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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1960/2017 r.g.a.c., vertente
tra
(c.f. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappre ta e dif aterina PORCINO attrice
contro
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'av convenuto, attore in riconvenzionale
nonché
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
GI convenuta
e
, nato a [...] il [...] Controparte_3 convenuto contumace
oggetto: azione di risarcimento dei danni conclusioni: come da verbale di udienza del 5.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata la ha convenuto in giudizio Parte_1
1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria chiedendone la condanna al Controparte_4
risarcimento dei danni quantificati in € 49.334,00 così ripartiti:
-€ 10.260,00 per spese tappezzerie divani panche e pouf;
-€ 2.074,00 per rifacimento del prato inglese;
-€ 2.000,00 per vasi e compendi d'arredo vari;
-€ 10.000,00 per lucro cessante (necessità di applicare una forte scontistica per far fronte ai disagi arrecati alla clientela);
-€ 15.000,00 per danno da perdita di chance (ossia impossibilità di incrementare la redditività dell'iniziativa imprenditoriale);
-€ 10.000,00 per danno all'immagine.
Ha infatti rappresentato di essere proprietaria di una struttura alberghiera-ristorativa, denominata 'Regent Hotel' e di un adiacente villaggio turistico denominato 'Calamorgana Resort' siti in Catona di Reggio Calabria in via Mercato n. 9, confinanti con la proprietà di e di aver subito una serie di gravi danni per effetto delle invasioni degli Controparte_4
animali, tra i quali sette cani di grossa taglia e numerosi gatti, di proprietà dello stesso o comunque da quest'ultimo posseduti. CP_4
Ha precisato che dette invasioni si sono perpetrate da agosto 2015 a marzo 2016 provocando ingentissimi danni alla struttura, tra i quali la distruzione del mobilio, dei divani, delle panche di pregio, del prato inglese nonché sporcizia determinata dagli escrementi degli animali, con la conseguente necessità di chiudere la struttura nell'arco temporale tra gennaio e febbraio 2016, al fine di evitare pericolo ai soci, ai dipendenti ed ai clienti.
Ha rappresentato di aver diffidato in più occasioni il a custodire i propri cani CP_4
al fine di impedire il protrarsi le invasioni lamentate e di aver presentato denuncia alle
Autorità sino all'intervento del Corpo forestale dello Stato e dell'ASL competente, sino ad ottenere una migliore recinzione – sia pur non ancora adeguata - del fondo e registrazione dei cani con l'apposizione del microchip previsto dalla legge.
Ha quindi invocato le norme di cui agli artt. 2052, 2043 e 2059 c.c. al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni
2.Costituendosi in giudizio ha eccepito che i danni lamentati non Controparte_4
possono essere ricondotti ai cani ed ai gatti da lui posseduti bensì ai molteplici animali randagi presenti nel lungomare di Catona agevolati dal fatto che i cancelli dell'albergo
2 vengono lasciati aperti sia di giorno che di notte.
Ha evidenziato che i danni sono stati descritti come avvenuti a far data dall'agosto
2015 al sol fine di giustificare la chiusura dell'albergo avvenuta nel gennaio – febbraio 2016, chiusura in realtà riconducibile esclusivamente ad un periodo di bassa stagione nel quale le strutture turistiche operanti in località marittime sono solite sospendere le attività al fine di meglio gestire i costi.
Ha poi evidenziato l'abnormità delle richieste risarcitorie e, in particolare, di quella relativa ai presunti danni alla tappezzeria ed al prato nonché l'infondatezza e la duplicazione di voci quanto al danno da lucro cessante, di immagine e da perdita di chance.
In merito alle lamentate incursioni dei cani ha evidenziato che il muro perimetrale esistente, alto circa 190 cm, è di sua proprietà, atteso che l'attrice non ha mai eretto un proprio muro di cinta, e che, ad ulteriore dimostrazione delle cautele poste in essere, ha apposto una recinzione in orso grill addossandola al proprio muro e ciò per evitare ogni erronea imputazione di responsabilità.
In definitiva, ha eccepito che l'attrice ha cercato, con l'azione spiegata, di addossargli le conseguenze di una crisi aziendale talmente grave e indipendente dall'asserita condotta dei suoi cani da aver fatto ricorso ai fondi regionali ed a stipulare mutui.
Ha infine spiegato domanda riconvenzionale deducendo che nelle serate organizzate all'interno della struttura di frequente la musica è diffusa a volume tale da rendere pressoché impossibile il riposo ed un'adeguata qualità della vita, quantomai necessari stante la delicata professione da lui svolta (medico anestesista ospedaliero).
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pari all'importo di € 10.000,00.
Ancora, ha chiesto il risarcimento dei danni per i danni cagionati al muro perimetrale dalle piante di proprietà dell'attrice, ossia alberi di alto fusto piantati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammesse le prove richieste dalle parti, disposta l'interruzione del processo per il decesso di , riassunto da Controparte_4
parte dell'attrice nei confronti degli eredi del convenuto originario, esaminati i testi citati, all'udienza del 5.11.2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
3 ultimo comma c.p.c.
4.Le domande principali dell'attrice sono fondate nei limiti di seguito esposti e limitatamente ai convenuti che costituendosi o rimanendo contumaci senza contestare la lo qualità di eredi possono essere ritenuti tali. ha infatti documentato di aver CP_2
rinunciato all'eredità del convenuto originario.
4.1.Occorre preliminarmente rilevare che la disponibilità in capo a Controparte_4 di diversi cani e gatti, custoditi all'interno della sua proprietà, è circostanza non specificamente contestata, concentrandosi le difese del convenuto originario sul numero dei cani posseduti e circa l'assenza di prova circa la riconducibilità dei danni lamentati ai cani di proprietà o nella disponibilità del stesso. CP_4
Del resto, pur esulando dal perimetro applicativo della disposizione di cui all'art. 115
c.p.c., appare assai significativo – in una valutazione complessiva dei fatti - che, a fronte delle diffide stragiudiziali ricevute (ritirata personalmente il 24.2.2016 dal quella CP_4
inviata il 23.2.2016) contenenti gli addebiti riprodotti poi in citazione, il convenuto originario nulla abbia replicato.
In ogni caso, in merito all'invasione della proprietà dell'attrice da parte degli animali di proprietà di le risultanze della prova testimoniale svolta e di quella Controparte_4 documentale acquisita sono univoche.
In particolare, i testimoni esaminati hanno riferito che, nel periodo compreso tra agosto 2015 e febbraio 2016 cani di grossa taglia, privi di elementi di identificazione e di precauzioni finalizzate a preservare la sicurezza e l'incolumità altrui, ma comunque di proprietà del convenuto, si sono introdotti ripetutamente all'interno del perimetro della struttura turistico-alberghiera di proprietà dell'attrice ed hanno arrecato significativi danni.
In particolare, esaminata all'udienza del 15.1.2020, la teste , Testimone_1
prossima congiunta del legale rappresentante della società attrice ed ex dipendente della stessa dal 2005 al 2017, ha riferito (si riportano i passaggi ritenuti più rilevanti): 'confermo che dal mese di agosto 2015 al marzo 2016 nella struttura alberghiera Regent Hotel, adiacente al villaggio turistico Calamorgana resort di Reggio Calabria, si introducevano sette cani di grossa taglia e numerosi gatti che provenivano dalla proprietà del sig. che sebbene la proprietà fosse delimitata e recinta Controparte_4
di cancello e muretto gli animali scavalcavano tale muretto di altezza circa 1,50, 1,60 per raggiungere la struttura e lo spazio adiacente anzidetto…confermo che gli animali, una volta scavalcato il terreno, e
4 introdotti nell'area di pertinenza dell'hotel, distruggevano dei divanetti che c'erano sia in zona piscina e nella zona villaggio, lasciavano escrementi, recavano danni al prato inglese scavando buche nel terreno, danneggiavano panche e vasi che arredavano l'ambiente. Confermo i che predetti animali lasciavano anche all'interno della struttura resti di animali di provenienza della proprietà e confermo tutte le Parte_2
quarantadue foto che mi vengono mostrate come corrispondenti alla situazione del luogo dopo l'accesso dei cani nell'area adiacente alla struttura alberghiera…i cuochi della struttura non lasciavano avanzi agli animali e pertanto escludo che la causa dell'accesso sia conseguenza del comportamento degli addetti alla struttura'.
Nella stessa data è stata esaminata la teste , indifferente ed all'epoca dei Testimone_2
fatti dipendente della società attrice, la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito dalla teste;
la predetta, in particolare, ha confermato che i cani provenivano Tes_1 dall'area di proprietà dei e si introducevano nell'area di proprietà dell'attrice CP_4 scavalcando il muro di confine tra le stesse. La teste ha poi confermato che i predetti cani, una volta introdottisi nell'area dell'attrice, sporcavano di escrementi e scavavano buche.
Esaminato all'udienza dell'11.1.2024, poi, il teste , indifferente e Testimone_3
bagnino dipendente della nell'estate del 2015, ha riferito quanto segue: Parte_1
'conosco i fatti di causa in quanto all'epoca dei fatti, nell'estate 2015, ero dipendente della società
[...] con le mansioni di bagnino. Confermo di avere visto nel periodo della mia attività, dal mese di Parte_1
maggio al 15 settembre 2015, due/tre cani che si aggiravano incustoditi all'interno della struttura, esattamente nel prato inglese in prossimità della piscina. Non so a chi appartenessero questi cani, certamente non erano dei proprietari della struttura. Gli stessi cani li ho visti nella proprietà confinante di
[...] visto i cani che scavavano nel prato, ma non li ho visti che danneggiavano divani, vasi da Persona_1
giardino e mobili di proprietà dell'albergo. Ho constatato comunque gli oggetti danneggiati. Ho notato qualche escremento dei cani. Non ho visto resti di pollame all'interno della struttura. Ho assistito a qualche lamentela degli ospiti alla reception riguardo l'abbaio dei cani in orari notturni.'
I testimoni citati dall'attrice, due dei quali del tutto indifferenti rispetto alle parti in causa e tutti ex dipendenti della società attrice, hanno riferito circostanze intrinsecamente attendibili e in ogni caso corroborate dalla produzione documentale della Parte_1
[...]
Quest'ultima, oltre a produrre rappresentazione fotografica dei danni subiti dalla propria struttura, ha documentato con la produzione dei video allegati alla citazione (si
5 vedano i cd costituenti gli allegati 7 e 8) l'invasione della proprietà dell'attrice da parte dei cani dalla proprietà del la permanenza degli stessi all'interno della struttura, con CP_4
l'inevitabile compromissione della salubrità, della pulizia e della sicurezza dei luoghi (si tratta di cani privi di museruola), ed il successivo rientro, dopo aver nuovamente scavalcato il muro di recinzione, nella proprietà del convenuto originario.
E' appena il caso di rilevare che, da un lato, non è stato nemmeno eccepito che dette rappresentazioni videofotografiche non rappresentino il reale stato dei luoghi e, in particolare, il muro di recinzione tra le due proprietà. In definiva, la visione della predetta documentazione corrobora pienamente la deduzione attorea per la quale i cani incustoditi nella disponibilità del convenuto originario hanno invaso l'altrui proprietà.
4.2.Tanto appurato in punto di fatto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2052
c.c., il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n. 10402/2016).
Nel caso di specie, a fronte della prova della relazione intercorrente tra il ed i CP_4 cani che hanno reiteratamente invaso la struttura turistico-alberghiera dell'attrice, il convenuto non ha in alcun modo provato la sussistenza di circostanze di fatto che possano integrare il caso fortuito richiesto dalla disposizione normativa sopra richiamata.
Il fortuito, in particolare, non è integrato dalla circostanza che il personale dipendente della struttura turistico-alberghiera avrebbe in alcune occasioni rifornito di cibo i cani del che, laddove ben custoditi, non avrebbero dovuto poter scavalcare la CP_4
recinzione esistente tra le due proprietà. Peraltro, detta circostanza è stata smentita dalla testimone e non è stata pienamente confermata nemmeno dai testimoni citati da Tes_1
parte convenuta.
La teste cognata di , ha riferito sul punto: 'non ho Testimone_4 Controparte_4
6 visto materialmente con i miei occhi gli addetti della cucina dell'albergo gettare residui di cibo nel giardino di mio cognato, ma ho notato resti, tipo ossa di pollo in tale giardino. Preciso che il giardino adiacente la villa è molto grande e i residui io li vedevo principalmente in prossimità del muro di confine tra le due proprietà'.
, esaminata all'udienza del 9.7.2025, infatti, ha riferito che: 'Conosco i Testimone_5
fatti di causa in quanto frequentavo la casa del dott. dai primi anni del 2000 e posso dire Controparte_4
che nelle varie occasioni in cui mi fermavo presso la villa per pranzare o cenare, notavo la presenza di residui di cibo, ricordo soprattutto delle “ coscette di pollo”; i residui di cibo si trovavano vicino al pozzo e il muro, munito di recinzione metallica, che separava la proprietà dello stesso da quella dell'albergo “Regent”. Preciso che non sono in grado di dire chi abbia gettato i residui di cibo;
ho assistito, a qualche episodio in cui ho visto, in orario serale, delle coscette di pollo gettate all'interno della proprietà del dott. sempre nello CP_4
stesso punto di cui sopra, provenire dall'Hotel Regent'.
Occorre peraltro rilevare che l'attendibilità del riferito dei testi di parte attrice appare assai più solido in considerazione del fatto che, da un punto di vista soggettivo, la teste
è strettissima congiunta di mentre due dei testi citati Tes_4 Controparte_4
dall'attrice sono del tutto indifferenti;
in ogni caso, e in via assorbente, da un punto di vista oggettivo, sia la teste che la Alto hanno riferito circostanze, peraltro non Tes_4 univoche, apprese nel corso delle loro visite, inevitabilmente non quotidiane, presso l'abitazione del convenuto originario mentre i testi citati dall'attrice sono soggetti che hanno lavorato stabilmente e quotidianamente presso la struttura gestita dall'attrice.
Questi ultimi, poi, hanno offerto una spiegazione alternativa a quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, ossia che all'interno della proprietà vi fosse altresì del CP_4 pollame che, lasciato incustodito al pari dei cani, era sbranato da questi ultimi. I resti dei corpi di detto pollame è del resto visibile nelle fotografie nn. 10, 11, 12, 14 costituenti l'allegato 3 alla citazione e senz'altro non si tratta di resti di carne di pollo residui di cucinato.
Del pari, il fortuito non è integrato dall'eventuale inadeguatezza dell'altezza del muro di recinzione della struttura turistico-alberghiera. Infatti, al di là del fatto che la rappresentazione videofotografica dello stato dei luoghi non restituisce l'immagine di un muro inadeguato per altezza, il proprietario di animali, tanto più se privi di museruola e incustoditi, deve assumere tutte le iniziative necessarie ad evitare che gli stessi si allontanino dal luogo di ricovero e provochino danni ai beni altrui o espongano a pericolo terze
7 persone.
In definitiva, l'eventuale (e indimostrato) saltuario rifornimento di cibo gli animali altrui e l'eventuale esistenza di un muro di confine inadeguato non rappresentano circostanze imprevedibili, inevitabili e caratterizzate da assoluta eccezionalità, ossia circostanze tali da integrare il fortuito richiesto dall'art. 2052 c.c.
4.3.Venendo alla prova dei danni deve rilevarsi che l'attrice ha prodotto due preventivi di acquisto dei beni danneggiati.
Orbene, mentre il primo preventivo appare asseverare il presumibile costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, il secondo, afferente gli arredi da giardino danneggiati dai cani del non può essere tenuto in considerazione nella sua CP_4
integralità.
Sul punto, l'attrice ha omesso di articolare prova testimoniale idonea a dimostrare, ad esempio, il numero delle panche, dei pouf e dei divani danneggiati dai cani del convenuto originario.
Quanto appena esposto impedisce di porre a fondamento della liquidazione dei danni la predetta documentazione nella sua integralità.
Del pari, quanto al preteso lucro cessante.
L'attrice ha dedotto ed invero provato a mezzo testimoni di aver applicato una scontistica alla sua clientela per ripagarla dei disagi arrecati dagli animali del Romeo.
A tacer d'altro, tuttavia, i testimoni nulla hanno saputo riferire circa l'entità della scontistica applicata e, soprattutto, l'attrice nulla ha documentato circa l'applicazione e l'entità della scontistica praticata.
Quanto alla perdita di chances, non vi è alcuna prova dell'entità delle chances di crescita reddituale che sarebbero state incise dalle invasioni degli animali di proprietà del CP_4
essendo stata omessa la produzione di documentazione contabile o di bilancio che possa supportare la deduzione esposta in citazione.
Infine, quanto al danno all'immagine, la prova testimoniale svolta si è limitata a restituire il dato probatorio di generiche lamentele legate alle circostanze di fatto dell'abbaiare dei cani del Sul punto, tuttavia, non vi è alcuna prova che detto CP_4
abbaiare abbia superato la normale tollerabilità.
In merito alla verificazione delle invasioni di animali del durante l'apertura CP_4
8 della struttura turistico-alberghiera, deve evidenziarsi che la documentazione videofotografica prodotta appare testimoniare che trattasi di invasioni per lo più occorse durante il periodo di chiusura della stessa (circostanza desumibile dall'assenza di persone ripresa in villeggiatura e dalla circostanza che appare alquanto inverosimile che la distruzione significativa di arredi possa essere avvenuta nonostante la presenza del personale della struttura). In ogni caso, non risulta provato, ad esempio attraverso la produzione di recensioni lasciate dai clienti sui social o attraverso l'esame di testimoni che siano stati al tempo stesso clienti della struttura, che l'attrice abbia subito un danno all'immagine.
Solo il testimone ha riferito di qualche invasione occorsa nel lido della CP_4
struttura turistico-alberghiera ma, alla luce della genericità del dato e, soprattutto, dell'assenza di dati certi circa i disagi arrecati ai clienti del lido, non appaiono sussistenti i presupposti per ritenere provato un danno all'immagine della società attrice.
In definitiva, stante l'accertata esistenza di danni (certi quelli inscindibilmente connessi all'invasione in sé dell'altrui proprietà da parte di animali in alcun modo custoditi ed agli arredi) e la contestuale impossibilità di procedere alla loro esatta quantificazione, ritiene il giudicante di liquidarli, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., equitativamente nella misura di € 3.750,00.
Trattasi di liquidazione equitativa in grado di risarcire i danni agli arredi da giardino e idonei a consentire gli interventi di ripristino sul prato.
5.Quanto alle domande riconvenzionali spiegate, occorre rilevare che la diffusione di musica ad un valore superiore a quelli consentiti è un dato di fatto indimostrato e di certo non provabile solo a mezzo di testimoni. La diffusione di musica nel corso della notte, riferito dai testi e Alto, non è di per sé sufficiente a ritenere che la stessa Tes_4
esorbitasse dai limiti di tollerabilità.
Del resto, a distanza di anni dai fatti, ogni accertamento a mezzo consulenza tecnica d'ufficio sarebbe del tutto impossibile nonché, in assenza di alcuna deduzione tecnica da parte del convenuto originario, attore in riconvenzionale, inammissibilmente esplorativa.
5.1.In merito alla domanda di risarcimento del danno derivante dal danneggiamento del muro perimetrale cagionato dalle piante di proprietà dell'attrice (alberi ad alto fusto piantati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge), ossia i danni provocati dalle radici degli alberi e dal rampicante che, attaccandosi alla recinzione rischia di far cadere il muro
9 appesantendolo, trattasi di domanda riconvenzionale generica, indimostrata e, a ben vedere, finanche inammissibile giacché in alcun modo connessa alla domanda principale.
6.E' appena il caso di precisare che la prova contraria richiesta dal convenuto, peraltro articolata con circostanze generiche ed in parte valutative, e già solo
per questi motivi
inammissibile, non è stata ammessa in quanto finalizzata a provare circostanze irrilevanti ai fini del decidere come esposto nei paragrafi che precedono.
In merito all'inutilità ed all'esploratività della c.t.u. richiesta da parte convenuta ci si riporta a quanto già esposto.
Infine, quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice, occorre rilevare che, alla luce del rimanente materiale probatorio, l'acquisizione della predetta documentazione non appare decisiva e che, in ogni caso, la parte istante avrebbe avuto l'onere di riproporre alle Autorità competenti la richiesta di copia degli atti acquisiti nel procedimento penale. E' appena il caso di rilevare che l'istanza di accesso agli atti di cui è riscontro in atti è del 20.2.2016, che l'archiviazione del procedimento è datata 28.7.2017 e che la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. è stata depositata il 16.7.2018.
Come noto, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (Cass. n. 13533/2011).
7.La rinuncia all'eredità di impone il rigetto della domanda spiegata nei CP_2
suoi confronti. Trattasi di circostanza non conoscibile da parte dell'attrice, non essendo nemmeno dedotto che trattasi di atto trascritto, e che giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la predetta convenuta.
Nei rapporti tra l'attrice ed i rimanenti convenuti, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n.
55/2014, tenuta in considerazione l'incidenza delle attività difensive svolte sull'esito della lite, l'assenza di appendice scritta alla fase decisoria e la relativa semplicità delle questioni
10 giuridiche affrontate nonché il valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande giudiziali formulate dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_3
e nonché sulle domande riconvenzionali spiegate, ogni Controparte_1 CP_2
diversa eccezione o domanda disattesa, così provvede:
-condanna e al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 subiti dalla liquidati in € 3.750,00 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
-rigetta la domanda nei confronti di CP_2
-condanna e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_3 di lite sostenute dalla liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge;
-rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Reggio Calabria il 6.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
11
S E N T E N Z A ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1960/2017 r.g.a.c., vertente
tra
(c.f. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappre ta e dif aterina PORCINO attrice
contro
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'av convenuto, attore in riconvenzionale
nonché
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
GI convenuta
e
, nato a [...] il [...] Controparte_3 convenuto contumace
oggetto: azione di risarcimento dei danni conclusioni: come da verbale di udienza del 5.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata la ha convenuto in giudizio Parte_1
1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria chiedendone la condanna al Controparte_4
risarcimento dei danni quantificati in € 49.334,00 così ripartiti:
-€ 10.260,00 per spese tappezzerie divani panche e pouf;
-€ 2.074,00 per rifacimento del prato inglese;
-€ 2.000,00 per vasi e compendi d'arredo vari;
-€ 10.000,00 per lucro cessante (necessità di applicare una forte scontistica per far fronte ai disagi arrecati alla clientela);
-€ 15.000,00 per danno da perdita di chance (ossia impossibilità di incrementare la redditività dell'iniziativa imprenditoriale);
-€ 10.000,00 per danno all'immagine.
Ha infatti rappresentato di essere proprietaria di una struttura alberghiera-ristorativa, denominata 'Regent Hotel' e di un adiacente villaggio turistico denominato 'Calamorgana Resort' siti in Catona di Reggio Calabria in via Mercato n. 9, confinanti con la proprietà di e di aver subito una serie di gravi danni per effetto delle invasioni degli Controparte_4
animali, tra i quali sette cani di grossa taglia e numerosi gatti, di proprietà dello stesso o comunque da quest'ultimo posseduti. CP_4
Ha precisato che dette invasioni si sono perpetrate da agosto 2015 a marzo 2016 provocando ingentissimi danni alla struttura, tra i quali la distruzione del mobilio, dei divani, delle panche di pregio, del prato inglese nonché sporcizia determinata dagli escrementi degli animali, con la conseguente necessità di chiudere la struttura nell'arco temporale tra gennaio e febbraio 2016, al fine di evitare pericolo ai soci, ai dipendenti ed ai clienti.
Ha rappresentato di aver diffidato in più occasioni il a custodire i propri cani CP_4
al fine di impedire il protrarsi le invasioni lamentate e di aver presentato denuncia alle
Autorità sino all'intervento del Corpo forestale dello Stato e dell'ASL competente, sino ad ottenere una migliore recinzione – sia pur non ancora adeguata - del fondo e registrazione dei cani con l'apposizione del microchip previsto dalla legge.
Ha quindi invocato le norme di cui agli artt. 2052, 2043 e 2059 c.c. al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni
2.Costituendosi in giudizio ha eccepito che i danni lamentati non Controparte_4
possono essere ricondotti ai cani ed ai gatti da lui posseduti bensì ai molteplici animali randagi presenti nel lungomare di Catona agevolati dal fatto che i cancelli dell'albergo
2 vengono lasciati aperti sia di giorno che di notte.
Ha evidenziato che i danni sono stati descritti come avvenuti a far data dall'agosto
2015 al sol fine di giustificare la chiusura dell'albergo avvenuta nel gennaio – febbraio 2016, chiusura in realtà riconducibile esclusivamente ad un periodo di bassa stagione nel quale le strutture turistiche operanti in località marittime sono solite sospendere le attività al fine di meglio gestire i costi.
Ha poi evidenziato l'abnormità delle richieste risarcitorie e, in particolare, di quella relativa ai presunti danni alla tappezzeria ed al prato nonché l'infondatezza e la duplicazione di voci quanto al danno da lucro cessante, di immagine e da perdita di chance.
In merito alle lamentate incursioni dei cani ha evidenziato che il muro perimetrale esistente, alto circa 190 cm, è di sua proprietà, atteso che l'attrice non ha mai eretto un proprio muro di cinta, e che, ad ulteriore dimostrazione delle cautele poste in essere, ha apposto una recinzione in orso grill addossandola al proprio muro e ciò per evitare ogni erronea imputazione di responsabilità.
In definitiva, ha eccepito che l'attrice ha cercato, con l'azione spiegata, di addossargli le conseguenze di una crisi aziendale talmente grave e indipendente dall'asserita condotta dei suoi cani da aver fatto ricorso ai fondi regionali ed a stipulare mutui.
Ha infine spiegato domanda riconvenzionale deducendo che nelle serate organizzate all'interno della struttura di frequente la musica è diffusa a volume tale da rendere pressoché impossibile il riposo ed un'adeguata qualità della vita, quantomai necessari stante la delicata professione da lui svolta (medico anestesista ospedaliero).
Ha quindi formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni pari all'importo di € 10.000,00.
Ancora, ha chiesto il risarcimento dei danni per i danni cagionati al muro perimetrale dalle piante di proprietà dell'attrice, ossia alberi di alto fusto piantati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammesse le prove richieste dalle parti, disposta l'interruzione del processo per il decesso di , riassunto da Controparte_4
parte dell'attrice nei confronti degli eredi del convenuto originario, esaminati i testi citati, all'udienza del 5.11.2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente;
all'esito, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
3 ultimo comma c.p.c.
4.Le domande principali dell'attrice sono fondate nei limiti di seguito esposti e limitatamente ai convenuti che costituendosi o rimanendo contumaci senza contestare la lo qualità di eredi possono essere ritenuti tali. ha infatti documentato di aver CP_2
rinunciato all'eredità del convenuto originario.
4.1.Occorre preliminarmente rilevare che la disponibilità in capo a Controparte_4 di diversi cani e gatti, custoditi all'interno della sua proprietà, è circostanza non specificamente contestata, concentrandosi le difese del convenuto originario sul numero dei cani posseduti e circa l'assenza di prova circa la riconducibilità dei danni lamentati ai cani di proprietà o nella disponibilità del stesso. CP_4
Del resto, pur esulando dal perimetro applicativo della disposizione di cui all'art. 115
c.p.c., appare assai significativo – in una valutazione complessiva dei fatti - che, a fronte delle diffide stragiudiziali ricevute (ritirata personalmente il 24.2.2016 dal quella CP_4
inviata il 23.2.2016) contenenti gli addebiti riprodotti poi in citazione, il convenuto originario nulla abbia replicato.
In ogni caso, in merito all'invasione della proprietà dell'attrice da parte degli animali di proprietà di le risultanze della prova testimoniale svolta e di quella Controparte_4 documentale acquisita sono univoche.
In particolare, i testimoni esaminati hanno riferito che, nel periodo compreso tra agosto 2015 e febbraio 2016 cani di grossa taglia, privi di elementi di identificazione e di precauzioni finalizzate a preservare la sicurezza e l'incolumità altrui, ma comunque di proprietà del convenuto, si sono introdotti ripetutamente all'interno del perimetro della struttura turistico-alberghiera di proprietà dell'attrice ed hanno arrecato significativi danni.
In particolare, esaminata all'udienza del 15.1.2020, la teste , Testimone_1
prossima congiunta del legale rappresentante della società attrice ed ex dipendente della stessa dal 2005 al 2017, ha riferito (si riportano i passaggi ritenuti più rilevanti): 'confermo che dal mese di agosto 2015 al marzo 2016 nella struttura alberghiera Regent Hotel, adiacente al villaggio turistico Calamorgana resort di Reggio Calabria, si introducevano sette cani di grossa taglia e numerosi gatti che provenivano dalla proprietà del sig. che sebbene la proprietà fosse delimitata e recinta Controparte_4
di cancello e muretto gli animali scavalcavano tale muretto di altezza circa 1,50, 1,60 per raggiungere la struttura e lo spazio adiacente anzidetto…confermo che gli animali, una volta scavalcato il terreno, e
4 introdotti nell'area di pertinenza dell'hotel, distruggevano dei divanetti che c'erano sia in zona piscina e nella zona villaggio, lasciavano escrementi, recavano danni al prato inglese scavando buche nel terreno, danneggiavano panche e vasi che arredavano l'ambiente. Confermo i che predetti animali lasciavano anche all'interno della struttura resti di animali di provenienza della proprietà e confermo tutte le Parte_2
quarantadue foto che mi vengono mostrate come corrispondenti alla situazione del luogo dopo l'accesso dei cani nell'area adiacente alla struttura alberghiera…i cuochi della struttura non lasciavano avanzi agli animali e pertanto escludo che la causa dell'accesso sia conseguenza del comportamento degli addetti alla struttura'.
Nella stessa data è stata esaminata la teste , indifferente ed all'epoca dei Testimone_2
fatti dipendente della società attrice, la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito dalla teste;
la predetta, in particolare, ha confermato che i cani provenivano Tes_1 dall'area di proprietà dei e si introducevano nell'area di proprietà dell'attrice CP_4 scavalcando il muro di confine tra le stesse. La teste ha poi confermato che i predetti cani, una volta introdottisi nell'area dell'attrice, sporcavano di escrementi e scavavano buche.
Esaminato all'udienza dell'11.1.2024, poi, il teste , indifferente e Testimone_3
bagnino dipendente della nell'estate del 2015, ha riferito quanto segue: Parte_1
'conosco i fatti di causa in quanto all'epoca dei fatti, nell'estate 2015, ero dipendente della società
[...] con le mansioni di bagnino. Confermo di avere visto nel periodo della mia attività, dal mese di Parte_1
maggio al 15 settembre 2015, due/tre cani che si aggiravano incustoditi all'interno della struttura, esattamente nel prato inglese in prossimità della piscina. Non so a chi appartenessero questi cani, certamente non erano dei proprietari della struttura. Gli stessi cani li ho visti nella proprietà confinante di
[...] visto i cani che scavavano nel prato, ma non li ho visti che danneggiavano divani, vasi da Persona_1
giardino e mobili di proprietà dell'albergo. Ho constatato comunque gli oggetti danneggiati. Ho notato qualche escremento dei cani. Non ho visto resti di pollame all'interno della struttura. Ho assistito a qualche lamentela degli ospiti alla reception riguardo l'abbaio dei cani in orari notturni.'
I testimoni citati dall'attrice, due dei quali del tutto indifferenti rispetto alle parti in causa e tutti ex dipendenti della società attrice, hanno riferito circostanze intrinsecamente attendibili e in ogni caso corroborate dalla produzione documentale della Parte_1
[...]
Quest'ultima, oltre a produrre rappresentazione fotografica dei danni subiti dalla propria struttura, ha documentato con la produzione dei video allegati alla citazione (si
5 vedano i cd costituenti gli allegati 7 e 8) l'invasione della proprietà dell'attrice da parte dei cani dalla proprietà del la permanenza degli stessi all'interno della struttura, con CP_4
l'inevitabile compromissione della salubrità, della pulizia e della sicurezza dei luoghi (si tratta di cani privi di museruola), ed il successivo rientro, dopo aver nuovamente scavalcato il muro di recinzione, nella proprietà del convenuto originario.
E' appena il caso di rilevare che, da un lato, non è stato nemmeno eccepito che dette rappresentazioni videofotografiche non rappresentino il reale stato dei luoghi e, in particolare, il muro di recinzione tra le due proprietà. In definiva, la visione della predetta documentazione corrobora pienamente la deduzione attorea per la quale i cani incustoditi nella disponibilità del convenuto originario hanno invaso l'altrui proprietà.
4.2.Tanto appurato in punto di fatto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2052
c.c., il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n. 10402/2016).
Nel caso di specie, a fronte della prova della relazione intercorrente tra il ed i CP_4 cani che hanno reiteratamente invaso la struttura turistico-alberghiera dell'attrice, il convenuto non ha in alcun modo provato la sussistenza di circostanze di fatto che possano integrare il caso fortuito richiesto dalla disposizione normativa sopra richiamata.
Il fortuito, in particolare, non è integrato dalla circostanza che il personale dipendente della struttura turistico-alberghiera avrebbe in alcune occasioni rifornito di cibo i cani del che, laddove ben custoditi, non avrebbero dovuto poter scavalcare la CP_4
recinzione esistente tra le due proprietà. Peraltro, detta circostanza è stata smentita dalla testimone e non è stata pienamente confermata nemmeno dai testimoni citati da Tes_1
parte convenuta.
La teste cognata di , ha riferito sul punto: 'non ho Testimone_4 Controparte_4
6 visto materialmente con i miei occhi gli addetti della cucina dell'albergo gettare residui di cibo nel giardino di mio cognato, ma ho notato resti, tipo ossa di pollo in tale giardino. Preciso che il giardino adiacente la villa è molto grande e i residui io li vedevo principalmente in prossimità del muro di confine tra le due proprietà'.
, esaminata all'udienza del 9.7.2025, infatti, ha riferito che: 'Conosco i Testimone_5
fatti di causa in quanto frequentavo la casa del dott. dai primi anni del 2000 e posso dire Controparte_4
che nelle varie occasioni in cui mi fermavo presso la villa per pranzare o cenare, notavo la presenza di residui di cibo, ricordo soprattutto delle “ coscette di pollo”; i residui di cibo si trovavano vicino al pozzo e il muro, munito di recinzione metallica, che separava la proprietà dello stesso da quella dell'albergo “Regent”. Preciso che non sono in grado di dire chi abbia gettato i residui di cibo;
ho assistito, a qualche episodio in cui ho visto, in orario serale, delle coscette di pollo gettate all'interno della proprietà del dott. sempre nello CP_4
stesso punto di cui sopra, provenire dall'Hotel Regent'.
Occorre peraltro rilevare che l'attendibilità del riferito dei testi di parte attrice appare assai più solido in considerazione del fatto che, da un punto di vista soggettivo, la teste
è strettissima congiunta di mentre due dei testi citati Tes_4 Controparte_4
dall'attrice sono del tutto indifferenti;
in ogni caso, e in via assorbente, da un punto di vista oggettivo, sia la teste che la Alto hanno riferito circostanze, peraltro non Tes_4 univoche, apprese nel corso delle loro visite, inevitabilmente non quotidiane, presso l'abitazione del convenuto originario mentre i testi citati dall'attrice sono soggetti che hanno lavorato stabilmente e quotidianamente presso la struttura gestita dall'attrice.
Questi ultimi, poi, hanno offerto una spiegazione alternativa a quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, ossia che all'interno della proprietà vi fosse altresì del CP_4 pollame che, lasciato incustodito al pari dei cani, era sbranato da questi ultimi. I resti dei corpi di detto pollame è del resto visibile nelle fotografie nn. 10, 11, 12, 14 costituenti l'allegato 3 alla citazione e senz'altro non si tratta di resti di carne di pollo residui di cucinato.
Del pari, il fortuito non è integrato dall'eventuale inadeguatezza dell'altezza del muro di recinzione della struttura turistico-alberghiera. Infatti, al di là del fatto che la rappresentazione videofotografica dello stato dei luoghi non restituisce l'immagine di un muro inadeguato per altezza, il proprietario di animali, tanto più se privi di museruola e incustoditi, deve assumere tutte le iniziative necessarie ad evitare che gli stessi si allontanino dal luogo di ricovero e provochino danni ai beni altrui o espongano a pericolo terze
7 persone.
In definitiva, l'eventuale (e indimostrato) saltuario rifornimento di cibo gli animali altrui e l'eventuale esistenza di un muro di confine inadeguato non rappresentano circostanze imprevedibili, inevitabili e caratterizzate da assoluta eccezionalità, ossia circostanze tali da integrare il fortuito richiesto dall'art. 2052 c.c.
4.3.Venendo alla prova dei danni deve rilevarsi che l'attrice ha prodotto due preventivi di acquisto dei beni danneggiati.
Orbene, mentre il primo preventivo appare asseverare il presumibile costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, il secondo, afferente gli arredi da giardino danneggiati dai cani del non può essere tenuto in considerazione nella sua CP_4
integralità.
Sul punto, l'attrice ha omesso di articolare prova testimoniale idonea a dimostrare, ad esempio, il numero delle panche, dei pouf e dei divani danneggiati dai cani del convenuto originario.
Quanto appena esposto impedisce di porre a fondamento della liquidazione dei danni la predetta documentazione nella sua integralità.
Del pari, quanto al preteso lucro cessante.
L'attrice ha dedotto ed invero provato a mezzo testimoni di aver applicato una scontistica alla sua clientela per ripagarla dei disagi arrecati dagli animali del Romeo.
A tacer d'altro, tuttavia, i testimoni nulla hanno saputo riferire circa l'entità della scontistica applicata e, soprattutto, l'attrice nulla ha documentato circa l'applicazione e l'entità della scontistica praticata.
Quanto alla perdita di chances, non vi è alcuna prova dell'entità delle chances di crescita reddituale che sarebbero state incise dalle invasioni degli animali di proprietà del CP_4
essendo stata omessa la produzione di documentazione contabile o di bilancio che possa supportare la deduzione esposta in citazione.
Infine, quanto al danno all'immagine, la prova testimoniale svolta si è limitata a restituire il dato probatorio di generiche lamentele legate alle circostanze di fatto dell'abbaiare dei cani del Sul punto, tuttavia, non vi è alcuna prova che detto CP_4
abbaiare abbia superato la normale tollerabilità.
In merito alla verificazione delle invasioni di animali del durante l'apertura CP_4
8 della struttura turistico-alberghiera, deve evidenziarsi che la documentazione videofotografica prodotta appare testimoniare che trattasi di invasioni per lo più occorse durante il periodo di chiusura della stessa (circostanza desumibile dall'assenza di persone ripresa in villeggiatura e dalla circostanza che appare alquanto inverosimile che la distruzione significativa di arredi possa essere avvenuta nonostante la presenza del personale della struttura). In ogni caso, non risulta provato, ad esempio attraverso la produzione di recensioni lasciate dai clienti sui social o attraverso l'esame di testimoni che siano stati al tempo stesso clienti della struttura, che l'attrice abbia subito un danno all'immagine.
Solo il testimone ha riferito di qualche invasione occorsa nel lido della CP_4
struttura turistico-alberghiera ma, alla luce della genericità del dato e, soprattutto, dell'assenza di dati certi circa i disagi arrecati ai clienti del lido, non appaiono sussistenti i presupposti per ritenere provato un danno all'immagine della società attrice.
In definitiva, stante l'accertata esistenza di danni (certi quelli inscindibilmente connessi all'invasione in sé dell'altrui proprietà da parte di animali in alcun modo custoditi ed agli arredi) e la contestuale impossibilità di procedere alla loro esatta quantificazione, ritiene il giudicante di liquidarli, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., equitativamente nella misura di € 3.750,00.
Trattasi di liquidazione equitativa in grado di risarcire i danni agli arredi da giardino e idonei a consentire gli interventi di ripristino sul prato.
5.Quanto alle domande riconvenzionali spiegate, occorre rilevare che la diffusione di musica ad un valore superiore a quelli consentiti è un dato di fatto indimostrato e di certo non provabile solo a mezzo di testimoni. La diffusione di musica nel corso della notte, riferito dai testi e Alto, non è di per sé sufficiente a ritenere che la stessa Tes_4
esorbitasse dai limiti di tollerabilità.
Del resto, a distanza di anni dai fatti, ogni accertamento a mezzo consulenza tecnica d'ufficio sarebbe del tutto impossibile nonché, in assenza di alcuna deduzione tecnica da parte del convenuto originario, attore in riconvenzionale, inammissibilmente esplorativa.
5.1.In merito alla domanda di risarcimento del danno derivante dal danneggiamento del muro perimetrale cagionato dalle piante di proprietà dell'attrice (alberi ad alto fusto piantati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge), ossia i danni provocati dalle radici degli alberi e dal rampicante che, attaccandosi alla recinzione rischia di far cadere il muro
9 appesantendolo, trattasi di domanda riconvenzionale generica, indimostrata e, a ben vedere, finanche inammissibile giacché in alcun modo connessa alla domanda principale.
6.E' appena il caso di precisare che la prova contraria richiesta dal convenuto, peraltro articolata con circostanze generiche ed in parte valutative, e già solo
per questi motivi
inammissibile, non è stata ammessa in quanto finalizzata a provare circostanze irrilevanti ai fini del decidere come esposto nei paragrafi che precedono.
In merito all'inutilità ed all'esploratività della c.t.u. richiesta da parte convenuta ci si riporta a quanto già esposto.
Infine, quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice, occorre rilevare che, alla luce del rimanente materiale probatorio, l'acquisizione della predetta documentazione non appare decisiva e che, in ogni caso, la parte istante avrebbe avuto l'onere di riproporre alle Autorità competenti la richiesta di copia degli atti acquisiti nel procedimento penale. E' appena il caso di rilevare che l'istanza di accesso agli atti di cui è riscontro in atti è del 20.2.2016, che l'archiviazione del procedimento è datata 28.7.2017 e che la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. è stata depositata il 16.7.2018.
Come noto, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (Cass. n. 13533/2011).
7.La rinuncia all'eredità di impone il rigetto della domanda spiegata nei CP_2
suoi confronti. Trattasi di circostanza non conoscibile da parte dell'attrice, non essendo nemmeno dedotto che trattasi di atto trascritto, e che giustifica la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la predetta convenuta.
Nei rapporti tra l'attrice ed i rimanenti convenuti, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n.
55/2014, tenuta in considerazione l'incidenza delle attività difensive svolte sull'esito della lite, l'assenza di appendice scritta alla fase decisoria e la relativa semplicità delle questioni
10 giuridiche affrontate nonché il valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande giudiziali formulate dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_3
e nonché sulle domande riconvenzionali spiegate, ogni Controparte_1 CP_2
diversa eccezione o domanda disattesa, così provvede:
-condanna e al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 subiti dalla liquidati in € 3.750,00 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
-rigetta la domanda nei confronti di CP_2
-condanna e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_3 di lite sostenute dalla liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge;
-rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Reggio Calabria il 6.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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