Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 644
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto di accertamento e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la Regione Puglia non abbia adeguatamente provato la notifica dell'atto di accertamento, in particolare non avendo prodotto l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per i casi di irreperibilità relativa del destinatario. Di conseguenza, la notifica della cartella esattoriale è considerata tardiva e non vi è stato un valido atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti e della prova della notifica

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessaria l'esibizione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. per provare il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La mancata produzione di tale documento da parte della Regione Puglia ha comportato il rigetto dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 644
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 644
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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