TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3744/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3744/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. MARTONE LUCA Pt_1 Parte_1
Per l'avv. AZ RI Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa come da note conclusive
Il difensore di parte convenuta precisa come da foglio già depositato telematicamente Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.55
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 13 pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3744/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTONE LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 39 MILANOpresso il difensore avv. MARTONE LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZ Controparte_1 P.IVA_2
RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Turati 9 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. AZ RI
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'improponibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente sig. ; CP_2
In via principale, dichiarare, per le causali esposte in premessa ed in accoglimento dell'eccezioni sollevate, inesistente giuridicamente, nullo, annullare ed, in ogni caso, revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dall'opposta, col ricorso per decreto ingiuntivo del quale si discute, con ogni pronuncia consequenziale;
In via subordinata, dichiarare inammissibile, per i motivi indicati in premessa e comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni avversa richiesta, con ogni pronuncia consequenziale. In via gradata, nella denegata ed assurda ipotesi e non creduta, in cui l'Ill.mo pagina 3 di 13 Giudice, dovesse, per qualsivoglia ragione, motivo, tenere in considerazione che la parte avversa avrebbe diritto ad un ripristino dei danni attuare una riduzione degli stessi nella misura ritenuta di giustizia ed in maniera più equa. Per l'effetto condannare l' , con sede in Alessandria Controparte_1 alla Via Spalto Borgoglio n. 80, nella persona del titolare sig. , Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.; Salvis Juribus
Per parte convenuta opposta:
"Piaccia all' Ill.mo BU, Previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
IN VIA PRELIMINARE
-Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta esecuzione, oltre che per tutti i motivi di cui in pregressa narrativa, come supportati dalla documentazione prodotta ed allegata al presente atto.
- Rigettare integralmente le richieste avanzate dall'attore in opposizione, in quanto del tutto destituite in fatto e in diritto e, pertanto, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui in pregressa narrativa così come ulteriormente supportati dalla prodotta ed allegata documentazione prodotta e allegata in fase monitoria.
- Condannare, quindi, l'attrice in opposizione al pagamento dell'importo pari 11.896,22= a favore della ditta esponente, oltre ad interessi e spese legali così come liquidati in decreto ingiuntivo,
- Condannare comunque e in ogni modo l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 1234/2022 Controparte_1
(R.G. n. 2765/2022) del 04/11/2022 emesso dal BU di Alessandria nei confronti della ditta individuale di che ingiungeva di pagare la Parte_1 Parte_1
somma di € 11.896,22) oltre gli interessi e spese ivi liquidate per lavoro di riparazione sul carrello elevatore marca , modello DFG435, matricola FN488811, di proprietà CP_3
della ditta opposta.
Ha proposto opposizione l'ingiunta la quale eccepisce il difetto della legittimazione ad agire del sig. , nei confronti della ditta di CP_2 Parte_1 [...]
Ebbene, primariamente occorre evidenziare che da un'attenta analisi del ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo di controparte (doc. n. 2), depositato innanzi all'intestato BU, emerge erroneamente che il titolare/legale rappresentante pro tempore indicato della ditta individuale:
pagina 4 di 13 “ sedente in Alessandria via Soalto Borgoglio 80, P.IVA Controparte_1
sia il sig. ”. P.IVA_3 CP_2
Ne consegue, che anche sul decreto ingiuntivo telematico risulta segnato il nominativo “sig.
” quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale CP_2 CP_1
, P.IVA
[...] P.IVA_3
La carenza di legittimazione ad agire del sig. , è dimostrata dalla circostanza che CP_2 dall'esame della visura camerale aggiornata, della Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Alessandria- Asti, della ditta individuale (doc. n. 3), Controparte_1
si evince che il titolare dell'impresa è il sig. , e non il sig. , Controparte_1 CP_2 siccome quest'ultimo è privo della legittimazione ad agire. In aggiunta, si eccepisce che il numero della partita iva riconducibile alla corretto è e Controparte_1 P.IVA_2
non quello indicato in maniera non esatta sull'istanza per decreto ingiuntivo. Ma, per di più, anche l'indirizzo della sede legale non corrisponde a quello effettivo di Via Spalto Borgoglio.
Nel merito la ditta nel mese di febbraio 2022, si è rivolta alla ditta Parte_1
Contro di , per il noleggio di un carrello elevatore, allo scopo di realizzare dei Controparte_1
lavori di smobilitazione, all'interno dello stabilimento di Villanova Monferrato. In Parte_2 effetti, nel mese di maggio 2022, al termine dell'espletamento delle mansioni, il carrello elevatore affittato, marca , modello DFG435, matricola FN488811, di proprietà CP_3 della ditta è stato ritirato da quest'ultima presso la predetta Controparte_1
industria. All'uopo, occorre specificare che tra le parti non è stato ufficializzato alcun contratto scritto, ma, neanche alcun verbale di consegna e di riconsegna è stato redatto, che, per l'appunto, prevedeva il nolo dell'anzidetto carrello elevatore. Al riguardo, si eccepisce che sarebbe stato quanto meno logico e razionale, aspettarsi un documento di trasporto (d.d.t.) che nello specifico, disciplinava il conferimento e la custodia del bene noleggiato, e la successiva restituzione del medesimo. Stante pertanto la mancanza di un contratto sottoscritto inter partes, scaturisce che tra le stesse ha effetto solamente l'intesa orale. Orbene, la controparte a sostegno della propria richiesta di pagamento asserisce che abbia effettuato un intervento di riparazione al succitato carrello, in quanto sarebbero stati riscontrati dei danni, che però non è dato sapere di quale natura ed in quale misura.
pagina 5 di 13 Per mero scrupolo difensivo, si confuta che al momento della riconsegna del bene affittato, la parte avversa non ha sollevato alcuna doglianza nei confronti dell'istante. Sul punto, è opportuno precisare che per unanime consuetudine la rilevazione e l'addebito dei danni sul bene concesso a noleggio, devono essere concordati, in fase di restituzione del medesimo, ma, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi successivi, alla riconsegna, con l'allegata documentazione comprovante il nocumento.
La controparte in sede di resa del carrello elevatore, non ha sollevato alcuna contestazione sui presunti danni. Bensì; solamente in data 01 luglio 2022 ha inviato all'indirizzo p.e.c. una comunicazione, con la quale, riferiva di non aver ricevuto alcun Email_1 riscontro all'email inviata, in data 24/05/2022, all'indirizzo di posta elettronica sui supposti danni, che sarebbero stati causati, al mezzo noleggiato. Inoltre, Email_2 veniva rilevato: “ci sentiamo in dovere di trasmettervi nuovamente, in allegato alla presente, il preventivo n. 33. 2022.L datato 24/05/2022. Visionando il documento potete prendere atto dell'ammontare della somma necessaria alla riparazione dei danni arrecati al carrello elevatore di nostra proprietà, derivati da un cattivo utilizzo dello stesso. Nessuna risposta ci è pervenuta neanche al sollecito, inviato sempre allo stesso indirizzo in data 27/05/2022” (doc. n. 4).
L'indirizzo di posta elettronica ordinaria non è attribuibile alla Email_2 Parte_1
e non è alla stessa riconducibile, la quale, aveva provveduto ad indicare i propri
[...]
contatti alla controparte per le eventuali comunicazioni, ma, anzi, in aggiunta non rappresenta un indirizzo di posta elettronica certificata o ufficiale. Oltretutto si obietta che l'anzidetta email non contiene nessun allegato riconducibile al nominato preventivo (n. 33. 2022.L datato
24/05/2022) richiamato dalla parte avversa, ma fine di conseguire il provvedimento monitorio l'opposta si è fatta rilasciare la fattura n. 353/2022 del 06/09/2022, (doc. n. 5) la quale, è palesemente sintetica in quanto alla voce descrizione menziona: “intervento di riparazione per ns. carrello elevatore marca modello DFG435 matricola FN488811 ritirato CP_3
presso il cantiere da voi segnalato a fine noleggio da voi effettuato come ns. preventivo n.
33.2022L. del 24/05/2022 inviato via email in data 24/05/2022”.
Però, senza che al documento fiscale siano indicate le ore ed il costo della mano d'opera, il Contro costo del trasporto del bene dalla officina allo stabilimento di Villanova Parte_2
Monferrato e viceversa. pagina 6 di 13 In assenza di documentazione relativamente al ritiro e alla consegna non può essere imputata alcuna responsabilità, siccome ha pienamente adempiuto ai propri obblighi: presa in consegna la cosa, e conservata la stessa con la diligenza del buon padre di famiglia, pagando il relativo corrispettivo convenuto nei termini pattuiti, e infine, restituendo la cosa nel termine convenuto al legittimo proprietario.
In ogni caso agli atti del procedimento, non risulta versato alcun contratto e/o accordo sottoscritto, che possa giustificare le richieste azionate in sede monitoria dalla originaria ricorrente “ , né tanto meno, la prova dell'avvenuta esecuzione Controparte_1
dell'invocato intervento di riparazione, dedotto con la predetta procedura.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta opposta deducendo:
-sull'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione ad agire, parte avversa sostiene tale carenza, sulla scorta di un refuso risultante in atti laddove viene citato un soggetto diverso, quale legale rappresentante, nonché della partita iva legata a tale soggetto ed altresì della sede operativa;
la delega alle liti resa al difensore, si dimostra consona ed operativa a pieno titolo indicando in maniera corretta: sia il legale rappresentante, che il c.f./p.iva ad esso appartenente nonché la sede legale.
Sul punto si è pronunciato il BU di Reggio Emilia, il quale con Sentenza n. 1202/2022 del 17-11-2022), ha sancito: "... In via preliminare si dà atto del mero errore materiale commesso dall'opposto, consistito nell'aver indicato, nel ricorso monitorio, la denominazione
“### S.r.l.” anziché “### S.r.l.”. Tale refuso non ha generato alcun dubbio in ordine all'individuazione della società ingiunta (###, tenuto conto che le fatture allegate al ricorso monitorio sono tutte intestate alla ### riportano la stessa partita Iva (P.I.:###) e la stessa sede indicate nel ricorso monitorio
Infatti il contratto di noleggio si perfezionò a suo tempo come da preventivo inviato dalla Pt_3
OMC e relativo pagamento del noleggio stesso da parte della Food (doc.n.3) Parte_4
Così come l'utilizzo dell'indirizzo mail di posta si attestava essere Email_3 Email_2
l'indirizzo fornito dalla debitrice e attraverso cui erano stati intrattenuti i rapporti di natura commerciale, di talché attraverso il medesimo indirizzo di posta elettronica, veniva inviato in pagina 7 di 13 data 24/05/2022 il preventivo n. 33/2022 datato 24/05/2022 concernente il ripristino interessante la macchina operatrice, circa le caratteristiche pretese dalle legge, onde rendere il medesimo in piena operatività di sicurezza.
Stante il mancato riscontro di controparte , quale unica risultanza della pretesa economica così spiegata, parte creditrice rinnovava la necessità di adoperarsi ai fini di una condotta consona ad un pieno adempimento dell'obbligazione debitoria in data 01/07/2022 esperita attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata e rispondente a senza pur tuttavia Email_1
ottenere: né risposta, né alcun ristoro economico.
Il mezzo veniva restituito dopo aver sùbito danni periziati per euro 9751,00 e soprattutto la totale malafede scaturente dal non aver notiziato di tale danno il noleggiatore.
E' stata posta in essere una prima riparazione del noleggiatore in costanza di un disastroso utilizzo da parte del noleggiante in data 05/04/2022 da cui è scaturita regolare fattura n.
150/2022.
Dopodiché all'esito del ritiro del carrello elevatore sortito nel maggio 2022, si evidenziava che il medesimo era stato gravemente danneggiato, come comprovato dai rilievi fotografici esperiti dal perito in sede di estensione della relazione di stima avarie.
Dai fotogrammi resi, si evidenziano: danni al parafango, danni pedana e laterali, deformazione del montante a cui vanno aggiunti i danni meccanici emersi a seguito dello smontaggio delle elencate parti.
Si è quindi reso necessario porre in essere le riparazioni del caso da cui ha originato la fattura n.
353 del 06/09/2022.
*
Preliminarmente, quanto all'eccezione dell'opponente, inerente la legittimazione dell'opposta relativamente al ricorso monitorio, è indicato il ricorrente quale “ditta individuale
OMC sedente in Alessandria via Soalto Borgoglio 80- p.I.V.A. Controparte_1
e sede operativa sita in Quattordio (AL) via Circonvallazione 30, in persona del P.IVA_3 suo titolare/legale rappresentante pro tempore Sig “ CP_2
Vi è quindi un riferimento errato quale legale rappresentante a soggetto estraneo alla pagina 8 di 13 ditta.
Peraltro, è pacifico che nel caso di ditta individuale il rappresentante legale coincide con il titolare dell'azienda, già indicato in . Controparte_1
Nella procura, inoltre, il soggetto ricorrente è indicato esattamente.
L'errore, pertanto, non incide in alcun modo nella identificazione della parte, non essendovi possibile incertezza sull'individuazione della stessa, e certamente non nell'ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame del merito della controversia, parte opponente lamenta che il ricorrente ha agito “senza che sia stata fornita la prova della esistenza di un qualsivoglia rapporto, sussistente tra le parti. In ogni caso, va precisato che, agli atti del procedimento, non risulta versato alcun contratto e/o accordo sottoscritto, che possa giustificare le richieste azionate in sede monitoria “
Tale difesa è , tuttavia, in aperto contrasto con quanto affermato nel medesimo atto ove alla difesa afferma che gli “ preme rilevare che la ditta nel mese di Parte_1
febbraio 2022, si è rivolta alla ditta , per il noleggio di un carrello Controparte_1 elevatore, allo scopo di realizzare dei lavori di smobilitazione, all'interno dello stabilimento di Villanova Monferrato. In effetti, nel mese di maggio 2022, al termine Parte_2 dell'espletamento delle mansioni, il carrello elevatore affittato, marca , modello CP_3
DFG435, matricola FN488811, di proprietà della ditta è stato Controparte_1
ritirato da quest'ultima presso la predetta industria.”
Peraltro, il rapporto è stato poi pacificamente ammesso nelle memorie istruttorie e confermato dai testi nonché documentato da preventivo e bonifico prodotti, per cui va accertato l'intercorso rapporto tra le parti avente ad oggetto il contratto di noleggio del mezzo di cui si tratta.
Il contratto di noleggio deve essere ricondotto alla locazione di beni mobili e per questo motivo non necessita di forma scritta per la sua validità.
In ordine alla imputabilità del danno lamentato, la ST impiegata presso la Tes_1
pagina 9 di 13 Contro
ha riferito che al momento della consegna alla ditta il predetto Parte_1
carrello era perfettamente funzionante e integro, precisando che “ All'atto del ritiro del carrello risultavano evidenti gli ingenti danni riportati dal carrello noleggiato, giusta documentazione fotografica che si rammostra (all. n. 3) lo ho visto alla riconsegna e corrisponde alle foto;
quando era stato consegnato era i condizioni di manutenzione in ordine;
alla restituzione erano stati fatti danni visibili alla carrozzeria” .
Contro
Il ST , collaboratore di ha confermato che al momento della consegna Tes_2
alla ditta il carrello era a posto e al momento del ritiro riportava danni Parte_1
come dalle foto che egli stesso ha scattato al ritiro, danni che ha confermato in quelli descritti in capitolo 8 ovvero "danni al montante primo stadio interno, condotta, alla carrucola e condotta idraulica montante, cuscinetti carrello porta forche, alle forche FEM2, al parabrezza anteriore e ai fanali posteriori".
E' quindi provato che il carrello è stato riconsegnato con i danni descritti non presenti al momento del ritiro.
In ordine al quantum, la parti hanno rinunciato ad insistere per l'ammissione di ctu.
Le parti non hanno prodotto il preventivo, pur citato più volete e allegato a mail di contestazione del danno del 2022.
E', tuttavia, stata prodotta in atti dalla parte opposta relazione tecnica stragiudiziale in ordine alla quantificazione dei danni redatta da esperto del settore e noto come ctu presso questo BU .
Relativamente al valore probatorio di tale documento si osserva che, già consolidata giurisprudenza riteneva che il giudice potesse porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisse adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (Cass. 26550/2011, Cass. 12411/2001, Cass.
1416/1987).
Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di pagina 10 di 13 mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale -qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5286/1980).
A tale risalente giurisprudenza si deve ora aggiungere che, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. ad opera della Legge n. 69 del 18 giugno 2009,il principio c.d. di non contestazione affermato in tale articolo si deve applicare anche alla perizia stragiudiziale che quantifica danni provati in giudizio.
Per tale documento, infatti, vale, a maggior ragione, quanto stabilito dalla Cassazione per un semplice preventivo (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624) per cui se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al parti di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello.
Nella fattispecie la parte opponente non ha fornito alcuna contestazione specifica sulla quantificazione del danno e non ha fornito una valutazione alternativa dello stesso, limitandosi , in ordine al quantum debeatur, a concludere che “ la relazione di parte avversa prodotta, non raggiunge una prova appagante, per procedere con una simile richiesta.” note conclusive opponente e “ Per mero scrupolo difensivo, si desume che la consulenza di parte non assume valenza probatoria ….”
Il mero richiamo agli oneri probatori delle parti, infatti, non costituisce contestazione specifica.
Si consideri inoltre che, nel caso concreto, accertato il danno , anche una riduzione della quantificazione da parte di una Ctu sarebbe assorbita dal costo della stessa da addebitarsi comunque alla parte soccombente, per cui anche per tale motivo si deve aderire alla indicazione delle parti di non disporre ctu.
Per quanto sopra, vista la relazione tecnica di parte ampiamente documentata, la quantificazione del danno può essere accolta come ivi determinata in € 9.751,00. pagina 11 di 13 Va, tuttavia, esclusa l'iva, trattandosi di imprenditore;
la stessa parte procedente in via monitoria in lettera di sollecito datata 22 luglio 2022, richiedeva il pagamento solo dell'importo di € 9.751,00.
Il predetto importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della messa in mora ( raccomandata ricevuta il 27 luglio 2022) trattandosi di obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, ma che costituisce in ogni caso un debito, non di valuta, ma di valore.
Gli interessi sono da calcolarsi applicando il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712, sempre successivamente confermati, quindi previa devalutazione e calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata.
Stante la rideterminazione del credito il decreto ingiuntivo va revocato, considerato, altresì, che al momento del ricorso monitorio il credito non era né liquido, poiché non vi era nessun documento opponibile al debitore in ordine al quantum (nemmeno il preventivo è prodotto nel fascicolo monitorio) tale non essendo l'autoliquidazione effettuata in fattura emessa dallo stesso asserito,all'epoca, creditore, né esigibile, non essendo stata accertata ancora alcuna responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca decreto ingiuntivo n. 1234/2022 (R.G. n. 2765/2022) del 04/11/2022 emesso dal
BU di Alessandria;
-condanna parte attrice in opposizione a pagare in favore di parte convenuta opposta l'importo di € 9.751,00 oltre interessi e rivalutazione, per le causali di cui in motivazione.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 12 di 13 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3744/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per l'avv. MARTONE LUCA Pt_1 Parte_1
Per l'avv. AZ RI Controparte_1
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte attrice precisa come da note conclusive
Il difensore di parte convenuta precisa come da foglio già depositato telematicamente Dopo discussione orale, le parti concordano di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento e il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.55
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 13 pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3744/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTONE LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 39 MILANOpresso il difensore avv. MARTONE LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZ Controparte_1 P.IVA_2
RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Turati 9 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. AZ RI
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'improponibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente sig. ; CP_2
In via principale, dichiarare, per le causali esposte in premessa ed in accoglimento dell'eccezioni sollevate, inesistente giuridicamente, nullo, annullare ed, in ogni caso, revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dall'opposta, col ricorso per decreto ingiuntivo del quale si discute, con ogni pronuncia consequenziale;
In via subordinata, dichiarare inammissibile, per i motivi indicati in premessa e comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni avversa richiesta, con ogni pronuncia consequenziale. In via gradata, nella denegata ed assurda ipotesi e non creduta, in cui l'Ill.mo pagina 3 di 13 Giudice, dovesse, per qualsivoglia ragione, motivo, tenere in considerazione che la parte avversa avrebbe diritto ad un ripristino dei danni attuare una riduzione degli stessi nella misura ritenuta di giustizia ed in maniera più equa. Per l'effetto condannare l' , con sede in Alessandria Controparte_1 alla Via Spalto Borgoglio n. 80, nella persona del titolare sig. , Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.; Salvis Juribus
Per parte convenuta opposta:
"Piaccia all' Ill.mo BU, Previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
IN VIA PRELIMINARE
-Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta esecuzione, oltre che per tutti i motivi di cui in pregressa narrativa, come supportati dalla documentazione prodotta ed allegata al presente atto.
- Rigettare integralmente le richieste avanzate dall'attore in opposizione, in quanto del tutto destituite in fatto e in diritto e, pertanto, confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui in pregressa narrativa così come ulteriormente supportati dalla prodotta ed allegata documentazione prodotta e allegata in fase monitoria.
- Condannare, quindi, l'attrice in opposizione al pagamento dell'importo pari 11.896,22= a favore della ditta esponente, oltre ad interessi e spese legali così come liquidati in decreto ingiuntivo,
- Condannare comunque e in ogni modo l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 1234/2022 Controparte_1
(R.G. n. 2765/2022) del 04/11/2022 emesso dal BU di Alessandria nei confronti della ditta individuale di che ingiungeva di pagare la Parte_1 Parte_1
somma di € 11.896,22) oltre gli interessi e spese ivi liquidate per lavoro di riparazione sul carrello elevatore marca , modello DFG435, matricola FN488811, di proprietà CP_3
della ditta opposta.
Ha proposto opposizione l'ingiunta la quale eccepisce il difetto della legittimazione ad agire del sig. , nei confronti della ditta di CP_2 Parte_1 [...]
Ebbene, primariamente occorre evidenziare che da un'attenta analisi del ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo di controparte (doc. n. 2), depositato innanzi all'intestato BU, emerge erroneamente che il titolare/legale rappresentante pro tempore indicato della ditta individuale:
pagina 4 di 13 “ sedente in Alessandria via Soalto Borgoglio 80, P.IVA Controparte_1
sia il sig. ”. P.IVA_3 CP_2
Ne consegue, che anche sul decreto ingiuntivo telematico risulta segnato il nominativo “sig.
” quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale CP_2 CP_1
, P.IVA
[...] P.IVA_3
La carenza di legittimazione ad agire del sig. , è dimostrata dalla circostanza che CP_2 dall'esame della visura camerale aggiornata, della Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Alessandria- Asti, della ditta individuale (doc. n. 3), Controparte_1
si evince che il titolare dell'impresa è il sig. , e non il sig. , Controparte_1 CP_2 siccome quest'ultimo è privo della legittimazione ad agire. In aggiunta, si eccepisce che il numero della partita iva riconducibile alla corretto è e Controparte_1 P.IVA_2
non quello indicato in maniera non esatta sull'istanza per decreto ingiuntivo. Ma, per di più, anche l'indirizzo della sede legale non corrisponde a quello effettivo di Via Spalto Borgoglio.
Nel merito la ditta nel mese di febbraio 2022, si è rivolta alla ditta Parte_1
Contro di , per il noleggio di un carrello elevatore, allo scopo di realizzare dei Controparte_1
lavori di smobilitazione, all'interno dello stabilimento di Villanova Monferrato. In Parte_2 effetti, nel mese di maggio 2022, al termine dell'espletamento delle mansioni, il carrello elevatore affittato, marca , modello DFG435, matricola FN488811, di proprietà CP_3 della ditta è stato ritirato da quest'ultima presso la predetta Controparte_1
industria. All'uopo, occorre specificare che tra le parti non è stato ufficializzato alcun contratto scritto, ma, neanche alcun verbale di consegna e di riconsegna è stato redatto, che, per l'appunto, prevedeva il nolo dell'anzidetto carrello elevatore. Al riguardo, si eccepisce che sarebbe stato quanto meno logico e razionale, aspettarsi un documento di trasporto (d.d.t.) che nello specifico, disciplinava il conferimento e la custodia del bene noleggiato, e la successiva restituzione del medesimo. Stante pertanto la mancanza di un contratto sottoscritto inter partes, scaturisce che tra le stesse ha effetto solamente l'intesa orale. Orbene, la controparte a sostegno della propria richiesta di pagamento asserisce che abbia effettuato un intervento di riparazione al succitato carrello, in quanto sarebbero stati riscontrati dei danni, che però non è dato sapere di quale natura ed in quale misura.
pagina 5 di 13 Per mero scrupolo difensivo, si confuta che al momento della riconsegna del bene affittato, la parte avversa non ha sollevato alcuna doglianza nei confronti dell'istante. Sul punto, è opportuno precisare che per unanime consuetudine la rilevazione e l'addebito dei danni sul bene concesso a noleggio, devono essere concordati, in fase di restituzione del medesimo, ma, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi successivi, alla riconsegna, con l'allegata documentazione comprovante il nocumento.
La controparte in sede di resa del carrello elevatore, non ha sollevato alcuna contestazione sui presunti danni. Bensì; solamente in data 01 luglio 2022 ha inviato all'indirizzo p.e.c. una comunicazione, con la quale, riferiva di non aver ricevuto alcun Email_1 riscontro all'email inviata, in data 24/05/2022, all'indirizzo di posta elettronica sui supposti danni, che sarebbero stati causati, al mezzo noleggiato. Inoltre, Email_2 veniva rilevato: “ci sentiamo in dovere di trasmettervi nuovamente, in allegato alla presente, il preventivo n. 33. 2022.L datato 24/05/2022. Visionando il documento potete prendere atto dell'ammontare della somma necessaria alla riparazione dei danni arrecati al carrello elevatore di nostra proprietà, derivati da un cattivo utilizzo dello stesso. Nessuna risposta ci è pervenuta neanche al sollecito, inviato sempre allo stesso indirizzo in data 27/05/2022” (doc. n. 4).
L'indirizzo di posta elettronica ordinaria non è attribuibile alla Email_2 Parte_1
e non è alla stessa riconducibile, la quale, aveva provveduto ad indicare i propri
[...]
contatti alla controparte per le eventuali comunicazioni, ma, anzi, in aggiunta non rappresenta un indirizzo di posta elettronica certificata o ufficiale. Oltretutto si obietta che l'anzidetta email non contiene nessun allegato riconducibile al nominato preventivo (n. 33. 2022.L datato
24/05/2022) richiamato dalla parte avversa, ma fine di conseguire il provvedimento monitorio l'opposta si è fatta rilasciare la fattura n. 353/2022 del 06/09/2022, (doc. n. 5) la quale, è palesemente sintetica in quanto alla voce descrizione menziona: “intervento di riparazione per ns. carrello elevatore marca modello DFG435 matricola FN488811 ritirato CP_3
presso il cantiere da voi segnalato a fine noleggio da voi effettuato come ns. preventivo n.
33.2022L. del 24/05/2022 inviato via email in data 24/05/2022”.
Però, senza che al documento fiscale siano indicate le ore ed il costo della mano d'opera, il Contro costo del trasporto del bene dalla officina allo stabilimento di Villanova Parte_2
Monferrato e viceversa. pagina 6 di 13 In assenza di documentazione relativamente al ritiro e alla consegna non può essere imputata alcuna responsabilità, siccome ha pienamente adempiuto ai propri obblighi: presa in consegna la cosa, e conservata la stessa con la diligenza del buon padre di famiglia, pagando il relativo corrispettivo convenuto nei termini pattuiti, e infine, restituendo la cosa nel termine convenuto al legittimo proprietario.
In ogni caso agli atti del procedimento, non risulta versato alcun contratto e/o accordo sottoscritto, che possa giustificare le richieste azionate in sede monitoria dalla originaria ricorrente “ , né tanto meno, la prova dell'avvenuta esecuzione Controparte_1
dell'invocato intervento di riparazione, dedotto con la predetta procedura.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la parte convenuta opposta deducendo:
-sull'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione ad agire, parte avversa sostiene tale carenza, sulla scorta di un refuso risultante in atti laddove viene citato un soggetto diverso, quale legale rappresentante, nonché della partita iva legata a tale soggetto ed altresì della sede operativa;
la delega alle liti resa al difensore, si dimostra consona ed operativa a pieno titolo indicando in maniera corretta: sia il legale rappresentante, che il c.f./p.iva ad esso appartenente nonché la sede legale.
Sul punto si è pronunciato il BU di Reggio Emilia, il quale con Sentenza n. 1202/2022 del 17-11-2022), ha sancito: "... In via preliminare si dà atto del mero errore materiale commesso dall'opposto, consistito nell'aver indicato, nel ricorso monitorio, la denominazione
“### S.r.l.” anziché “### S.r.l.”. Tale refuso non ha generato alcun dubbio in ordine all'individuazione della società ingiunta (###, tenuto conto che le fatture allegate al ricorso monitorio sono tutte intestate alla ### riportano la stessa partita Iva (P.I.:###) e la stessa sede indicate nel ricorso monitorio
Infatti il contratto di noleggio si perfezionò a suo tempo come da preventivo inviato dalla Pt_3
OMC e relativo pagamento del noleggio stesso da parte della Food (doc.n.3) Parte_4
Così come l'utilizzo dell'indirizzo mail di posta si attestava essere Email_3 Email_2
l'indirizzo fornito dalla debitrice e attraverso cui erano stati intrattenuti i rapporti di natura commerciale, di talché attraverso il medesimo indirizzo di posta elettronica, veniva inviato in pagina 7 di 13 data 24/05/2022 il preventivo n. 33/2022 datato 24/05/2022 concernente il ripristino interessante la macchina operatrice, circa le caratteristiche pretese dalle legge, onde rendere il medesimo in piena operatività di sicurezza.
Stante il mancato riscontro di controparte , quale unica risultanza della pretesa economica così spiegata, parte creditrice rinnovava la necessità di adoperarsi ai fini di una condotta consona ad un pieno adempimento dell'obbligazione debitoria in data 01/07/2022 esperita attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata e rispondente a senza pur tuttavia Email_1
ottenere: né risposta, né alcun ristoro economico.
Il mezzo veniva restituito dopo aver sùbito danni periziati per euro 9751,00 e soprattutto la totale malafede scaturente dal non aver notiziato di tale danno il noleggiatore.
E' stata posta in essere una prima riparazione del noleggiatore in costanza di un disastroso utilizzo da parte del noleggiante in data 05/04/2022 da cui è scaturita regolare fattura n.
150/2022.
Dopodiché all'esito del ritiro del carrello elevatore sortito nel maggio 2022, si evidenziava che il medesimo era stato gravemente danneggiato, come comprovato dai rilievi fotografici esperiti dal perito in sede di estensione della relazione di stima avarie.
Dai fotogrammi resi, si evidenziano: danni al parafango, danni pedana e laterali, deformazione del montante a cui vanno aggiunti i danni meccanici emersi a seguito dello smontaggio delle elencate parti.
Si è quindi reso necessario porre in essere le riparazioni del caso da cui ha originato la fattura n.
353 del 06/09/2022.
*
Preliminarmente, quanto all'eccezione dell'opponente, inerente la legittimazione dell'opposta relativamente al ricorso monitorio, è indicato il ricorrente quale “ditta individuale
OMC sedente in Alessandria via Soalto Borgoglio 80- p.I.V.A. Controparte_1
e sede operativa sita in Quattordio (AL) via Circonvallazione 30, in persona del P.IVA_3 suo titolare/legale rappresentante pro tempore Sig “ CP_2
Vi è quindi un riferimento errato quale legale rappresentante a soggetto estraneo alla pagina 8 di 13 ditta.
Peraltro, è pacifico che nel caso di ditta individuale il rappresentante legale coincide con il titolare dell'azienda, già indicato in . Controparte_1
Nella procura, inoltre, il soggetto ricorrente è indicato esattamente.
L'errore, pertanto, non incide in alcun modo nella identificazione della parte, non essendovi possibile incertezza sull'individuazione della stessa, e certamente non nell'ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame del merito della controversia, parte opponente lamenta che il ricorrente ha agito “senza che sia stata fornita la prova della esistenza di un qualsivoglia rapporto, sussistente tra le parti. In ogni caso, va precisato che, agli atti del procedimento, non risulta versato alcun contratto e/o accordo sottoscritto, che possa giustificare le richieste azionate in sede monitoria “
Tale difesa è , tuttavia, in aperto contrasto con quanto affermato nel medesimo atto ove alla difesa afferma che gli “ preme rilevare che la ditta nel mese di Parte_1
febbraio 2022, si è rivolta alla ditta , per il noleggio di un carrello Controparte_1 elevatore, allo scopo di realizzare dei lavori di smobilitazione, all'interno dello stabilimento di Villanova Monferrato. In effetti, nel mese di maggio 2022, al termine Parte_2 dell'espletamento delle mansioni, il carrello elevatore affittato, marca , modello CP_3
DFG435, matricola FN488811, di proprietà della ditta è stato Controparte_1
ritirato da quest'ultima presso la predetta industria.”
Peraltro, il rapporto è stato poi pacificamente ammesso nelle memorie istruttorie e confermato dai testi nonché documentato da preventivo e bonifico prodotti, per cui va accertato l'intercorso rapporto tra le parti avente ad oggetto il contratto di noleggio del mezzo di cui si tratta.
Il contratto di noleggio deve essere ricondotto alla locazione di beni mobili e per questo motivo non necessita di forma scritta per la sua validità.
In ordine alla imputabilità del danno lamentato, la ST impiegata presso la Tes_1
pagina 9 di 13 Contro
ha riferito che al momento della consegna alla ditta il predetto Parte_1
carrello era perfettamente funzionante e integro, precisando che “ All'atto del ritiro del carrello risultavano evidenti gli ingenti danni riportati dal carrello noleggiato, giusta documentazione fotografica che si rammostra (all. n. 3) lo ho visto alla riconsegna e corrisponde alle foto;
quando era stato consegnato era i condizioni di manutenzione in ordine;
alla restituzione erano stati fatti danni visibili alla carrozzeria” .
Contro
Il ST , collaboratore di ha confermato che al momento della consegna Tes_2
alla ditta il carrello era a posto e al momento del ritiro riportava danni Parte_1
come dalle foto che egli stesso ha scattato al ritiro, danni che ha confermato in quelli descritti in capitolo 8 ovvero "danni al montante primo stadio interno, condotta, alla carrucola e condotta idraulica montante, cuscinetti carrello porta forche, alle forche FEM2, al parabrezza anteriore e ai fanali posteriori".
E' quindi provato che il carrello è stato riconsegnato con i danni descritti non presenti al momento del ritiro.
In ordine al quantum, la parti hanno rinunciato ad insistere per l'ammissione di ctu.
Le parti non hanno prodotto il preventivo, pur citato più volete e allegato a mail di contestazione del danno del 2022.
E', tuttavia, stata prodotta in atti dalla parte opposta relazione tecnica stragiudiziale in ordine alla quantificazione dei danni redatta da esperto del settore e noto come ctu presso questo BU .
Relativamente al valore probatorio di tale documento si osserva che, già consolidata giurisprudenza riteneva che il giudice potesse porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisse adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (Cass. 26550/2011, Cass. 12411/2001, Cass.
1416/1987).
Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di pagina 10 di 13 mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale -qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5286/1980).
A tale risalente giurisprudenza si deve ora aggiungere che, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. ad opera della Legge n. 69 del 18 giugno 2009,il principio c.d. di non contestazione affermato in tale articolo si deve applicare anche alla perizia stragiudiziale che quantifica danni provati in giudizio.
Per tale documento, infatti, vale, a maggior ragione, quanto stabilito dalla Cassazione per un semplice preventivo (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624) per cui se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al parti di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello.
Nella fattispecie la parte opponente non ha fornito alcuna contestazione specifica sulla quantificazione del danno e non ha fornito una valutazione alternativa dello stesso, limitandosi , in ordine al quantum debeatur, a concludere che “ la relazione di parte avversa prodotta, non raggiunge una prova appagante, per procedere con una simile richiesta.” note conclusive opponente e “ Per mero scrupolo difensivo, si desume che la consulenza di parte non assume valenza probatoria ….”
Il mero richiamo agli oneri probatori delle parti, infatti, non costituisce contestazione specifica.
Si consideri inoltre che, nel caso concreto, accertato il danno , anche una riduzione della quantificazione da parte di una Ctu sarebbe assorbita dal costo della stessa da addebitarsi comunque alla parte soccombente, per cui anche per tale motivo si deve aderire alla indicazione delle parti di non disporre ctu.
Per quanto sopra, vista la relazione tecnica di parte ampiamente documentata, la quantificazione del danno può essere accolta come ivi determinata in € 9.751,00. pagina 11 di 13 Va, tuttavia, esclusa l'iva, trattandosi di imprenditore;
la stessa parte procedente in via monitoria in lettera di sollecito datata 22 luglio 2022, richiedeva il pagamento solo dell'importo di € 9.751,00.
Il predetto importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della messa in mora ( raccomandata ricevuta il 27 luglio 2022) trattandosi di obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, ma che costituisce in ogni caso un debito, non di valuta, ma di valore.
Gli interessi sono da calcolarsi applicando il criterio di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712, sempre successivamente confermati, quindi previa devalutazione e calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata.
Stante la rideterminazione del credito il decreto ingiuntivo va revocato, considerato, altresì, che al momento del ricorso monitorio il credito non era né liquido, poiché non vi era nessun documento opponibile al debitore in ordine al quantum (nemmeno il preventivo è prodotto nel fascicolo monitorio) tale non essendo l'autoliquidazione effettuata in fattura emessa dallo stesso asserito,all'epoca, creditore, né esigibile, non essendo stata accertata ancora alcuna responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca decreto ingiuntivo n. 1234/2022 (R.G. n. 2765/2022) del 04/11/2022 emesso dal
BU di Alessandria;
-condanna parte attrice in opposizione a pagare in favore di parte convenuta opposta l'importo di € 9.751,00 oltre interessi e rivalutazione, per le causali di cui in motivazione.
Condanna, altresì, la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 12 di 13 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 13 di 13