Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Ignazio Castellucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Guglionesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Derobertis e Francesca Pizzutillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 21 febbraio 2025 a firma del Dirigente del Settore Quarto - Urbanistica e Ambiente del Comune di Guglionesi con la quale è stata ingiunta agli odierni ricorrenti la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (-OMISSIS-
- degli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi ivi incluso il verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-del 10.01.2025.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 8\12\2025 :
del provvedimento del Comune di Guglionesi n. -OMISSIS- del 10.09.2025 di reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n -OMISSIS-/2001
e degli atti presupposti, correlati e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 23\12\2025:
del provvedimento n. -OMISSIS- del 15.09.2025 del Comune di Guglionesi di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n -OMISSIS-/2001;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 14\3\2026:
del provvedimento n. -OMISSIS- del 12.01.2026 del Comune di Guglionesi di reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36- bis del d.P.R. n -OMISSIS-/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guglionesi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti hanno esposto:
- di aver acquistato il fondo sito in Guglionesi, in contrada -OMISSIS-, nel 2014, dopo che i precedenti proprietari vi avevano già edificato opere, sulla base di un permesso di costruire loro rilasciato dal Comune nel 2008;
- di aver nel tempo provveduto ad opere di sistemazione del fondo, intervenendo: - con una SCIA de-OMISSIS-019 ex art-OMISSIS-3 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 “ per opere di finitura, e di contenimento per la stabilità del fondo e del fabbricato ”; - con una CILA del 2021 per il completamento delle opere (cfr. il ricorso a pag. 3);
- “ Nel corso della realizzazione di dette opere i ricorrenti rilevavano la necessita di dotare il podere di alcuni accessori ai fini dell’attività agricola; e la loro realizzabilità, coordinate alle restanti opere di contenimento, con funzione anche di stabilizzazione di un’area delicata del fianco della collina. Avviavano quindi nel 2024, senza ulteriore titolo edilizio, la realizzazione, tra altre opere di cui alla SCIA/CILA, dei seguenti accessori agricoli sul versante ovest del fondo: - un fabbricato con fondazione in c.a. (fabbricato ‘A’, come identificato dal Comune in sopralluogo), di 11.60 m. di lunghezza per 10.60 m. di larghezza (circa 122,96 mq), sostituendo un precedente plateau in c.a. rinvenuto interrato sul posto; - un fabbricato (‘B’), rifinito, con struttura in c.a. e copertura in legno utilizzato come area pranzo, di 10.00 m. di lunghezza per 6.60 m. di larghezza (66,00 mq circa); - un piccolo vano adibito a bagno (fabbricato ‘C’) vicino al fabbricato ‘B’, rifinito, di 2.80 m. di lunghezza per 2.15 m. di larghezza (6,02 mq circa) ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
1.1. In relazione a dette opere, il Comune di Guglionesi si è attivato per la verifica della regolarità edilizia dei lavori in corso di svolgimento presso il cantiere sito nel territorio comunale, in contrada -OMISSIS- di proprietà del committente sig. -OMISSIS-, dopo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. -OMISSIS- del 20.11.2024, aveva segnalato che da un sopralluogo era emerso che “ Nel cantiere è presente una depandance e una struttura in cemento armato in corso di realizzazione ” rispetto alle quali opera non era stato possibile reperire il titolo abilitativo (cfr. all. n-OMISSIS- alla produzione della difesa comunale dell’11.04.2026).
1.2. Nel corso del sopralluogo del 10.01.2025, condotto alla presenza del proprietario sig. -OMISSIS- e dei suoi tecnici/consulenti, l’Amministrazione comunale ha accertato la presenza di:
- “ un fabbricato in corso di costruzione con strutture in c.a. della sola parte perimetrale (fabbricato A) ”;
- “ un fabbricato ad un solo piano fuori terra completamente rifinito in ogni sua parte con struttura portante in c.a. e copertura in legno a padiglione completo di infissi intonaci impianti pavimenti e rivestimenti (fabb. B) ”;
- “ esternamente al fabbricato suddetto è presente un piccolo vano adibito a bagno (fabb. C) ”;
- “ sono state scattate numerose foto di tutti i manufatti rilevati e di tutte le opere di sistemazione esterna. Infine è stata rilevata solo con documentazione fotografica anche il fabbricato principale adibito a residenza principale ” (all. n. 4 alla produzione comunale dell’11.04.3036).
1.3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Settore IV – Urbanistica e Ambiente del Comune di Guglionesi ha ordinato al sig. -OMISSIS- e alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di proprietari del fondo, “ la rimessa in pristino dello stato dei luoghi segnatamente provvedendo, a propria cura e spese, alla demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di titolo edilizio ed al ripristino dello stato dei luoghi originario (terreno agricolo), entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, con riserva di provvedimenti conseguenti ai sensi art. 31 comma 3 e seguenti del D.P.R. -OMISSIS- del 06.06.01 ” (cfr. l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-).
L’ordinanza di demolizione suddetta ha accertato la presenza delle seguenti opere abusive:
«- un fabbricato in corso di costruzione con strutture in c.a. di fondazione e della sola parte perimetrale costituita da pareti e pilastri (fabbricato A), con dimensioni in pianta di 11.60 m. di lunghezza per 10.60 m. di larghezza (di circa 122,96 mq);
- un fabbricato ad un solo piano fuori terra completamente rifinito in ogni sua parte con struttura portante in c.a. gettato in opera, avente copertura in legno a padiglione, completo di infissi, intonaci, impianti, pavimenti e rivestimenti e completamente arredato ed utilizzato come salone da pranzo/soggiorno (fabbricato B), avente dimensioni in pianta di 10.00 m. di lunghezza per 6.60 m. di larghezza (66,00 mq circa) ed altezza di 3.30 m. perimetralmente e di 3.95 m. al colmo;
- nelle vicinanze del fabbricato suddetto è presente un piccolo vano adibito a bagno (fabbricato C), anch’esso completo di infissi, intonaci, impianti, pavimenti rivestimenti ed arredi con dimensioni in pianta di 2.80 m. di lunghezza per 2.15 m. di larghezza (6,02 mq circa) ed altezza interna di 2.50 m.
Tutte le aree circostanti i fabbricati suddetti risultano sistemate con muretti di recinzione rivestiti in pietra, camminamenti in parte pavimentati ed in parte sistemati con brecciolino, scalinate varie di raccordo dei dislivelli presenti essendo il terreno di sedime degradante verso valle » (cfr. l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-).
L’ordinanza di demolizione ha poi rilevato:
- “ che non risultano essere presenti agli atti del Comune titoli edilizi di alcun genere relativi alla costruzione dei manufatti rilevati che quindi sono stati realizzati in assenza di qualsiasi autorizzazione sia dal punto urbanistico che dal punto di vista strutturale su un’area inserita in zona omogenea E (AGRICOLA) del Programma di Fabbricazione vigente, approvato con deliberazione do Consiglio Comunale n°61 del 19.09.1977 ”
- “ che nella zona omogenea predetta l’art. 9 NTA prevede “oltre quella secondaria puramente abitativa, o di destinazione a servizi ed attrezzatura pubbliche, sono tassativamente vietate altre destinazioni d’uso” ed il rispetto degli indici di fabbricabilità ” (cfr. l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-).
Siffatto provvedimento è stato motivato evidenziando “ che sulle aree oggetto di sopralluogo e verifica risultano presenti tre fabbricati di cui due completamente rifiniti ed uno in corso di realizzazione, realizzati in assenza di qualsiasi titolo edilizio ed in contrasto con la disciplina urbanistica vigente che consentirebbe una limitatissima utilizzabilità edilizia, nei limiti previsti dal Programma di Fabbricazione vigente su terreni aventi destinazione agricola ” (cfr. l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-).
1.4. Il 14.04.2025 gli interessati hanno presentato al comune una “ Richiesta di Permesso di costruire in Sanatoria ”, acquisita al protocollo comunale n -OMISSIS- del 14.04.2025 (la richiesta è allegata agli atti del giudizio all. 16, e a pag-OMISSIS- parla di “ intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta ” che interessa fabbricati e terreni aventi destinazione d’uso “ annessi agricoli ” pag. 3, a pag. 14 si specifica il tipo di intervento : “ Interventi realizzati in assenza o in difformità di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui, all’art-OMISSIS-3, comma 01, del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della richiesta (Attività n. 40, Tabella A, Sez. II del d.lgs-OMISSIS-22/ 2016)” e che consistono in “ L’intervento in sanatoria riguarda tre manufatti: una rimessa attrezzi in corso di costruzione, una tettoia con impianto fotovoltaico integrato da realizzare strumentale all’attività agricola ed un piccolo bagno esterno ”: a pag-OMISSIS-0 si dichiara al punto 16.3. che intervento “ ricade in zona tutelata …” ed “ è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica ” e “ si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ” ).
2. Contro la citata ordinanza di demolizione, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato il presente ricorso affidato ai seguenti motivi, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART-OMISSIS-7 E 133 DEL D.P.R. -OMISSIS-/2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 1, 3 E 7 DELLA LEGGE N-OMISSIS-41/90; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI PARTECIPAZIONE, DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AGLI ARTT-OMISSIS-, 3, 11-OMISSIS-4 E 97 COST. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 e 6 CEDU »;
II- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMA 2, DEL D.P.R. -OMISSIS-/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA »;
III- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 31 E DELL’ART. 6 DEL D.P.R. N. -OMISSIS-/2001 E DEL DPR N. 31/20217, ART-OMISSIS-, ALL. A, PUNTI A/12 E A/19. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N-OMISSIS-41/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI SITRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
- non essendo stato dato avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n-OMISSIS-41/1990, agli interessati non sarebbe stata consentita la partecipazione al procedimento (si sarebbe trattato di persone di lingua madre inglese, da sempre vissuti in Australia di recente trasferitisi a Guglionesi, i quali non avrebbero avuto una buona dimestichezza con la lingua italiana);
- l’ordinanza sarebbe stata illegittima: a) nella parte in cui avrebbe preannunciato, per il caso di inottemperanza, l’acquisizione non solo dell’area di sedime ma anche di ulteriore area senza indicarne estensione e ragioni; b) nella parte in cui avrebbe rilevato la violazione dell’art. 9 delle N.T.A. comunali, in quanto si sarebbe trattato di opere “ strettamente connesse alla conduzione dell’azienda agricola esistente …Non vi è dunque alcuna destinazione di tali manufatti ad un uso diverso da quello prettamente agricolo cui gli stessi sono obiettivamente destinati ” (cfr. il ricorso a pag. 9);
- le opere diverse dai fabbricati, di cui pure l’ordinanza ha imposto la demolizione, sarebbero state sottratte al regime del permesso di costruire e come tali non ne sarebbe dovuta essere prescritta la demolizione.
3. Nel frattempo, il Comune di Guglionesi, con la nota n. -OMISSIS- del 10.09.2025, ha comunicato agli interessati “ che la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria risulta improcedibile in quanto la tipologia di abuso non ammette possibilità di sanatoria costituendo le opere una nuova costruzione realizzata in totale assenza di titolo edilizio su aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico ed in violazione delle norme di cui al Capo II del D.P.R. -OMISSIS-/2001 e s.m.i., (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), art. 64, 65, 66 e 67, pertanto la pratica è da ritenersi non accoglibile ” (cfr. all. n-OMISSIS- alla produzione della parte ricorrente dell’8.12.2025).
4. Contro siffatto provvedimento, gli interessati hanno avanzato l’atto di motivi aggiunti, notificato il 10.11.2025 e depositato l’8.12.2025, affidandosi ai seguenti mezzi di impugnazione integrativi:
I- « Motivi 1), 2), 3): illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione… »;
II- « Violazione ed errata applicazione degli artt-OMISSIS-7 e 133, d.p.r. -OMISSIS-/2001, nel combinato disposto con gli artt. 1, 3, 7 L-OMISSIS-41/1990; eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede, fattiva collaborazione, accesso partecipazione e difesa nel procedimento, uguaglianza, imparzialità e buon andamento della p.a., e trasparenza della sua azione, di cui agli artt-OMISSIS-, 3, 11-OMISSIS-4 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 1 e 6 CEDU; violazione del principio di proporzionalità » (dai ricorrenti indicato come motivo 4);
III- « Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 31 e dell’art-OMISSIS-2 del d.p.r. n. -OMISSIS-/2001, e art-OMISSIS-, All. A, punti A/12 e A/19, d.p.r. n. 31/2017; violazione ed errata applicazione dell’art. 3, L-OMISSIS-41/12990; vizio di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per illogicità manifesta » (dai ricorrenti indicato come motivo 5);
IV- « Eccesso di potere per vizio di istruttoria, e per violazione del principio di valutazione complessiva, nonché dei principi di tutela ambientale, di efficienza, di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione degli artt. 9- bis , 10 comma 1, 23, 32, 36- bis , d.p.r. -OMISSIS-/2001, nonché dell’All. B d.p.r. 31/2017, anche in relazione alle norme di proroga dei titoli edilizi legate all’emergenza pandemica (art. 10, co. 4, d.l. 76/2020; art. 10-septies, d.l-OMISSIS-1/2022; art. 7, co-OMISSIS-, d.l. n-OMISSIS-02/2024) » (dai ricorrenti indicato come motivo 6).
Nell’occasione i ricorrenti hanno esposto che:
- “ Nel mese di ottobre 2025 l’Ente emetteva le sanzioni – acquisizione e sanzione pecuniaria – ex art. 31, d.p.r. -OMISSIS-/2001, in corso di separata impugnazione ”;
- “ È in corso di presentazione all’Ente una istanza di (riesame della precedente istanza di) sanatoria, anche alla luce del recente d.l. 64/2024, convertito nella L. 105/2024, che sarà depositata anche in atti del presente ricorso ” (cfr. ‘l’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025, a pag. 7).
In estrema sintesi con l’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025, ci si è doluti del fatto che:
a) il diniego di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato illegittimo per l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, per i motivi 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo del giudizio;
b) sarebbero state, anche in questo caso, violate le garanzie partecipative dei ricorrenti, i quali non conoscono bene la lingua italiana e sarebbero stati non rimproverabili per la condotta posta in essere;
c) le opere di abbellimento e sistemazione colpite dall’ordinanza di demolizione sarebbero state coperte dalla SCIA del 2019 e dalla CILA del 2021;
d) lo stesso Comune avrebbe “ percepito l’unitarietà della realizzazione dei tre manufatti accessori, rispetto alla costruzione del podere nel 2008 ” e “ L’art. 36-bis del t.u. n. -OMISSIS-/2001, introdotto dalla L. 105/2024, prevede la sanabilità di opere in parziale difformità dal titolo, anche con variazioni essenziali (art. 36-bis, comma 1), anche in assenza di autorizzazione paesistica, e anche in caso di produzione di nuove superfici o volumi (art. 36-bis, comma 4) ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025), nonché omesso di valutare la richiesta degli interessati di procedere alla fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
5. Con il provvedimento n. -OMISSIS- del 15.09.2025, il Comune di Guglionesi ha elevato nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- il “ verbale di contestazione ed irrogazione di violazione amministrativa ai sensi dell’art. 31 D.P.R. -OMISSIS-/01” n. 1/2025.
Il verbale è stato così motivato:
- “ in data 12/02/2025 è stata emessa l’Ordinanza n-OMISSIS- di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. -OMISSIS-/01 entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di notifica avvenuta in data 21/02/2025 e quindi entro il 22/05/2025 ”;
- “ in data 31/05/2025 è stato accertato, con sopralluogo espletato all’esterno dell’area, che sugli edifici oggetto di ordinanza di demolizione (nello specifico sul fabbricato A) sono stati eseguiti ulteriori lavori (nonostante la presenza dell’ordinanza di demolizione emanata) che hanno di fatto comportato il completamento della copertura e inoltre è stata realizzata (sempre in assenza di titolo edilizio) anche una baracca in lamiera non presente alla data del primo sopralluogo ”;
- “ in data 09/09/2025 è stato accertato, con sopralluogo eseguito dall’esterno dell’area … l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e dimessa in pristino n-OMISSIS- del 12/02/2025, in quanto le opere abusivamente realizzate non sono state rimosse ” (cfr. all. 10, denominato doc. 9.d alla produzione della parte ricorrente dell’8.12.2025).
6. Con la Scia in sanatoria avanzata ex art. 36- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 in data 28.11.2025, ricevuta in ingresso al protocollo comunale del 4.12.2025 n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ fabbricato rimessa attrezzi e tettoia con impianto fotovoltaico integrato ”, gli interessati hanno domandato al Comune di Guglionesi la “ sanatoria di intervento soggetto a SCIA, realizzato in data 2023 in assenza della SCIA stessa o in difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, articolo 36-bis) ”, con tanto di allegazione della ricevuta del pagamento, a titolo di oblazione, dell’importo di € 516,00 (cfr. all. doc. 11 alla produzione della parte ricorrente dell’8.12.2025).
Anche in questo è stato indicato che gli interventi avevano riguardato fabbricati e terrenti aventi destinazione d’uso “ annessi agricoli ” (cfr. pag. 5 della SCIA cit.), e più precisamente che “ L’intervento in sanatoria oggetto riguarda tre manufatti: una rimessa attrezzi (in corso di costruzione da ultimare internamente), una costruzione (tettoia con impianto fotovoltaico integrato da realizzare) con a servizio un piccolo bagno esterno. Fabbricati strumentali all’attività agricola ” (cfr. pag. 16 della cit. SCIA), con la specificazione che l’intervento “ è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica ”, con allegata la “ relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ” (cfr. pag-OMISSIS-2 della SCIA, punto 16.3).
Per l’analitica descrizione degli interventi si veda l’allegato denominato “ doc. 11.b relaz tecnica dic 2025 ” all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente dell’8.12.2025).
7. Con i motivi aggiunti notificati il 5.12.2025 e depositati il 23.12.2025, gli odierni ricorrenti hanno quindi integrativamente impugnato il citato verbale n. -OMISSIS- del 15.09.2025, di contestazione/irrogazione di violazione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, notificatogli in data 7.10.2025, affidandosi ai seguenti mezzi, così rubricati:
I- “ Motivi 1)-OMISSIS-), 3): Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, precedente e comunque connesso – ordine di demolizione del Comune di Guglionesi n-OMISSIS-, in data 12.2.2025 – impugnato con il ricorso n. 112/2025 del r.g. di Codesto Ill.mo Tribunale, per i (sopra sintetizzati) motivi nn. I, II, III di cui al detto ricorso ”;
II- “ Motivi 4), 5), 6): Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, precedente e comunque connesso – reiezione istanza di sanatoria in data 10 settembre 2025 (…) – impugnato con Motivi Aggiunti del 10 novembre 2025, per i (sopra sintetizzati) motivi nn. 4), 5), 6) di cui ai detti Motivi Aggiunti ”;
III- “ Eccesso di potere per vizio di istruttoria, e per violazione del principio di valutazione complessiva, nonché dei principi di tutela ambientale, di efficienza, di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione degli artt. 9- bis , 10 comma 1, 23, 32, 36- bis , d.p.r. -OMISSIS-/2001, nonché dell’All. B d.p.r. 31/2017, anche in relazione alle norme di proroga dei titoli edilizi legate all’emergenza pandemica (art. 10, co. 4, d.l. 76/2020; art. 10- septies , d.l-OMISSIS-1/2022; art. 7, co-OMISSIS-, d.l. n-OMISSIS-02/2024) ” (dai ricorrenti indicato come motivo 7);
IV- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, L-OMISSIS-41/90, e 31, d.p.r. -OMISSIS-/2001; eccesso di potere per carenza di provvedimentalizzazione e notifica del verbale di accertamento, per violazione dei diritti partecipativi dei ricorrenti, per irragionevolezza procedimentale, e per irrogazione di sanzioni in carenza di oggettiva sanzionabilità, e di soggettiva rimproverabilità, della condotta ” (dai ricorrenti indicato come motivo 8);
V- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 31, d.p.r. -OMISSIS-/2001; eccesso di potere per indeterminatezza nella descrizione dei beni sanzionati; eccesso di potere per mancato rinvenimento della previa verbalizzazione dell’asserito sopralluogo ” (dai ricorrenti indicato come motivo 9).
In estrema sintesi, con l’atto di motivi aggiunti del 23.12.2025, ci si è doluti del fatto che:
a) l’irrogazione delle sanzioni ex art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 sarebbe stata affetta dall’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione a monte;
b) l’irrogazione delle sanzioni ex art. 31 sarebbe stata affetta dall’illegittimità derivata dall’illegittimità del diniego di rilascio di permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
c) il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato illegittimo in quanto le opere sarebbero state sanabili e sarebbero stati violati gli art. 9- bis e 36- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
d) sarebbe mancato un accertamento formalizzato e notificato della mancanza di spontanea ottemperanza all’ordine demolitorio, a ciò non bastando il verbale di accertamento della Polizia Municipale, peraltro condotto dall’esterno del fondo di proprietà dei ricorrenti;
e) il provvedimento si sarebbe riferito ad una “baracca per attrezzi” di cui non era mai stata contestata l’abusività.
8. Nel frattempo, con il provvedimento n. -OMISSIS- del 12.01.2026, il Comune di Guglionesi ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dagli interessati ai sensi dell’art. 36-bis n. -OMISSIS- del 4.12.2025 comunicando quanto segue: “ che anche la richiesta di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. -OMISSIS-/01 e s.m.i., pervenuta in data 04/12/2025 al prot. n° -OMISSIS-, risulta improcedibile in quanto la tipologia di abuso non ammette possibilità di sanatoria costituendo le opere realizzate una nuova costruzione eseguita in totale assenza di titolo edilizio su aree soggette a vincolo paesaggistico, ed in violazione delle norme di cui al Capo II del D.P.R. -OMISSIS-/2001 e s.m.i., (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), art. 64, 65, 66 e 67, pertanto la pratica di SCIA in sanatoria è da ritenersi non accoglibile.
Le opere realizzate costituiscono nuovi corpi di fabbrica soggetti a nuovo titolo edilizio (Permesso di Costruire) e sono completamente svincolati ed autonomi rispetto ai titoli edilizi CILA e SCIA relativi ai lavori di completamento del fabbricato principale ai quali si fa riferimento nella richiesta.
Non si tratta pertanto di opere soggette ad accertamento di conformità nelle ipotesi di “parziale difformità e di variazioni essenziali” ad un titolo edilizio (SCIA o Permesso di Costruire) così come previsto nel disposto dall’art. 36-bis ma di opere eseguite in totale assenza di titolo edilizio pertanto non sanabili ”.
9. Con l’atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 14.03.2026, gli odierni ricorrenti hanno contestato anche quest’ultima determinazione negativa, affidandone l’impugnazione ai seguenti mezzi:
I- “ Motivi 1)-OMISSIS-), 3): Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, precedente e comunque connesso – ordine di demolizione del Comune di Guglionesi n-OMISSIS-, in data 12.2.2025 – impugnato con il ricorso n. 112/2025 del r.g. di Codesto Ill.mo Tribunale, per i (sopra sintetizzati) motivi nn. I, II, III di cui al detto ricorso ”;
II- “ Motivi 4), 5), 6): Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, precedente e comunque connesso – reiezione istanza di sanatoria in data 10 settembre 2025 (…) – impugnato con Motivi Aggiunti del 10 novembre 2025, per i (sopra sintetizzati) motivi nn. 4), 5), 6) di cui ai detti Motivi Aggiunti ”;
III- “ Motivi 7), 8), 9): Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, precedente e comunque connesso – sanzioni in data 15 settembre/7 ottobre 2025 (…) – impugnato con Secondi Motivi Aggiunti del 5 dicembre 2025, per i (sopra sintetizzati) motivi nn. 7), 8), 9) di cui ai detti Secondi Motivi Aggiunti ”;
IV- “ Violazione di legge: artt. 1, comm-OMISSIS-bis, 7, 8, 10.1.b, L-OMISSIS-41/1990, in combinato disposto con gli artt-OMISSIS-7, e 133, nonché con l’art. 31, d.P.R. n. -OMISSIS-/2001; - Violazione dei principi di uguaglianza, diritto di accesso partecipazione e difesa nel procedimento, imparzialità e buon andamento della p.a., e trasparenza della sua azione, di cui agli artt-OMISSIS-, 3, 11-OMISSIS-4 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 1 e 6 CEDU - Violazione del principio di personalità e proporzionalità della sanzione – nonché dell’art. 9 Cost. e dei principi di tutela ambientale, di efficienza, di ragionevolezza ” (dal ricorso indicato come motivo 10);
V- “ Eccesso di potere per vizio di istruttoria, e per violazione del principio di valutazione complessiva, nonché dei principi di tutela ambientale, di efficienza, di ragionevolezza e proporzionalità; travisamento di fatto ed errore sul presupposto; violazione e falsa applicazione degli artt. 9-bis, 10 comma 1-OMISSIS-3, 32, 36-bis, d.p.r. -OMISSIS-/2001, anche in relazione alle norme di proroga dei titoli edilizi legate all’emergenza pandemica (art. 10, co. 4, d.l. 76/2020; art. 10-septies, d.l-OMISSIS-1/2022; art. 7, co-OMISSIS-, d.l. n-OMISSIS-02/24); violazione/falsa applicazione dell’art. 94-bis, d.p.r. -OMISSIS-/2001 ” (dal ricorso indicato come motivo 11);
VI- “ Violazione di legge: art. 34, comm-OMISSIS-, d.P.R. n. -OMISSIS-/2001; artt. 1-OMISSIS-, 3, L-OMISSIS-41/90 - Eccesso di potere: omessa istruttoria, omessa motivazione ” (dal ricorso indicato come motivo 12).
In estrema sintesi, con l’atto di motivi aggiunti del 14.03.2025, ci si è doluti del fatto che:
a) il diniego sarebbe stato viziato da illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione;
b) il diniego sarebbe stato viziato da illegittimità derivata dall’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
c) il diniego sarebbe stato viziato da illegittimità derivata dall’illegittimità del verbale di contestazione/irrogazione di violazione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 n. -OMISSIS- del 15.09.2025;
d) i ricorrenti sarebbero stati incolpevoli, in quanto non in grado di comprendere bene la lingua italiana ed asseritamente male assistiti dal tecnico di loro fiducia, e pertanto l’azione amministrativa sarebbe stata illegittima per aver violato le loro garanzie partecipative;
e) la motivazione del diniego in contestazione sarebbe stata erronea, lacunosa e viziata da incompleta istruttoria e violazione di legge (art. 9- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001), in particolare sarebbero stati travisati i fatti sotto i due seguenti profili: i) i manufatti non sarebbero stati autonomi ma accessori agricoli a servizio del fondo; ii) si tratterebbe di opere di completamento di una ristrutturazione edilizia complessiva posta in essere con il Permesso di costruire del 2008, la SCIA del 2019 e la CILA del 2021, quindi con una base idonea alla sanatoria ai sensi dell’art.,36- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
f) il diniego sarebbe stato illegittimo anche per la presenza di un deficit motivazionale e istruttorio connesso alla violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, in quanto gli interventi realizzati sarebbero stati funzionali alla messa in sicurezza del fondo e del fabbricato principale e l’Ente non si sarebbe pronunciato sulla istanza di fiscalizzazione dell’abuso.
10. In resistenza al ricorso, con l’atto di costituzione del 16.02.2026, si è costituito il Comune di Guglionesi il quale, con la memoria dell’11.04.2026, ha eccepito:
- in relazione al ricorso introduttivo del giudizio (proposto avverso l’ordinanza di demolizione), l’inammissibilità e/o improcedibilità per carenza di interesse alla sua decisione, tenuto conto del fatto che gli interessati, dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione in contestazione, hanno presentato domanda di sanatoria di cui all’art. 36 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001; oltre che la sua infondatezza per essersi, tra le altre cose, l’azione amministrativa ispirata a criteri di trasparenza e correttezza, stante la natura vincolate del provvedimento gravato e tenuto conto che non costa che i ricorrenti conducano una azienda agricola;
- rispetto all’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025 (proposto avverso il diniego di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001), l’inammissibilità dello stesso (in particolare l’irricevibilità di talune censure che sarebbero state dirette a censurare tardivamente vizi dell’ordinanza di demolizione), oltre che la sua infondatezza perché “ la SCIA del 2019 richiamata dai ricorrenti non è stata mai assentita ” e “ Nel contempo, anche la CILA cit. del 2021, presentata dal nuovo tecnico ing. -OMISSIS-, non è stata mai autorizzata ” (cfr. la memoria della difesa comunale dell’11.04.2025, a pagine 13 e 14), nonché: - per la natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi mediante l’ordine di demolizione che escluderebbe la necessità della previa comunicazione di avio del procedimento; - per l’autonomia dei fabbricati oggetto di demolizione rispetto a quello principale, posti a distanza di 15 m che come tale precluderebbe la possibilità di utilizzazione in contiguità; - per il fatto che “ la SCIA del 2019 e la CILA del 2021 ex adverso richiamate sono nulle, poichè non sono state mai perfezionate dal Comune con autorizzazione finale ” (cfr. la memoria cit. a pag. 16); - la pratica di sanatoria sarebbe stata avviata ex art. 36 e non ex art. 36- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001;
- in resistenza ai motivi aggiunti del 23.12.2025 (proposto contro il verbale di contestazione delle sanzioni edilizie ex art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001), l’infondatezza del gravame siccome “ la realizzazione di nuove costruzioni, come nella specie, non può essere autorizzata con una SCIA, nemmeno quella alternativa al Permesso di Costruire, nè tantomeno può rientrare in una ristrutturazione cd. "leggera" o "pesante”, ma è soggetta alla disciplina prevista dall’art. 10 del DPR n. -OMISSIS- del 2001 ” (memoria cit. pag. 19)
- rispetto all’atto di motivi aggiunti del 14.03.2026 (proposto contro il diniego di sanatoria ex art. 36- bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001), l’infondatezza dell’impugnativa, con la precisazione che il “ nulla osta paesaggistico non è stato mai ottenuto dai ricorrenti con riguardo alla SCIA del 2019 e della CILA del 2021 ” (memoria cit. pag-OMISSIS-6).
11. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
13. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale e istruttorio che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato, con annessa violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n-OMISSIS-41 del 1990.
Come sta per dirsi meglio, l’azione amministrativa è affetta da un grave deficit istruttorio motivazionale, scaturito anche dal fatto che agli interessati non è stata assicurata la possibilità di partecipare adeguatamente al procedimento.
In mancanza degli apporti partecipativi degli interessati, infatti, l’Amministrazione si è determinata senza istruire, valutare e motivare: - sul punto dei rapporti tra gli interventi qualificati dagli interessati come “annessi agricoli” e quello che sin dal verbale di sopralluogo era stato individuato dalla stessa Amministrazione come un “fabbricato principale”; - nonché sulla riconducibilità delle opere stesse ai titoli edilizi risalenti al 2008, al 2019 e al 2021.
L’azione amministrativa in contestazione non si è fatta carico di valutare simili aspetti, né al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, né tanto meno allorquando ha disatteso le istanze di sanatoria rispettivamente avanzate ai sensi degli artt. 36 e 36 bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001. Mentre l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 è stata disposta senza tenere conto del fatto che frattanto l’interessato aveva avanzato un’istanza di sanatoria.
In altre parole, ciascuno dei provvedimenti impugnati risulta affetto da un deficit motivazionale e istruttorio, il quale risulta alimentato anche dal fatto che -come lamentato dai ricorrenti- agli interessati non è stata consentita una effettiva partecipazione al procedimento.
L’assorbente rilievo di questo vizi - può sin d’ora anticiparsi- condurrà all’annullamento di tutti gli atti impugnati, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sulle due domande di sanatoria avanzate dagli interessati, valutando: - i rapporti intercorrenti tra gli interventi rilevati come abusivi dall’Amministrazione con il fabbricato principale munito di titolo edilizio; - nonché la riconducibilità delle opere in contestazione ai titoli edilizi del 2008, 2019 e 2021.
Solo all’esito delle dovute valutazioni, a seguito di idonea istruttoria e con adeguata motivazione, l’Amministrazione potrà stabilire se nella specie si tratta di interventi eseguiti in assenza o in semplice difformità di titoli edilizi: con tutto ciò che ne deriva sul piano della sanabilità ex art. 36 o 36 bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001.
L’unitarietà dell’azione amministrativa oggetto di contestazione e l’omogeneità del vizio, che nel complesso l’ha inficiata, inducono a superare le eccezioni di rito variamente sollevate dalla difesa comunale con riguardo ai mezzi di censura di cui ai distinti ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti.
Si procederà all’esame nel merito dell’impugnazione, così da liberare il campo dai provvedimenti viziati e da consentire la riedizione ordinata del potere amministrativo, nel rispetto delle garanzie partecipative degli interessati.
14. Cominciando dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio, va subito rilevata l’assorbente fondatezza del primo mezzo di gravame nella misura in cui ha lamentato che la mancata partecipazione degli interessati avrebbe determinato un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale.
14.1. Non ignora il Collegio che “ gli ordini di demolizione hanno contenuto vincolato e non richiedono una specifica motivazione o la preventiva partecipazione degli interessati ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, n. 7910/2025).
Ma è pur vero che nel caso di specie l’ordinanza di demolizione non è stata basata su una motivazione sufficiente a lasciarne desumere l’effettiva natura vincolata, soprattutto tenuto conto del fatto che se gli interessati fossero stati posti in condizione di partecipare al procedimento, gli stessi avrebbero potuto addurre l’esistenza di rapporti tra gli interventi asseritamente abusivi e il fabbricato principale munito di titolo, nonché la riconducibilità degli stessi ai vari titoli edilizi ottenuti nel corso degli anni (2008, 2019 e 2021): e l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto istruire, valutare e motivare su tali aspetti.
14.2. L’ordinanza di demolizione, infatti, è stata adottata sul rilievo che si trattasse di opere prive di titolo edilizio realizzate in un’area dalla limitata edificabilità.
Ma un simile provvedimento non ha né istruito né motivato sul punto dei rapporti tra queste opere e il fabbricato che in sede di sopralluogo era stato ritenuto munito di legittimo titolo edilizio e definito come “principale”.
Nel corso del sopralluogo del 10.01.2025, infatti, l’Amministrazione comunale ha accertato la presenza anche di quanto segue: “ sono state scattate numerose foto di tutti i manufatti rilevati e di tutte le opere di sistemazione esterna. Infine è stata rilevata solo con documentazione fotografica anche il fabbricato principale adibito a residenza principale ” (all. n. 4 alla produzione comunale dell’11.04.2026).
In altre parole, all’esito del sopralluogo oltre alla presenza dei tre interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione (di cui due fabbricati), è stata rilevata anche l’esistenza di un fabbricato definito come “principale”: e il fatto che sia stato definito fabbricato “principale” dimostra che tra il fabbricato munito di titolo edilizio e i fabbricati di cui si è riscontrata l’abusività esistessero effettivamente dei rapporti di connessione/strumentalità.
14.3. Ma l’ordinanza di demolizione non si è fatta carico di valutare un simile aspetto.
A ciò si aggiunga che, in relazione al fabbricato principale agli atti del giudizio è emersa l’esistenza di un permesso di costruire risalente al 2008, di una SCIA risalente al 2019 e di una CILA risalente al 2021: titoli trascurati del tutto dall’ordinanza di demolizione in contestazione.
L’omessa valutazione di questi elementi inficia irrimediabilmente il provvedimento impugnato e dimostra come la partecipazione degli interessati al provvedimento avrebbe potuto addurre elementi aggiuntivi di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque tener conto nel corso dell’istruttoria: elementi, al contrario, del tutto obliterati.
Né valgono a superare tale criticità le considerazioni svolte dalla difesa comunale nel corso del presente giudizio: da un lato perché sotto il profilo motivazionale si configurano alla stregua di inammissibile motivazione postuma; dall’altro perché non valgono a sanare il deficit istruttorio ora per allora.
14.4. In definitiva il ricorso introduttivo deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del primo mezzo sotto il profilo del deficit istruttorio motivazionale correlato all’omessa partecipazione degli interessati al procedimento, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione illegittima deve essere annullata.
15. Dall’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio discende anche l’illegittimità del verbale n. -OMISSIS- del 15.09.2025, di contestazione/irrogazione di violazione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001: e con essa anche la fondatezza dell’atto di motivi aggiunti del 23.12.2025, tanto sotto il profilo dell’illegittimità derivata, che sul piano del deficit istruttorio motivazionale.
In proposito, è sufficiente rilevare che anche in questo caso l’azione amministrativa è stata gravemente deficitaria dal punto di vista istruttorio e motivazionale, avendo l’Amministrazione irrogato le sanzioni di cui all’art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 citato trascurando completamente - tanto sotto il profilo istruttorio, quanto sul piano motivazionale – che i destinatari dell’ordinanza di demolizione avevano nel frattempo tempestivamente avanzato una istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001 cit..
Per le suesposte ragioni, anche l’atto di motivi aggiunti deve essere accolto e il verbale n. -OMISSIS- del 15.09.2025 annullato per l’assorbente rilievo del deficit istruttorio-motivazionale che ha inficiato l’azione amministrativa in contestazione.
16. Venendo ora al merito degli atti di motivi aggiunti proposti rispettivamente contro il diniego di sanatoria ex art. 36 e avverso il diniego di sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. -OMISSIS-/2001, può subito anticiparsi che anche in questo caso l’azione amministrativa risulta irrimediabilmente carente dal punto di vista istruttorio e motivazionale, con la conseguente assorbente fondatezza delle censure appuntate su questi vizi dai suddetti motivi aggiunti.
Di seguito si esamineranno le ragioni di fondatezza del rispettivo gravame integrativo, anticipando sin d’ora che l’Amministrazione non ha valutato l’esistenza delle relazioni di connessione-strumentalità tra i fabbricati asseritamente abusivi e il fabbricato principale munito di titolo, né la riconducibilità degli interventi ai titoli edilizi risalenti al 2008, 2019 e 2021.
Un simile deficit istruttorio e motivazionale risulta assorbente nel denotare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, senza che questo Tribunale possa sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri valutativi non ancora esercitati.
Di conseguenza i dinieghi di sanatoria impugnati devono essere entrambi annullati e il Comune di Guglionesi dovrà rideterminarsi sulle istanze avanzate dagli interessati con adeguata istruttoria, congrua motivazione e assicurando le garanzie partecipative agli stessi: dopo di che l’Amministrazione dovrà stabilire se le opere sono sanabili o meno, e solo allora intraprendere le iniziative repressive del caso.
17. Venendo ora all’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025, ne va subito rilevata la fondatezza sotto l’assorbente profilo del deficit istruttorio-motivazionale.
Con la nota n. -OMISSIS- del 10.09.2025, il Comune di Guglionesi ha comunicato agli interessati “ che la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria risulta improcedibile in quanto la tipologia di abuso non ammette possibilità di sanatoria costituendo le opere una nuova costruzione realizzata in totale assenza di titolo edilizio su aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico ed in violazione delle norme di cui al Capo II del D.P.R. -OMISSIS-/2001 e s.m.i., (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), art. 64, 65, 66 e 67, pertanto la pratica è da ritenersi non accoglibile ” (cfr. all. n-OMISSIS- alla produzione della parte ricorrente dell’8.12.2025).
Ora, innanzitutto la circostanza che le opere di cui si è invocata la sanabilità consistano in “ opere di nuova costruzione realizzata in totale assenza di titolo edilizio ” non rappresenta una preclusione alla sanabilità delle stesse, bensì lo stesso presupposto della sanatoria.
Dopo di che, l’iter logico motivazionale del provvedimento in contestazione non consente di comprendere quali valutazioni l’Amministrazione abbia svolto per concludere che si trattasse di opere realizzate “in assenza” di titolo edilizio, invece che di opere realizzate semplicemente “in difformità” al titolo.
Inoltre, il fatto che le opere ricadessero su aree soggette a vincoli non può essere considerato automaticamente preclusivo della sanatoria, dovendosi considerare il fatto che il fabbricato principale edificato nel 2008 aveva a suo tempo ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e tutti i nulla osta necessari alla sua legittima edificazione. L’Amministrazione, anche in questo caso, avrebbe dovuto misurarsi con l’esistenza di un fabbricato principale munito di titolo e valutare le relazioni tra questo manufatto e le opere asseritamente abusive, nonché motivare sulla riconducibilità o meno di simili interventi ai titoli edilizi risalenti al 2008, 2019 e 2021 per concludere nel senso della “assenza” di titolo o della semplice “difformità” al titolo.
Invece il provvedimento impugnato è stato apodittico ed adottato senza fornire traccia di alcuna attività istruttoria.
E tanto basta a ritenere, anche in questo caso, l’assorbente fondatezza del mezzo di gravame appuntato su simili vizi.
In conclusione, pertanto, anche l’atto di motivi aggiunti dell’8.12.2025 deve essere per queste ragioni accolto e il provvedimento n. -OMISSIS- del 10.09.2025 di diniego della sanatoria annullato, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza avanzata dagli interessati.
18. Infine, passando all’atto di motivi aggiunti del 14.03.2026, anche questi devono essere accolti per l’assorbente fondatezza del motivo di censura appuntato sul deficit istruttorio motivazionale del provvedimento n. -OMISSIS- del 12.01.2026.
18.1. Il Comune di Guglionesi, con il provvedimento n. -OMISSIS- cit., ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dagli interessati ai sensi dell’art. 36-bis n. -OMISSIS- del 4.12.2025 comunicando quanto segue: “ che anche la richiesta di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. -OMISSIS-/01 e s.m.i., pervenuta in data 04/12/2025 al prot. n° -OMISSIS-, risulta improcedibile in quanto la tipologia di abuso non ammette possibilità di sanatoria costituendo le opere realizzate una nuova costruzione eseguita in totale assenza di titolo edilizio su aree soggette a vincolo paesaggistico, ed in violazione delle norme di cui al Capo II del D.P.R. -OMISSIS-/2001 e s.m.i., (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), art. 64, 65, 66 e 67, pertanto la pratica di SCIA in sanatoria è da ritenersi non accoglibile.
Le opere realizzate costituiscono nuovi corpi di fabbrica soggetti a nuovo titolo edilizio (Permesso di Costruire) e sono completamente svincolati ed autonomi rispetto ai titoli edilizi CILA e SCIA relativi ai lavori di completamento del fabbricato principale ai quali si fa riferimento nella richiesta.
Non si tratta pertanto di opere soggette ad accertamento di conformità nelle ipotesi di “parziale difformità e di variazioni essenziali” ad un titolo edilizio (SCIA o Permesso di Costruire) così come previsto nel disposto dall’art. 36-bis ma di opere eseguite in totale assenza di titolo edilizio pertanto non sanabili ”.
18.2. Ora, alla luce di tutto quanto sopra già chiarito, è evidente come la conclusione raggiunta dall’Amministrazione -sul punto della natura delle opere eseguite dagli interessati come interventi realizzati “in assenza” di titolo edilizio – sia del tutto apodittica e priva di adeguata base istruttoria e motivazionale.
Come sopra ampiamente spiegato, l’Amministrazione avrebbe dovuto farsi carico, anche alla luce degli apporti partecipativi degli interessati (che il Comune di Guglionesi ha illegittimamente precluso), di valutare:
- le relazioni esistenti tra il fabbricato principale munito di titolo e i manufatti di cui si è contestata l’abusività;
- la riconducibilità o meno degli interventi stessi ai titoli edilizi del 2008, del 2019 e del 2021;
- la consistenza degli interventi approfondendo se, per quali ragioni e sulla base di quali elementi, quegli interventi dovevano considerarsi eseguiti in completa assenza di titoli e non, invece, semplicemente realizzati “in difformità” ai titoli.
18.3. Invece il provvedimento impugnato è stato apodittico ed adottato senza fornire traccia di alcuna attività istruttoria.
E tanto basta a ritenere, anche in questo caso, l’assorbente fondatezza del mezzo di gravame appuntato su simili vizi.
In conclusione, pertanto, anche l’atto di motivi aggiunti del 14.03.2026 deve essere per queste ragioni accolto e il provvedimento n. -OMISSIS- del 12.01.2026 di diniego della sanatoria annullato, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza avanzata dagli interessati.
19. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento delle residue doglianze, il ricorso introduttivo e i tre atti di motivi aggiunti devono essere tutti accolti, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati per la fondatezza delle censure appuntate sul deficit istruttorio e motivazionale che li ha irrimediabilmente inficiati.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alle due istanze di sanatoria avanzati dagli interessati in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
20. Le spese di lite, sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone delle parti ricorrenti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ ER, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | AZ ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.