Articolo 3 della Legge 30 settembre 2024, n. 148
Articolo 2Articolo 4
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16 ottobre 2024
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2024