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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1604/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv Vinci Giuseppe Parte_1
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in legge viale CP_1
Marche
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.2.2022, la ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro CP_1 per sentir accertare il diritto all'intervento del fondo di garanzia in relazione all'importo di Euro 1.839,00 per crediti afferenti alle ultime tre mensilità di lavoro, con conseguente condanna dell' al CP_1 relativo pagamento, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento di tale pretesa parte attorea, premesso di aver lavorato per la società dal 5.9.2018 al 31.10.2018, ha dedotto di aver CP_2 proposto in data 6.7.2021 domanda di intervento del Fondo di Garanzia con la quale richiedeva la liquidazione dei crediti di lavoro pari ad euro 1.839,00 ai sensi dell' art 2 l 297/82 e degli artt 1 e 2 D Lgs 80/92 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la e della esperita CP_2 azione esecutiva (in virtù di decreto ingiuntivo n 444/2019 emesso il
28.3.2019 dal Tribunale di Lecce) con esito negativo (come da verbale di pignoramento negativo del 4.5.2021) per inattività di quest' ultima società attualmente in liquidazione. Il ricorrente ha dato atto del rigetto della domanda, sul presupposto della insufficienza della documentazione prodotta e della mancanza di prova della reiezione dell' istanza di fallimento.
L' regolarmente citato è rimasto contumace. CP_1
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi del' art 127 ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza - sulle conclusioni rassegnate dalla parti - la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La L. n. 297 del 1982, art. 2, - istitutivo del fondo di garanzia - prevede che "
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui al
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. (...).
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto (...)".
Il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, - teso a garantire i crediti di lavoro
- prevede poi che "1. nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. 29 maggio
1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Il D.Lgs. n. 80 del 1992, successivo art. 2, comma 1, prevede infine che
"il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma
1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
Tanto premesso, l'intervento del fondo di garanzia presuppone, CP_1 laddove il datore di lavoro sia soggetto alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento e l'ammissione allo stato passivo oppure, quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la prova dell'esito negativo dell'esecuzione forzata.
La Suprema Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585/2011, n.
7466/2007, n. 1178/2009, n. 15662/2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, tra le quali si ritiene possa essere ricompresa quella di mancata presentazione dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito (cfr. Cass. n. 15369/2014).
L'interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali: siffatta interpretazione esclude, peraltro, quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n. 11379/2008).
Pertanto, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297/82 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. e delle ultime mensilità a carico del fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' CP_1 alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva. Tanto premesso deve rilevarsi che parte attorea, in data 28.3.2019 ha ottenuto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n 444/2019 del Tribunale di Lecce per il pagamento della somma di euro 1839,00 a titolo di ultime mensilità relative al periodo dal 5.9.2018 al 31.10.2018 a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22 febbraio 2019.
Dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice emerge altresì che l' esecuzione forzata è rimasta senza utile effetto (v. verbale di pignoramento negativo a dimostrazione della tentata azione esecutiva individuale), che la non ha proprietà immobiliari, che la società è inattiva (v. CP_2 visura camerale) e che il credito è di entità notevolmente inferiore a quella che consentirebbe ex art 15 l fall. la dichiarazione di fallimento.
Non potendosi ritenere che la ricorrente fosse gravata da ulteriori oneri esecutivi, si ravvisano le condizioni previste dalla norma sopra richiamata per l' intervento del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
In considerazione di quanto suesposto la domanda deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire da parte dell' la liquidazione del credito di lavoro dedotto in giudizio CP_1
a carico del Fondo di Garanzia come previsto dall'art 2 legge n 297/82 e per l'effetto condanna l al pagamento della somma di euro 1839,00 a tale CP_1 titolo in suo favore, oltre interessi legali e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1 ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lecce, lì 8/10/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv Vinci Giuseppe Parte_1
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in legge viale CP_1
Marche
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.2.2022, la ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro CP_1 per sentir accertare il diritto all'intervento del fondo di garanzia in relazione all'importo di Euro 1.839,00 per crediti afferenti alle ultime tre mensilità di lavoro, con conseguente condanna dell' al CP_1 relativo pagamento, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento di tale pretesa parte attorea, premesso di aver lavorato per la società dal 5.9.2018 al 31.10.2018, ha dedotto di aver CP_2 proposto in data 6.7.2021 domanda di intervento del Fondo di Garanzia con la quale richiedeva la liquidazione dei crediti di lavoro pari ad euro 1.839,00 ai sensi dell' art 2 l 297/82 e degli artt 1 e 2 D Lgs 80/92 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la e della esperita CP_2 azione esecutiva (in virtù di decreto ingiuntivo n 444/2019 emesso il
28.3.2019 dal Tribunale di Lecce) con esito negativo (come da verbale di pignoramento negativo del 4.5.2021) per inattività di quest' ultima società attualmente in liquidazione. Il ricorrente ha dato atto del rigetto della domanda, sul presupposto della insufficienza della documentazione prodotta e della mancanza di prova della reiezione dell' istanza di fallimento.
L' regolarmente citato è rimasto contumace. CP_1
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi del' art 127 ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza - sulle conclusioni rassegnate dalla parti - la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La L. n. 297 del 1982, art. 2, - istitutivo del fondo di garanzia - prevede che "
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui al
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. (...).
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto (...)".
Il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, - teso a garantire i crediti di lavoro
- prevede poi che "1. nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. 29 maggio
1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Il D.Lgs. n. 80 del 1992, successivo art. 2, comma 1, prevede infine che
"il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma
1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
Tanto premesso, l'intervento del fondo di garanzia presuppone, CP_1 laddove il datore di lavoro sia soggetto alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento e l'ammissione allo stato passivo oppure, quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la prova dell'esito negativo dell'esecuzione forzata.
La Suprema Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585/2011, n.
7466/2007, n. 1178/2009, n. 15662/2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, tra le quali si ritiene possa essere ricompresa quella di mancata presentazione dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito (cfr. Cass. n. 15369/2014).
L'interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali: siffatta interpretazione esclude, peraltro, quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n. 11379/2008).
Pertanto, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297/82 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. e delle ultime mensilità a carico del fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' CP_1 alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva. Tanto premesso deve rilevarsi che parte attorea, in data 28.3.2019 ha ottenuto il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n 444/2019 del Tribunale di Lecce per il pagamento della somma di euro 1839,00 a titolo di ultime mensilità relative al periodo dal 5.9.2018 al 31.10.2018 a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22 febbraio 2019.
Dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice emerge altresì che l' esecuzione forzata è rimasta senza utile effetto (v. verbale di pignoramento negativo a dimostrazione della tentata azione esecutiva individuale), che la non ha proprietà immobiliari, che la società è inattiva (v. CP_2 visura camerale) e che il credito è di entità notevolmente inferiore a quella che consentirebbe ex art 15 l fall. la dichiarazione di fallimento.
Non potendosi ritenere che la ricorrente fosse gravata da ulteriori oneri esecutivi, si ravvisano le condizioni previste dalla norma sopra richiamata per l' intervento del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
In considerazione di quanto suesposto la domanda deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire da parte dell' la liquidazione del credito di lavoro dedotto in giudizio CP_1
a carico del Fondo di Garanzia come previsto dall'art 2 legge n 297/82 e per l'effetto condanna l al pagamento della somma di euro 1839,00 a tale CP_1 titolo in suo favore, oltre interessi legali e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1 ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lecce, lì 8/10/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa