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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 2678 e 2680 RG Lavoro vertenti
TRA
, C.F: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. , C.F. ; Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
, C.F. C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F.: ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
, C.F.: ; C.F.:
[...] C.F._9 Parte_10
, C.F.: ; C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
, C.F.: ; C.F. CP_1 C.F._12 Parte_12
, rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, dal prof. avv. C.F._13
LI AU (C.F.: – PEC: C.F._14
e dall'Avv. Roberto De Masi (C.F.: Email_1
– PEC: , con i quali C.F._15 Email_2 sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, dove è possibile trasmettere, ogni eventuale comunicazione relativa al presente giudizio anche al seguente numero di fax 081.682855
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_2 CP_3
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. P.IVA_1 giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._16 Persona_1 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it Email_3 Email_4
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
APPELLATA costituita nel solo giudizio n. 2678/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2959/2023 pubblicata il giorno 4.05.2023
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli appellanti in epigrafe, dipendenti del
[...]
, lamentarono l'illegittimità della condotta dell'Ente in relazione Parte_13 alla nota con la quale era stato preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate Controparte_2 procedure erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente e ingiustificatamente percepite dai ricorrenti, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e CP_2
25/2003 dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019: il tutto in adempimento dell'ordine emesso dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di NAPOLI, in funzione di Giudice del lavoro, così statuì: “Il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) non luogo a provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente
per essere cessata la materia del contendere;
b) dichiara irripetibili gli Parte_14 importi percepiti in un arco temporale superiore ai dieci anni decorrenti dalla ricezione dell'atto di ripetizione del credito, primo idoneo ad interrompere la prescrizione;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa le spese di lite”.
Con distinti atti depositati il 3.11.2023 i tredici ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la predetta sentenza parzialmente affidando il gravame ad articolati motivi con i quali si sono sostanzialmente doluti della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a loro avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e comunque sulla irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In aggiunta a tali considerazioni, gli appellanti , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 dedotto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che essi istanti erano stati assegnati agli organi del Consiglio Giudiziario in posizione di comando, perdendo quindi ogni emolumento già spettante presso l'originaria sede di assegnazione con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un depauperamento a vantaggio del dipendente e svantaggio per le casse regionali. Gli appellanti - chiedendo alla Corte di Appello di Napoli di ritenere che, nel caso di specie, non opererebbe alcun limite alla efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, e che in ogni caso, facendo applicazione del principio ermeneutico scolpito nella decisione n. 8/2023 della Consulta, la presente fattispecie non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi normative per le quali è prevista la ripetizione- hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
– Accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa restitutoria azionata nei confronti dei ricorrenti per l'irretroattività degli effetti della sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale, non estensibile ai diritti quesiti alla conservazione della retribuzione percepita sulla base di una prestazione lavorativa effettivamente resa (circostanza incontestata);
-accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata nei confronti dei ricorrenti, per insussistenza dei presupposti ex artt. 2033 e 2041 e l'insussistenza di qualsivoglia diritto della a richiedere la ripetizione delle somme Controparte_2 percepite a titolo di trattamento accessorio per il periodo 2009-2019 di cui alla nota prot. n. 15312/U del 10.11.2020 a firma del Direttore Generale della Direzione Risorse umane, finanziarie e strumenti del;
Parte_13
– per l'effetto, Condannare il , in persona del Parte_13
Presidente p.t., e/o la in persona del Presidente della Giunta Controparte_2
Regionale e legale rapp.te p.t., in solido, o chi di essi di ragione, alle restituzione e pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti degli importi medio tempore trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui alla L.R. n. 10/2001 art. 58, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria
- condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite.
Notificato l'atto, la si è costituita nel solo procedimento n. Controparte_2
2678/2023 RG, resistendo al gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per la trattazione congiunta di cause analoghe) come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto della riunione del procedimento n. 2680/23 RG al presente fascicolo atteso che entrambi i giudizi hanno ad oggetto l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2959/2023 con conseguente applicazione del disposto dell'art. 335 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che gli appelli riuniti sono infondati e devono essere respinti.
1.In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della
, è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della Controparte_2 pretesa restitutoria. 2. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da questa Corte in analoghe controversie (cfr., fra le molte, sent. n. 1151/2025 rel. sent. n. Pt_15
3487/2025 rel. Amarelli, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.) - trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in CP_2 sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, dopo aver rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevò questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguì la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. Fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della
3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali Controparte_2
16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 Controparte_2 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni Controparte_2 alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del CP_2
2001.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevò che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, CP_4 CP_5 secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti emanò le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificò il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria (con tale Controparte_2 affermazione, quindi, si concorda con la qualificazione giuridica dell'azione adottata dal giudice di prime cure).
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207),
- va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc.
Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”.
Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la , creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato la CP_2 pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, infine, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c, infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
3. quanto alla doglianza, espressa dagli appellanti già in posizione di comando presso la
, relativa alla sussistenza di una situazione differente Controparte_6 determinata dal depauperamento dei dipendenti, privati del trattamento vigente presso l'Ufficio di appartenenza, e dall'assenza di un' incidenza negativa sul bilancio regionale la Corte osserva che la stessa- oltre ad essere del tutto generica, in quanto fondata su deduzioni astratte e non su di una comparazione concreta- risulta inammissibile in quanto configura un'azione risarcitoria per perdita di chance mai proposta nel corso del primo grado di giudizio.
4. Per quanto riguarda il richiamo al D.L. n. 44 del 2023, effettuato dagli appellanti nelle note di trattazione onde sostenere la legittimità degli esborsi effettuati dalla CP_2
appare opportuno evidenziare il legislatore statale con l'art. 3, comma 1, del
[...] d.l. n. 44 del 2023, come convertito, ha previsto che «[l]e regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale».
In vero - come rilevato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 185 del 2024 emessa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla competente Corte dei Conti al riguardo di disposizioni adottate dalla Regione Toscana – la nuova disposizione del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, non ha una mera portata confermativa dell'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che era già contenuta nel più ampio richiamo dell'art. 27 del medesimo decreto), che sarebbe superflua, né ha natura di interpretazione autentica, mancandone i presupposti formali e sostanziali, ma ha un contenuto innovativo, come emerge anche dagli atti parlamentari (in particolare dalla relazione illustrativa del decreto in sede di conversione). Dunque il comma 1 dell'art. 3 cit. è ritenuto come una estensione espressa alle regioni della previsione dell'art. 14 citato, la cui ratio è individuata nella necessità di superare «una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta - in assenza di una espressa previsione normativa - non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale».
Quindi, come sottolineato dalla Consulta nella pronuncia sopra indicata, l'art. 3, comma 1, cit. è stato emanato proprio per superare i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei conti ed abilita le regioni ad «applicare» l'art. 14 il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
e ciò fa tout court senza limitazione del livello in cui tale “applicazione” si colloca nel sistema delle fonti del diritto;
quindi eventualmente anche con legge regionale.
Quindi solo dopo il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, è possibile affermare che la legge regionale possa prevedere ed eventualmente disciplinare il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livello più idoneo per regolamentare questo trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto;
ciò in applicazione del principio di sussidiarietà - da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003) - che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).
È quindi con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, che è riconosciuta al legislatore regionale la facoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff;
questo ampliamento limitato della competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale è quella dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.
Questa è quindi la portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito. Pertanto, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, l'estensione della competenza legislativa regionale è operante solo dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2023).
Ciò posto, la norma non può trovare applicazione al caso in esame non potendo operare retroattivamente per indurre a ritenere la reviviscenza di norme espunte attraverso il giudizio di incostituzionalità e non promulgate in altra veste dalla e tali Controparte_2 considerazioni assorbono ogni riferimento alla normativa successiva.
In particolare, non rileva il richiamo alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 3, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 atteso che la norma ha modificato l'art. 3 cit. individuando solo il personale di ruolo ed il personale proveniente dalle società partecipate quale legittimato all'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione. Di tal che, la clausola di salvaguardia degli effetti degli atti e provvedimenti adottati riguarda il personale diverso che sia stato interessato dagli effetti del D.L. n. 44 del 2023 dopo l'entrata in vigore dello stesso e prima della riforma del DL n. 25/2025.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 2 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri 2678 e 2680 RG Lavoro vertenti
TRA
, C.F: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. , C.F. ; Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
, C.F. C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F.: ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
, C.F.: ; C.F.:
[...] C.F._9 Parte_10
, C.F.: ; C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
, C.F.: ; C.F. CP_1 C.F._12 Parte_12
, rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, dal prof. avv. C.F._13
LI AU (C.F.: – PEC: C.F._14
e dall'Avv. Roberto De Masi (C.F.: Email_1
– PEC: , con i quali C.F._15 Email_2 sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, dove è possibile trasmettere, ogni eventuale comunicazione relativa al presente giudizio anche al seguente numero di fax 081.682855
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_2 CP_3
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F. P.IVA_1 giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. C.F._16 Persona_1 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it Email_3 Email_4
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
APPELLATA costituita nel solo giudizio n. 2678/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2959/2023 pubblicata il giorno 4.05.2023
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli appellanti in epigrafe, dipendenti del
[...]
, lamentarono l'illegittimità della condotta dell'Ente in relazione Parte_13 alla nota con la quale era stato preannunciato l'avvio delle procedure di recupero delle somme percepite ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale.
Si costituì ritualmente in giudizio la rilevando che le contestate Controparte_2 procedure erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente e ingiustificatamente percepite dai ricorrenti, nel corso del servizio prestato presso il Consiglio regionale della ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e CP_2
25/2003 dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019: il tutto in adempimento dell'ordine emesso dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania con Decisione n. 172/2019 PARI del 30.7.2019.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di NAPOLI, in funzione di Giudice del lavoro, così statuì: “Il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) non luogo a provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente
per essere cessata la materia del contendere;
b) dichiara irripetibili gli Parte_14 importi percepiti in un arco temporale superiore ai dieci anni decorrenti dalla ricezione dell'atto di ripetizione del credito, primo idoneo ad interrompere la prescrizione;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa le spese di lite”.
Con distinti atti depositati il 3.11.2023 i tredici ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la predetta sentenza parzialmente affidando il gravame ad articolati motivi con i quali si sono sostanzialmente doluti della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, a loro avviso inidonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite e comunque sulla irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In aggiunta a tali considerazioni, gli appellanti , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 dedotto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che essi istanti erano stati assegnati agli organi del Consiglio Giudiziario in posizione di comando, perdendo quindi ogni emolumento già spettante presso l'originaria sede di assegnazione con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un depauperamento a vantaggio del dipendente e svantaggio per le casse regionali. Gli appellanti - chiedendo alla Corte di Appello di Napoli di ritenere che, nel caso di specie, non opererebbe alcun limite alla efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, e che in ogni caso, facendo applicazione del principio ermeneutico scolpito nella decisione n. 8/2023 della Consulta, la presente fattispecie non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi normative per le quali è prevista la ripetizione- hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
– Accertare e dichiarare la infondatezza della pretesa restitutoria azionata nei confronti dei ricorrenti per l'irretroattività degli effetti della sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale, non estensibile ai diritti quesiti alla conservazione della retribuzione percepita sulla base di una prestazione lavorativa effettivamente resa (circostanza incontestata);
-accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata nei confronti dei ricorrenti, per insussistenza dei presupposti ex artt. 2033 e 2041 e l'insussistenza di qualsivoglia diritto della a richiedere la ripetizione delle somme Controparte_2 percepite a titolo di trattamento accessorio per il periodo 2009-2019 di cui alla nota prot. n. 15312/U del 10.11.2020 a firma del Direttore Generale della Direzione Risorse umane, finanziarie e strumenti del;
Parte_13
– per l'effetto, Condannare il , in persona del Parte_13
Presidente p.t., e/o la in persona del Presidente della Giunta Controparte_2
Regionale e legale rapp.te p.t., in solido, o chi di essi di ragione, alle restituzione e pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti degli importi medio tempore trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui alla L.R. n. 10/2001 art. 58, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria
- condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite.
Notificato l'atto, la si è costituita nel solo procedimento n. Controparte_2
2678/2023 RG, resistendo al gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (fissata per la trattazione congiunta di cause analoghe) come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto della riunione del procedimento n. 2680/23 RG al presente fascicolo atteso che entrambi i giudizi hanno ad oggetto l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2959/2023 con conseguente applicazione del disposto dell'art. 335 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che gli appelli riuniti sono infondati e devono essere respinti.
1.In via preliminare va evidenziato che, in assenza di appello incidentale da parte della
, è divenuta cosa giudicata la statuizione di parziale prescrizione della Controparte_2 pretesa restitutoria. 2. La presente vicenda – già esaminata in precedenti sentenze rese da questa Corte in analoghe controversie (cfr., fra le molte, sent. n. 1151/2025 rel. sent. n. Pt_15
3487/2025 rel. Amarelli, qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.) - trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in CP_2 sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, dopo aver rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevò questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguì la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. Fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della
3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali Controparte_2
16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 Controparte_2 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni Controparte_2 alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del CP_2
2001.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevò che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, CP_4 CP_5 secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti emanò le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificò il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria (con tale Controparte_2 affermazione, quindi, si concorda con la qualificazione giuridica dell'azione adottata dal giudice di prime cure).
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207),
- va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc.
Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti” perché, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, si richiama al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”.
Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la , creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato la CP_2 pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento ai debitori ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, infine, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c, infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A.
La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
3. quanto alla doglianza, espressa dagli appellanti già in posizione di comando presso la
, relativa alla sussistenza di una situazione differente Controparte_6 determinata dal depauperamento dei dipendenti, privati del trattamento vigente presso l'Ufficio di appartenenza, e dall'assenza di un' incidenza negativa sul bilancio regionale la Corte osserva che la stessa- oltre ad essere del tutto generica, in quanto fondata su deduzioni astratte e non su di una comparazione concreta- risulta inammissibile in quanto configura un'azione risarcitoria per perdita di chance mai proposta nel corso del primo grado di giudizio.
4. Per quanto riguarda il richiamo al D.L. n. 44 del 2023, effettuato dagli appellanti nelle note di trattazione onde sostenere la legittimità degli esborsi effettuati dalla CP_2
appare opportuno evidenziare il legislatore statale con l'art. 3, comma 1, del
[...] d.l. n. 44 del 2023, come convertito, ha previsto che «[l]e regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale».
In vero - come rilevato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 185 del 2024 emessa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla competente Corte dei Conti al riguardo di disposizioni adottate dalla Regione Toscana – la nuova disposizione del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, non ha una mera portata confermativa dell'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che era già contenuta nel più ampio richiamo dell'art. 27 del medesimo decreto), che sarebbe superflua, né ha natura di interpretazione autentica, mancandone i presupposti formali e sostanziali, ma ha un contenuto innovativo, come emerge anche dagli atti parlamentari (in particolare dalla relazione illustrativa del decreto in sede di conversione). Dunque il comma 1 dell'art. 3 cit. è ritenuto come una estensione espressa alle regioni della previsione dell'art. 14 citato, la cui ratio è individuata nella necessità di superare «una disomogenea valutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, che talvolta - in assenza di una espressa previsione normativa - non ha riconosciuto tale possibile applicazione ai livelli di governo regionale».
Quindi, come sottolineato dalla Consulta nella pronuncia sopra indicata, l'art. 3, comma 1, cit. è stato emanato proprio per superare i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei conti ed abilita le regioni ad «applicare» l'art. 14 il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
e ciò fa tout court senza limitazione del livello in cui tale “applicazione” si colloca nel sistema delle fonti del diritto;
quindi eventualmente anche con legge regionale.
Quindi solo dopo il d.l. n. 44 del 2023, come convertito, è possibile affermare che la legge regionale possa prevedere ed eventualmente disciplinare il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livello più idoneo per regolamentare questo trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto;
ciò in applicazione del principio di sussidiarietà - da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003) - che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).
È quindi con l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, che è riconosciuta al legislatore regionale la facoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff;
questo ampliamento limitato della competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale è quella dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.
Questa è quindi la portata innovativa dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito. Pertanto, esclusa la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, l'estensione della competenza legislativa regionale è operante solo dalla data della sua entrata in vigore (23 aprile 2023).
Ciò posto, la norma non può trovare applicazione al caso in esame non potendo operare retroattivamente per indurre a ritenere la reviviscenza di norme espunte attraverso il giudizio di incostituzionalità e non promulgate in altra veste dalla e tali Controparte_2 considerazioni assorbono ogni riferimento alla normativa successiva.
In particolare, non rileva il richiamo alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 3, del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 atteso che la norma ha modificato l'art. 3 cit. individuando solo il personale di ruolo ed il personale proveniente dalle società partecipate quale legittimato all'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione. Di tal che, la clausola di salvaguardia degli effetti degli atti e provvedimenti adottati riguarda il personale diverso che sia stato interessato dagli effetti del D.L. n. 44 del 2023 dopo l'entrata in vigore dello stesso e prima della riforma del DL n. 25/2025.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili giuridici trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano