle libertà fondamentali firma- to a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in forza del- 7 la legge 4 agosto 1955 n. 848 (in seguito: Convenzio- ne), di consentire ad ogni persona, il cui diritto alla trattazione della sua causa entro un termine ragionevo- le sia stato leso, la proposizione di un ricorso davan- li ad un giudice nazionale per ottenere una riparazio- пе. Secondo l'art. 2 della 1. n. 89/2001, ha diritto ad un'equa riparazione chi ha subito un danno patrimonia- le o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione", sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1 del- La Convenzione. La disposizione richiamata, pertanto, mentre ricol- lega la produzione del danno meritevole di equa ripara- zione al fatto obiettivo dell'irragionevole durata del processo, e dunque prescinde dalla verificazione di un fatto illecito integrato dall'elemento soggettivo del dolo e de la colpa, non introduce, a favore della parte privata e a carico dello Stato, una pena privata o una sanzione che sarebbero dovute per il solo fatto de la violazione della norma convenzionale, та espressamente postula che detta violazione abbia cagionato alla parte un danno patrimoniale o non patrimoniale. Questa cor- clusione, peraltro pienamente conforme ai principi ge- neral dell'ordinamento, non è contraddetta dal richia- mo all'art. 6 della Convenzione. Detto richiamo identi- fica nell'irragionevole durata del process0 _a fatti specie produttiva del danno riparabile, rinviando alla disciplina della Convenzione internazionale per la più precisa determinazione della nozione di ragionevole du- rata, senza che in tal modo sia in qualche modo pregiu- dicate la diversa questionc dell'identificazione del pregiudizio subilo dalla parte lesa. Ancor meno, poi, offre argomento a favore della to- si di parte ricorrente il fatto che, per l'art. 2 comma 2 1. 7. 89/2001, il giudice debba determinare la ripa- razione a norma dell'art. 2056 c.c. Proprio perché que ato norma disciplina esclusivamente la liquidazione (e non la prova dell'esistenza) del dannc, come si sostie- ne nel motivo di ricorso, essa non rileva in questa fa- se logicamente preliminare dell'accertamento. D'altra parte, la concreta applicazione dei parametri richiama- dalla normá non sarebbe possibile, se il danno non fosse preventivamente identificato e provato. In parti- colare, il richiamo della norma che consente la liqui- dazione oquitativa del danno поп offre al- cun'indicazione in ordine al problema qui esaminato, giacché atliene al quantum, valo a dire alla liquida- zione dell'ammontare del danno provocato dalla lesione del diritto, danno del quale come del resto insegna - -una lunghissima e costante giurisprudenza si suppone 9 già allegata e provata la concreta sussistenza in punto di fatto perché possa porsi il problema della sua quan- tificazione, dovendosi escludere che i poteri equitati- vi conferiti al giudice per la liquidazione del danno possano esonerare la parte da tali oneri o in qualsiasi modo facilitarli. Infine, nessuna indicazione, per la soluzione del problema qui dibattuto è offerta dall'art. 5 della 1. n. 89/2001, per il quale il decreto che accoglie la do- manda è comuricato anche al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del pro- codimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare "dei dipendenti pubblici Co- munque interessati dal procedimento". Il carattere me- ramente eventuale della responsabilità orariale o di- sciplinare del giudice o di un qualsiasi altro dipen- dente pubblico, infatti, conferma l'irrilevanza dei profili soggettivi di illecito nella valutazione del ricorso ex art. 2 della legge n. 89/2001 (punto sul quale, peraltro, la società ricorrente conviere); ma la comunicazione in parola, in quanto fatto posteriore al decreto di accoglimento che лo costituisce l'oggetto, e che essa presuppone, non può offrire alcuna indicazione utile in ordine ai presupposli per l'accoglimento della domanda di ecua riparazione. 10 Dalle precedenti considerazioni discende l'infonda- tezza della pretesa ad un'equa riparazione di un pre- giudizio, che dovrebbe ritenersi provato per il solo fatto che il diritto alla trattazione della causa in un termine ragionevole sia stato leso. Con il secondo motivo di riccrso si denuncia la eviolazione e Ialsa applicazione dell'art. 2056 c. c. l'errata ed insufficiente molivazione in ordine alla valutazione delle prove. Si deduce che la corte di Bie- scia avrebbe erroneamente interpretato le prove forni- Ee, così violando la1 disposizione invocata. Essendo stato la TE s.r.
1. messa in liquidazione, ed essen- do da allora trascorsi tre anni alla data della senten- za che ordinava alla stessa società la restituzione di quanto ricevuto, era probabile, se non certo, che i be- A ni residuali non sarebbero stati sufficienti a soddi- sfare i bisogni dei creditori sopraggiunti. Inoltre la ricorrente era stata costretta con ordinanza 6 ottobre 1994 ex art. 186 ter C.C., a pagare le provvigioni per un affare non andato a buon fine, e sebbene l'ordinanza Cosse stata revocata con sentenza del dicembre 2000, пог era slate possibile recuperare quanto già pagato, 5i che era stata presentata istanza di fallimento. Premesso che il motivo non può essere preso in osa- me nella parte in cui sollecita un riesame delle prove 11 qià valutate dal giudice di merito, deve escludersi che sia ravvisabile la denunciaza violazione dell'art. 2056 c.c.. La norma citata, infatti, come si è già osserva- to, disciplina i criteri di liquidazione del danno, che per ciò stesso o suppone allegato e provato dalla par- te che ne richiede la riparazione. Diversamente da quanto la ricorrente implicitamente suppone, i poteri equitativi del giudice in materia di liquidazione dol danno non si estendono, invece, all'accertamento del nosso di causalità tra lesione del diritto e pregiudi- zio allegato dalla parte. Nel caso in esame, la Corte bresciana ha dato puntuale ed adeguata motivazione, escnte da vizi di logicità e non censurabile con il mezzo di impugnazione per violazione di legge, della insussistenza di un lesso causale tra l'eccessiva dura- ta del processo e i pregiudizi patrimoniali allegati coerentemente al rigelto di Øસ .LA parte, pervenendo questa parte della domanda. Con il terzo motivo di ricorso şi denuncia, con ri- guardo al rigetto della domanda di riparazione del dan- no morale, siccome non sufficientemente circostanziato, la violazione 슨 falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 e dell'art. 6 della Convenzione euro- pea dei diritti dell'uomo, e l'errata ed insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Şi 12 deduce che la Corte europea aveva da tempo affermato che l'accertamento della violazione dell'art. 6 della Convenzione comporta il diritto ad ottenere una Somma di denaro a titolo del risarcimento del danno anche mo- Iale;
e ciò trovava applicazione anche nel Caso delle persone giuridiche, laddove "l'assoluto e completo di- niego di giustizia ed il totale disinteressamento da parte degli organi competenti" sono rapportati alla im- possibilità della società di pianificare le decisioni da prendere, A problemi gestionali con i consequenti dubbi ed incertezze dei membri (persone fisiche) che compongono l'azienda, all'incertezza circa la possibi- lità di recuperare quella perdita di ricchezza che l'assenza di na decisione in tempi rapidi può indub- biamente causare, ai dubbi sulla futura solvibilità delle controparti. tali principi la corte di Brescia non si sarebbe uniformata. Il punto impugnato con il motivo in esame è quello in cui il giudice di merito ha respinto la domanda di riparazione del danno morale, con la motivazione che la parte non aveva precisato in quali termini si sarebbe concretata, per il comportamento addebitato all'ammini- strazione giudiziaria, la lesione di un bene a contenu- to non patrimoniale tacente capo alla società. Cid pre- mess , si deve rilevare che le censure non colgono la 13 ratio decidendi del decreto impugnato. Quest'ultimė, infatti, non ha negato la configurabilità anche per le persone giuridiche, ed in particolare per le società commerciali, di danni non patrimoniali meritevoli di equa riparazione, e neppure si è occupata dei concreti pregiudizi che, a questo titolo, possono ravvisarsi nei casi concreti. Il decreto na invece Osservato che la FA non aveva in alcun modo enunciato il pregiudizio non patrimoniale che assumeva di aver sofferto in con- seguenza dell'irragionevole durata del processo. E que- sto punto, decisivo, della motivazione, non è fatto cg- getto di censura. Sicché, le altre censure sul punto in esame, formulate nel ricorso, пол sono pertinenti, е devono essere dichiarate inammissibili. Vero è che la parte sembra muovere, anche qui, dal- la premessa implicita che il pregiudizio patrimoniale deile pexsone giuridiche per l'eccessiva durata del processo costituirebbe un danno in re ipsa, che non ri- chiederebbe (ré specifica allegazione, πέλ prova. Ma per l'erroneità di Lale Tesi sarebbe qui sufficiente richiamare le considerazioni svolte in relazione al primo motivo. Ed è pur vero che nel motivo in esame si indicano seppure in forma ellittica (attraverso una censura ad un a negazione attribuita alla Corte di ne- rito) - dei danni non patrimoniali che la parte avrebbe 14 sofferto. Ma si tratta di allegazioni non sottoposte al giudice di merito, sulle quali è mancato qualsiasi con- traddittorio (non essendo stata accordata alla Ammini- strazione la facoltà di contraddire anche in punto di fatto), e conseguentemente qualunque pronuncia di meri- to;
esse sono enunciate per la prima volta nel giudizio di cassazione, ciò che è inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione sono a carico della parte soccombente, e si liquidano in € 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto contro il de- creto della Corte d'appello di Brescia in data 13 otto- bre 2001; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del presente 0 2 0 giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Cosi deciso a Roma, nella camera di consiglio della 1037 123, Pt. prima sezione della Corte suprema di cassazione, il AGENZIA DELLE INTRATE BOMA 2 giorno 4 luglio 2002. ויREGISTRA DA ULBITO 11.12.02 Il President EN 363 253 CAMP.213 Il Consigliere estensore E ventive | (Aldo Ceccherini) (Giovanni Olla) p. Il Dirigente Area Serviz CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prim For 伏 ( 79) El Paspor Se ufztar IL CANCEL REPEPACCICH Depositat Andrea Bianchi jl 29 NOV. 2002 IL CANCELLIERE