Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 6027/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________ Avv. ALESSI CHRISTIAN) Parte_1
per ricorrente
CONTRO
[...]
___________________________
(Avv. PIRAS Controparte_1
Il Cancelliere MARIANTONIETTA e Avv. DOA ALESSANDRO)
(Avv. MARCHESE TINDARA) Controparte_2
Resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 04/02/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
annulla l'intimazione di pagamento n 29620229002805769000, notificata in data
09/05/2022, limitatamente alla cartella e agli AVA: n. 29620110014091330, n.
59620120006521104 e n. 59620150003316282, rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere, e all'ava n. 59620160003068506 di cui dichiara prescritto il credito;
rigetta il ricorso nella restante parte;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 16/06/2022 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , proponendo CP_1 Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229002805769000,
notificata in data 09/05/2022, dell'importo complessivo di € 18.597,48 di cui alla seguente cartella di pagamento e ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 29620110014091330, per un importo di euro 2.311,42, notificata in data
30/06/2011;
- n. 59620120006521104, per un importo di euro 2.403,33, notificato in data
31/01/2013;
- n. 59620150003316282, per un importo di euro 2.468,22, notificato in data
04/12/2015;
- n.59620160003068506, per un importo di euro 2.423,16, notificato in data
18/05/2016;
- n. 59620160007813021, per un importo di euro 2.371,45, notificato in data
28/12/2016,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro relativi a contributi previdenziali fissi per gli anni 2010, 2011, 2012, CP_3
2014 e 2015 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione (stante la regolare notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione) ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, chiedendone nel merito il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in Controparte_2
via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità
dell'intimazione di pagamento, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti il merito della pretesa. Evidenziava,
altresì, che era intervenuto l'annullamento automatico ex lege n. 197/2022 (Legge
di bilancio 2023), art. 1, commi da 222 a 230, della cartella di pagamento n.
29620110014091330 e degli avvisi di addebito n. 59620120006521104 e n.
59620150003316282. Chiedeva, dunque, in relazione a detti titoli, dichiararsi cessata la materia del contendere. Contestava, nel merito, ciascuno dei motivi dell'opposizione e negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione.
Successivamente, con note conclusive depositate in data 19/06/2024, parte ricorrente eccepiva la tardiva costituzione del Concessionario della Riscossione,
benché regolarmente citato in giudizio, e la conseguente inutilizzabilità ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., della documentazione prodotta dallo stesso agli atti di causa.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso va parzialmente accolto nei limiti di seguito esposti.
Occorre in via preliminare chiarire che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Invero, l'intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella
(equivalente al precetto) si inserisce nella procedura speciale di riscossione forzata e costituisce dunque un atto esecutivo, impugnabile sia come tale se viziato, sia come espressivo della volontà di procedere alla concreta esecuzione forzata, per le contestazioni di merito.
Nel caso in cui il contribuente lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva
(Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez.
U.
4.3.2008 n.5791).
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' - da far Controparte_4
valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.
18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata ben al di là di esso.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente. Deve, infatti,
rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_5
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare
valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dagli Enti
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618-bis c.p.c.). Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.
8061).
Va, ancora, evidenziata l'infondatezza della censura afferente all'incompletezza dell'avviso di intimazione con riguardo alla quantificazione degli interessi applicati e alla loro decorrenza temporale, atteso che il tasso di interesse è di diretta derivazione normativa e l'intimazione, redatta con modalità indubbiamente analitica e dettagliata, ben consente di effettuare qualsivoglia verifica essendo specificate le singole decorrenze e il criterio di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquidazione applicato.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati (Cass.
15/04/2011, n. 8613).
Preliminarmente, in ordine alla inammissibilità dei documenti prodotti da CP_6
tardivamente costituita, si osserva quanto segue.
Recentemente la locale Corte d'Appello, (cfr. Sentenza n. 1037/2022 del 02/11/2022 -
cfr. anche Sentenza n. 1081/2022 del 10/11/2022) ha ribadito un principio ormai assodato, sottolineando che «Va [..] disattesa la doglianza che si appunta
sull'inammissibilità della documentazione offerta dalla Concessionaria della Riscossione –
che il Tribunale ha, invece, ritenuto di dovere esaminare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., [..]
Erano, difatti, utilizzabili gli atti tardivamente prodotti in prime cure dalla CP_2
che aveva eccepito di avere tempestivamente interrotto i termini di prescrizione, atteso che
gli stessi risultavano indispensabili in quanto finalizzati a dimostrare tale interruzione.
Con l'ordinanza n. 14755/2018 (e la conforme sent. n.23518/2019), la Suprema Corte ha
richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della rilevabilità
anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'eccezione di
interruzione della prescrizione, configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di
prescrizione) come eccezione in senso lato, ancorché sulla base di allegazioni e di prove
ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al
rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio
dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti
rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010)”; ha affermato la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Corte, in proposito, che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene
in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore
e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il
giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il
merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art.
4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, D.lgs n. 46/1999, le
parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con
il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”; ha sottolineato, quindi, che “tali principi,
già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo
ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività
dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in
rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte
del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di
riscossione”. (cfr. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018 -Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per
contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta
interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva
preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione
del concessionario nel giudizio di primo grado). Si tratta di regola processuale destinata a
valere, a maggior ragione, anche nell'ipotesi in cui la pretesa contributiva sia fatta valere
CP_ dall' con l' avviso di addebito che, sostituendo e accorpando in sé le funzioni sia della
formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto
di precetto), ha attribuito all'Istituto uno strumento immediato – gestibile direttamente,
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro senza la necessaria collaborazione con altri soggetti – per la creazione in suo favore di un
titolo esecutivo stragiudiziale, come espressamente previsto dal precetto legislativo.»
Ne consegue che, come precisato dalla Corte d'appello di Palermo, il giudice è tenuto a
valutare (acquisendola ex art 421 cod. proc. civ.) la documentazione a supporto
dell'eccezione di interruzione (quand'anche depositata tardamente), in quanto «una volta
introdotta nella dialettica processuale mediante la pur generica allegazione dell'istituto
resistente, il giudice aveva il dovere di esaminare avvalendosi all'uopo di tutta la
documentazione utile a tal fine, già ritualmente acquisita, perché tempestivamente
prodotta dalle parti, ovvero acquisibile mediante i predetti poteri officiosi».
Ciò posto, va rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portate dalla cartella di pagamento n. 29620110014091330 e dagli avvisi di addebito n. 59620120006521104 e n. 59620150003316282, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 “Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni
di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge28 giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal
184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in
conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi
contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali
effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente
acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame degli estratti di ruolo concernenti i detti titoli, allegati dal
Concessionario nella propria memoria difensiva (cfr. all.B1.pdf), risulta che gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015), non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 29620110014091330 e dagli avvisi di addebito n.
59620120006521104 e n. 59620150003316282, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
***
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici impugnati, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n. 46/99,
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro
entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In primo luogo, va osservato come risulti dimostrata, sulla scorta della documentazione in atti, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n.
59620160003068506000 e n. 59620160007813021000 all'indirizzo della ricorrente.
Invero, l'Ente impositore ha dato prova dell'avvenuta notifica, in data 19/05/2016,
via posta raccomandata, per il tramite di dell'avviso di Controparte_7
addebito n. 59620160003068506000, producendo l'avviso di ricevimento sottoscritto (cfr. allegato “Fascicolo R.G. 6027-2022.zip” memoria di CP_1
costituzione . CP_1
Con riguardo all'avviso di addebito n. 59620160007813021000, la notifica risulta avvenuta, sempre per il tramite di con il decorso della Controparte_7
compiuta giacenza, sulla base della dichiarazione dell'agente postale di avere lasciato avviso, all'indirizzo del destinatario, del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale in data 28/11/2016 (cfr. allegato “Fascicolo R.G. 6027- CP_1
2022.zip” memoria di costituzione . CP_1
Orbene, parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 59620160007813021000, poiché eseguita senza il rispetto delle formalità di legge previste dalla L. n. 890/1982, avendo l'Ente impositore prodotto la sola raccomandata inviata e restituita al mittente per compiuta giacenza, ma non l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., né la raccomandata informativa del deposito stesso.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la Legge n.
890/1982, perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ. Sez.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro VI Ord. Del 29/08/2017,n. 20506; Cass. civ. sez. VI Civ. Ord. 2 marzo 12 aprile 2016, n.
7184; Cass.civ. Sez. V, 18/03/2016, n. 5397), la quale ha precisato che “alla stregua di
quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la
disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può
essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza l'intermediazione
dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale
ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla
Legge 20 novembre 1982 n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita
dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.pc. Ne consegue che, difettando apposite previsioni
della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione
specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ., superabile
solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di
prenderne cognizione”.
Da ciò discende che l'attestazione di compiuta giacenza integra di per sé la presunzione di conoscenza richiesta dal citato art. 1335 cod. civ., senza che sia necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa del deposito ex art. 140 c.p.c., trovando applicazione la disciplina delle raccomandate ordinarie
(D.P.R. 29 maggio 1982 n.655),
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai, far valere in questa sede – come in effetti ha fatto – eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Fatta questa premessa e ritenuta ammissibile la documentazione prodotta da occorre verificare se l'invocata prescrizione si sia compiuta. CP_6
Va innanzitutto chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale come stabilito dall'art. 3 – co 9 – L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente
perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto
essenziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella – avendo natura di atto amministrativo – è priva di efficacia di
giudicato” (Cass. civ., sez. Lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ora, tornando alla disamina dei sopra menzionati avvisi di addebito n.
59620160003068506000 e n. 59620160007813021000, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica da parte di rispettivamente in data 19/05/2016 e in CP_1
data 28/12/2016 per compiuta giacenza, ai fini del maturare dei termini di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18, (“Decreto Cura
Italia”), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, “i termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9,
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, sono
sospesi dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione … omissis…”.
La lettura coordinata delle due norme, che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione, caratterizzati dalla soluzione di continuità, comporta che nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23/02/2020 al 30/06/2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal
01/07/2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Inoltre, per effetto dell'art. 11 comma 9 del D.L. n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni.
Orbene, con riguardo al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito n.
59620160003068506000, avvenuta in data 18/05/2016, l'eccezione di prescrizione risulta fondata, stante il decorso del termine quinquennale tra tale data e la data della notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 09/05/2022, pur
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dagli artt. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18 e 11, comma 9,
del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 per come sopra già illustrato (gg. 311), in assenza di atti interruttivi.
Invero, i crediti sottostanti si sarebbero estinti, per prescrizione, il 18/05/2021;
aggiungendo a tale data la sospensione Covid di giorni 311, il termine viene a perfezionarsi il 25/03/2022. Quindi il termine di prescrizione risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione impugnata (09/05/2022).
Di contro, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 59620160007813021000, notificato per compiuta giacenza il 28/12/2016. Invero, i crediti si sarebbero estinti, per prescrizione, il 28/12/2021; aggiungendo a tale data la sospensione Covid di giorni
311, il termine prescrizionale, perfezionatosi in data 04/11/2022, viene interrotto dalla notifica (in data 09/05/2022) dell'intimazione di pagamento impugnata.
In definitiva, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'automatico annullamento ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 dei carichi riguardanti contributi previdenziali portati dalla cartella di CP_3
pagamento n. 29620110014091330 e dagli avvisi di addebito n. 59620120006521104
e n. 59620150003316282 e la intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620160003068506000.
Di contro, non può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 59620160007813021000, in applicazione di quanto disposto dal legislatore in periodo emergenziale Covid, ragion per cui i relativi crediti restano dovuti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell' delle CP_2
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite Controparte_2
tra la ricorrente e l' CP_1
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'Avvocato Christian Alessi, che ha dichiarato di avere anticipato le somme occorrenti all'instaurazione del giudizio senza percepire compenso alcuno.
Stante l'esito complessivo della lite, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PP..QQ..MM..
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 4.04.2025
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- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro