Art. 83.
Nel servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' si computa anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924-II, nelle scuole pubbliche delle provincie e dei territori di cui all'articolo precedente, nonche' degli altri territori dell'ex-impero austro-ungarico fino alla data di applicazione dei trattati in forza dei quali i territori predetti sono passati a far parte di altro Stato.
La pensione o l'indennita' viene in tal caso ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e anteriormente al 1° luglio 1924-II, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.
Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
La estensione contenuta nella seconda parte del precedente comma primo ha valore dichiarativo ed effetto retroattivo.
Nel servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' si computa anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924-II, nelle scuole pubbliche delle provincie e dei territori di cui all'articolo precedente, nonche' degli altri territori dell'ex-impero austro-ungarico fino alla data di applicazione dei trattati in forza dei quali i territori predetti sono passati a far parte di altro Stato.
La pensione o l'indennita' viene in tal caso ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e anteriormente al 1° luglio 1924-II, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.
Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
La estensione contenuta nella seconda parte del precedente comma primo ha valore dichiarativo ed effetto retroattivo.