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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1770/2019 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Craia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio via Rubicone 3; ATTRICE Contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Bruzzone e dell'Avv. Eliana Garrisi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Via Orsolini 37 Fermo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.07.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da precisazioni del 17.07.2024: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito
-nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1 alla verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 10.045,68 o in alterativa € 13.276, come da quantificazione - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o in quella somma che si riterrà di giustizia.
-in subordine, nell'eventualità che il Giudice rilevi un concorso delle parti nel verificarsi l'evento dannoso, ridetermini il risarcimento in proporzione alla colpa delle parti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 1 di 9 Per parte convenuta come da precisazioni del 16.07.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
NEL MERITO:
o in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro il Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro Controparte_1 riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice;
o in via subordinata: dichiarare il concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.09.2019 conveniva in giudizio Parte_1 il , e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che: Controparte_1
• il mattino del 25.08.2018 ella camminava sottobraccio alla sorella Parte_2
sul marciapiede est di via Giordano Bruno, all'altezza del civico 52, in
[...]
direzione centro (sud);
• sul marciapiede che versava in condizioni disastrose erano presenti anche vasi di fiori in cemento ed un cassonetto per l'umido;
• il cassonetto era posizionato in linea parallela con un piccolo dislivello del manto del marciapiede fatto in cemento, coprendo parzialmente dalla visuale di chi vi transita;
il dislivello risultava non visibile e non segnalato,
• il giorno del sinistro stante la presenza di ostacoli le sig.re si lasciavano e proseguivano l'attrice sul marciapiedi e la sorella sulla carreggiata;
l'attrice non si avvedeva del dislivello e cadeva rovinosamente a terra;
• recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo le veniva diagnosticata lussazione dell'omero con prognosi di 15 gg;
in data 07.09.2018 il dott. diagnosticava Per_1 ulteriore prognosi di 15 gg e in data 23.10.2018 il dott. certificava la Persona_2
guarigione dei postumi il 28.11.2018; infine il dott. diagnosticava Persona_3
pagina 2 di 9 la rottura massiva della cuffia dei rotatori del CLBO omolaterali come accertato nella risonanza magnetica del 30.10.2018;
• l'attrice allegava perizia medico-legale attestante inabilitò temporanea e permanente;
• il comune di Porto San Giorgio ha negato forme di risarcimento richieste in via stragiudiziale.
Tanto premesso in fatto, svolte le argomentazioni in diritto, l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniale. CP_1
Si costituiva il , avversando le opposte pretese sul presupposto Controparte_1
che:
• l'evento dannoso non venne segnalato nell'immediatezza dei fatti all'autorità di polizia;
• il sinistro sarebbe ascrivibile esclusivamente al comportamento della sig.ra il Pt_1
dislivello il dislivello di 6 cm era del tutto percepibile agli occhi di un pedone minimamente attento;
la caduta avvenne al mattino del 25.08.2018, con la massima visibilità garantita dalla luce solare;
• il contenitore, posizionato sulla sinistra (secondo il senso di marcia nord-sud tenuto dal pedone) ed in aderenza al muro del civico n. 52, occupava solo una minima parte della larghezza del marciapiede;
la porzione di marciapiede libero era pari a ben 1,10
m, sicché il cassonetto non solo non impediva il transito contemporaneo di due persone affiancate, ma soprattutto non incideva negativamente sull'avvistabilità del gradino;
• la posizione delle fioriere era tale da non pregiudicare nemmeno in minima parte la piena percezione delle caratteristiche della pavimentazione del marciapiede, compresa la presenza del gradino e le condizioni della pavimentazione erano senz'altro note alla vittima;
• in subordine eccepiva il concorso del fatto colposo della vittima nella causazione del danno;
• contestava inoltre l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
pagina 3 di 9 Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, il convenuto concludeva come sopra riportato.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'espletamento di
CTU medico-legale e l'assunzione di prova testimoniale con i testi di parte attrice,
[...]
e , all'udienza del 18.07.2024 la causa veniva trattenuta in Tes_1 Testimone_2
decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta nella misura e per i motivi che seguono.
La dinamica dei fatti come delineata dall'attrice è risultata provata all'esito dell'istruttoria.
Invero le dichiarazioni del teste , che in quel giorno si trovava dietro la Testimone_2
sig.ra nonché le dichiarazioni della sig.ra presente al momento del Pt_1 Testimone_1
fatto, hanno permesso di confermare la dinamica del sinistro e le circostanze di tempo e di luogo della caduta.
Risulta con certezza che nella data indicata dall'attrice quest'ultima sia caduta nella via
Giordano Bruno all'altezza del civico 52, Porto San Giorgio, alla presenza di un dislivello presente nel marciapiedi a ridosso di un cassonetto della raccolta differenziata. Quanto allo stato dei luoghi i testi hanno confermato la presenza di un dislivello (scalino) non segnalato e la cui visuale era parzialmente coperta dal cassonetto della raccolta differenziata. Il dislivello
è stato misurato dalla polizia (v. relazione sopralluogo Polizia del 29.09.2018) e risultava pari a 6 cm;
non sono emersi elementi per dubitare della credibilità e genuinità delle dichiarazioni dei due testimoni escussi in quanto hanno reso dichiarazioni specifiche e non contraddittorie l'una con l'altra.
Ricostruita la dinamica dei fatti, occorre ora sottolineare come nel caso di specie possa applicarsi la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in quanto è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (Cass. n.
15761/2016; Cass. n. 8995/2013).
Si rammenta che la responsabilità ex art 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la pagina 4 di 9 cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (cfr. tra le altre Cass,. Sez. 3 ord. n. 2477 del
01/02/2018).
Ebbene il caso fortuito può essere anche rappresentato dalla condotta incauta della vittima, che assume rilievo non solo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., o anche dell'esclusione dello stesso nesso causale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 27724 del
30/10/2018).
Inoltre in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Fatte tali premesse, nel caso di specie il convenuto ha dedotto che il sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta del pedone in quanto avvenuta in piena mattina e nelle vicinanze della propria residenza.
Tuttavia si deve escludere che la anomalia della strada in questione potesse essere prevista ed evitata attraverso l'uso della normale diligenza.
Invero la presenza del dislivello sul marciapiede non era segnalata (v. dichiarazione dei testi), e i due tratti di strada posti sui due livelli avevano il medesimo colore grigio senza soluzione di continuità (v. foto allegate e dichiarazioni dei testi). La difficile visibilità ed evitabilità è anche avvenuta a causa della presenza di oggetti (fioriere e cassonetto dell'indifferenziata) che, sebbene non coprissero interamente la visuale, a causa dell'ingombro del marciapiede avente dimensioni ridotte (1,25 cm come da rilievi della polizia del 29.09.2018), imponevano al passante un'attenzione a non imbattersi in tali ostacoli tanto che, come confermato dal teste , l'attrice dapprima camminava con la Testimone_2 sorella sul marciapiedi, ma, quando le due arrivano all'altezza del cassonetto, l'ingombro costringeva la sorella a scendere sulla parte carrabile.
pagina 5 di 9 Non può darsi rilievo alla vicinanza tra il punto di caduta e la residenza della sig.ra Pt_1
posto che l'abitazione di residenza e il civico 52 in della Via Giordano Bruno (la cui distanza peraltro non è stata indicata precisamente in metri) dalle foto depositate in atti appaiono distanziate da diversi edifici e da un incrocio e non è stata fornita prova della frequenza di passaggio da parte della sig.ra sul marciapiede in oggetto. Inoltre anche volendo considerare la conoscenza dei luoghi deve tersi conto delle specifiche circostanze del caso concreto ossia dell'età della sig.ra (all'epoca dei fatti 80enne) la quale non avrebbe potuto facilmente e agilmente evitare il passaggio nel lato di altezza maggiore del gradino in presenza di un marciapiede di dimensioni ridotte con una pluralità di oggetti che ne ridimensionavano la possibilità di passaggio, se non passando essa stessa nella strada carrabile, esponendosi tuttavia a maggiore rischio.
Deve pertanto essere ascritta al la responsabilità della caduta ex Controparte_2
art 2051 c.c. senza peraltro poter applicare per gli stessi motivi sopra esposti il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Circa il danno risarcibile, si rileva che l'attore ha domandato il risarcimento del danno biologico e morale.
Quanto al danno biologico la sig.ra ha dedotto e provato che a seguito della caduta Pt_1
riportava lesioni consistenti in un trauma del polso e della spalla destra con lussazione posteriore dell'omero (v. documentazione medica in atti), come riscontrato CTU medico legale (v. pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU dott. ha altresì verificato la riconducibilità causale delle lesioni al Persona_4
sinistro oggetto di causa (v. pag. 7 della relazione del CTU). Risulta così provato altresì che le lesioni siano conseguenza immediata e diretta ex art 1223 c.c. dell'incedente occorso.
Dalla CTU esperita dal dott. -le cui conclusioni si ritengono di condividere Persona_4 in quanto sono immuni da vizi logici, coerenti alle premesse e basate sulla documentazione medica in atti - emerge che il danno biologico accertato si sia tradotto in una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni quindici e di ulteriori giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni quattordici al 25%, nonché in una lesione permanente dell'integrità fisica del 5%.
pagina 6 di 9 Venendo ora alla liquidazione del danno, occorre fare riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263)- in particolare occorre considerare:
- per l'invalidità temporanea:
• € 63,00 per i 15 giorni riconosciuti di invalidità temporanea riconosciuta= € 945;
• € 42 per 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 75% = € 1.260,00;
• € 21 per i 14 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 25% = € 294,00;
- per l'invalidità permanente: i punti di validità permanente (5%) e l'età del danneggiato al momento del danno (80 anni)= € 5.268,00
Quanto al danno morale occorre sottolineare che lo stesso -quale voce dell'unitario danno non patrimoniale- è risarcibile solo laddove sussiste una prova, anche mediante presunzioni, della sofferenza subita, ma non può essere ritenuto sussistente in re ipsa per il solo effetto dell'accadimento dannoso.
Nel caso di specie l'attore non solo non ha provato l'esistenza di un danno morale (nessun capitolo di prova è neppure stato formulato in tal senso) ma non ha neppure allegato nell'atto introduttivo quali fossero le ricadute sul piano della sofferenza derivate dal fatto illecito in oggetto.
Data la assoluta mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di un danno morale
(sofferenza soggettiva), va esclusa qualsiasi personalizzazione del danno biologico.
Il danno non patrimoniale risarcibile è in definitiva pari a € 7.767,00.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al 2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Sono risultate provate le spese mediche pari a € 102,00 (fattura dott. doc. Persona_3
7). Tale somma, dovuta a titolo di danno patrimoniale, deve essere sottoposta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno del pagamento della fattura al saldo;
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con pagina 7 di 9 la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso, al fine di rimborsare il danno derivante dal ritardato risarcimento.
Stante la soccombenza di parte convenuta la stessa va condannata in solido alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
Per il principio di soccombenza sono poste a carico del convenuto le spese di CTU medica.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1770-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• dichiara e accerta la responsabilità del;
Controparte_1
• condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale, in favore di della somma di € 7.869,00 Parte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (25.08.2018) e, successivamente rivalutata di anno per anno, fino al saldo;
• condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale, in favore di della somma di € 102,00 oltre Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno del pagamento della fattura
(29.11.2018) al saldo;
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso;
• condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosene antistatario;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico del da Controparte_1
rifondere alla sig.ra e per essa al procuratore dichiaratosi Parte_1 antistatario.
pagina 8 di 9 Fermo, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa GI CC
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1770/2019 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Craia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio via Rubicone 3; ATTRICE Contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Bruzzone e dell'Avv. Eliana Garrisi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Via Orsolini 37 Fermo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.07.2024 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da precisazioni del 17.07.2024: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito
-nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1 alla verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 10.045,68 o in alterativa € 13.276, come da quantificazione - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o in quella somma che si riterrà di giustizia.
-in subordine, nell'eventualità che il Giudice rilevi un concorso delle parti nel verificarsi l'evento dannoso, ridetermini il risarcimento in proporzione alla colpa delle parti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 1 di 9 Per parte convenuta come da precisazioni del 16.07.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
NEL MERITO:
o in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro il Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro Controparte_1 riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice;
o in via subordinata: dichiarare il concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.09.2019 conveniva in giudizio Parte_1 il , e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che: Controparte_1
• il mattino del 25.08.2018 ella camminava sottobraccio alla sorella Parte_2
sul marciapiede est di via Giordano Bruno, all'altezza del civico 52, in
[...]
direzione centro (sud);
• sul marciapiede che versava in condizioni disastrose erano presenti anche vasi di fiori in cemento ed un cassonetto per l'umido;
• il cassonetto era posizionato in linea parallela con un piccolo dislivello del manto del marciapiede fatto in cemento, coprendo parzialmente dalla visuale di chi vi transita;
il dislivello risultava non visibile e non segnalato,
• il giorno del sinistro stante la presenza di ostacoli le sig.re si lasciavano e proseguivano l'attrice sul marciapiedi e la sorella sulla carreggiata;
l'attrice non si avvedeva del dislivello e cadeva rovinosamente a terra;
• recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo le veniva diagnosticata lussazione dell'omero con prognosi di 15 gg;
in data 07.09.2018 il dott. diagnosticava Per_1 ulteriore prognosi di 15 gg e in data 23.10.2018 il dott. certificava la Persona_2
guarigione dei postumi il 28.11.2018; infine il dott. diagnosticava Persona_3
pagina 2 di 9 la rottura massiva della cuffia dei rotatori del CLBO omolaterali come accertato nella risonanza magnetica del 30.10.2018;
• l'attrice allegava perizia medico-legale attestante inabilitò temporanea e permanente;
• il comune di Porto San Giorgio ha negato forme di risarcimento richieste in via stragiudiziale.
Tanto premesso in fatto, svolte le argomentazioni in diritto, l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniale. CP_1
Si costituiva il , avversando le opposte pretese sul presupposto Controparte_1
che:
• l'evento dannoso non venne segnalato nell'immediatezza dei fatti all'autorità di polizia;
• il sinistro sarebbe ascrivibile esclusivamente al comportamento della sig.ra il Pt_1
dislivello il dislivello di 6 cm era del tutto percepibile agli occhi di un pedone minimamente attento;
la caduta avvenne al mattino del 25.08.2018, con la massima visibilità garantita dalla luce solare;
• il contenitore, posizionato sulla sinistra (secondo il senso di marcia nord-sud tenuto dal pedone) ed in aderenza al muro del civico n. 52, occupava solo una minima parte della larghezza del marciapiede;
la porzione di marciapiede libero era pari a ben 1,10
m, sicché il cassonetto non solo non impediva il transito contemporaneo di due persone affiancate, ma soprattutto non incideva negativamente sull'avvistabilità del gradino;
• la posizione delle fioriere era tale da non pregiudicare nemmeno in minima parte la piena percezione delle caratteristiche della pavimentazione del marciapiede, compresa la presenza del gradino e le condizioni della pavimentazione erano senz'altro note alla vittima;
• in subordine eccepiva il concorso del fatto colposo della vittima nella causazione del danno;
• contestava inoltre l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento.
pagina 3 di 9 Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, il convenuto concludeva come sopra riportato.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'espletamento di
CTU medico-legale e l'assunzione di prova testimoniale con i testi di parte attrice,
[...]
e , all'udienza del 18.07.2024 la causa veniva trattenuta in Tes_1 Testimone_2
decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta nella misura e per i motivi che seguono.
La dinamica dei fatti come delineata dall'attrice è risultata provata all'esito dell'istruttoria.
Invero le dichiarazioni del teste , che in quel giorno si trovava dietro la Testimone_2
sig.ra nonché le dichiarazioni della sig.ra presente al momento del Pt_1 Testimone_1
fatto, hanno permesso di confermare la dinamica del sinistro e le circostanze di tempo e di luogo della caduta.
Risulta con certezza che nella data indicata dall'attrice quest'ultima sia caduta nella via
Giordano Bruno all'altezza del civico 52, Porto San Giorgio, alla presenza di un dislivello presente nel marciapiedi a ridosso di un cassonetto della raccolta differenziata. Quanto allo stato dei luoghi i testi hanno confermato la presenza di un dislivello (scalino) non segnalato e la cui visuale era parzialmente coperta dal cassonetto della raccolta differenziata. Il dislivello
è stato misurato dalla polizia (v. relazione sopralluogo Polizia del 29.09.2018) e risultava pari a 6 cm;
non sono emersi elementi per dubitare della credibilità e genuinità delle dichiarazioni dei due testimoni escussi in quanto hanno reso dichiarazioni specifiche e non contraddittorie l'una con l'altra.
Ricostruita la dinamica dei fatti, occorre ora sottolineare come nel caso di specie possa applicarsi la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in quanto è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (Cass. n.
15761/2016; Cass. n. 8995/2013).
Si rammenta che la responsabilità ex art 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la pagina 4 di 9 cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (cfr. tra le altre Cass,. Sez. 3 ord. n. 2477 del
01/02/2018).
Ebbene il caso fortuito può essere anche rappresentato dalla condotta incauta della vittima, che assume rilievo non solo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., o anche dell'esclusione dello stesso nesso causale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 27724 del
30/10/2018).
Inoltre in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Fatte tali premesse, nel caso di specie il convenuto ha dedotto che il sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta del pedone in quanto avvenuta in piena mattina e nelle vicinanze della propria residenza.
Tuttavia si deve escludere che la anomalia della strada in questione potesse essere prevista ed evitata attraverso l'uso della normale diligenza.
Invero la presenza del dislivello sul marciapiede non era segnalata (v. dichiarazione dei testi), e i due tratti di strada posti sui due livelli avevano il medesimo colore grigio senza soluzione di continuità (v. foto allegate e dichiarazioni dei testi). La difficile visibilità ed evitabilità è anche avvenuta a causa della presenza di oggetti (fioriere e cassonetto dell'indifferenziata) che, sebbene non coprissero interamente la visuale, a causa dell'ingombro del marciapiede avente dimensioni ridotte (1,25 cm come da rilievi della polizia del 29.09.2018), imponevano al passante un'attenzione a non imbattersi in tali ostacoli tanto che, come confermato dal teste , l'attrice dapprima camminava con la Testimone_2 sorella sul marciapiedi, ma, quando le due arrivano all'altezza del cassonetto, l'ingombro costringeva la sorella a scendere sulla parte carrabile.
pagina 5 di 9 Non può darsi rilievo alla vicinanza tra il punto di caduta e la residenza della sig.ra Pt_1
posto che l'abitazione di residenza e il civico 52 in della Via Giordano Bruno (la cui distanza peraltro non è stata indicata precisamente in metri) dalle foto depositate in atti appaiono distanziate da diversi edifici e da un incrocio e non è stata fornita prova della frequenza di passaggio da parte della sig.ra sul marciapiede in oggetto. Inoltre anche volendo considerare la conoscenza dei luoghi deve tersi conto delle specifiche circostanze del caso concreto ossia dell'età della sig.ra (all'epoca dei fatti 80enne) la quale non avrebbe potuto facilmente e agilmente evitare il passaggio nel lato di altezza maggiore del gradino in presenza di un marciapiede di dimensioni ridotte con una pluralità di oggetti che ne ridimensionavano la possibilità di passaggio, se non passando essa stessa nella strada carrabile, esponendosi tuttavia a maggiore rischio.
Deve pertanto essere ascritta al la responsabilità della caduta ex Controparte_2
art 2051 c.c. senza peraltro poter applicare per gli stessi motivi sopra esposti il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Circa il danno risarcibile, si rileva che l'attore ha domandato il risarcimento del danno biologico e morale.
Quanto al danno biologico la sig.ra ha dedotto e provato che a seguito della caduta Pt_1
riportava lesioni consistenti in un trauma del polso e della spalla destra con lussazione posteriore dell'omero (v. documentazione medica in atti), come riscontrato CTU medico legale (v. pag. 7 della relazione del CTU).
Il CTU dott. ha altresì verificato la riconducibilità causale delle lesioni al Persona_4
sinistro oggetto di causa (v. pag. 7 della relazione del CTU). Risulta così provato altresì che le lesioni siano conseguenza immediata e diretta ex art 1223 c.c. dell'incedente occorso.
Dalla CTU esperita dal dott. -le cui conclusioni si ritengono di condividere Persona_4 in quanto sono immuni da vizi logici, coerenti alle premesse e basate sulla documentazione medica in atti - emerge che il danno biologico accertato si sia tradotto in una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni quindici e di ulteriori giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni quattordici al 25%, nonché in una lesione permanente dell'integrità fisica del 5%.
pagina 6 di 9 Venendo ora alla liquidazione del danno, occorre fare riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263)- in particolare occorre considerare:
- per l'invalidità temporanea:
• € 63,00 per i 15 giorni riconosciuti di invalidità temporanea riconosciuta= € 945;
• € 42 per 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 75% = € 1.260,00;
• € 21 per i 14 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 25% = € 294,00;
- per l'invalidità permanente: i punti di validità permanente (5%) e l'età del danneggiato al momento del danno (80 anni)= € 5.268,00
Quanto al danno morale occorre sottolineare che lo stesso -quale voce dell'unitario danno non patrimoniale- è risarcibile solo laddove sussiste una prova, anche mediante presunzioni, della sofferenza subita, ma non può essere ritenuto sussistente in re ipsa per il solo effetto dell'accadimento dannoso.
Nel caso di specie l'attore non solo non ha provato l'esistenza di un danno morale (nessun capitolo di prova è neppure stato formulato in tal senso) ma non ha neppure allegato nell'atto introduttivo quali fossero le ricadute sul piano della sofferenza derivate dal fatto illecito in oggetto.
Data la assoluta mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di un danno morale
(sofferenza soggettiva), va esclusa qualsiasi personalizzazione del danno biologico.
Il danno non patrimoniale risarcibile è in definitiva pari a € 7.767,00.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al 2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Sono risultate provate le spese mediche pari a € 102,00 (fattura dott. doc. Persona_3
7). Tale somma, dovuta a titolo di danno patrimoniale, deve essere sottoposta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno del pagamento della fattura al saldo;
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con pagina 7 di 9 la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso, al fine di rimborsare il danno derivante dal ritardato risarcimento.
Stante la soccombenza di parte convenuta la stessa va condannata in solido alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
Per il principio di soccombenza sono poste a carico del convenuto le spese di CTU medica.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1770-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• dichiara e accerta la responsabilità del;
Controparte_1
• condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale, in favore di della somma di € 7.869,00 Parte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (25.08.2018) e, successivamente rivalutata di anno per anno, fino al saldo;
• condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno patrimoniale, in favore di della somma di € 102,00 oltre Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno del pagamento della fattura
(29.11.2018) al saldo;
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso;
• condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosene antistatario;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico del da Controparte_1
rifondere alla sig.ra e per essa al procuratore dichiaratosi Parte_1 antistatario.
pagina 8 di 9 Fermo, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa GI CC
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