Sentenza 11 maggio 2021
Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01942/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2016, proposto da
Diaverum Italia S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvio Mastroviti, Luigi Liberti, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani n. 30;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni dialitiche da parte di Strutture Sanitarie Private per l'intero anno 2016” stipulato in data 29.09.2016 tra Diaverum Italia s.r.l. e la ASL TA, nella parte in cui è stabilito che dalle prestazioni sanitarie che Diaverum si impegna ad erogare in relazione alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, restano escluse le “prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero” (art. 1), ed è altresì previsto che “la ASL TA si impegna a remunerare le prestazioni dialitiche a tariffa intera, per importi mensili corrispondenti al numero dei pazienti in carico al 31.12.2009, pari a n. 129, nel rispetto della potenzialità erogativa di cui alla colonna “G” richiamata nella parte espositiva (n. 13.104 prestazioni annue); per l'anno 2016, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni in favore di tutti i pazienti in carico alla data del 31.12.2009, le prestazioni erogate in eccesso rispetto al limite di cui al comma precedente (rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene) sono remunerate applicando la regressione tariffaria del 30 per cento (art. 7, comma 3, L.R. 4/2010)” (art. 4, commi 1 e 2);
della deliberazione del D.G. n. 1650 del 2.8.2016 con cui la ASL TA ha deliberato di procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione, precisando che “le prestazioni contrassegnate con la lett. H sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati;
nonché per l’accertamento
del diritto di Diaverum Italia s.r.l. alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate presso o centri dialisi siti in Taranto e Grottaglie, senza l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, e comunque, in subordine, del diritto alla determinazione del tetto massimo di prestazioni erogabili in ragione dell’impiego di n. 23 posti rene, di cui 10 accreditati e 13 autorizzati in via provvisoria, presso la struttura di Taranto e di n. 14 posti rene, autorizzati, presso la struttura di Grottaglie; nonché del diritto della medesima società alla erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera H) dal D.M. 22.07.1996 ed alla corresponsione del corrispondente corrispettivo a termini di tariffa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: ASL Taranto; Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la Regione Puglia il difensore avv.to P. Scagliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che gestisce centri di dialisi siti, tra l’altro, nei Comuni di Grottaglie e di Taranto – ha impugnato:
a) il contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni dialitiche da parte di Strutture Sanitarie Private per l’intero anno 2016, stipulato in data 29.09.2016 tra Diaverum Italia s.r.l. e la ASL TA, nella parte in cui è stabilito che dalle prestazioni sanitarie che Diaverum si impegna ad erogare in relazione alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, restano escluse le “ prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero ” (art. 1), ed è altresì previsto che: “ la ASL TA si impegna a remunerare le prestazioni dialitiche a tariffa intera, per importi mensili corrispondenti al numero dei pazienti in carico al 31.12.2009, pari a n. 129, nel rispetto della potenzialità erogativa di cui alla colonna “G” richiamata nella parte espositiva (n. 13.104 prestazioni annue); per l’anno 2016, al fine di garantire l’erogazione di prestazioni in favore di tutti i pazienti in carico alla data del 31.12.2009, le prestazioni erogate in eccesso rispetto al limite di cui al comma precedente (rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene) sono remunerate applicando la regressione tariffaria del 30 per cento (art. 7, comma 3, L.R. 4/2010) ” (art. 4, commi 1 e 2);
b) la D.G. n. 1650 del 2.8.2016, con cui la ASL TA ha deliberato di procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione, precisando che “ le prestazioni contrassegnate con la lett. H sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero ”.
A sostegno dell’impugnativa proposta, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’effetto conformativo del giudicato formatosi in forza della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, n. 1022/2013, così come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2951/2015; 2) violazione e falsa applicazione del D.M. 22.07.1996 e del R.R. Puglia n. 3 del 13.01.2005 e ss.mm.; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsa presupposizione ed irragionevolezza manifesta; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 3, della L.R. Puglia n. 4/2010; 5) illegittimità costituzionale dell’art. 7 co. 3 L.R. 25.2.2010 n. 4 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con contestuale riconoscimento del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate presso i centri dialisi siti in Taranto e Grottaglie, senza l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, e comunque, in subordine, del diritto alla determinazione del tetto massimo di prestazioni erogabili in ragione dell'impiego di n. 23 posti rene, di cui 10 accreditati e 13 autorizzati in via provvisoria, presso la struttura di Taranto e di n. 14 posti rene, autorizzati, presso la struttura di Grottaglie, nonché del diritto alla erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera H) dal D.M. 22.07.1996 ed alla corresponsione del corrispondente corrispettivo a termini di tariffa.
Costituitesi in giudizio, la Regione Puglia e l’ASL Taranto hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva n. 702/21, resa all’esito dell’udienza pubblica del 21.4.2021, questo TAR ha così disposto:
“- rigetta la domanda della ricorrente, in relazione alla censura concernente il meccanismo della regressione tariffaria, nonché in quella concernente l’accertamento del diritto alla determinazione del tetto massimo di prestazioni erogabili in ragione dell'impiego di n. 13 posti rene presso la struttura di Taranto;
- sospende, per il resto, l’odierno giudizio, sino alla definizione del giudizio attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato (ric. n. 6705/17).
Spese al definitivo ”.
Di seguito, il giudizio, previa riassunzione da parte della ricorrente, è stato rinviato all’udienza pubblica del 30.11.2022, e all’esito della relativa discussione è stato trattenuto in decisione.
2. Rileva il Collegio che l’odierno giudizio è volto a definire i primi tre motivi di gravame, e dunque, la sorte degli atti impugnati, che impedirebbero alla ricorrente lo svolgimento delle prestazioni contrassegnate con la lettera H della branca specialistica di Dialisi, in quanto ritenute erogabili soltanto nell’ambito di strutture ospedaliere.
3. In relazione ad esse, questo TAR, con la citata sentenza non definitiva n. 702/21, ha stabilito che:
“ - con sentenza n. 450/17, resa sul ricorso n. 605/2016 promosso dalla ricorrente, il TAR Bari ha disposto annullamento della D.D. n. 55/2016, nella parte in cui si stabiliva che il centro di dialisi gestito da Diaverum Italia s.r.l. non poteva erogare prestazioni di emodialisi contrassegnate con lettera “H”, fatte salve le altre prestazioni previste dalla D.G.R. n. 478/1998;
- avverso tale pronuncia la Regione ha proposto appello, tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato (ric. n. 6705/17);
- con contratto stipulato in data 29.09.2016 tra Diaverum Italia s.r.l. e la ASL Taranto, avente ad oggetto l’erogazione e acquisto di prestazioni dialitiche da parte di Strutture Sanitarie Private per l’intero anno 2016, si è stabilito che: “L’Erogatore con sedi operative nei Comuni di Taranto e Grottaglie, tutte facenti parte del raggruppamento Diaverum Italia s.r.l, essendo in possesso dell’accreditamento di n. 10 posti rene presso la sede di Taranto, giusta D.D. n. 32/2016 e D.D. n. 55/2016 … si impegna ad erogare in favore dei cittadini residenti nei comuni insistenti nel territorio dell’ASL Ta le prestazioni sanitarie complete, relative alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, con oneri a carico del SSR, con esclusione delle prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all’interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero, … . Queste ultime in esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 321/2016, pronunciata dal TAR Bari sul ricorso n. 605/2016 promosso dalla Diaverum Italia s.r.l, nelle more della discussione del merito fissata a gennaio 2017, potranno, al momento, essere erogate, con oneri a carico del SSR”.
Emerge pertanto da tale ricostruzione che le prestazioni contrassegnate con la lettera H sono state pattuite non già volontariamente tra le parti, ma in esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 321/2016, pronunciata dal TAR Bari sul ricorso n. 605/2016.
Ne discende che qualora l’esito dell’appello dovesse essere favorevole al ricorrente, gli effetti interinali discendenti dall’art. 1 del citato contratto 29.9.2016 si consolideranno definitivamente in favore della ricorrente.
Qualora invece l’esito del giudizio di appello dovesse essere favorevole alla Regione, quest’ultima potrebbe in astratto richiedere la restituzione delle somme versate per l’erogazione, da parte della ricorrente, delle prestazioni contrassegnate con la lettera H ”.
4. Orbene, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7546/22, ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR Bari n. 450/17, la quale aveva disposto l’annullamento della D.D. n. 55/2016, nella parte in cui si stabiliva che il centro di dialisi gestito da Diaverum Italia s.r.l. non poteva erogare prestazioni di emodialisi contrassegnate con lettera “H”.
5. Ne consegue che la DG n. 1650/16, nonché la clausola contenuta nella convenzione 29.09.2016 tra Diaverum Italia s.r.l. e la ASL TA – nella parte in cui è stabilito che dalle prestazioni sanitarie che Diaverum si impegna ad erogare in relazione alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, restano escluse le “ prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero ” (art. 1) – sono da ritenersi illegittime, per invalidità derivata dall’invalidità della DD n. 55/16, della quale non possono che seguirne la sorte.
6. Pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi di gravame (gli unici oggetto di attuale scrutinio, essendo gli altri motivi di gravame già stati decisi con la citata sentenza non definitiva di questo TAR n. 702/21), va disposto annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente con la proposizione dell’odierno giudizio.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione , e annulla per l’effetto i provvedimenti e gli atti impugnati nella parte in cui è stabilito che dalle prestazioni sanitarie che Diaverum si impegna ad erogare in relazione alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, restano escluse le “prestazioni contrassegnate con la lettera H, erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero”.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO