Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1679
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Sentenza 7 novembre 2025

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Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da una società alberghiera e turistica contro un proprietario confinante, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in € 49.334,00 per invasioni di animali (sette cani di grossa taglia e numerosi gatti) tra agosto 2015 e marzo 2016, che avrebbero causato danni a mobilio, prato, arredi, oltre a lucro cessante, perdita di chance e danno all'immagine. L'attrice ha invocato gli artt. 2052, 2043 e 2059 c.c., lamentando la necessità di chiudere la struttura per un periodo e le ripetute diffide al convenuto, nonché interventi delle autorità. Il convenuto, costituitosi, ha eccepito che i danni fossero imputabili ad animali randagi e alla mancata custodia dei propri cancelli, contestando la riconducibilità dei danni ai suoi animali e la tempistica della chiusura, attribuita alla bassa stagione. Ha altresì contestato l'entità delle richieste risarcitorie, in particolare per tappezzeria, prato, lucro cessante, immagine e perdita di chance, evidenziando la propria proprietà del muro perimetrale e l'aggiunta di una recinzione. Ha infine spiegato domanda riconvenzionale per rumori molesti provenienti dalla struttura alberghiera e per danni al muro perimetrale causati dalle piante dell'attrice. Il processo è stato interrotto per il decesso del convenuto originario e riassunto nei confronti degli eredi, tra cui una convenuta che ha rinunciato all'eredità.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda principale dell'attrice, condannando i convenuti (esclusa la rinunciante all'eredità) al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in € 3.750,00 oltre interessi. La responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c. è stata ritenuta provata sulla base delle testimonianze e della documentazione videofotografica, che hanno univocamente accertato le invasioni e i danni arrecati dai cani del convenuto, escludendo il caso fortuito, non integrato da presunti rifornimenti di cibo agli animali o dall'eventuale inadeguatezza del muro di recinzione. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto indimostrata l'esatta quantificazione dei danni specifici lamentati, in particolare per lucro cessante, perdita di chance e danno all'immagine, per i quali è mancata la prova rigorosa. Le domande riconvenzionali sono state rigettate, ritenendo indimostrata la diffusione di musica oltre i limiti di tollerabilità e la domanda per danni al muro perimetrale generica e inammissibile per difetto di connessione. Le spese di lite sono state compensate nei confronti della convenuta che ha rinunciato all'eredità e poste a carico dei convenuti soccombenti, liquidate in € 1.278,00 per compensi, applicando i valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1679
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1679
    Data del deposito : 7 novembre 2025

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