Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 05/12/2025, n. 21974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21974 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13750 del 2025, proposto da
OL AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. G08474 del 03.07.2025, emessa dalla Regione Lazio in materia di reintegra di terreno di uso civico, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fondi e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio,
Rilevato che :
con ricorso depositato il 10 novembre 2025 parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. G08474 del 03.07.2025, emessa dalla Regione Lazio – Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia, Pesca e Foreste e notificata il 14.07.2025, al sig. OL AP, possessore avente ad oggetto “USI CIVICI – Comune di Fondi (LT) – Reintegra di terreno di dominio collettivo in località Selva Vetere illegittimamente occupato censito al foglio n. 86, particella n. 286”;
si è costituito in giudizio il Comune di Fondi, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia ascrivibile alla giurisdizione del Commissario agli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana;
si è costituita in giudizio la Regione Lazio aderendo all’eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata dal Comune;
parte ricorrente nulla ha sul punto controdedotto;
alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che :
l’odierno ricorso, attiene alla contestazione circa il mancato riconoscimento, da parte della Regione, del titolo di proprietà vantato dal ricorrente sui terreni, ritenuti invece dal Comune come appartenenti al suo demanio civico e, dunque, alla qualitas soli del terreno in questione;
ai sensi dell’art. 29 co. 1 e 2 L. 1766/1927 in materia di Riordinamento degli usi civici: “ I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate ”;
secondo consolidata giurisprudenza, a cui si intende aderire: “ la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi dell'art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (Cass., S.U., n. 19399/2017). Tale giurisdizione sussiste quando sia contestata la qualità demaniale del suolo o comunque quando venga in evidenza nella controversia una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Corte Cass. Sez. Un., n. 17878/2016) ” (cfr. Corte Cass. Sez. Un., sent. n. 1670/2025);
Ritenuto, pertanto, che :
il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al Commissario per la liquidazione degli usi civici (innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a.) quale plesso munito di giurisdizione;
Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
NI TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TA | IC AV |
IL SEGRETARIO