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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
RE AR, RE
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1813/2021 depositato il 22/07/2021
proposto da
Regione Puglia - Via G. Gentile 52 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VDomicilio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI e pubblicata il
25/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190015474032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05920190015474032000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione in data 10/9/2019 avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno
2013 eccependo la asserita mancata notifica del prodromico atto di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo, nonché ulteriori vizi propri della cartella di pagamento.
La Regione Puglia si costituiva in giudizio depositando la copia dell'A/R relativo all'atto di accertamento notificato il 27/11/2016 e deduceva il mancato decorso della prescrizione, interrotta anche dalla tempestiva notifica della cartella di pagamento.
La CTP riteneva non adeguatamente documentata la notificazione dell'atto di accertamento e decideva la causa con l'accoglimento del ricorso.
All'esito del contraddittorio, con sentenza n. 285/6/2021 depositata il 25/2/2021 la Commissione Tributaria
Provinciale di Bari accoglieva il ricorso condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, i primi giudici ritenevano irregolare la notificazione dell'avviso di accertamento in quanto non era stata prodotta in giudizio anche la C.A.D., oltre alla cartolina con cui l'ufficiale postale attestava di aver immesso avviso nella cassetta.
La Regione Puglia appellava la decisione, lamentando erronea valutazione dei fatti, posto che in primo grado aveva già pienamente documentato la regolare e tempestiva notificazione dell'atto di accertamento anno
2013 n. 342035491383 spedito a mezzo raccomandata n. 784231646717 in data 15/11/2016, con contestuale emissione di C.A.D. n. 667970230026 (comunicazione avvenuto deposito) a mezzo raccomandata A.R. stante la momentanea assenza del destinatario, laddove nessuna norma di legge prescrive che la prova del perfezionamento della notifica comporti anche l'obbligo di depositare la C.A.D., oppure l'a.r. della c.a.
d., bensì esclusivamente l'avviso di ricevimento della raccomandata stessa, ove vanno indicate le informazioni tassativamente previste dalla legge. La notifica si era dunque perfezionata in data 27/11/2016 con la giacenza del plico in ufficio postale per dieci giorni ex art. 8 c.5 L. n. 890/1982.
Invocava pertanto l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione di primo grado e la conferma della legittimità dell'atto impositivo impugnato.
Non si costituiva in giudizio il contribuente appellato.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, l'orientamento richiamato dalla Regione appellante – secondo cui nessuna norma di legge prescrive che la prova del perfezionamento della notifica comporti anche l'obbligo di depositare la C.A.D., oppure l'a. r. della c.a.d., bensì esclusivamente l'avviso di ricevimento della raccomandata stessa – è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
- in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa" (ex multis, Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, n. 16601 del 20/06/2019;
v. anche Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019). Trattasi di giurisprudenza successiva a quella richiamata dalla
Regione.
E poiché la contribuente ha espressamente disconosciuto di aver ricevuto l'avviso di accertamento relativo al bollo auto de quo, la Regione Puglia avrebbe dovuto produrre tale documento, eventualmente anche in grado d'appello, come consentito dall'art. 58 D. Lgs. 546/1992.
Non avendolo fatto né in primo grado né nel presente giudizio d'appello, deve ritenersi tardiva la notificazione della cartella esattoriale avvenuta solo nel 2019, anche in mancanza di un valido atto interruttivo della prescrizione triennale.
L'appello va pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
RE AR, RE
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1813/2021 depositato il 22/07/2021
proposto da
Regione Puglia - Via G. Gentile 52 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VDomicilio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 285/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI e pubblicata il
25/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190015474032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 05920190015474032000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione in data 10/9/2019 avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno
2013 eccependo la asserita mancata notifica del prodromico atto di accertamento e la conseguente prescrizione del tributo, nonché ulteriori vizi propri della cartella di pagamento.
La Regione Puglia si costituiva in giudizio depositando la copia dell'A/R relativo all'atto di accertamento notificato il 27/11/2016 e deduceva il mancato decorso della prescrizione, interrotta anche dalla tempestiva notifica della cartella di pagamento.
La CTP riteneva non adeguatamente documentata la notificazione dell'atto di accertamento e decideva la causa con l'accoglimento del ricorso.
All'esito del contraddittorio, con sentenza n. 285/6/2021 depositata il 25/2/2021 la Commissione Tributaria
Provinciale di Bari accoglieva il ricorso condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, i primi giudici ritenevano irregolare la notificazione dell'avviso di accertamento in quanto non era stata prodotta in giudizio anche la C.A.D., oltre alla cartolina con cui l'ufficiale postale attestava di aver immesso avviso nella cassetta.
La Regione Puglia appellava la decisione, lamentando erronea valutazione dei fatti, posto che in primo grado aveva già pienamente documentato la regolare e tempestiva notificazione dell'atto di accertamento anno
2013 n. 342035491383 spedito a mezzo raccomandata n. 784231646717 in data 15/11/2016, con contestuale emissione di C.A.D. n. 667970230026 (comunicazione avvenuto deposito) a mezzo raccomandata A.R. stante la momentanea assenza del destinatario, laddove nessuna norma di legge prescrive che la prova del perfezionamento della notifica comporti anche l'obbligo di depositare la C.A.D., oppure l'a.r. della c.a.
d., bensì esclusivamente l'avviso di ricevimento della raccomandata stessa, ove vanno indicate le informazioni tassativamente previste dalla legge. La notifica si era dunque perfezionata in data 27/11/2016 con la giacenza del plico in ufficio postale per dieci giorni ex art. 8 c.5 L. n. 890/1982.
Invocava pertanto l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione di primo grado e la conferma della legittimità dell'atto impositivo impugnato.
Non si costituiva in giudizio il contribuente appellato.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, l'orientamento richiamato dalla Regione appellante – secondo cui nessuna norma di legge prescrive che la prova del perfezionamento della notifica comporti anche l'obbligo di depositare la C.A.D., oppure l'a. r. della c.a.d., bensì esclusivamente l'avviso di ricevimento della raccomandata stessa – è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
- in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa" (ex multis, Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, n. 16601 del 20/06/2019;
v. anche Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019). Trattasi di giurisprudenza successiva a quella richiamata dalla
Regione.
E poiché la contribuente ha espressamente disconosciuto di aver ricevuto l'avviso di accertamento relativo al bollo auto de quo, la Regione Puglia avrebbe dovuto produrre tale documento, eventualmente anche in grado d'appello, come consentito dall'art. 58 D. Lgs. 546/1992.
Non avendolo fatto né in primo grado né nel presente giudizio d'appello, deve ritenersi tardiva la notificazione della cartella esattoriale avvenuta solo nel 2019, anche in mancanza di un valido atto interruttivo della prescrizione triennale.
L'appello va pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita l'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello