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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa AT OL - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto NOo - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 804/2023 e pubblicata il 17 marzo 2023, iscritto al n.
2594/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
L' (codice fiscale ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti conferita mediante scrittura privata autenticata per NO (rep. n. Persona_1
8360, racc. n. 5374) dall'Avv. Eduardo Martucci (codice fiscale ) C.F._1
e dall'Avv. Adele De Paula (codice fiscale - appellante - C.F._2
E
codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione in appello – dall'Avv. Vincenzo
NE (codice fiscale ) e dall'Avv. Vincenzo Simonelli (codice C.F._3 fiscale ) - appellata - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pag. 1 di 11 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Con una citazione notificata il 12 novembre 2020 alla Controparte_1
- quale organo di gestione del soggetto aggregatore “
[...] Controparte_2
che, unitamente a quest'ultimo, aveva sottoscritto con l'
[...] [...]
un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per Parte_1 regolare l'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “patologia Part clinica” per l'esercizio 2019 - la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1300/2020 con cui le era stato ordinato di pagare alla suddetta società la somma di € 147.180,77, “oltre interessi al tasso convenzionale decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo” e spese del procedimento monitorio. La somma ingiunta derivava dal saldo delle fatture n. 1/E e 2/E del 2019 per le prestazioni sanitarie contrassegnate dalla lettera “R” afferenti alla suddetta branca, effettuate dalla detta struttura nel primo trimestre del 2019 e segnatamente nei mesi di gennaio e febbraio 2019. In particolare, eccepiva:
1) la non debenza del credito preteso per superamento del tetto di spesa di branca, asseritamente comunicato al Centro opposto;
2) l'irrilevanza delle fatture quale prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva il pagamento.
Con riferimento al primo motivo, all'uopo, richiamando la nota recante n. prot. 167747 dell'8.11.2020 del Direttore del DS N. 52, deduceva:
a) che le date di esaurimento del primo trimestre 2019 per le prestazioni caratterizzate dalla lett. R erano state comunicate dal aziendale Parte_3 come risultava dalla nota prot. n. 11 dell'1.2.2019 notificata al Centro in data 5.2.2019 con nota prot. n. 18571; b) che le date presunte di esaurimento del tetto di spesa per il primo trimestre 2019 per la macroarea di patologia clinica risultavano notificate al
Centro ricorrente con note n. prot. 3175/R e n. prot. 32358 rispettivamente del 26 e
27.2.2019;
c) che per la fattura n. 1E/2019 veniva richiesta l'emissione di nota di credito n. 42370/A del 15.5.2019 per un importo pari ad € 52.714,64 con causale “superamento tetto di spesa lettera R anno 2020”, non oggetto di contestazione;
d) che per la fattura n. 2E/2019 venivano emesse note di credito n. 64979 del 2.5.2019 per € 28.430,33 e n. 56221/a del 10.04.2019 per € 61.078,20, entrambe non contestate;
e) che in ogni caso l'importo richiesto non risultava corrispondere a quanto in realtà effettivamente residuava dalle due fatture offerte in pagamento, che la Ragioneria
Pag. 2 di 11 R CA ITA LIA NA CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Part dell' ella nota prot. n. 164687 del 2.11.2020 indicava in € 142.354,06.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la società opposta con comparsa depositata il 3 febbraio 2021 che di contro deduceva: Parte
- che le date presuntive di esaurimento del budget (25 febbraio , 12 febbraio fuori Parte
e 8 gennaio fuori Regione) erano state comunicate solo in data 27 febbraio 2019 e dunque non tempestivamente, in violazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 5 bis del contratto e tenuto conto altresì di quanto affermato dalla S.C. nell'ordinanza n.
26234/2019;
- che pur laddove il Tribunale avesse voluto “considerare regolarmente notificata la comunicazione relativa alla data presuntiva, in ogni caso ad essa avrebbero dovuto far seguito le risultanze CONSUNTIVE del Tavolo Tecnico” da cui desumere “eventuali sforamenti e/o surplus dei singoli centri accreditati tali da poter determinare con apposita sommatoria algebrica se vi sia stato, ab origine, uno sforamento del tetto di branca” e ciò “alla luce del meccanismo che regola la regressione tariffaria da applicarsi a ciascun singolo centro”. Pertanto, per il Centro
“La tardiva comunicazione delle date presuntive di esaurimento (successiva all'erogazione delle prestazioni per la cui remunerazione è causa) e, soprattutto, la mancata determinazione a consuntivo del contributo – eventualmente – fornito dalla “ al detto superamento CP_1 segnano definitivamente il rigetto dell'avversa opposizione”;
- in via subordinata, qualora fosse stata attribuita efficacia alla tardiva comunicazione del 27 febbraio 2019, sarebbe stato documentato per tabulas che la risultava CP_1 ancora titolare di un ingente credito per prestazioni erogate antecedentemente alle date presuntive di esaurimento, pari ad euro 87.895,76, di cui € 52.714,64 per il mese di gennaio ed € 35.181,12 per il mese di febbraio;
- che la produzione di fatture recanti la distinta riepilogativa del numero di prestazioni effettuate, in uno alla quota ticket incassata ed altre specifiche voci, in assenza di circostanziate doglianze sarebbe stata sufficiente a provare la pretesa creditoria avanzata.
Pertanto, così concludeva: “preliminarmente 1) concedere la provvisoria esecutività del decreto
Pag. 3 di 11 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, per le causali sopra esposte, concedere la provvisoria esecutività parziale per l'importo di euro 87.895,76; nel merito 1) rigettare integralmente
l'avversa opposizione in quanto in-fondata in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, condannare l' al pagamento delle somme dovute pari CP_4 ad euro 147.180,77, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore ritenuto di ragione, oltre accessori convenzionalmente pattuiti;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale torrese rigettava l'opposizione perché infondata e confermava la pretesa “di euro 142.354,06 per il quale il decreto ingiuntivo opposto è già stato dichiarato esecutivo in corso di causa, avendo l'opposta riconosciuto la ritardata contabilizzazione da parte della stessa del pagamento di un'integrazione della fattura relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2019 (cfr. pag 3 comparsa conclusionale)” il tutto “oltre interessi di mora al tasso di cui D.lgs. 231/02” - come precisato nell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 4 maggio 2023 – e spese di lite a carico dell'opponente soccombente.
In particolare:
- affermava che erano incontestate le seguenti circostanze: a) l'accreditamento della con l' nonché l'autorizzazione ad erogare prestazioni CP_1 Controparte_5 sanitarie ai sensi della L. n. 833/1978; b) la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies¸ comma II del d.lgs. n. 502/1992 avente ad oggetto le prestazioni rese nel
2019;
- quanto all'eccezione di sforamento del tetto di spesa, rilevava che per l'anno de quo era stata prevista la trimestralizzazione dei tetti di spesa dall'art. 5 bis del contratto e che quest'ultimo “prevede la comunicazione della data consuntiva di raggiungimento della percentuale consuntiva di consumo, ed altrettanto chiaramente sub lettera a) e b) del comma III dell'art. 5 in esame, nel regolare la remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo
l'eventuale superamento del tetto di spesa si fa riferimento alla data consuntiva di superamento del detto limite”; sicché, “a fronte di una puntuale contestazione del centro opposto in ordine al valore probatorio della comunicazione frutto di monitoraggio sulla data soltanto presunta di superamento del tetto di spesa”, l'opponente non aveva provato il fatto impeditivo eccepito non avendo “inteso integrare la documentazione in atti in ordine ai dati consuntivi e date certe di raggiungimento del tetto di spesa ovvero in ordine ai lavori del tavolo tecnico”;
- quanto agli ulteriori motivi di opposizione affermava “che l'effettiva esecuzione delle
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prestazioni indicate nelle fatture depositate in sede monitoria non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente che anzi ne ha contestato l'esecuzione extra budget, mentre l'applicazione degli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 231/02 è espressamente prevista in contratto”. Part
Ha proposto tempestivo appello l' con atto di citazione notificato il 31 maggio
2023, formulando un unico motivo di appello, articolato in più punti nella sua rubricazione, con cui in buona sostanza si duole del mancato riconoscimento da parte del
Giudice di prime cure della sussistenza della circostanza impeditiva eccepita.
In primo luogo, ha eccepito che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di tetti di spesa che riterrebbe gli stessi invalicabili “a prescindere dalla tempestiva e formale comunicazione da parte dell'Asl di appartenenza”. Ad ogni modo ha affermato “di aver comunicato in tempo la data di presunto raggiungimento del tetto di spesa, nonché di aver comunque in tempi ragionevoli determinato l'ammontare della regressione tariffaria unica, dopo adeguata analisi da parte del preposto Tavolo tecnico” e che tali circostanze si sarebbero desunte dalla documentazione depositata in primo grado.
In particolare, dalla nota del Direttore del DS n. 52 recante prot. n. 167747 dell'8.11.2020, di cui ha riportato l'intero contenuto, deriverebbe che, come sostenuto in appello: “
1. Nulla è dovuto a saldo del primo trimestre dell'anno 2019 al laboratorio di analisi interessato, per le presta-zioni contrassegnate dalla lettera R e incluse nelle fatture 1E e
2E, emesse rispettivamente l'11.02.2019 ed il 09.3.2019, atteso che al Centro istante viene contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca;
2. L'avvenuto superamento del tetto di spesa di cui sopra, veniva tempestivamente comunicato, con formalità adeguata ed inequivocabile;
3. Oltre alla notifica della data di esaurimento del tetto di spesa, al Centro opposto veniva anche notificata una se-rie di richieste di emissioni di note di credito 4. Le note con cui si invitava il Centro ad emettere nota di credito – causa superamento del tetto di spesa di branca lettera R non risulta siano mai state contestate dalla Società oggi opposta, con conseguente inoppugnabilità del contenuto e dell'implicita ammissione di aver comunque superato il predetto limite economico”.
Inoltre, a parere dell'appellante, sulla base di tali considerazioni il Centro giammai avrebbe potuto formulare una domanda di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Dunque, ha così concluso: “1. Accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore e, riformata CP_5
Pag. 5 di 11 CP_ R Controparte_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la sentenza di decisione del primo grado n. 804/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice Monocratico Dr.ssa Gabriella Ferrara, accogliere
l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 1300/2020, ritenuta la domanda avanzata dalla
[...] infondata in fatto e in diritto;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellata al Parte_4 pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la con una comparsa Controparte_1
Part depositata il 19 ottobre 2023 resistendo all'appello dell' e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Più nello specifico ha dedotto:
- che l'appellante non ha allegato “la quota di fatturato prodotta dal centro sottoposta a regressione tariffaria” né ha indicato “il documento comprovante l'applicazione della
R.T.U.” alla CP_1
- che, sul piano dell'allegazione, l'eccezione di superamento del tetto di spesa è rimasta del tutto generica non avendo allegato fatti idonei a sostenerla, mancando a tal proposito la data di esaurimento del tetto di spesa della branca. Per
l'appellata “ha semplicemente indicato la data di trasmissione della comunicazione aventi ad oggetto le date presuntive di esaurimento (27 febbraio 2019), senza mai dedurre quale sarebbe la data di esaurimento contenuta in detta comunicazione”;
- che, sul piano della prova, non ha prodotto i dati consuntivi e le date certe di esaurimento del tetto di spesa, né i verbali del Tavolo Tecnico aziendale, non potendosi desumere questi dalla relazione distrettuale richiamata documentazione necessaria a comprovare lo sforamento per la giurisprudenza di merito e di legittimità;
- che, in ogni caso, le comunicazioni di monitoraggio – aventi ad oggetto le date presuntive di esaurimento – sono state notificate a febbraio 2019, dopo che tutte le prestazioni per cui è causa erano state erogate, per cui, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, per il Centro appellato la tardiva comunicazione non può paralizzare la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate precedentemente, dovendosi invece tutelare l'affidamento della struttura accreditata.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 la Corte ha raccolto le conclusioni formulate con la discussione orale (in cui le parti si sono riportate ai rispettivi atti
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introduttivi) e si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
I. In via preliminare, la Corte rileva che la documentazione depositata dall' appellante il 15 novembre 2023 (“5713_DATE_ESAURIMENTO”,
“5713_RISCONTRO ” e “Delibera RTU Anno 2019 n 1036 del Controparte_7
16.11.2022”) è inammissibile ai sensi dell'art. 345, III comma, c.p.c., trattandosi di documenti che, già in essere nelle more del giudizio di primo grado, l'odierna appellante non ha mai depositato dinanzi al Tribunale ed ha depositato tardivamente – cioè non contestualmente all'appello - nel qui presente giudizio d'appello, sicché ai fini del giudizio de quo la documentazione è da considerarsi tamquam non esset, in quanto effettuata in violazione della norma richiamata. Giova sottolineare il fatto che, tale inammissibilità è stata percepita dalla parte appellata che l'ha rilevata nel corpo di una nota “conclusionale” non autorizzata e non scrutinabile processualmente in quanto incoerente con il modello processuale utilizzato ( decisione ex art. 281 sexies c.,p.c.). Il rilievo dell'appellata è comunque superfluo, posto che l'inammissibilità in parola è soggetta a rilievo officioso.
II. Ciò premesso, l'appello è infondato per le ragioni che seguono. Part Con l'unico motivo formulato l' deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di superamento dei tetti di spesa che prevede l'ineludibilità dello stesso a prescindere dalla tempestiva e formale comunicazione da parte dell'Asl di appartenenza. Inoltre, il
Tribunale avrebbe errato anche nel non valutare correttamente la produzione documentale depositata dall'ente sanitario;
dalla stessa si evincerebbe la tempestiva comunicazione della data di presunto raggiungimento del tetto di spesa e la determinazione, in tempi ragionevoli, dell'ammontare della R.T.U., dopo adeguata analisi dei dati del Tavolo Tecnico.
Orbene, a parere della Corte con riferimento alle circostanze impeditive dedotte, il Part contratto sottoscritto per l'anno 2019 tra l' il e il soggetto Controparte_8 aggregatore in cui è stato previsto un tetto di spesa per Controparte_2 macroarea (patologia clinica), al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Parte delle prestazioni”) prescrive che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Pag. 7 di 11 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Sono state poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva Part rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza di tale regolamento contrattuale, nell'ipotesi prevista sub a) il superamento del Part tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, Part dovendo invece la pagarle giovandosi del meccanismo della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto totale del pagamento. A tanto si aggiunga che sino a quando il suddetto potere di regressione non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere per intero il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, però, ci si trova in una fase ancor precedente in quanto l'appellante Part non ha allegato, men che mai provato, circostanze che permettano di ricostruire la fattispecie secondo il meccanismo contrattuale sopra enucleato.
In primo luogo, l'appellante non ha allegato gli elementi costituenti la circostanza impeditiva (date di esaurimento tetto di spesa presuntive e a consuntivo – percentuale di r.t.u. da applicare al Centro de quo vertendosi nell'ipotesi dell'art. 5 lett. a) essendosi limitato il Centro a richiamare la documentazione depositata e ai dati in essa contenuti.
Tuttavia, pur non volendoci soffermare sul deficit di allegazione dell'ente sanitario, si ribadisce quanto affermato già dal Giudice di prime cure, ossia che dai documenti allegati non si rinviene nessun elemento che faccia ritenere correttamente dimostrato il superamento del budget di spesa suddetto.
A tal proposito:
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- dalla nota prot. n. 11 dell'1.2.2019, inviata in data 5.2.2019 al soggetto aggregatore “ - parte contrattuale come sopra Controparte_2 riportate e di cui il è organo esecutore - si desume che la data Controparte_9 presuntiva di esaurimento del tetto di spesa previsto per il I trimestre 2019 per le sole prestazioni recanti la lettera R sarebbe stata il 28 gennaio 2019;
- dalle note prot. n. 21 del 25.2.2019 e n. 22 del 27.2.2019 la data di esaurimento presuntiva del tetto di spesa per la macroarea patologia clinica/laboratorio di analisi oscilla tra il 15.2.2019 presuntivamente previsto dalla prima nota e il 23-
25.2.2019 della seconda. In entrambi i casi si tratta di meri dati presuntivi a cui manca la possibilità di confronto con i dati elaborati a consuntivo;
- dalla nota n. 35839 del 5.3.2019 nemmeno si desumono i dati a consuntivo dello sforamento, trattandosi di mera comunicazione rivolta ai Direttori dei Distretti sanitari inerente ad accorgimenti da adottare sulla fatturazione delle prestazioni di Laboratorio contraddistinte con la lettera “R”;
- dalle notifiche di addebito n. prot. 56221 del 10.4.2019 - poi revocata dalla n. prot.
64979 del 2.5.2019 - e dalla n. 42370/A del 15.5.2019 si evincono solo gli importi asseritamente ritenuti non liquidabili ma nulla si dice in ordine alla data di sforamento a consuntivo né di R.T.U. applicate alla CP_1
- ulteriormente, nemmeno dalla nota prot. n. 167747 del 6.11.2020, a firma del
Direttore del DS n. 52, in cui, nel prospettare le vicende oggetto di causa al
Servizio Affari Legali della , viene richiamata la documentazione Controparte_5 suddetta da cui, come esposto, non si desumono i dati a consuntivo;
- infine, la nota recante n. prot. 164687 del 2.11.2020 è una relazione della che effettua una mera ricognizione dei Controparte_10
Part pagamenti effettuati dall' ispetto alle fatture oggetto del giudizio, da cui nulla si può desumere in ordine alle date a consuntivo.
Alla luce di quanto esaminato, come affermato da recente giurisprudenza di questa Corte, il superamento del tetto di spesa di branca può essere determinato solo valutando i dati consuntivi e solo attraverso questi, mediati dalla necessaria attività di analisi del Tavolo
Tecnico, può essere determinato il contributo fornito dal Centro allo sforamento e quindi la percentuale di R.T.U. applicabile alla singola struttura sanitaria.
Applicando tale principio al caso di specie ne deriva che l'assenza dei dati consuntivi non permette di ritenere se le prestazioni rese dalla struttura sanitaria oggetto del giudizio
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de quo rientrino o meno nel limite di spesa previsto dalla soglia di spesa trimestrale prevista contrattualmente.
Pertanto, considerati i principi in maniera di onere probatorio circa il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa oramai graniticamente affermatisi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e considerata la precisa contestazione operata dalla anche in questo grado circa l'assenza di dati consuntivi e della percentuale di CP_1
R.T.U. da applicare alla struttura sanitaria appellata, deve ritenersi corretto il ragionamento del Giudice di prime cure in ordine al mancato raggiungimento dell'onere probatorio del fatto impeditivo posto a carico dell'ente sanitario.
Di conseguenza, il rigetto del motivo appena esposto determina l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dall'appellante. Parte
III. Per tutto quanto esposto, l'appello dell' va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. In virtù del rigetto dell'appello proposto dall' , quest'ultima Controparte_5 va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che vanno liquidate d'ufficio sulla scorta delle Controparte_1 risultanze processuali e del valore della controversia (cause di valore da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00 €), tenendo conto dell'attività in concreto svolta. Pertanto, sono dovuti €
7.800,00 per i compensi, € 1.170,00 per spese generali nella misura di legge ( in totale €
8.970,00) , oltre ulteriori eventuali accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo NE e dell'avv. Vincenzo Simonelli, nella misura del 50% ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla il Controparte_5
31 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 17 marzo 2023 e recante il n. 804/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente Controparte_5 grado che liquida nel complessivo importo di € 8.970,00 oltre eventuali ulteriori
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accessori, se dovuti, da distrarre in favore degli avv.ti Vincenzo NE e Vincenzo
Simonelli, nella misura del 50% ciascuno;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025 il Presidente est.
AT OL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa AT OL - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto NOo - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 804/2023 e pubblicata il 17 marzo 2023, iscritto al n.
2594/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
L' (codice fiscale ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti conferita mediante scrittura privata autenticata per NO (rep. n. Persona_1
8360, racc. n. 5374) dall'Avv. Eduardo Martucci (codice fiscale ) C.F._1
e dall'Avv. Adele De Paula (codice fiscale - appellante - C.F._2
E
codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione in appello – dall'Avv. Vincenzo
NE (codice fiscale ) e dall'Avv. Vincenzo Simonelli (codice C.F._3 fiscale ) - appellata - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pag. 1 di 11 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Con una citazione notificata il 12 novembre 2020 alla Controparte_1
- quale organo di gestione del soggetto aggregatore “
[...] Controparte_2
che, unitamente a quest'ultimo, aveva sottoscritto con l'
[...] [...]
un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per Parte_1 regolare l'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “patologia Part clinica” per l'esercizio 2019 - la proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1300/2020 con cui le era stato ordinato di pagare alla suddetta società la somma di € 147.180,77, “oltre interessi al tasso convenzionale decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo” e spese del procedimento monitorio. La somma ingiunta derivava dal saldo delle fatture n. 1/E e 2/E del 2019 per le prestazioni sanitarie contrassegnate dalla lettera “R” afferenti alla suddetta branca, effettuate dalla detta struttura nel primo trimestre del 2019 e segnatamente nei mesi di gennaio e febbraio 2019. In particolare, eccepiva:
1) la non debenza del credito preteso per superamento del tetto di spesa di branca, asseritamente comunicato al Centro opposto;
2) l'irrilevanza delle fatture quale prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva il pagamento.
Con riferimento al primo motivo, all'uopo, richiamando la nota recante n. prot. 167747 dell'8.11.2020 del Direttore del DS N. 52, deduceva:
a) che le date di esaurimento del primo trimestre 2019 per le prestazioni caratterizzate dalla lett. R erano state comunicate dal aziendale Parte_3 come risultava dalla nota prot. n. 11 dell'1.2.2019 notificata al Centro in data 5.2.2019 con nota prot. n. 18571; b) che le date presunte di esaurimento del tetto di spesa per il primo trimestre 2019 per la macroarea di patologia clinica risultavano notificate al
Centro ricorrente con note n. prot. 3175/R e n. prot. 32358 rispettivamente del 26 e
27.2.2019;
c) che per la fattura n. 1E/2019 veniva richiesta l'emissione di nota di credito n. 42370/A del 15.5.2019 per un importo pari ad € 52.714,64 con causale “superamento tetto di spesa lettera R anno 2020”, non oggetto di contestazione;
d) che per la fattura n. 2E/2019 venivano emesse note di credito n. 64979 del 2.5.2019 per € 28.430,33 e n. 56221/a del 10.04.2019 per € 61.078,20, entrambe non contestate;
e) che in ogni caso l'importo richiesto non risultava corrispondere a quanto in realtà effettivamente residuava dalle due fatture offerte in pagamento, che la Ragioneria
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Part dell' ella nota prot. n. 164687 del 2.11.2020 indicava in € 142.354,06.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la società opposta con comparsa depositata il 3 febbraio 2021 che di contro deduceva: Parte
- che le date presuntive di esaurimento del budget (25 febbraio , 12 febbraio fuori Parte
e 8 gennaio fuori Regione) erano state comunicate solo in data 27 febbraio 2019 e dunque non tempestivamente, in violazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 5 bis del contratto e tenuto conto altresì di quanto affermato dalla S.C. nell'ordinanza n.
26234/2019;
- che pur laddove il Tribunale avesse voluto “considerare regolarmente notificata la comunicazione relativa alla data presuntiva, in ogni caso ad essa avrebbero dovuto far seguito le risultanze CONSUNTIVE del Tavolo Tecnico” da cui desumere “eventuali sforamenti e/o surplus dei singoli centri accreditati tali da poter determinare con apposita sommatoria algebrica se vi sia stato, ab origine, uno sforamento del tetto di branca” e ciò “alla luce del meccanismo che regola la regressione tariffaria da applicarsi a ciascun singolo centro”. Pertanto, per il Centro
“La tardiva comunicazione delle date presuntive di esaurimento (successiva all'erogazione delle prestazioni per la cui remunerazione è causa) e, soprattutto, la mancata determinazione a consuntivo del contributo – eventualmente – fornito dalla “ al detto superamento CP_1 segnano definitivamente il rigetto dell'avversa opposizione”;
- in via subordinata, qualora fosse stata attribuita efficacia alla tardiva comunicazione del 27 febbraio 2019, sarebbe stato documentato per tabulas che la risultava CP_1 ancora titolare di un ingente credito per prestazioni erogate antecedentemente alle date presuntive di esaurimento, pari ad euro 87.895,76, di cui € 52.714,64 per il mese di gennaio ed € 35.181,12 per il mese di febbraio;
- che la produzione di fatture recanti la distinta riepilogativa del numero di prestazioni effettuate, in uno alla quota ticket incassata ed altre specifiche voci, in assenza di circostanziate doglianze sarebbe stata sufficiente a provare la pretesa creditoria avanzata.
Pertanto, così concludeva: “preliminarmente 1) concedere la provvisoria esecutività del decreto
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ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, per le causali sopra esposte, concedere la provvisoria esecutività parziale per l'importo di euro 87.895,76; nel merito 1) rigettare integralmente
l'avversa opposizione in quanto in-fondata in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, condannare l' al pagamento delle somme dovute pari CP_4 ad euro 147.180,77, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore ritenuto di ragione, oltre accessori convenzionalmente pattuiti;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale torrese rigettava l'opposizione perché infondata e confermava la pretesa “di euro 142.354,06 per il quale il decreto ingiuntivo opposto è già stato dichiarato esecutivo in corso di causa, avendo l'opposta riconosciuto la ritardata contabilizzazione da parte della stessa del pagamento di un'integrazione della fattura relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2019 (cfr. pag 3 comparsa conclusionale)” il tutto “oltre interessi di mora al tasso di cui D.lgs. 231/02” - come precisato nell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 4 maggio 2023 – e spese di lite a carico dell'opponente soccombente.
In particolare:
- affermava che erano incontestate le seguenti circostanze: a) l'accreditamento della con l' nonché l'autorizzazione ad erogare prestazioni CP_1 Controparte_5 sanitarie ai sensi della L. n. 833/1978; b) la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies¸ comma II del d.lgs. n. 502/1992 avente ad oggetto le prestazioni rese nel
2019;
- quanto all'eccezione di sforamento del tetto di spesa, rilevava che per l'anno de quo era stata prevista la trimestralizzazione dei tetti di spesa dall'art. 5 bis del contratto e che quest'ultimo “prevede la comunicazione della data consuntiva di raggiungimento della percentuale consuntiva di consumo, ed altrettanto chiaramente sub lettera a) e b) del comma III dell'art. 5 in esame, nel regolare la remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo
l'eventuale superamento del tetto di spesa si fa riferimento alla data consuntiva di superamento del detto limite”; sicché, “a fronte di una puntuale contestazione del centro opposto in ordine al valore probatorio della comunicazione frutto di monitoraggio sulla data soltanto presunta di superamento del tetto di spesa”, l'opponente non aveva provato il fatto impeditivo eccepito non avendo “inteso integrare la documentazione in atti in ordine ai dati consuntivi e date certe di raggiungimento del tetto di spesa ovvero in ordine ai lavori del tavolo tecnico”;
- quanto agli ulteriori motivi di opposizione affermava “che l'effettiva esecuzione delle
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prestazioni indicate nelle fatture depositate in sede monitoria non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente che anzi ne ha contestato l'esecuzione extra budget, mentre l'applicazione degli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 231/02 è espressamente prevista in contratto”. Part
Ha proposto tempestivo appello l' con atto di citazione notificato il 31 maggio
2023, formulando un unico motivo di appello, articolato in più punti nella sua rubricazione, con cui in buona sostanza si duole del mancato riconoscimento da parte del
Giudice di prime cure della sussistenza della circostanza impeditiva eccepita.
In primo luogo, ha eccepito che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di tetti di spesa che riterrebbe gli stessi invalicabili “a prescindere dalla tempestiva e formale comunicazione da parte dell'Asl di appartenenza”. Ad ogni modo ha affermato “di aver comunicato in tempo la data di presunto raggiungimento del tetto di spesa, nonché di aver comunque in tempi ragionevoli determinato l'ammontare della regressione tariffaria unica, dopo adeguata analisi da parte del preposto Tavolo tecnico” e che tali circostanze si sarebbero desunte dalla documentazione depositata in primo grado.
In particolare, dalla nota del Direttore del DS n. 52 recante prot. n. 167747 dell'8.11.2020, di cui ha riportato l'intero contenuto, deriverebbe che, come sostenuto in appello: “
1. Nulla è dovuto a saldo del primo trimestre dell'anno 2019 al laboratorio di analisi interessato, per le presta-zioni contrassegnate dalla lettera R e incluse nelle fatture 1E e
2E, emesse rispettivamente l'11.02.2019 ed il 09.3.2019, atteso che al Centro istante viene contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca;
2. L'avvenuto superamento del tetto di spesa di cui sopra, veniva tempestivamente comunicato, con formalità adeguata ed inequivocabile;
3. Oltre alla notifica della data di esaurimento del tetto di spesa, al Centro opposto veniva anche notificata una se-rie di richieste di emissioni di note di credito 4. Le note con cui si invitava il Centro ad emettere nota di credito – causa superamento del tetto di spesa di branca lettera R non risulta siano mai state contestate dalla Società oggi opposta, con conseguente inoppugnabilità del contenuto e dell'implicita ammissione di aver comunque superato il predetto limite economico”.
Inoltre, a parere dell'appellante, sulla base di tali considerazioni il Centro giammai avrebbe potuto formulare una domanda di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Dunque, ha così concluso: “1. Accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore e, riformata CP_5
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la sentenza di decisione del primo grado n. 804/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice Monocratico Dr.ssa Gabriella Ferrara, accogliere
l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 1300/2020, ritenuta la domanda avanzata dalla
[...] infondata in fatto e in diritto;
2. Per l'effetto, condannare la parte appellata al Parte_4 pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la con una comparsa Controparte_1
Part depositata il 19 ottobre 2023 resistendo all'appello dell' e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Più nello specifico ha dedotto:
- che l'appellante non ha allegato “la quota di fatturato prodotta dal centro sottoposta a regressione tariffaria” né ha indicato “il documento comprovante l'applicazione della
R.T.U.” alla CP_1
- che, sul piano dell'allegazione, l'eccezione di superamento del tetto di spesa è rimasta del tutto generica non avendo allegato fatti idonei a sostenerla, mancando a tal proposito la data di esaurimento del tetto di spesa della branca. Per
l'appellata “ha semplicemente indicato la data di trasmissione della comunicazione aventi ad oggetto le date presuntive di esaurimento (27 febbraio 2019), senza mai dedurre quale sarebbe la data di esaurimento contenuta in detta comunicazione”;
- che, sul piano della prova, non ha prodotto i dati consuntivi e le date certe di esaurimento del tetto di spesa, né i verbali del Tavolo Tecnico aziendale, non potendosi desumere questi dalla relazione distrettuale richiamata documentazione necessaria a comprovare lo sforamento per la giurisprudenza di merito e di legittimità;
- che, in ogni caso, le comunicazioni di monitoraggio – aventi ad oggetto le date presuntive di esaurimento – sono state notificate a febbraio 2019, dopo che tutte le prestazioni per cui è causa erano state erogate, per cui, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, per il Centro appellato la tardiva comunicazione non può paralizzare la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate precedentemente, dovendosi invece tutelare l'affidamento della struttura accreditata.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 la Corte ha raccolto le conclusioni formulate con la discussione orale (in cui le parti si sono riportate ai rispettivi atti
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introduttivi) e si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
I. In via preliminare, la Corte rileva che la documentazione depositata dall' appellante il 15 novembre 2023 (“5713_DATE_ESAURIMENTO”,
“5713_RISCONTRO ” e “Delibera RTU Anno 2019 n 1036 del Controparte_7
16.11.2022”) è inammissibile ai sensi dell'art. 345, III comma, c.p.c., trattandosi di documenti che, già in essere nelle more del giudizio di primo grado, l'odierna appellante non ha mai depositato dinanzi al Tribunale ed ha depositato tardivamente – cioè non contestualmente all'appello - nel qui presente giudizio d'appello, sicché ai fini del giudizio de quo la documentazione è da considerarsi tamquam non esset, in quanto effettuata in violazione della norma richiamata. Giova sottolineare il fatto che, tale inammissibilità è stata percepita dalla parte appellata che l'ha rilevata nel corpo di una nota “conclusionale” non autorizzata e non scrutinabile processualmente in quanto incoerente con il modello processuale utilizzato ( decisione ex art. 281 sexies c.,p.c.). Il rilievo dell'appellata è comunque superfluo, posto che l'inammissibilità in parola è soggetta a rilievo officioso.
II. Ciò premesso, l'appello è infondato per le ragioni che seguono. Part Con l'unico motivo formulato l' deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di superamento dei tetti di spesa che prevede l'ineludibilità dello stesso a prescindere dalla tempestiva e formale comunicazione da parte dell'Asl di appartenenza. Inoltre, il
Tribunale avrebbe errato anche nel non valutare correttamente la produzione documentale depositata dall'ente sanitario;
dalla stessa si evincerebbe la tempestiva comunicazione della data di presunto raggiungimento del tetto di spesa e la determinazione, in tempi ragionevoli, dell'ammontare della R.T.U., dopo adeguata analisi dei dati del Tavolo Tecnico.
Orbene, a parere della Corte con riferimento alle circostanze impeditive dedotte, il Part contratto sottoscritto per l'anno 2019 tra l' il e il soggetto Controparte_8 aggregatore in cui è stato previsto un tetto di spesa per Controparte_2 macroarea (patologia clinica), al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione Parte delle prestazioni”) prescrive che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
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Sono state poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Part (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva Part rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza di tale regolamento contrattuale, nell'ipotesi prevista sub a) il superamento del Part tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, Part dovendo invece la pagarle giovandosi del meccanismo della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto totale del pagamento. A tanto si aggiunga che sino a quando il suddetto potere di regressione non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere per intero il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, però, ci si trova in una fase ancor precedente in quanto l'appellante Part non ha allegato, men che mai provato, circostanze che permettano di ricostruire la fattispecie secondo il meccanismo contrattuale sopra enucleato.
In primo luogo, l'appellante non ha allegato gli elementi costituenti la circostanza impeditiva (date di esaurimento tetto di spesa presuntive e a consuntivo – percentuale di r.t.u. da applicare al Centro de quo vertendosi nell'ipotesi dell'art. 5 lett. a) essendosi limitato il Centro a richiamare la documentazione depositata e ai dati in essa contenuti.
Tuttavia, pur non volendoci soffermare sul deficit di allegazione dell'ente sanitario, si ribadisce quanto affermato già dal Giudice di prime cure, ossia che dai documenti allegati non si rinviene nessun elemento che faccia ritenere correttamente dimostrato il superamento del budget di spesa suddetto.
A tal proposito:
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- dalla nota prot. n. 11 dell'1.2.2019, inviata in data 5.2.2019 al soggetto aggregatore “ - parte contrattuale come sopra Controparte_2 riportate e di cui il è organo esecutore - si desume che la data Controparte_9 presuntiva di esaurimento del tetto di spesa previsto per il I trimestre 2019 per le sole prestazioni recanti la lettera R sarebbe stata il 28 gennaio 2019;
- dalle note prot. n. 21 del 25.2.2019 e n. 22 del 27.2.2019 la data di esaurimento presuntiva del tetto di spesa per la macroarea patologia clinica/laboratorio di analisi oscilla tra il 15.2.2019 presuntivamente previsto dalla prima nota e il 23-
25.2.2019 della seconda. In entrambi i casi si tratta di meri dati presuntivi a cui manca la possibilità di confronto con i dati elaborati a consuntivo;
- dalla nota n. 35839 del 5.3.2019 nemmeno si desumono i dati a consuntivo dello sforamento, trattandosi di mera comunicazione rivolta ai Direttori dei Distretti sanitari inerente ad accorgimenti da adottare sulla fatturazione delle prestazioni di Laboratorio contraddistinte con la lettera “R”;
- dalle notifiche di addebito n. prot. 56221 del 10.4.2019 - poi revocata dalla n. prot.
64979 del 2.5.2019 - e dalla n. 42370/A del 15.5.2019 si evincono solo gli importi asseritamente ritenuti non liquidabili ma nulla si dice in ordine alla data di sforamento a consuntivo né di R.T.U. applicate alla CP_1
- ulteriormente, nemmeno dalla nota prot. n. 167747 del 6.11.2020, a firma del
Direttore del DS n. 52, in cui, nel prospettare le vicende oggetto di causa al
Servizio Affari Legali della , viene richiamata la documentazione Controparte_5 suddetta da cui, come esposto, non si desumono i dati a consuntivo;
- infine, la nota recante n. prot. 164687 del 2.11.2020 è una relazione della che effettua una mera ricognizione dei Controparte_10
Part pagamenti effettuati dall' ispetto alle fatture oggetto del giudizio, da cui nulla si può desumere in ordine alle date a consuntivo.
Alla luce di quanto esaminato, come affermato da recente giurisprudenza di questa Corte, il superamento del tetto di spesa di branca può essere determinato solo valutando i dati consuntivi e solo attraverso questi, mediati dalla necessaria attività di analisi del Tavolo
Tecnico, può essere determinato il contributo fornito dal Centro allo sforamento e quindi la percentuale di R.T.U. applicabile alla singola struttura sanitaria.
Applicando tale principio al caso di specie ne deriva che l'assenza dei dati consuntivi non permette di ritenere se le prestazioni rese dalla struttura sanitaria oggetto del giudizio
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de quo rientrino o meno nel limite di spesa previsto dalla soglia di spesa trimestrale prevista contrattualmente.
Pertanto, considerati i principi in maniera di onere probatorio circa il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa oramai graniticamente affermatisi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e considerata la precisa contestazione operata dalla anche in questo grado circa l'assenza di dati consuntivi e della percentuale di CP_1
R.T.U. da applicare alla struttura sanitaria appellata, deve ritenersi corretto il ragionamento del Giudice di prime cure in ordine al mancato raggiungimento dell'onere probatorio del fatto impeditivo posto a carico dell'ente sanitario.
Di conseguenza, il rigetto del motivo appena esposto determina l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dall'appellante. Parte
III. Per tutto quanto esposto, l'appello dell' va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. In virtù del rigetto dell'appello proposto dall' , quest'ultima Controparte_5 va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che vanno liquidate d'ufficio sulla scorta delle Controparte_1 risultanze processuali e del valore della controversia (cause di valore da € 52.000,01 ad
€ 260.000,00 €), tenendo conto dell'attività in concreto svolta. Pertanto, sono dovuti €
7.800,00 per i compensi, € 1.170,00 per spese generali nella misura di legge ( in totale €
8.970,00) , oltre ulteriori eventuali accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo NE e dell'avv. Vincenzo Simonelli, nella misura del 50% ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla il Controparte_5
31 maggio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 17 marzo 2023 e recante il n. 804/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente Controparte_5 grado che liquida nel complessivo importo di € 8.970,00 oltre eventuali ulteriori
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accessori, se dovuti, da distrarre in favore degli avv.ti Vincenzo NE e Vincenzo
Simonelli, nella misura del 50% ciascuno;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025 il Presidente est.
AT OL
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