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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2024
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Sigg.ri Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.Paola De Lisio Consigliere rel dott.Ombretta Paini Consigliere
nel giudizio di appello n. . 721 /2024 R.G. , sull'istanza proposta dall'appellante incidentale proposto da
(Avv. ANTONUCCI DONATO) ex art. 283 Controparte_1
– 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti;
sentite le parti all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la sospensione dell'esecutività della sentenza è stata disposta con decreto inaudita altera parte dal
Presidente ex art. 351 co 3 c.p.c. in data 26.02.2025
Rilevato che l'art.283 c.p.c., come novellato dall'art.3,comma 22, lett.a), Dlgs n.149/2022, consente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la domanda ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
Ritenuta l'insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, non apparendo la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio, risultando, dunque, l'impugnazione non manifestamente fondata;
pagina 1 di 2 Ritenuta l'insussistenza di danni irreparabili derivanti dall'esecutività in ragione della stessa mancata indicazione di pericula concreti da parte dell'istante;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Salcerini
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Sigg.ri Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott.Paola De Lisio Consigliere rel dott.Ombretta Paini Consigliere
nel giudizio di appello n. . 721 /2024 R.G. , sull'istanza proposta dall'appellante incidentale proposto da
(Avv. ANTONUCCI DONATO) ex art. 283 Controparte_1
– 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti;
sentite le parti all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la sospensione dell'esecutività della sentenza è stata disposta con decreto inaudita altera parte dal
Presidente ex art. 351 co 3 c.p.c. in data 26.02.2025
Rilevato che l'art.283 c.p.c., come novellato dall'art.3,comma 22, lett.a), Dlgs n.149/2022, consente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la domanda ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
Ritenuta l'insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, non apparendo la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio, risultando, dunque, l'impugnazione non manifestamente fondata;
pagina 1 di 2 Ritenuta l'insussistenza di danni irreparabili derivanti dall'esecutività in ragione della stessa mancata indicazione di pericula concreti da parte dell'istante;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Salcerini
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