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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 3518/2021 del ruolo gen. Previdenza
TRA
, n.q. di coniuge superstite di nato a [...] il Parte_1 Persona_1 02.03.47 et ivi deceduto il 03.05.2018, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRISINA PASQUALE presso cui è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. RAMPINO IDA
[...] con il quale è elett.te dom.to
RESISTENTE
OGGETTO: rendita e assegno funerario al coniuge superstite per malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2021 la parte ricorrente in epigrafe rappresentata, nella spiegata qualità, esponeva che il marito era deceduto per effetto di neoplasia polmonare e vescicale, contratte a seguito della continuata esposizione all'amianto e agli ipa subita durante l'intera attività lavorativa prestata dal 1974 al 1997, presso le officine allestite sulle imbarcazioni civili e militari nei cantieri di Castellamare di Stabia, come saldatore;
che, a fronte di tale evento, aveva presentato infruttuosamente domanda amministrativa al fine di ottenere la rendita a favore dei superstiti nonché l'assegno funerario ex artt. 131 e 85 DPR 1124/65; che era stato espletato tutto l'iter del procedimento amministrativo. Tanto premesso domandava all'adito giudice di dichiarare il proprio diritto, nella esplicitata qualità, alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario ex art. 85 T.U. 1124/65 e, per l'effetto, di condannare l assicuratore alla CP_1 corresponsione della relativa prestazione, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite con attribuzione. CP_ L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In corso di causa venivano escussi i testi di parte ricorrente e veniva ammessa ed espletata una consulenza medico- legale. All'esito del deposito di note di trattazione scritta il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso contenendo esso il petitum e la causa petendi ed essendo anzi estremamente dettagliato, nonchè l'eccezione di prescrizione. Invero il coniuge della ricorrente è deceduto nel 2018
e a seguito del decesso è stato espletato l'intero iter amministrativo;
il ricorso giurisdizionale e del 2021. Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata e l'eccezione va rigettata.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 85 DPR 1124/65, applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età; in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finchè dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli). Orbene, nel caso di specie, come può evidenziarsi dal certificato prodotto, agisce per il riconoscimento del diritto alla rendita in favore dei superstiti il coniuge del defunto e, dunque, un soggetto legittimato all'esercizio del diritto in esame.
1 Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra la morte e la malattia professionale, occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000. Ciò posto, va detto che con il presente giudizio la ricorrente, nella spiegata qualità, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dal de cuius, la riconducibilità del decesso a quest'ultima e la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. CP_1 La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Sono stati escussi due testi colleghi di lavoro del de cuius, che hanno confermato l'esposizione a rischio del lavoratore, in particolare all'amianto.
Il ctu ha concluso ritenendo che non vi sia nesso causale tra l'esposizione all'amianto e il decesso del lavoratore. In particolare ha concluso nel senso che “L'evento “decesso” è avvenuto per “Carcinoma uroteliale metastatizzato”; si ritiene, alla luce delle considerazioni esposte che non possa essere riconosciuto nesso eziologico, anche in termini di concausalità, tra il decesso e le vicende lavorative descritte in atti, e quindi, che non sussista nesso di causalità tra la malattia e il decesso e le mansioni esercitate presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia;
per cui la Org_1 neoplasia riscontrata a si ritiene non possa ricondursi all'esposizione all'amianto e non abbia avuto Persona_1 origine professionale”. Il ctu ha rilevato che il de cuius era affetto in vita, all'atto della domanda amministrativa, così come all'atto del decesso avvenuto nella stessa data, da “Carcinoma uroteriale infiltrante vescicale con metastasi linfonodali polidistrettuali sottodiaframmatiche, epatiche, ossee e verosimilmente polmonari”. Ha ritenuto che non vi sono elementi per sostenere l'esistenza di altra neoplasia primitiva (ovvero quella polmonare) oltre quella vescicale, e a ritenere invece che la neoplasia polmonare fosse una metastasi infiltrante di origine vescicale, e non che fosse autonoma neoplasia primitiva.
Ha evidenziato inoltre che, in ogni caso, non vi sono elementi che possano ricondurre la neoplasia polmonare all'esposizione all'amianto. Nella tac del 3.1.2018 non vi erano segni di interstiziopatia polmonare né vi sono manifestazioni asbesto correlate (quali “ispessimento dell'interstizio peribronchiale, opacità reticolari lineari nella periferia dei lobi inferiori, opacità bilaterali con alterazioni pleuriche”).
Ha rilevato che non vi è alcun'altra documentazione di esame eseguito che accerti la natura dell'opacità polmonare riscontrata;
i clinici che hanno tenuto in cura in vita il paziente ha ritenuto potesse essere verosimilmente un secondarismo derivante dal carcinoma vescicale. Infine, tra il carcinoma vescicale e il lavoro svolto non ha riscontrato la presenza di nesso causale perché l'asbesto non è fattore di rischio tabellato per il tumore vescicale, che è determinato invece dall'esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici in particolare alle amine aromatiche e alle sostanze chimiche usate nell'industria della gomma, dei cavi elettrici, delle vernici e tessile e si sviluppa nei lavoratori di tali settori. Nel caso che occupa non vi sono tali prove, in particolare del livello di esposizione ai livelli di combustione, anche attesa la generica testimonianza resa sul punto dai testi escussi e non idonea pertanto a fondare, a fronte delle conclusioni del ctu, un giudizio di prova sul nesso causale, anche in termini di concausalità. Nella fattispecie di cui è causa, vanno condivise le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico ed accertative della non riconducibilità del decesso all'attività lavorativa da espletata dal lavoratore. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio vengono compensate in considerazione della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti. Sono poste a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , Parte_1 n.q. di vedova di , contro in persona del Direttore legale rapp.nte pro tempore, ogni diversa Persona_1 CP_1 istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di ctu a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Cristina Giusti
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SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 3518/2021 del ruolo gen. Previdenza
TRA
, n.q. di coniuge superstite di nato a [...] il Parte_1 Persona_1 02.03.47 et ivi deceduto il 03.05.2018, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRISINA PASQUALE presso cui è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. RAMPINO IDA
[...] con il quale è elett.te dom.to
RESISTENTE
OGGETTO: rendita e assegno funerario al coniuge superstite per malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2021 la parte ricorrente in epigrafe rappresentata, nella spiegata qualità, esponeva che il marito era deceduto per effetto di neoplasia polmonare e vescicale, contratte a seguito della continuata esposizione all'amianto e agli ipa subita durante l'intera attività lavorativa prestata dal 1974 al 1997, presso le officine allestite sulle imbarcazioni civili e militari nei cantieri di Castellamare di Stabia, come saldatore;
che, a fronte di tale evento, aveva presentato infruttuosamente domanda amministrativa al fine di ottenere la rendita a favore dei superstiti nonché l'assegno funerario ex artt. 131 e 85 DPR 1124/65; che era stato espletato tutto l'iter del procedimento amministrativo. Tanto premesso domandava all'adito giudice di dichiarare il proprio diritto, nella esplicitata qualità, alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario ex art. 85 T.U. 1124/65 e, per l'effetto, di condannare l assicuratore alla CP_1 corresponsione della relativa prestazione, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite con attribuzione. CP_ L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In corso di causa venivano escussi i testi di parte ricorrente e veniva ammessa ed espletata una consulenza medico- legale. All'esito del deposito di note di trattazione scritta il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso contenendo esso il petitum e la causa petendi ed essendo anzi estremamente dettagliato, nonchè l'eccezione di prescrizione. Invero il coniuge della ricorrente è deceduto nel 2018
e a seguito del decesso è stato espletato l'intero iter amministrativo;
il ricorso giurisdizionale e del 2021. Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata e l'eccezione va rigettata.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 85 DPR 1124/65, applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto, in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età; in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finchè dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli). Orbene, nel caso di specie, come può evidenziarsi dal certificato prodotto, agisce per il riconoscimento del diritto alla rendita in favore dei superstiti il coniuge del defunto e, dunque, un soggetto legittimato all'esercizio del diritto in esame.
1 Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra la morte e la malattia professionale, occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000. Ciò posto, va detto che con il presente giudizio la ricorrente, nella spiegata qualità, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dal de cuius, la riconducibilità del decesso a quest'ultima e la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. CP_1 La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Sono stati escussi due testi colleghi di lavoro del de cuius, che hanno confermato l'esposizione a rischio del lavoratore, in particolare all'amianto.
Il ctu ha concluso ritenendo che non vi sia nesso causale tra l'esposizione all'amianto e il decesso del lavoratore. In particolare ha concluso nel senso che “L'evento “decesso” è avvenuto per “Carcinoma uroteliale metastatizzato”; si ritiene, alla luce delle considerazioni esposte che non possa essere riconosciuto nesso eziologico, anche in termini di concausalità, tra il decesso e le vicende lavorative descritte in atti, e quindi, che non sussista nesso di causalità tra la malattia e il decesso e le mansioni esercitate presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia;
per cui la Org_1 neoplasia riscontrata a si ritiene non possa ricondursi all'esposizione all'amianto e non abbia avuto Persona_1 origine professionale”. Il ctu ha rilevato che il de cuius era affetto in vita, all'atto della domanda amministrativa, così come all'atto del decesso avvenuto nella stessa data, da “Carcinoma uroteriale infiltrante vescicale con metastasi linfonodali polidistrettuali sottodiaframmatiche, epatiche, ossee e verosimilmente polmonari”. Ha ritenuto che non vi sono elementi per sostenere l'esistenza di altra neoplasia primitiva (ovvero quella polmonare) oltre quella vescicale, e a ritenere invece che la neoplasia polmonare fosse una metastasi infiltrante di origine vescicale, e non che fosse autonoma neoplasia primitiva.
Ha evidenziato inoltre che, in ogni caso, non vi sono elementi che possano ricondurre la neoplasia polmonare all'esposizione all'amianto. Nella tac del 3.1.2018 non vi erano segni di interstiziopatia polmonare né vi sono manifestazioni asbesto correlate (quali “ispessimento dell'interstizio peribronchiale, opacità reticolari lineari nella periferia dei lobi inferiori, opacità bilaterali con alterazioni pleuriche”).
Ha rilevato che non vi è alcun'altra documentazione di esame eseguito che accerti la natura dell'opacità polmonare riscontrata;
i clinici che hanno tenuto in cura in vita il paziente ha ritenuto potesse essere verosimilmente un secondarismo derivante dal carcinoma vescicale. Infine, tra il carcinoma vescicale e il lavoro svolto non ha riscontrato la presenza di nesso causale perché l'asbesto non è fattore di rischio tabellato per il tumore vescicale, che è determinato invece dall'esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici in particolare alle amine aromatiche e alle sostanze chimiche usate nell'industria della gomma, dei cavi elettrici, delle vernici e tessile e si sviluppa nei lavoratori di tali settori. Nel caso che occupa non vi sono tali prove, in particolare del livello di esposizione ai livelli di combustione, anche attesa la generica testimonianza resa sul punto dai testi escussi e non idonea pertanto a fondare, a fronte delle conclusioni del ctu, un giudizio di prova sul nesso causale, anche in termini di concausalità. Nella fattispecie di cui è causa, vanno condivise le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico ed accertative della non riconducibilità del decesso all'attività lavorativa da espletata dal lavoratore. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio vengono compensate in considerazione della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti. Sono poste a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , Parte_1 n.q. di vedova di , contro in persona del Direttore legale rapp.nte pro tempore, ogni diversa Persona_1 CP_1 istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di ctu a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Cristina Giusti
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