Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore
Dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1306-1/2024 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data
DA
[C.F. ], con l'avv. IGNAZIO ABRIGNANI Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
[C.F. , con sede legale in VIA CITY RD 124 LONDRA con l'avv. Francesca P.IVA_2
Motta
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
con ricorso depositato in data 18.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
; Controparte_1
SEZIONE II CIVILE
fissata udienza, la resistente si è costituita proponendo le seguenti eccezioni:
- carenza di giurisdizione a favore del giudice inglese ai sensi del regolamento CE
1346/2000 – UE 2015/484 dell'art. 25 comma 3 L. 31 maggio 1995 n. 218 e dell'art. 9 L.F.: la resistente ha sul punto rappresentato che la sede legale della società è stata trasferita a Londra con conseguente cancellazione dal registro delle imprese italiano in data 7.3.2024 e che essa non ha mantenuto alcuna sede operativa né unità locali in
Italia dove ha cessato ogni attività nel mese di marzo 2024; che, in particolare, la resistente mutava la propria denominazione giuridica in Controparte_2
- mancata notifica presso la sede legale della società con conseguente “irregolarità della notifica degli atti introduttivi”;
- mancanza del “requisito oggettivo” per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, per assenza dello stato di insolvenza.
Alla prima udienza del 4.2.2025 le parti chiedevano termine per repliche e controrepliche e per un tentativo di definizione transattiva.
L'udienza veniva pertanto rinviata al 26.2.2025 ove le parti chiedevano nuovo differimento per la pendenza di trattative di almeno trenta giorni. Il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Con successivo provvedimento del Tribunale, in accoglimento della istanza di rinvio, il procedimento veniva differito all'udienza dell'1.4.2025 ove le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e il giudice relatore si riservava di riferire al
Collegio.
Va innanzitutto osservato che la costituzione della società resistente è idonea a sanare ogni eventuale irregolarità della notifica stante il raggiungimento dello scopo.
Va rilevato che parte ricorrente ha prodotto copia della notifica eseguita anche presso la sede londinese nei termini assegnati e che dalla relata prodotta l'atto risulta rifiutato.
Anche a ritenere tale notifica “irregolare” come eccepito dalla resistente, la costituzione della resistente vale a sanare ogni eventuale irregolarità e il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituito.
Sulla giurisdizione italiana.
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale per i seguenti motivi.
Nel caso di specie non trovano applicazione le convenzioni internazionali né la normativa dell'Unione Europea per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea
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intrapreso a partire dall'anno 2018 con il c.d. EU (Withdrawal) Act (cfr., sul punto, diffusamente Trib. Bologna, 26 gennaio 2024 in una fattispecie di costituzione della società nel Regno Unito).
Il disposto normativo applicabile alla fattispecie è contenuto nell'art. 26 del Codice della
Crisi che, al comma 2, dispone: “ Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza”.
Come è stato autorevolmente rilevato in dottrina, la norma costituisce una fattispecie di perpetuatio iurisdictionis e prevede un meccanismo di sterilizzazione dei trasferimenti nell'arco temporale indicato.
Nel caso di specie, la cancellazione dal registro delle imprese italiano è intervenuta in data 7.3.2024 mentre la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale (procedura di insolvenza) è stata depositata in data 18.10.2024 e quindi nel lasso di un anno dal trasferimento all'estero.
L'arco temporale indicato nel dato normativo rimane comunque rispettato anche se si assumesse come dies a quo di decorrenza del termine annuale la delibera con la quale è stato disposto il trasferimento all'estero in quanto intervenuta in data 27.10.2023 e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (depositata in data 18.10.2024) rimarrebbe proposta nell'anno.
In tale scenario, appare irrilevante ai fini della affermazione della giurisdizione italiana accertare se il trasferimento all'estero sia stato reale o fittizio.
Sussiste altresì la competenza di questo Tribunale in quanto dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Milano fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede italiana diversa.
La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale come risulta dalla visura camerale in atti (cfr. visura camerale aggiornata prodotta dalla resistente in allegato alla memoria di costituzione).
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
, ed anzi si deve Controparte_1
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constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilancio al 31.12.2022):
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 746.557 già nel solo anno 2022.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per almeno € 75.000 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (IA ) per circa € 200.000. Controparte_3
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal mancato pagamento del credito dell'istante;
2) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione;
3) dal reiterato mancato deposito dei bilanci e dalla mancata produzione di documentazione contabile aggiornata.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
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], con sede legale in VIA CITY RD 124 LONDRA, P.IVA_2
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dr. in possesso dei requisiti ex art. 358 CCII;
Persona_1
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4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
15.7.2025 ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
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9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
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