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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5261 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione con ordinanza del 12.09.2024 , con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...], (C.F. ) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Cavalchini e Antonella Liuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Taranto alla Via Dario Lupo n. 32, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Sansubrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Taranto alla via Ugo De Carolis n.18, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 07.06.2023;
resistente nonché
nato a [...] il [...] (CF: ) E_ C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Ruggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
1 stessa sito in Taranto alla via Principe Amedeo n. 10, come da mandato conferito in calce alla comparsa di intervento del 04.11.2019;
intervenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell' 11.09.2024 e per il PM come da nota del 18.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1092/2021, depositata il 04.05.2021, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc il G.I. ,dr. Vladimiro Gloria, con ordinanza del
28.02.2022 ammetteva i mezzi istruttori nei termini ivi indicati (i.e. interrogatorio formale , prova testimoniale , indagini a mezzo della DI di NA e produzione documentale da parte della resistente -contratto di lavoro e buste paga relative agli anni 2021/2022 ).
All'udienza del 25.10.2023 dinanzi al G.I. dr.ssa Patrizia G. Nigri, assegnataria della causa a seguito di ridistribuzione del ruolo già in titolarità della Dott.ssa Stefania Curadi , veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale del sig. Parte_1 CP_3
che proseguiva all'udienza del 22.11.2023 con la prova testimoniale del sig.
[...] Tes_1
.
[...]
In data 26.02.2024 veniva depositata la documentazione richiesta a parte resistente (i.e. buste paga degli ultimi sei mesi della sig.ra , a seguito di istanza presentata dal ricorrente in data Controparte_1
08.01.2024) e all'udienza cartolare dell' 11.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto-Lama alla via Girasoli n.139
; la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli , e , E_ Persona_1
2 quest'ultima divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie sostenute per i figli , che la resistente ha chiesto porsi integralmente in capo al ricorrente.
formulava altresì domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore, nella misura di euro 1.500,00 mensili, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione - al momento dell'instaurazione del presente giudizio ancora pendente sulle questioni accessorie – con ordinanza presidenziale del 26.04.2016 veniva statuito l'obbligo del di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento di euro 1.000,00 mensili per la moglie nonché un assegno a titolo di mantenimento dei figli di euro 1.500,00 , in ragione di euro 1.000,00 per il figlio , all'epoca già maggiorenne CP_2
e non autonomo economicamente, ed euro 500,00 per la figlia , allora minorenne ,per un Per_1
totale complessivo di euro 2.500,00 oltre assegni familiari se ed in quanto percepiti , con decorrenza dalla domanda , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi. Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso ad entrambe i genitori della figlia minore con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, sito in Taranto -Lama alla via Girasoli n.139 , assegnato alla stessa, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto ivi indicato . Successivamente , a seguito di istanza presentata dal figlio maggiore nel giudizio di separazione, il G.I. con ordinanza del
15.11.2019 , in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 26.04.2016 disponeva il versamento diretto da parte del padre in favore del figlio della somma di E_
euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dello stesso ( tale riduzione era richiesta direttamente dal figlio il quale , seppur non autonomo, produceva documentazione dalla quale si evinceva che lo stesso risiedeva stabilmente a IA , non più a Londra).
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del con ordinanza presidenziale del 21.09.2020 venivano confermati i provvedimenti della Pt_1 separazione e veniva disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne delle parti, , successivamente revocato dal G.I. dr. Vladimiro Gloria E_ poiché era già intervenuto nel giudizio al momento dell'emissione E_ dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con ordinanza presidenziale.
Successivamente nel giudizio di separazione il G.I. con ordinanza del 10.01.2021 e successiva ordinanza del 01.09.2021 rideterminava l'assegno di mantenimento in favore della moglie in euro
700,00 , in ragione del miglioramento economico della condizione reddituale della sig.ra CP_1 assunta dalla Concessionaria CL di MA , disponendo l'ordine di pagamento diretto da
3 parte della società della somma mensile di € 600,00 in favore della signora E_
, autorizzando il sequestro dei beni immobili di proprietà del sig. e richiedendo Controparte_1 Pt_1
le informative alla DI di NA (cfr atto depositato al ricorrente il 05.03.2021 contenente il doc. ordinanza del 10 gennaio 2021 resa dal Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione iscritto al n. di R.G. 5757/2015 nonché allegato 12 della memoria ex art 183 co.6 cpc n.2 di parte ricorrente
- ordinanza del 01.09.2021 del Tribunale di Taranto R.G. 5757/2015 e allegato 5- informative rese dalla DI di NA in conseguenza della ordinanza del 10.01.2021 resa dal Tribunale di Taranto in seno al giudizio di separazione).
***
Tanto premesso , per quanto concerne la figlia poiché nelle more del giudizio è divenuta Per_1
maggiorenne, nulla deve disporsi in ordine ai rapporti di natura personale con i genitori.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli deve osservarsi che e E_
, rispettivamente di anni ventinove e venti risultano convivere, il primo, con la propria Per_1
compagna presso un immobile condotto in locazione in IA e la seconda con la madre presso la casa coniugale. Il primogenito, intervenuto nel presente giudizio per chiedere la conferma dell'obbligo posto a carico del padre di versare direttamente in suo favore l'assegno mensile di mantenimento nella misura di € 700,00 come statuito in sede di separazione , ha evidenziato che dal settembre 2017 ha iniziato un percorso di studi in “produzione animale” presso l'università di
IA, ove vive stabilmente e da diversi anni fa rientro a Taranto solo occasionalmente e per pochi giorni. mentre la secondogenita ha intrapreso un corso di studi universitari presso Per_1
la Nuova Accademia di Belle Arti, Naba, , facoltà di Fashion design , di Milano , ove vive nei periodi di frequenza dell'università in un alloggio condotto in locazione . La resistente ha chiesto l'aumento del contributo paterno statuito in sede di separazione deducendo le accresciute esigenze di vita della figlia in ragione dell'età e del percorso di studi intrapreso ( cfr allegati comparsa di intervento: copia ordinanza del G.I. del 15.11.2019, R.G. 5757/2015; copia contratto di locazione intestato a;
istanza di cambio di residenza;
tessera elettorale di;
E_ E_
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di;
stato di famiglia di E_
) . Controparte_1
Riguardo alla situazione economica delle parti il , imprenditore nel settore della vendita di Pt_1
autovetture, risulta essere socio unico della società CI TO RL nonché , a far data dalla fine del 2014, in ragione della successione paterna, della SIAI RL e della SVAMIR RL, nella misura
4 di 1/5 unitamente alla madre ed ai fratelli. Lo stesso inoltre è comproprietario di numerosi immobili e terreni , oltre a conservare l'usufrutto della ex casa coniugale, per un totale di 9 immobili e 21 terreni ( cfr accertamenti effettuati dalla DI di NA dai quali è emersa la titolarità di tali immobili e terreni con specifica dei dati catastali e ubicazione degli stessi – v. all 1 ; è emerso altresì che il è intestatario dall'01.06.1998 di partita iva con attività di colture miste Pt_1
viticole,olivicole e frutticole;
risulta inoltre rivestire dal 23.10.2001 la carica di liquidatore della
C.A.I.R.A. s.r.l., avente ad oggetto l'attività di commercio di autoveicoli e dal 23.01.2009 la carica di rappresentante legale, negoziale o di fatto , socio amministratore della CI TO RL
,avente ad oggetto il commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, nonché della Controparte_5
(dall'01.08.2015), con attività di organizzazione di eventi a fini culturali e ricreativi.
[...]
Risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi relative agli anni d' imposta 2020 , 2019, 2018 ,
2017 e 2016 da cui è emerso un reddito complessivo rispettivamente di euro 34.697,00 , 35.709,00,
35.261,00 , 19.778,00 e 19.882,00 , oltre alla titolarità di una quota di partecipazione pari a 20,000 nella società “EREDI DI GI CIRACÌ” avente per oggetto l'attività di coltivazione di uva.
Quanto ai redditi riferiti all'anno 2021 è emersa la percezione di un reddito di euro 15.923,17 , per rapporto lavorativo con inizio l'1.1.2007, modello cu della RL CI TO ed euro 15.601,94 per rapporto lavorativo con inizio l'01.01.2020 , modello cu della S.I.A.I. SUD ITALIA AUTO
IMPORT DI CIRACI' GI E FIGLI s.r.l ).
Lo stesso a sostegno delle proprie richieste ha evidenziato che nella veste di socio unico della
CI TO RL percepisce una retribuzione lorda di euro 1.500,00, che, al netto delle trattenute fiscali e della trattenuta conseguente all'ordine diretto di pagamento del mantenimento mensile, come disposto dal G.I. con la ordinanza del 10.01.2021 e successiva ordinanza del
01.09.2021 nel giudizio di separazione , comporta una retribuzione netta di euro 600,00 ( cfr busta paga relativa al mese di settembre 2021 prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) e che, come risulta dalle visure camerali, lo stesso partecipa agli utili delle società in proporzione alla propria quota.
Quanto agli immobili di cui è comproprietario con i fratelli e la madre, ha Parte_1
evidenziato che a seguito della ordinanza del 10.01.2021 in atti resa dal G.I. in seno al giudizio di separazione la è stata autorizzata a procedere al sequestro dei beni immobili di proprietà CP_1
dello stesso, comportando tale sequestro, oltre alla indisponibilità dei beni da parte del ricorrente, il richiamo da parte della -società finanziaria con cui è convenzionata la CP_6 E_
alla immediata sistemazione delle posizioni segnalate, con cessazione, in difetto, di tutti i rapporti, come da email del 26.10.2021 indirizzata a con allegata email del 22.10.2021 inviata Parte_1
5 da “Monitoraggio Convenzionati”, con allegato dossier Cerved, in atti e dai quali risulta la segnalazione per la presenza di pregiudizievoli di conservatoria (e, cioè, la trascrizione del sequestro) a carico di esponenti in carica (e, cioè, ) ( cfr allegati memoria ex Parte_1
art 183 sesto comma cpc n.2 : ispezione ipotecaria a carico di;
email del Parte_1
26.10.2021 indirizzata a con allegata email del 22.10.2021 inviata da “Monitoraggio Parte_1
Convenzionati”, con allegato dossier Cerved.; visura camerale della CI TO RL).
In sede di interrogatorio formale il ha dichiarato “nel punto vendita di via Lago di Pt_1
Misurina/viale Jonio opera la società SIAI RL, di cui io sono socio nella misura di un quinto. Presso tale sede vi sono cinque collaboratori, se ben ricordo” ed ha confermato che tale società ha concesso in locazione uno spazio espositivo per esposizione di autovetture, affermando testualmente “ Si tratta di uno spazio concesso in locazione dalla SIAI RL alla Start Point di Lecce per il canone mensile di € 1.000,00 (euromille) con regolare contratto registrato. Preciso che ciò
è avvenuto in conseguenza della crisi economica della nostra società e del fatto che avevamo perso la concessionaria delle autovetture . Conseguentemente, si erano liberati degli spazi e CP_7
abbiamo dato in locazione uno degli spazi alla concessionaria di auto Start Point. Proprio la crisi economica in cui si era trovata prima la e poi la Siai è stata una delle ragioni E_
per le quali la signora è stata messa in cassa integrazione e poi è stata licenziata”. CP_1
Anche i testi escussi hanno confermato tali circostanze. Il teste ha dichiarato Controparte_3
“sono dipendente della SIAI RL, società di cui il sign. è uno dei cinque soci. Lavoro presso Pt_1
tale società dal febbraio 2014 come collaboratore esterno con partita iva e da febbraio 2017 con contratto a tempo indeterminato, come impiegato;
posso dire che SIAI RL, nel suo punto vendita in via Lago di Misurina/viale Jonio in Taranto si avvale di cinque collaboratori, tra cui me …… ; confermo che la SIAI RL ha concesso in locazione una piccola area alla Start Point RL per la vendita di vetture Toyota.” Anche il teste ha confermato tali circostanze , dichiarando Testimone_1 in ordine alla circostanza dell'apertura da parte del di una nuova attività commerciale di Pt_1
noleggio di presso il centro commerciale Ipercoop in Taranto - Paolo VI “Sono a CP_8
conoscenza di tale circostanza, ma mi risulta che tale attività di noleggio di sia gestita dal CP_8 fratello del sign. Io non mi sono occupato di tale attività e null'altro so.” Per_2 Parte_1
Quanto alla resistente è emerso che la stessa nel corso della vita coniugale ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della CI TO RL , di cui il ricorrente è amministratore, unico socio, sino al febbraio 2015, ovvero sino al suo licenziamento a causa della contrazione della
6 attività, e tanto in concomitanza con la fine del matrimonio. Successivamente la stessa ha ricercato una nuova occupazione e dopo numerosi tentativi dal 02.07.2019 è stata assunta come impiegata addetta al Back Office alle dipendenze della CL RL , con sede legale a Bari, con le forme dello stage retribuito e dal 02.01.2020 con contratto a tempo indeterminato part-time , percependo una retribuzione mensile che oscilla tra le 950,00 e 1.500,00 euro , come emerso dalle buste paga delle mensilità da agosto 2023 a gennaio 2024 (cfr deposito buste paga del 26.02.2024 ; n.2 attestati frequenza corso formazione nel settore assicurativo;
avviso pubblicazione graduatoria MI;
iscrizione centro per l'impiego di Taranto;
progetto formativo regione IA ) . Dagli accertamenti effettuati dalla DI di NA è emerso che la stessa ha presentato dichiarazioni dei redditi relative agli anni d' imposta 2020 , 2019, 2018 , 2017 e 2016 ove è emerso un reddito complessivo rispettivamente di euro 13.948,00 , 9.549,00, 2.324,00 , 2.457,00 e 14,00 mentre in relazione agli ultimi redditi percepiti riferibili all'anno 2021 è emerso un reddito di euro 15.601,94 in relazione al rapporto lavorativo presso la CL RL ,sede legale in Bari;
è inoltre emerso che risulta avviata dal 02.01.2020 con contratto a tempo indeterminato (tempo parziale verticale per 20 ore settimanali
) c/o la RL CL . Quanto alla eventuale proprietà di immobili è emersa la sola titolarità del diritto di abitazione della ex casa coniugale.
Alla luce di tali emergenze , la resistente ha comunque evidenziato di aver dovuto intraprendere azioni esecutive al fine di recuperare le somme riconosciutele a titolo di mantenimento ed attualmente, tramite mantenimento diretto, percepisce euro 600,00 direttamente dalla CI
TO RL, come statuito con ordinanza del 10.01.2021 resa da Tribunale ex art.156 comma 6
c.c., in accoglimento del ricorso presentato nel giudizio di separazione.
Stante lo squilibrio economico delle parti ed in ragione delle accresciute esigenze di vita della figlia, che risulta aver intrapreso un corso di studi in Milano, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento di , divenuta maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_1
in capo al padre, nella misura di euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico se e in quanto percepito, da versare in favore della resistente , non essendosi la figlia costituita in giudizio chiedendone il versamento diretto in suo favore, risultando del resto ancora convivente con la madre nella ex casa coniugale sita in Taranto-Lama alla via Girasoli n.139, nei periodi in cui rientra a casa dalla sede universitaria.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del primogenito non essendoci CP_2 contestazione in merito , può trovare conferma l'obbligo del padre di versare direttamente in favore del figlio la somma mensile di euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7 ***
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto, il Collegio ritiene che debba essere accolta.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di OC (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
8 - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass.
23583/2022).
Tanto premesso in diritto applicando tali principi al caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, così come pocanzi prospettata in termini numerici, sussiste un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a sfavore della , essendo CP_1
fondatamente ipotizzabile la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati da parte del in considerazione delle molteplici attività commerciali ed imprenditoriali a cui è interessato Pt_1
e della sua solida situazione patrimoniale.
Pertanto, considerata la durata del matrimonio ( 21 anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e del prevalente apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, nonché la circostanza che la resistente ( di anni sessantaquattro) nel corso della vita coniugale ha offerto il proprio contributo lavorativo nella società di famiglia dell'ex coniuge, dalla quale è stata licenziata dopo la fine del matrimonio a causa della dedotta crisi di azienda , trovando a far data dal 02.01.2020 un impiego a tempo indeterminato presso la CL RL, considerato altresì che la stessa vive nella casa coniugale, senza sostenere costi di locazione, appare giustificato il riconoscimento in favore di , di un assegno divorzile a titolo compensativo che il Controparte_1
Collegio ritiene equo determinare, a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
9 Quanto alla casa coniugale, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa alla , che CP_1
vi coabita con la figlia , nei periodi in cui la stessa vi fa rientro da Milano. Alcun pregio può difatti assumere in termini di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale la circostanza che la figlia occasionalmente si rechi in Milano per motivi di studio, rappresentando l'abitazione un punto di riferimento per i figli che seppur maggiorenni studiano fuori sede , come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n.25604 del 12/10/2018 : l'assegnazione della casa coniugale va disposta anche in presenza di figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede) . Infine , a nulla rileva in senso contrario la circostanza che il sig ha donato al figlio la nuda proprietà Pt_1 E_ dell'immobile , impugnata per revocazione dalla signora con giudizio attualmente CP_1
pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (R.G. 116/2024).
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così
[...] Controparte_1
provvede:
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a , che vi coabiterà con la figlia Controparte_1
sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della stessa;
Per_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 700,00 (oltre assegno unico al 50%, se e in Per_1
quanto percepito), in favore della madre , oltre rivalutazione annuale secondo Controparte_1
gli indici Istat dalla data della pubblicazione della sentenza, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il
Tribunale ed al 50% dell'assegno unico ove percepito;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 700,00 da versarsi direttamente in E_ suo favore , a far data dall'ordinanza presidenziale del 21.09.2020 con la quale sono stati confermati i provvedimenti della separazione;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1 divorzio e pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno Parte_1
10 divorzile in suo favore la somma di euro 600,00 mensili a far data dal deposito della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 24.03.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5261 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione con ordinanza del 12.09.2024 , con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...], (C.F. ) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Cavalchini e Antonella Liuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Taranto alla Via Dario Lupo n. 32, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Sansubrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Taranto alla via Ugo De Carolis n.18, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 07.06.2023;
resistente nonché
nato a [...] il [...] (CF: ) E_ C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Ruggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
1 stessa sito in Taranto alla via Principe Amedeo n. 10, come da mandato conferito in calce alla comparsa di intervento del 04.11.2019;
intervenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell' 11.09.2024 e per il PM come da nota del 18.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1092/2021, depositata il 04.05.2021, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc il G.I. ,dr. Vladimiro Gloria, con ordinanza del
28.02.2022 ammetteva i mezzi istruttori nei termini ivi indicati (i.e. interrogatorio formale , prova testimoniale , indagini a mezzo della DI di NA e produzione documentale da parte della resistente -contratto di lavoro e buste paga relative agli anni 2021/2022 ).
All'udienza del 25.10.2023 dinanzi al G.I. dr.ssa Patrizia G. Nigri, assegnataria della causa a seguito di ridistribuzione del ruolo già in titolarità della Dott.ssa Stefania Curadi , veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale del sig. Parte_1 CP_3
che proseguiva all'udienza del 22.11.2023 con la prova testimoniale del sig.
[...] Tes_1
.
[...]
In data 26.02.2024 veniva depositata la documentazione richiesta a parte resistente (i.e. buste paga degli ultimi sei mesi della sig.ra , a seguito di istanza presentata dal ricorrente in data Controparte_1
08.01.2024) e all'udienza cartolare dell' 11.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto-Lama alla via Girasoli n.139
; la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli , e , E_ Persona_1
2 quest'ultima divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie sostenute per i figli , che la resistente ha chiesto porsi integralmente in capo al ricorrente.
formulava altresì domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore, nella misura di euro 1.500,00 mensili, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione - al momento dell'instaurazione del presente giudizio ancora pendente sulle questioni accessorie – con ordinanza presidenziale del 26.04.2016 veniva statuito l'obbligo del di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento di euro 1.000,00 mensili per la moglie nonché un assegno a titolo di mantenimento dei figli di euro 1.500,00 , in ragione di euro 1.000,00 per il figlio , all'epoca già maggiorenne CP_2
e non autonomo economicamente, ed euro 500,00 per la figlia , allora minorenne ,per un Per_1
totale complessivo di euro 2.500,00 oltre assegni familiari se ed in quanto percepiti , con decorrenza dalla domanda , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi. Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso ad entrambe i genitori della figlia minore con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, sito in Taranto -Lama alla via Girasoli n.139 , assegnato alla stessa, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto ivi indicato . Successivamente , a seguito di istanza presentata dal figlio maggiore nel giudizio di separazione, il G.I. con ordinanza del
15.11.2019 , in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 26.04.2016 disponeva il versamento diretto da parte del padre in favore del figlio della somma di E_
euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dello stesso ( tale riduzione era richiesta direttamente dal figlio il quale , seppur non autonomo, produceva documentazione dalla quale si evinceva che lo stesso risiedeva stabilmente a IA , non più a Londra).
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del con ordinanza presidenziale del 21.09.2020 venivano confermati i provvedimenti della Pt_1 separazione e veniva disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne delle parti, , successivamente revocato dal G.I. dr. Vladimiro Gloria E_ poiché era già intervenuto nel giudizio al momento dell'emissione E_ dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con ordinanza presidenziale.
Successivamente nel giudizio di separazione il G.I. con ordinanza del 10.01.2021 e successiva ordinanza del 01.09.2021 rideterminava l'assegno di mantenimento in favore della moglie in euro
700,00 , in ragione del miglioramento economico della condizione reddituale della sig.ra CP_1 assunta dalla Concessionaria CL di MA , disponendo l'ordine di pagamento diretto da
3 parte della società della somma mensile di € 600,00 in favore della signora E_
, autorizzando il sequestro dei beni immobili di proprietà del sig. e richiedendo Controparte_1 Pt_1
le informative alla DI di NA (cfr atto depositato al ricorrente il 05.03.2021 contenente il doc. ordinanza del 10 gennaio 2021 resa dal Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione iscritto al n. di R.G. 5757/2015 nonché allegato 12 della memoria ex art 183 co.6 cpc n.2 di parte ricorrente
- ordinanza del 01.09.2021 del Tribunale di Taranto R.G. 5757/2015 e allegato 5- informative rese dalla DI di NA in conseguenza della ordinanza del 10.01.2021 resa dal Tribunale di Taranto in seno al giudizio di separazione).
***
Tanto premesso , per quanto concerne la figlia poiché nelle more del giudizio è divenuta Per_1
maggiorenne, nulla deve disporsi in ordine ai rapporti di natura personale con i genitori.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli deve osservarsi che e E_
, rispettivamente di anni ventinove e venti risultano convivere, il primo, con la propria Per_1
compagna presso un immobile condotto in locazione in IA e la seconda con la madre presso la casa coniugale. Il primogenito, intervenuto nel presente giudizio per chiedere la conferma dell'obbligo posto a carico del padre di versare direttamente in suo favore l'assegno mensile di mantenimento nella misura di € 700,00 come statuito in sede di separazione , ha evidenziato che dal settembre 2017 ha iniziato un percorso di studi in “produzione animale” presso l'università di
IA, ove vive stabilmente e da diversi anni fa rientro a Taranto solo occasionalmente e per pochi giorni. mentre la secondogenita ha intrapreso un corso di studi universitari presso Per_1
la Nuova Accademia di Belle Arti, Naba, , facoltà di Fashion design , di Milano , ove vive nei periodi di frequenza dell'università in un alloggio condotto in locazione . La resistente ha chiesto l'aumento del contributo paterno statuito in sede di separazione deducendo le accresciute esigenze di vita della figlia in ragione dell'età e del percorso di studi intrapreso ( cfr allegati comparsa di intervento: copia ordinanza del G.I. del 15.11.2019, R.G. 5757/2015; copia contratto di locazione intestato a;
istanza di cambio di residenza;
tessera elettorale di;
E_ E_
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di;
stato di famiglia di E_
) . Controparte_1
Riguardo alla situazione economica delle parti il , imprenditore nel settore della vendita di Pt_1
autovetture, risulta essere socio unico della società CI TO RL nonché , a far data dalla fine del 2014, in ragione della successione paterna, della SIAI RL e della SVAMIR RL, nella misura
4 di 1/5 unitamente alla madre ed ai fratelli. Lo stesso inoltre è comproprietario di numerosi immobili e terreni , oltre a conservare l'usufrutto della ex casa coniugale, per un totale di 9 immobili e 21 terreni ( cfr accertamenti effettuati dalla DI di NA dai quali è emersa la titolarità di tali immobili e terreni con specifica dei dati catastali e ubicazione degli stessi – v. all 1 ; è emerso altresì che il è intestatario dall'01.06.1998 di partita iva con attività di colture miste Pt_1
viticole,olivicole e frutticole;
risulta inoltre rivestire dal 23.10.2001 la carica di liquidatore della
C.A.I.R.A. s.r.l., avente ad oggetto l'attività di commercio di autoveicoli e dal 23.01.2009 la carica di rappresentante legale, negoziale o di fatto , socio amministratore della CI TO RL
,avente ad oggetto il commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, nonché della Controparte_5
(dall'01.08.2015), con attività di organizzazione di eventi a fini culturali e ricreativi.
[...]
Risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi relative agli anni d' imposta 2020 , 2019, 2018 ,
2017 e 2016 da cui è emerso un reddito complessivo rispettivamente di euro 34.697,00 , 35.709,00,
35.261,00 , 19.778,00 e 19.882,00 , oltre alla titolarità di una quota di partecipazione pari a 20,000 nella società “EREDI DI GI CIRACÌ” avente per oggetto l'attività di coltivazione di uva.
Quanto ai redditi riferiti all'anno 2021 è emersa la percezione di un reddito di euro 15.923,17 , per rapporto lavorativo con inizio l'1.1.2007, modello cu della RL CI TO ed euro 15.601,94 per rapporto lavorativo con inizio l'01.01.2020 , modello cu della S.I.A.I. SUD ITALIA AUTO
IMPORT DI CIRACI' GI E FIGLI s.r.l ).
Lo stesso a sostegno delle proprie richieste ha evidenziato che nella veste di socio unico della
CI TO RL percepisce una retribuzione lorda di euro 1.500,00, che, al netto delle trattenute fiscali e della trattenuta conseguente all'ordine diretto di pagamento del mantenimento mensile, come disposto dal G.I. con la ordinanza del 10.01.2021 e successiva ordinanza del
01.09.2021 nel giudizio di separazione , comporta una retribuzione netta di euro 600,00 ( cfr busta paga relativa al mese di settembre 2021 prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) e che, come risulta dalle visure camerali, lo stesso partecipa agli utili delle società in proporzione alla propria quota.
Quanto agli immobili di cui è comproprietario con i fratelli e la madre, ha Parte_1
evidenziato che a seguito della ordinanza del 10.01.2021 in atti resa dal G.I. in seno al giudizio di separazione la è stata autorizzata a procedere al sequestro dei beni immobili di proprietà CP_1
dello stesso, comportando tale sequestro, oltre alla indisponibilità dei beni da parte del ricorrente, il richiamo da parte della -società finanziaria con cui è convenzionata la CP_6 E_
alla immediata sistemazione delle posizioni segnalate, con cessazione, in difetto, di tutti i rapporti, come da email del 26.10.2021 indirizzata a con allegata email del 22.10.2021 inviata Parte_1
5 da “Monitoraggio Convenzionati”, con allegato dossier Cerved, in atti e dai quali risulta la segnalazione per la presenza di pregiudizievoli di conservatoria (e, cioè, la trascrizione del sequestro) a carico di esponenti in carica (e, cioè, ) ( cfr allegati memoria ex Parte_1
art 183 sesto comma cpc n.2 : ispezione ipotecaria a carico di;
email del Parte_1
26.10.2021 indirizzata a con allegata email del 22.10.2021 inviata da “Monitoraggio Parte_1
Convenzionati”, con allegato dossier Cerved.; visura camerale della CI TO RL).
In sede di interrogatorio formale il ha dichiarato “nel punto vendita di via Lago di Pt_1
Misurina/viale Jonio opera la società SIAI RL, di cui io sono socio nella misura di un quinto. Presso tale sede vi sono cinque collaboratori, se ben ricordo” ed ha confermato che tale società ha concesso in locazione uno spazio espositivo per esposizione di autovetture, affermando testualmente “ Si tratta di uno spazio concesso in locazione dalla SIAI RL alla Start Point di Lecce per il canone mensile di € 1.000,00 (euromille) con regolare contratto registrato. Preciso che ciò
è avvenuto in conseguenza della crisi economica della nostra società e del fatto che avevamo perso la concessionaria delle autovetture . Conseguentemente, si erano liberati degli spazi e CP_7
abbiamo dato in locazione uno degli spazi alla concessionaria di auto Start Point. Proprio la crisi economica in cui si era trovata prima la e poi la Siai è stata una delle ragioni E_
per le quali la signora è stata messa in cassa integrazione e poi è stata licenziata”. CP_1
Anche i testi escussi hanno confermato tali circostanze. Il teste ha dichiarato Controparte_3
“sono dipendente della SIAI RL, società di cui il sign. è uno dei cinque soci. Lavoro presso Pt_1
tale società dal febbraio 2014 come collaboratore esterno con partita iva e da febbraio 2017 con contratto a tempo indeterminato, come impiegato;
posso dire che SIAI RL, nel suo punto vendita in via Lago di Misurina/viale Jonio in Taranto si avvale di cinque collaboratori, tra cui me …… ; confermo che la SIAI RL ha concesso in locazione una piccola area alla Start Point RL per la vendita di vetture Toyota.” Anche il teste ha confermato tali circostanze , dichiarando Testimone_1 in ordine alla circostanza dell'apertura da parte del di una nuova attività commerciale di Pt_1
noleggio di presso il centro commerciale Ipercoop in Taranto - Paolo VI “Sono a CP_8
conoscenza di tale circostanza, ma mi risulta che tale attività di noleggio di sia gestita dal CP_8 fratello del sign. Io non mi sono occupato di tale attività e null'altro so.” Per_2 Parte_1
Quanto alla resistente è emerso che la stessa nel corso della vita coniugale ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della CI TO RL , di cui il ricorrente è amministratore, unico socio, sino al febbraio 2015, ovvero sino al suo licenziamento a causa della contrazione della
6 attività, e tanto in concomitanza con la fine del matrimonio. Successivamente la stessa ha ricercato una nuova occupazione e dopo numerosi tentativi dal 02.07.2019 è stata assunta come impiegata addetta al Back Office alle dipendenze della CL RL , con sede legale a Bari, con le forme dello stage retribuito e dal 02.01.2020 con contratto a tempo indeterminato part-time , percependo una retribuzione mensile che oscilla tra le 950,00 e 1.500,00 euro , come emerso dalle buste paga delle mensilità da agosto 2023 a gennaio 2024 (cfr deposito buste paga del 26.02.2024 ; n.2 attestati frequenza corso formazione nel settore assicurativo;
avviso pubblicazione graduatoria MI;
iscrizione centro per l'impiego di Taranto;
progetto formativo regione IA ) . Dagli accertamenti effettuati dalla DI di NA è emerso che la stessa ha presentato dichiarazioni dei redditi relative agli anni d' imposta 2020 , 2019, 2018 , 2017 e 2016 ove è emerso un reddito complessivo rispettivamente di euro 13.948,00 , 9.549,00, 2.324,00 , 2.457,00 e 14,00 mentre in relazione agli ultimi redditi percepiti riferibili all'anno 2021 è emerso un reddito di euro 15.601,94 in relazione al rapporto lavorativo presso la CL RL ,sede legale in Bari;
è inoltre emerso che risulta avviata dal 02.01.2020 con contratto a tempo indeterminato (tempo parziale verticale per 20 ore settimanali
) c/o la RL CL . Quanto alla eventuale proprietà di immobili è emersa la sola titolarità del diritto di abitazione della ex casa coniugale.
Alla luce di tali emergenze , la resistente ha comunque evidenziato di aver dovuto intraprendere azioni esecutive al fine di recuperare le somme riconosciutele a titolo di mantenimento ed attualmente, tramite mantenimento diretto, percepisce euro 600,00 direttamente dalla CI
TO RL, come statuito con ordinanza del 10.01.2021 resa da Tribunale ex art.156 comma 6
c.c., in accoglimento del ricorso presentato nel giudizio di separazione.
Stante lo squilibrio economico delle parti ed in ragione delle accresciute esigenze di vita della figlia, che risulta aver intrapreso un corso di studi in Milano, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento di , divenuta maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_1
in capo al padre, nella misura di euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico se e in quanto percepito, da versare in favore della resistente , non essendosi la figlia costituita in giudizio chiedendone il versamento diretto in suo favore, risultando del resto ancora convivente con la madre nella ex casa coniugale sita in Taranto-Lama alla via Girasoli n.139, nei periodi in cui rientra a casa dalla sede universitaria.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del primogenito non essendoci CP_2 contestazione in merito , può trovare conferma l'obbligo del padre di versare direttamente in favore del figlio la somma mensile di euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7 ***
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto, il Collegio ritiene che debba essere accolta.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di OC (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
8 - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass.
23583/2022).
Tanto premesso in diritto applicando tali principi al caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, così come pocanzi prospettata in termini numerici, sussiste un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a sfavore della , essendo CP_1
fondatamente ipotizzabile la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati da parte del in considerazione delle molteplici attività commerciali ed imprenditoriali a cui è interessato Pt_1
e della sua solida situazione patrimoniale.
Pertanto, considerata la durata del matrimonio ( 21 anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e del prevalente apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, nonché la circostanza che la resistente ( di anni sessantaquattro) nel corso della vita coniugale ha offerto il proprio contributo lavorativo nella società di famiglia dell'ex coniuge, dalla quale è stata licenziata dopo la fine del matrimonio a causa della dedotta crisi di azienda , trovando a far data dal 02.01.2020 un impiego a tempo indeterminato presso la CL RL, considerato altresì che la stessa vive nella casa coniugale, senza sostenere costi di locazione, appare giustificato il riconoscimento in favore di , di un assegno divorzile a titolo compensativo che il Controparte_1
Collegio ritiene equo determinare, a far data dalla pubblicazione della sentenza, nella misura di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
9 Quanto alla casa coniugale, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa alla , che CP_1
vi coabita con la figlia , nei periodi in cui la stessa vi fa rientro da Milano. Alcun pregio può difatti assumere in termini di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale la circostanza che la figlia occasionalmente si rechi in Milano per motivi di studio, rappresentando l'abitazione un punto di riferimento per i figli che seppur maggiorenni studiano fuori sede , come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n.25604 del 12/10/2018 : l'assegnazione della casa coniugale va disposta anche in presenza di figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede) . Infine , a nulla rileva in senso contrario la circostanza che il sig ha donato al figlio la nuda proprietà Pt_1 E_ dell'immobile , impugnata per revocazione dalla signora con giudizio attualmente CP_1
pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (R.G. 116/2024).
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così
[...] Controparte_1
provvede:
- conferma l'assegnazione della casa coniugale a , che vi coabiterà con la figlia Controparte_1
sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della stessa;
Per_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 700,00 (oltre assegno unico al 50%, se e in Per_1
quanto percepito), in favore della madre , oltre rivalutazione annuale secondo Controparte_1
gli indici Istat dalla data della pubblicazione della sentenza, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il
Tribunale ed al 50% dell'assegno unico ove percepito;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 700,00 da versarsi direttamente in E_ suo favore , a far data dall'ordinanza presidenziale del 21.09.2020 con la quale sono stati confermati i provvedimenti della separazione;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Controparte_1 divorzio e pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno Parte_1
10 divorzile in suo favore la somma di euro 600,00 mensili a far data dal deposito della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 24.03.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
11