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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi iscritta al n. 107/2022 R.G.
TRA
( ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catalano ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Ghibellina n. 75
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. e CP_1 C.F._3
nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2
), nella qualità di eredi di ( C.F._4 Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino GAZZARA (CF: C.F._5 [...]
) e (C.F.: ) ed C.F._6 Controparte_3 CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Messina, Via Nicola Fabrizi, n.
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OPPOSTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 07.01.2022, regolarmente notificato a Persona_1
riassumeva nel merito l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta Parte_1 avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione nella procedura per obblighi di fare intrapresa dalla per l'esecuzione coattiva della sentenza Per_1
1 n. 535/2005, emessa dal Tribunale di Messina in data 23.02.2005, che così statuiva: “ritenuta l'abusività della modifica del profilo altimetrico dei luoghi, in quanto lesiva del diritto di parte attrice a raggiungere il proprio fondo, ordina a Parte_1 ex art. 2058 c.c., di realizzare a sua cura e spese un collegamento stabile ed agevole tra la strada statale e le particelle 432 e 433, da realizzarsi sul tracciato descritto in parte motiva predisposto dal C.T.U., percorribile anche da mezzi meccanici almeno sino ad arrivare alla part. 433.
Occorre precisare che il Giudice dell'esecuzione adito disponeva c.t.u. al fine di:
"1) accertare la realizzazione di un collegamento stabile ed agevole tra la strada statale e le particelle 432 e 433, da realizzarsi sul tracciato descritto, come già predisposto dallo stesso ctu ing. , percorribile anche da messi meccanici almeno sino Persona_2 ad arrivare alla particella 433; 2) esaminare la soluzione prospettata dal Parte_1 al fine di accertare la rispondenza alla finalità di ricostruire la stradella di accesso prevista dall'atto in Notaio del 05/11/1936", e nominava consulente d'ufficio Per_3
l'ing. Il nominato CTU prospettava, come migliore ipotesi Persona_4
progettuale attuabile che consentisse l'accesso al fondo , la collocazione Per_1 di una piattaforma elevatrice alla fine del percorso che, dalla via Nazionale, attraverso la corte di pertinenza dell'albergo di proprietà , porta al Pt_1 confine tra i due lotti. Sulla scorta della relazione peritale, il Giudice dell'esecuzione nominava l'ing. ausiliario dell'Ufficiale giudiziario per Per_4
dare esecuzione alla sentenza, specificando che l'eventuale abbattimento di opere realizzate da in forza di validi titoli autorizzativi non costituisce motivo Parte_1 ostativo all'esecuzione del titolo esecutivo azionato in questa sede, dovendosi ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, disponendo le opere necessarie a realizzarlo (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2018).
Avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, proponeva Parte_1
opposizione agli atti esecutivi, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, Parte_1
introduceva il giudizio di merito entro i termini fissati dal Giudice
[...]
dell'esecuzione.
2 Avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione sollevava i Parte_1 seguenti motivi di opposizione: 1) Statuizione contrastante con il contenuto del titolo
(sentenza n. 535/2005 Tribunale di Messina); 2) Statuizione contrastante con il contenuto del giudicato nascente dalla sentenza n. 1683/2006; 3) reale portata del contenuto del titolo (sentenza n. 535/2005 tribunale di Messina); 4) Modalità di esecuzione contrastanti con i principi in materia di servitù; 5) Modalità di esecuzione individuate dal CTU ing. – irrealizzabilità ed eccessiva gravosità; 6) Per_4
Sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'ordinanza – fumus boni iuris e periculum in mora. Quindi parte opponente chiedeva al Tribunale adito: 1) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità dell'atto impugnato, procedendo alla revoca o alla modica di quest'ultimo, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituitisi il giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avanzate Persona_1 da controparte ed eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta tenuto conto che il provvedimento opposto, ancorché emesso in forma d'ordinanza ex art.
612 c.p.c., avendo risolto una controversia tra le parti in ordine all'interpretazione da darsi al titolo esecutivo nella sua concreta esecuzione, e presentando, quindi, i caratteri sostanziali di una sentenza sarebbe stata impugnabile solo con l'appello e non già con
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., come invece ha fatto il . Nel merito, Pt_1 Per_1
rilevava che i motivi di opposizione non sono fondati, né rilevanti e,
[...] quindi, non giustificano neppure la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, tra l'altro già rigettata dal G.E. dapprima con decreto del 9.03.2021 CP_4
e poi con ordinanza del 9.11.2021. Precisava la che, nelle more del giudizio, Per_1 il impugnava il provvedimento davanti la Corte d'Appello di Messina, Pt_1 sulla scorta delle medesime ragioni già proposte davanti al G.E. con il Controparte_5 rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3 A seguito del decesso di si costituivano e Persona_1 CP_1 [...]
nella qualità di eredi, insistendo in tutte le domande, difese ed eccezioni CP_2 formulate in atti e verbali di causa, al cui contenuto integralmente si riportavano.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta.
Sostiene parte opposta che l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione, avendo contenuto decisorio delle contestazioni delle parti e, quindi, natura di sentenza, andava impugnata innanzi alla Corte d'Appello.
Orbene, le ordinanze del giudice dell'esecuzione hanno generalmente lo scopo di regolare lo svolgimento del processo esecutivo e non hanno carattere decisorio definitivo sul diritto sostanziale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che le ordinanze del giudice dell'esecuzione, pur incidendo sulla prosecuzione della procedura, non hanno un contenuto decisorio, cioè non accertano un diritto sostanziale in modo definitivo e sono impugnabili solo con l'opposizione agli atti esecutivi.
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determina le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, si caratterizza come un provvedimento con il quale vengono fissate le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo e, quindi, non attiene al diritto della parte di procedere all'esecuzione, bensì ai modi con cui questa deve essere condotta, con la conseguenza che essa è soggetta solo al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, per eventuali vizi formali (Cass. 15 giugno 2007, n.
13071); mentre il provvedimento con cui il giudice determina le modalità dell'esecuzione, ancorchè emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cod. proc. civ.), che dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha
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natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è pertanto impugnabile con l'appello. (Cass. 15 luglio 2009, n. 16471).
Più in generale al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto tale profilo il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo, con la conseguenza che, in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore (cfr. Cass. 3 agosto 2001, n.
10731). Nel caso in questione la controversia tra le parti non riguarda la portata del titolo esecutivo e la stessa ammissibilità dell'azione esecutiva, in quanto non
è in contestazione il diritto dell'esecutante di ottenere l'accesso al fondo di sua proprietà, ma la modalità di esecuzione della sentenza e, precisamente, il progetto elaborato dal CTU per consentire l'accesso al fondo di proprietà dell'esecutante. L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione impugnata non ha contenuto decisorio di diritti, ma si limita a incaricare il CTU di dare corso all'esecuzione del titolo secondo il progetto da lui stesso elaborato. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione deve essere rigettata.
In ordine all'eccezione di invalidità dell'ordinanza impugnata, deve osservarsi che non travalica i poteri del giudice dell'esecuzione, il quale deve dare attuazione al diritto consacrato nel titolo. La sentenza in esecuzione “dichiara la costituzione della servitù di passaggio in ampliamento a carico del fondo – Parte_2
con riferimento alla stradella descritta in parte motiva “ e “ritenuta l'abusività Per_1
della modifica del profilo altimetrico dei luoghi, in quanto lesiva del diritto di pare attrice
a raggiungere il proprio fondo, ordina a , ex art. 2058 c.c., di realizzare a Parte_1 sua cura e spese un collegamento stabile ed agevole tra la strada statale e le particelle 432
e 433, da realizzarsi sul tracciato descritto in parte motiva predisposto dal C.T.U., percorribile anche da mezzi meccanici almeno sino ad arrivare alla part. 433”. La
5 sentenza implicitamente autorizza l'abbattimento o modifica di quelle opere che, lungo il tracciato indicato, impediscono la realizzazione del fine di consentire l'agevole raggiungimento del fondo di proprietà , oggi , Per_1 CP_1
anche con mezzi meccanici. Il CTU ing. dopo avere ritenuto inattuabile Per_4 la soluzione ipotizzata dal precedente CTU, in considerazione della limitata lunghezza del percorso all'interno della corte di pertinenza che dalla via
Nazionale porta al lotto degli attuali esecutanti, che comporterebbe una improponibile pendenza della strada ed una impossibile realizzazione della stessa sotto il profilo strutturale, oltre che una rimodulazione sostanziale della struttura alberghiera, propone di realizzare un impianto elettromeccanico, consistente in una piattaforma elevatrice, monta auto, da posizionare in prossimità del confine tra i due lotti al termine di un percorso dislocato nella corte di pertinenza dell'albergo collegata direttamente con la via Nazionale”. La soluzione prospettata dal CTU comporta, come affermato dallo stesso CTU, la rimodulazione di porzioni di canalizzazione esistente del canale di scolo, nonché la demolizione di due balconi al piano primo, oggi in adiacenza alla costruenda struttura, e della tettoia situata in prossimità dei confini tra i due lotti. Tale soluzione appare condivisibile in considerazione del notevole dislivello di quote
(oltre quattro metri) tra il fondo oggi di proprietà e la corte collegata alla CP_1
via Nazionale che non consente la realizzazione di una strada di collegamento.
Quanto all'asserito contrasto della soluzione proposta dal CTU, che prevede l'abbattimento dei balconi al piano primo dell'albergo, con il contenuto stesso della sentenza, deve precisarsi che la sentenza non fa riferimento ai balconi del primo piano ma alle vedute (sussistenti dal 1956), che non vengono intaccate dal progetto redatto dall'ing. il quale propone la trasformazione dei Per_4
balconi in finestre, garantendo proprio la permanenza delle vedute. Inoltre,
l'abbattimento dei balconi è il necessario e legittimo sacrificio che il fondo di proprietà deve tollerare al fine di garantire l'adempimento di quanto Pt_1 disposto dalla sentenza azionata.
6 Non osta all'esecuzione del titolo secondo le modalità previste dal CTU
l'intervento sulle opere di regimentazione delle acque, posto che il CTU ha chiarito che tali opere non saranno demolite ma rimodulate.
Non ritiene questo giudice fondata l'eccezione di eccessiva gravosità dell'intervento prospettato dal CTU, in considerazione delle difficoltà da affrontare per consentire l'accesso al fondo di proprietà degli esecutanti e in mancanza di valide alternative.
Infine, per mezzi meccanici devono intendersi anche mezzi motorizzati di dimensioni compatibili con le strettoie presenti nella corte di pertinenza collegata alla via Nazionale, non essendo previste in sentenza opere di demolizione al fine di consentire l'accesso a mezzi di maggiori dimensioni, con la conseguenza che anche la piattaforma elevatrice deve conformarsi a tali dimensioni.
Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta e della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.540,00, oltre spese CP_2
generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Messina, 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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