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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8151/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8151/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8151 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: factoring, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
Loredana Basile e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Anna Maria Cesarano e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 22.04.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] chiedendo il pagamento delle seguenti somme: 1. € Controparte_1
150.741,42 per sorta capitale, di cui a fatture riepilogate in elenco, cedute a mediante atti di cessione pure allegati in elenco, Parte_1
2
e, su detta somma, interessi moratori ammontanti ad € 36.563,68, interes- si anatocistici prodotti dagli interessi moratori ex art. 1283 c.c. e art. 1284 comma 4 c.c. ed ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, €
7.600, 00 (€ 40 moltiplicato per n. 190 fatture); 2. € 44 322,42 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora e, su detta somma, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note debito ex art. 1283 c.c. e art. 1284 comma 4 c.c. nonché ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/02, € 11.080,00 (€ 40 moltiplicato per n. 277 fatture).
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: condannare Controparte_2
(P.IVA E CF , in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to P.IVA_1
in S.Maria C. Vetere (CE) alla Via Albana, 85 ex Istituto Lucarelli,
81055 al pagamento in favore di per le Parte_1
ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
• € 150.741,42 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma:
• gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con de- correnza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pa- gamento delle fatture Firmato Da: LE RE Emesso Da:
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 14 costituenti C.F._1
la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - si- no al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli inte- ressi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 7.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la pre- detta sorte capitale insoluta;
3
• € 44.322,42 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte ca- CP_1 CP_2
pitale insoluta ed oggetto delle Note Debito prodotte sub all. 15 e 21 e su questa somma:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono sca- duti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 11.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pa- gamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto CP_1
delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il Controparte_3
al pagamento in favore di delle diverse
[...] Parte_1
somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capi- tale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, inte- ressi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha gene- rato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unifi- cato, marca e successive.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta adducendo:
1. la carenza di legittimazione attiva della , Parte_2 stante l'invalidità ed inefficacia nei confronti del Controparte_4
[...
[...] [...]
delle cessioni di credito, intercorse tra la suddetta Banca e
[...]
le società: EN PA - Enel IA PA- EN Gas e Luce - SC PA-
Edison IA- Hera Comm – Lease Plan, in quanto non accettate espressamente dal convenuto Ente;
2. in via subordinata, l'inesistenza, a supporto del preteso credito azionato da , di un Parte_1
valido contratto, come pure inesistenti le determinazioni a contrarre mu- nite di copertura finanziaria nonché le determinazioni di gara per la scelta del contraente;
3. l'inesistenza del preteso credito derivante dalle fatture emesse da SC PA, EN PA ed IS IA in quanto non pervenute al Comune di 4. l'estinzione, per Controparte_1
intercorsa prescrizione quinquennale, del preteso diritto di credito deri- vante da fatture anni 2014 – 2015-2016, nonché per intercorsa prescri- zione biennale del preteso credito derivante da fatture anno 2018; 5.
l'inesistenza della materia del contendere, per effetto dell'intervenuto pa- gamento delle fatture riportate nell'elenco allegato alla comparsa di costi- tuzione e di risposta;
6. l'inesistenza del preteso credito azionato dalla
Società attrice per interessi legali di mora in assenza di costituzione in mora mediante intimazione scritta, stante la natura querable dell'obbligazione;
7. in via ulteriormente gradata, l'erroneità del calcolo e/o quantificazione degli interessi così come richiesti dall'attrice.
Ciò posto, il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per i motivi indicati sub 1 del pres ente atto;
2) gradata- Parte_3 mente, dichiarare l'inesistenza del preteso credito vantato in assenza, come nella fattispecie, di contratto co n il C.V. non- Controparte_2 ché difettando, come invero qui difetta, l'impegno di spesa prescritto dall'art. 191 del UE all'uopo necessario perché sorga l'obbligazione in capo all'Ente pubblico;
3) sempre in via gradata dichiarare
l'inesistenza del preteso diritto di credito derivante dalle fatture emesse da SC PA, EN PA ed IS IA in quanto non pervenute al Comune di 4) ancor più gradatamente di- Controparte_1 chiarare l'estinzione, per intercorsa prescrizione quinquennale, del pre- teso diritto di credito derivante da fatture anni 2014 – 2015-2016, non- ché per intercorsa prescrizione biennale del preteso credito derivante da fatture anno 2018. In via concomitante, altresì dichiarare l'inesistenza
5
della materia del contendere, con riferimento al preteso credito di cui al- le fatture indicate sub 3 del presente atto stante l'intervenuta liquidazio- ne e relativo pagamento. 5) in via del tutto subordinata dichiarare
l'inesistenza del preteso credito ex adverso vantato per interessi legali di mora in assenza di costituzione in mora mediante intimazione scritta, stante la natura querable dell'obbligazione; 6) sempre in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui so- pra, salvo comunque ed all'uopo eventuale gravame, accertarsi e dichia- rarsi la erroneità del calcolo e/o della quantificazione degli interessi così come richiesti da controparte per i motivi indicati sub V del presente at- to. Spese vinte.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità delle cessioni dei crediti, l'attrice ha versato in atti le copie degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenti- cata da un notaio) e ritualmente notificati al Santa Maria Ca- CP_1 pua Vetere. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per inopponibilità delle cessioni è infondata, atteso che, incontestate le avve- nute notificazioni al debitore ceduto delle cessioni, va rilevato che, con riferimento all'eccepita mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici), si ricorda che la norma in commento, sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Orbene alcun rifiuto di cessione è stato mai comunicato all'attrice e co- munque la disciplina sulla cessione dei crediti dettata dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 163/2006 affonda le proprie radici e la ratio ispiratrice nella normativa sulla contabilità dello Stato e si colloca, in particolare, nella li- nea del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr., specificatamente, gli artt.
69 e 70) e della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (cfr, nello specifico, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n.
6
2440/1923), i quali stabilivano i requisiti di forma e di efficacia delle ces- sioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sancivano - per quanto qui di interesse - il principio del divieto di cessione in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Ricordata la finalità della relativa disciplina (cfr., in particolare, art. 9, L. 2248/1865, All. E), consistente nella conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione pubblica, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione dello stesso
–, si nota come il Codice dei Contratti Pubblici abbia confermato il prin- cipio di tutela dell'amministrazione pubblica in tema di cessione dei cre- diti, anche se in termini parzialmente differenti: l'accettazione formale, che prima fungeva da condizione sospensiva della cessione, viene ora so- stituita dal rifiuto espresso, che diventa una condizione di inefficacia del- la cessione il cui avveramento dipende esclusivamente dal debitore cedu- to. La nuova disposizione, inoltre, si applica a più figure contrattuali, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture, i concorsi di progettazione e le concessioni.
Tutto ciò premesso, è chiaro che la ratio della disciplina dettata dal legi- slatore nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 va, comunque, inquadrata al- la luce di quella delle previgenti menzionate disposizioni, che trovavano applicazione, come espressamente risulta dal tenore letterale delle norme, esclusivamente rispetto ai “contratti in corso”, al solo precipuo fine, a tu- tela dell'amministrazione, appaltante/ceduta, di evitare che l'appaltatore/cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venisse a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere, poi, l'esecuzione o la prosecuzione della propria presta- zione contrattuale. Ne consegue, pertanto, che quando il contratto di for- nitura si è concluso, come nel caso in esame, non è più applicabile la di- sciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornan- do, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.
Nel merito la domanda è infondata.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova
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applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente af- fermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risar- cimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica
Amministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secon- do la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 mag- gio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n.
6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che so- lo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assun- ta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent.
n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 di- cembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 feb- braio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile
2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Dall'applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie deve osservarsi che parte attrice ha depositato in atti i contratti di cessio- ne dei crediti, la prova dell'avvenuta notificazione dei contratti di cessio- ne, un ordine di acquisto sul portale “Acquistinretepa.it”, le fatture inso- lute, i solleciti di pagamento e le note di debito, deducendo l'inadempimento di controparte in ordine al mancato e/o ritardato paga-
8
mento delle fatture emesse per le forniture eseguite.
Orbene, a fronte del suddetto quadro probatorio si rileva l'insussistenza di validi contratti aventi forma scritta, stipulati tra creditore cedente e de- bitore ceduto, in relazione ai crediti azionati e che, pertanto, non possono trovare riconoscimento.
Invero, in ordine alla fornitura di Hera Comm, non può essere accolta la tesi della riconducibilità al servizio di salvaguardia, sicché si sarebbe di- nanzi a una fonte legale. Trattasi, infatti, non solo di aspetto non provato, ma neanche allegato entro le barriere preclusive di cui al codice di rito.
In ogni caso, seppur in ipotesi volesse ammettersi la riconducibilità al re- gime di salvaguardia, detta circostanza, può comportare, quale conse- guenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in for- ma scritta ad substantiam in quanto trattasi di obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, proprio per esigenze di traPArenza, imparzia- lità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. cui la norma risponde.
Il creditore, tra l 'altro, non è sfornito di tutela. A ben vedere, infatti, pro- prio l 'art. 191 d.lgs. 267/2000, al comma 4, stabilisce che in caso di ac- quisizione di beni e servizi in assenza di impegno contabile o di copertu- ra finanziaria “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
contro
- prestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funziona- rio o dipendente che hanno consentito la fornitura ”, con la conseguenza che, pertanto, il creditore ben può agire direttamente nei confronti dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che ha consentito la fornitura.
Simili considerazioni valgono per quanto attiene alla fornitura di Edison
IA S.p.a.. Invero, nonostante parte attrice abbia depositato l'Ordine diretto di acquisto predisposto sul modello AcquistiinretePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), generato all'esito della ri- chiesta di offerta (RDO), dal portale www.acquistiinretepa.it, che costi- tuisce l'accettazione da parte della stazione appaltante, in qualità di obla- to, della proposta formulata dall'impresa con l'upload della propria offer-
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ta sul secondo lo schema negoziale di cui all'art. 1326 c.c. (cfr. CP_5
TAR Lazio, sez. I-quater, nella sentenza n. 14205 del 12 luglio 2024), non vi è prova che le fatture facciano riferimento a uno stanziamento di bilancio preventivo, come prescritto dall'art 191 UE .
Parimenti, per le ulteriori forniture per cui l'attrice chiede il pagamento, si rileva sia l'insussistenza di un valido contratto avente forma scritta che l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000.
Ciò posto la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte convenuta, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del che si liquidano in €. Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8151/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8151/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8151 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: factoring, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
Loredana Basile e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'Avv. Anna Maria Cesarano e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 22.04.2021, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] chiedendo il pagamento delle seguenti somme: 1. € Controparte_1
150.741,42 per sorta capitale, di cui a fatture riepilogate in elenco, cedute a mediante atti di cessione pure allegati in elenco, Parte_1
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e, su detta somma, interessi moratori ammontanti ad € 36.563,68, interes- si anatocistici prodotti dagli interessi moratori ex art. 1283 c.c. e art. 1284 comma 4 c.c. ed ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, €
7.600, 00 (€ 40 moltiplicato per n. 190 fatture); 2. € 44 322,42 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora e, su detta somma, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note debito ex art. 1283 c.c. e art. 1284 comma 4 c.c. nonché ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/02, € 11.080,00 (€ 40 moltiplicato per n. 277 fatture).
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: condannare Controparte_2
(P.IVA E CF , in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to P.IVA_1
in S.Maria C. Vetere (CE) alla Via Albana, 85 ex Istituto Lucarelli,
81055 al pagamento in favore di per le Parte_1
ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
• € 150.741,42 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma:
• gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con de- correnza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pa- gamento delle fatture Firmato Da: LE RE Emesso Da:
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 14 costituenti C.F._1
la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - si- no al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli inte- ressi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 7.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la pre- detta sorte capitale insoluta;
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• € 44.322,42 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte ca- CP_1 CP_2
pitale insoluta ed oggetto delle Note Debito prodotte sub all. 15 e 21 e su questa somma:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono sca- duti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 11.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pa- gamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto CP_1
delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il Controparte_3
al pagamento in favore di delle diverse
[...] Parte_1
somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capi- tale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, inte- ressi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha gene- rato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unifi- cato, marca e successive.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta adducendo:
1. la carenza di legittimazione attiva della , Parte_2 stante l'invalidità ed inefficacia nei confronti del Controparte_4
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delle cessioni di credito, intercorse tra la suddetta Banca e
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le società: EN PA - Enel IA PA- EN Gas e Luce - SC PA-
Edison IA- Hera Comm – Lease Plan, in quanto non accettate espressamente dal convenuto Ente;
2. in via subordinata, l'inesistenza, a supporto del preteso credito azionato da , di un Parte_1
valido contratto, come pure inesistenti le determinazioni a contrarre mu- nite di copertura finanziaria nonché le determinazioni di gara per la scelta del contraente;
3. l'inesistenza del preteso credito derivante dalle fatture emesse da SC PA, EN PA ed IS IA in quanto non pervenute al Comune di 4. l'estinzione, per Controparte_1
intercorsa prescrizione quinquennale, del preteso diritto di credito deri- vante da fatture anni 2014 – 2015-2016, nonché per intercorsa prescri- zione biennale del preteso credito derivante da fatture anno 2018; 5.
l'inesistenza della materia del contendere, per effetto dell'intervenuto pa- gamento delle fatture riportate nell'elenco allegato alla comparsa di costi- tuzione e di risposta;
6. l'inesistenza del preteso credito azionato dalla
Società attrice per interessi legali di mora in assenza di costituzione in mora mediante intimazione scritta, stante la natura querable dell'obbligazione;
7. in via ulteriormente gradata, l'erroneità del calcolo e/o quantificazione degli interessi così come richiesti dall'attrice.
Ciò posto, il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
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per i motivi indicati sub 1 del pres ente atto;
2) gradata- Parte_3 mente, dichiarare l'inesistenza del preteso credito vantato in assenza, come nella fattispecie, di contratto co n il C.V. non- Controparte_2 ché difettando, come invero qui difetta, l'impegno di spesa prescritto dall'art. 191 del UE all'uopo necessario perché sorga l'obbligazione in capo all'Ente pubblico;
3) sempre in via gradata dichiarare
l'inesistenza del preteso diritto di credito derivante dalle fatture emesse da SC PA, EN PA ed IS IA in quanto non pervenute al Comune di 4) ancor più gradatamente di- Controparte_1 chiarare l'estinzione, per intercorsa prescrizione quinquennale, del pre- teso diritto di credito derivante da fatture anni 2014 – 2015-2016, non- ché per intercorsa prescrizione biennale del preteso credito derivante da fatture anno 2018. In via concomitante, altresì dichiarare l'inesistenza
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della materia del contendere, con riferimento al preteso credito di cui al- le fatture indicate sub 3 del presente atto stante l'intervenuta liquidazio- ne e relativo pagamento. 5) in via del tutto subordinata dichiarare
l'inesistenza del preteso credito ex adverso vantato per interessi legali di mora in assenza di costituzione in mora mediante intimazione scritta, stante la natura querable dell'obbligazione; 6) sempre in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui so- pra, salvo comunque ed all'uopo eventuale gravame, accertarsi e dichia- rarsi la erroneità del calcolo e/o della quantificazione degli interessi così come richiesti da controparte per i motivi indicati sub V del presente at- to. Spese vinte.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità delle cessioni dei crediti, l'attrice ha versato in atti le copie degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenti- cata da un notaio) e ritualmente notificati al Santa Maria Ca- CP_1 pua Vetere. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per inopponibilità delle cessioni è infondata, atteso che, incontestate le avve- nute notificazioni al debitore ceduto delle cessioni, va rilevato che, con riferimento all'eccepita mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici), si ricorda che la norma in commento, sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, in quanto enti pubblici, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Orbene alcun rifiuto di cessione è stato mai comunicato all'attrice e co- munque la disciplina sulla cessione dei crediti dettata dall'art. 117 del
D.Lgs. n. 163/2006 affonda le proprie radici e la ratio ispiratrice nella normativa sulla contabilità dello Stato e si colloca, in particolare, nella li- nea del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr., specificatamente, gli artt.
69 e 70) e della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (cfr, nello specifico, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n.
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2440/1923), i quali stabilivano i requisiti di forma e di efficacia delle ces- sioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sancivano - per quanto qui di interesse - il principio del divieto di cessione in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Ricordata la finalità della relativa disciplina (cfr., in particolare, art. 9, L. 2248/1865, All. E), consistente nella conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione pubblica, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione dello stesso
–, si nota come il Codice dei Contratti Pubblici abbia confermato il prin- cipio di tutela dell'amministrazione pubblica in tema di cessione dei cre- diti, anche se in termini parzialmente differenti: l'accettazione formale, che prima fungeva da condizione sospensiva della cessione, viene ora so- stituita dal rifiuto espresso, che diventa una condizione di inefficacia del- la cessione il cui avveramento dipende esclusivamente dal debitore cedu- to. La nuova disposizione, inoltre, si applica a più figure contrattuali, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture, i concorsi di progettazione e le concessioni.
Tutto ciò premesso, è chiaro che la ratio della disciplina dettata dal legi- slatore nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 va, comunque, inquadrata al- la luce di quella delle previgenti menzionate disposizioni, che trovavano applicazione, come espressamente risulta dal tenore letterale delle norme, esclusivamente rispetto ai “contratti in corso”, al solo precipuo fine, a tu- tela dell'amministrazione, appaltante/ceduta, di evitare che l'appaltatore/cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venisse a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere, poi, l'esecuzione o la prosecuzione della propria presta- zione contrattuale. Ne consegue, pertanto, che quando il contratto di for- nitura si è concluso, come nel caso in esame, non è più applicabile la di- sciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornan- do, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.
Nel merito la domanda è infondata.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova
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applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente af- fermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risar- cimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica
Amministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secon- do la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 mag- gio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n.
6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che so- lo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assun- ta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent.
n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 di- cembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 feb- braio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile
2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Dall'applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie deve osservarsi che parte attrice ha depositato in atti i contratti di cessio- ne dei crediti, la prova dell'avvenuta notificazione dei contratti di cessio- ne, un ordine di acquisto sul portale “Acquistinretepa.it”, le fatture inso- lute, i solleciti di pagamento e le note di debito, deducendo l'inadempimento di controparte in ordine al mancato e/o ritardato paga-
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mento delle fatture emesse per le forniture eseguite.
Orbene, a fronte del suddetto quadro probatorio si rileva l'insussistenza di validi contratti aventi forma scritta, stipulati tra creditore cedente e de- bitore ceduto, in relazione ai crediti azionati e che, pertanto, non possono trovare riconoscimento.
Invero, in ordine alla fornitura di Hera Comm, non può essere accolta la tesi della riconducibilità al servizio di salvaguardia, sicché si sarebbe di- nanzi a una fonte legale. Trattasi, infatti, non solo di aspetto non provato, ma neanche allegato entro le barriere preclusive di cui al codice di rito.
In ogni caso, seppur in ipotesi volesse ammettersi la riconducibilità al re- gime di salvaguardia, detta circostanza, può comportare, quale conse- guenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in for- ma scritta ad substantiam in quanto trattasi di obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, proprio per esigenze di traPArenza, imparzia- lità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. cui la norma risponde.
Il creditore, tra l 'altro, non è sfornito di tutela. A ben vedere, infatti, pro- prio l 'art. 191 d.lgs. 267/2000, al comma 4, stabilisce che in caso di ac- quisizione di beni e servizi in assenza di impegno contabile o di copertu- ra finanziaria “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
contro
- prestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funziona- rio o dipendente che hanno consentito la fornitura ”, con la conseguenza che, pertanto, il creditore ben può agire direttamente nei confronti dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che ha consentito la fornitura.
Simili considerazioni valgono per quanto attiene alla fornitura di Edison
IA S.p.a.. Invero, nonostante parte attrice abbia depositato l'Ordine diretto di acquisto predisposto sul modello AcquistiinretePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), generato all'esito della ri- chiesta di offerta (RDO), dal portale www.acquistiinretepa.it, che costi- tuisce l'accettazione da parte della stazione appaltante, in qualità di obla- to, della proposta formulata dall'impresa con l'upload della propria offer-
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ta sul secondo lo schema negoziale di cui all'art. 1326 c.c. (cfr. CP_5
TAR Lazio, sez. I-quater, nella sentenza n. 14205 del 12 luglio 2024), non vi è prova che le fatture facciano riferimento a uno stanziamento di bilancio preventivo, come prescritto dall'art 191 UE .
Parimenti, per le ulteriori forniture per cui l'attrice chiede il pagamento, si rileva sia l'insussistenza di un valido contratto avente forma scritta che l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000.
Ciò posto la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte convenuta, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del che si liquidano in €. Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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