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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Milazzo, elettivamente domiciliata in Gibellina, via Nunzio Nasi 5, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa
[...]
, dirigente del di , dal Dott. dalle CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5
Dott.sse Elisa Cesaro e Gabriella Colosimo, dipendenti dello stesso , CP_1 domiciliati presso l' , Via Coazze n. 18; Controparte_6
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
1 competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'attribuzione alla ricorrente dell'importo richiesto per l'a.s. 2024/2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
2 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
3 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato:
nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 7.10.2019 al 30.6.2020,
nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23.10.2020 al 30.6.2021,
nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6.9.2021 al 30.6.2022,
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente.
E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, come documentato dal;
alla CP_1 ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatto salvo per quanto si dirà per l'a.s. 2019/2020.
1.1 L'eccezione di prescrizione Cont L'eccezione eccepita dal per l'a.s. 2019/2020 deve trovare accoglimento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (App. Milano,
01/04/2025, n. 69).
4 É stato condivisibilmente affermato che “la circostanza che sia previsto per i docenti in ruolo un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del
30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (App.
Milano, 31/10/2024, n. 808).
La tesi qui sostenuta è stata infine confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha condivisibilmente ribadito che il termine di prescrizione decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi è anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, è consentito, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 28/11/2016, procedere alla registrazione telematica onde poter fruire del relativo beneficio” (Cass civ. sez. lav., 29/06/2025, n.
17494).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una lettera di diffida inviata al CP_1 convenuto in data 4.2.2025 in cui chiede il riconoscimento della Carta del Docente anche per l'a.s. 2019/2020. In tale anno scolastico, la ricorrente ha ricevuto l'incarico annuale il 7.10.2019, sicché è da tale data che è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Il termine deve pertanto ritenersi decorso alla data di notificazione della diffida.
1.2 L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
5 4. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'a.s.
2024/2025;
6. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv.
Rosanna Milazzo.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Milazzo, elettivamente domiciliata in Gibellina, via Nunzio Nasi 5, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa
[...]
, dirigente del di , dal Dott. dalle CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5
Dott.sse Elisa Cesaro e Gabriella Colosimo, dipendenti dello stesso , CP_1 domiciliati presso l' , Via Coazze n. 18; Controparte_6
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle
1 competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'attribuzione alla ricorrente dell'importo richiesto per l'a.s. 2024/2025, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
2 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
3 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato:
nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 7.10.2019 al 30.6.2020,
nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23.10.2020 al 30.6.2021,
nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 6.9.2021 al 30.6.2022,
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023.
Si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente.
E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, come documentato dal;
alla CP_1 ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatto salvo per quanto si dirà per l'a.s. 2019/2020.
1.1 L'eccezione di prescrizione Cont L'eccezione eccepita dal per l'a.s. 2019/2020 deve trovare accoglimento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (App. Milano,
01/04/2025, n. 69).
4 É stato condivisibilmente affermato che “la circostanza che sia previsto per i docenti in ruolo un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del
30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (App.
Milano, 31/10/2024, n. 808).
La tesi qui sostenuta è stata infine confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha condivisibilmente ribadito che il termine di prescrizione decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi è anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, è consentito, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 28/11/2016, procedere alla registrazione telematica onde poter fruire del relativo beneficio” (Cass civ. sez. lav., 29/06/2025, n.
17494).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una lettera di diffida inviata al CP_1 convenuto in data 4.2.2025 in cui chiede il riconoscimento della Carta del Docente anche per l'a.s. 2019/2020. In tale anno scolastico, la ricorrente ha ricevuto l'incarico annuale il 7.10.2019, sicché è da tale data che è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Il termine deve pertanto ritenersi decorso alla data di notificazione della diffida.
1.2 L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
5 4. condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'a.s.
2024/2025;
6. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv.
Rosanna Milazzo.
Torino, 10/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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