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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/01/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
(cod.fisc ) con l'avv. TORRESI ANNALISA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore
odierna OPPOSTA Controparte_1 contro
(cod.fisc. ) con l'avv. FIOCCHI LUISA Controparte_2 C.F._2
GIUSEPPINA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore
odierna OPPONENTE Controparte_3
OGGETTO: Opposizione a convalida di sfratto per finito comodato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 4.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.06.2024 la Sig.ra quale proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Monteprandone alla via Borgo da Monte n. 30, contraddistinto al Catasto dei fabbricati del medesimo comune con al foglio 7 particella 110 sub 32 p. 1 int. 6 scala B cat. A2, classe 4 vani 5,5, oltre a box al foglio 7 particella 110 sub 61 piano S1, scala B cat. C/6 sup mq 17 e a posto auto particella n. 110 sub 45 , piano S 1, scala B cat. C6 classe 1 sup. mq 14, richiedeva il rilascio dell'immobile concesso in comodato precario per uso abitativo al Sig. Parte_2 con contratto del 2.10.2017 registrato al n. 1058 serie 3 (cfr. doc. 1 contratto di comodato precario) ; Con il medesimo atto veniva altresì richiesto emissione di ingiunzione di pagamento per l'importo di € 824,53 per spese condominiali oltre al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo pari ad € 20 per ogni singolo giorno di ritardo nella riconsegna, a decorrere dal 18.11.2023 sino all'effettivo rilascio. All'udienza del 30.07.2024 nel procedimento di convalida di sfratto, si costituiva l'intimato depositando comparsa di costituzione e risposta il quale si opponeva al rilascio e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO: disporre il mutamento del rito in favore del giudice ordinario ai sensi dell'art 426 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra la Sig.ra e il Sig. non è da considerarsi come comodato precario Parte_1 Parte_2 bensì, come locazione sottoscritto tra le parti in data 02.10.2017 pertanto, la sua naturale scadenza deve considerarsi essere quella del 01.10.2025. NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria,
pagina 1 di 3 respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e concedere al convenuto un termine di grazia ex art. 55 L. n. 392/78, così da consentirgli il pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al giorno del saldo o della nuova udienza che verrà fissata, oltre interessi e spese di lite nella misura liquidata dal Giudice.IN VIA RICONVENZIONALE: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Sig.
a continuare a vivere nell'appartamento perché trattasi di locazione e non Parte_2 comodato precario;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari”; Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 30.07.2024, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile alla data del 30.10.2024, disponeva il mutamento del rito e mandava le parti alla procedura di mediazione obbligatoria a carico della parte conduttrice opponente, con rinvio nel merito della opposizione alla udienza del con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie integrative. Solo la parte proprietaria opposta depositava le memorie integrative .
Alla udienza del 4.11.2024 espressamente “ Sono comparse le avvocatesse Torresi e Giovannetti le quali si riportano alla memoria integrativa e fanno presente che la parte comodataria opponente non ha provveduto ad iniziare la mediazione obbligatoria e pertanto insistono a che l'opposizione sia dichiarata improcedibile ed in ogni caso chiedono la condanna del sia Parte_2 condannato al pagamento della somma di euro 6940,00 a titolo di penale come da penale per occupazione senza titolo e dunque per ogni singolo giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre ad euro 824,53 per spese condominiali fino al ricorso e chiedono altresì la condanna alle spese della procedura di convalida e della presente procedura di cui chiedono la liquidazione al Giudice specificando che le spese vive sono pari ad euro 434.50 e ciò tenuto conto del doppio contributo unificato versato sia nella fase relativa al procedimento di convalida 1001/2024 che nel presente procedimento. Nessuno è comparso per l'opponente” ed il Giudice preso atto che la condizione di procedibilità della opposizione alla convalida non sia stata ottemperava, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia di dispositivo di sentenza tenuto conto della specialità de rito locativo e che depositava unitamente al verbale di udienza. Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia procedibile per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria posta a carico della parte conduttrice opponente quale unica parte interessata per cui questo Giudice è esonerato dall'entrare nel merito della opposizione alla convalida, peraltro non coltivata dalla stessa parte conduttrice che non si costituiva nella fase di merito della opposizione, non avanzando istanze istruttorie e non proseguendo nelle proprie originarie richieste per cui la convalida non dovesse essere accolta.
Ritiene pertanto il Giudice di poter provvedere come in dispositivo per la improcedibilità della opposizione con conseguente conferma della ordinanza provvisoria di rilascio che già aveva risolto fra le parti il contratto di locazione.
Ritiene il Giudice che sia meritevole di accoglimento la domanda di pagamento della penale a carico della comodataria, peraltro prevista nel contratto di locazione e dunque già risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo ed in particolare prodotta dalla parte proprietaria e relativa al contratto di comodato in base al quale veniva intentata la presente procedura.
L'importo può essere determinato come in dispositivo tenuto conto della richiesta sul punto della proprietaria intimante, per la somma complessiva di euro 7764,53 di cui euro 6.940,00 a titolo di penale, come da contratto, per occupazione senza titolo fino alla data del 30.10.2024 ed euro 824,53 per spese condominiali conteggiate fino alla luglio 2024 e non versate, oltre alle successive maturate.
La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della non complessità del presente giudizio che si è esaurito in un'unica udienza di trattazione e discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara improcedibile l'opposizione a convalida di sfratto per finito comodato del
[...]
per omesso espletamento della mediazione obbligatoria e per l'effetto Parte_2 conferma l'ordinanza di rilascio di immobile già resa in data 30.7.2024 con conseguente risoluzione del contratto di comodato fra le parti;
in adempimento del contratto fra le parti, condanna il al pagamento a favore della parte proprietaria della Parte_2 complessiva somma di euro 7764,53 di cui euro 6.940,00 a titolo di penale, come da contratto, per occupazione senza titolo fino alla data del 30.10.2024 ed euro 824,53 per spese condominiali conteggiate fino alla luglio 2024 e non versate, oltre alle successive maturate.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 434,50 per spese ed € Parte_3
1.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Ascoli Piceno, 4 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
(cod.fisc ) con l'avv. TORRESI ANNALISA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in presso lo studio del difensore
odierna OPPOSTA Controparte_1 contro
(cod.fisc. ) con l'avv. FIOCCHI LUISA Controparte_2 C.F._2
GIUSEPPINA e con domicilio eletto presso lo studio del difensore
odierna OPPONENTE Controparte_3
OGGETTO: Opposizione a convalida di sfratto per finito comodato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 4.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.06.2024 la Sig.ra quale proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Monteprandone alla via Borgo da Monte n. 30, contraddistinto al Catasto dei fabbricati del medesimo comune con al foglio 7 particella 110 sub 32 p. 1 int. 6 scala B cat. A2, classe 4 vani 5,5, oltre a box al foglio 7 particella 110 sub 61 piano S1, scala B cat. C/6 sup mq 17 e a posto auto particella n. 110 sub 45 , piano S 1, scala B cat. C6 classe 1 sup. mq 14, richiedeva il rilascio dell'immobile concesso in comodato precario per uso abitativo al Sig. Parte_2 con contratto del 2.10.2017 registrato al n. 1058 serie 3 (cfr. doc. 1 contratto di comodato precario) ; Con il medesimo atto veniva altresì richiesto emissione di ingiunzione di pagamento per l'importo di € 824,53 per spese condominiali oltre al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo pari ad € 20 per ogni singolo giorno di ritardo nella riconsegna, a decorrere dal 18.11.2023 sino all'effettivo rilascio. All'udienza del 30.07.2024 nel procedimento di convalida di sfratto, si costituiva l'intimato depositando comparsa di costituzione e risposta il quale si opponeva al rilascio e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO: disporre il mutamento del rito in favore del giudice ordinario ai sensi dell'art 426 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra la Sig.ra e il Sig. non è da considerarsi come comodato precario Parte_1 Parte_2 bensì, come locazione sottoscritto tra le parti in data 02.10.2017 pertanto, la sua naturale scadenza deve considerarsi essere quella del 01.10.2025. NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria,
pagina 1 di 3 respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e concedere al convenuto un termine di grazia ex art. 55 L. n. 392/78, così da consentirgli il pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino al giorno del saldo o della nuova udienza che verrà fissata, oltre interessi e spese di lite nella misura liquidata dal Giudice.IN VIA RICONVENZIONALE: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Sig.
a continuare a vivere nell'appartamento perché trattasi di locazione e non Parte_2 comodato precario;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari”; Con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 30.07.2024, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile alla data del 30.10.2024, disponeva il mutamento del rito e mandava le parti alla procedura di mediazione obbligatoria a carico della parte conduttrice opponente, con rinvio nel merito della opposizione alla udienza del con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie integrative. Solo la parte proprietaria opposta depositava le memorie integrative .
Alla udienza del 4.11.2024 espressamente “ Sono comparse le avvocatesse Torresi e Giovannetti le quali si riportano alla memoria integrativa e fanno presente che la parte comodataria opponente non ha provveduto ad iniziare la mediazione obbligatoria e pertanto insistono a che l'opposizione sia dichiarata improcedibile ed in ogni caso chiedono la condanna del sia Parte_2 condannato al pagamento della somma di euro 6940,00 a titolo di penale come da penale per occupazione senza titolo e dunque per ogni singolo giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre ad euro 824,53 per spese condominiali fino al ricorso e chiedono altresì la condanna alle spese della procedura di convalida e della presente procedura di cui chiedono la liquidazione al Giudice specificando che le spese vive sono pari ad euro 434.50 e ciò tenuto conto del doppio contributo unificato versato sia nella fase relativa al procedimento di convalida 1001/2024 che nel presente procedimento. Nessuno è comparso per l'opponente” ed il Giudice preso atto che la condizione di procedibilità della opposizione alla convalida non sia stata ottemperava, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia di dispositivo di sentenza tenuto conto della specialità de rito locativo e che depositava unitamente al verbale di udienza. Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia procedibile per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria posta a carico della parte conduttrice opponente quale unica parte interessata per cui questo Giudice è esonerato dall'entrare nel merito della opposizione alla convalida, peraltro non coltivata dalla stessa parte conduttrice che non si costituiva nella fase di merito della opposizione, non avanzando istanze istruttorie e non proseguendo nelle proprie originarie richieste per cui la convalida non dovesse essere accolta.
Ritiene pertanto il Giudice di poter provvedere come in dispositivo per la improcedibilità della opposizione con conseguente conferma della ordinanza provvisoria di rilascio che già aveva risolto fra le parti il contratto di locazione.
Ritiene il Giudice che sia meritevole di accoglimento la domanda di pagamento della penale a carico della comodataria, peraltro prevista nel contratto di locazione e dunque già risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo ed in particolare prodotta dalla parte proprietaria e relativa al contratto di comodato in base al quale veniva intentata la presente procedura.
L'importo può essere determinato come in dispositivo tenuto conto della richiesta sul punto della proprietaria intimante, per la somma complessiva di euro 7764,53 di cui euro 6.940,00 a titolo di penale, come da contratto, per occupazione senza titolo fino alla data del 30.10.2024 ed euro 824,53 per spese condominiali conteggiate fino alla luglio 2024 e non versate, oltre alle successive maturate.
La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della non complessità del presente giudizio che si è esaurito in un'unica udienza di trattazione e discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara improcedibile l'opposizione a convalida di sfratto per finito comodato del
[...]
per omesso espletamento della mediazione obbligatoria e per l'effetto Parte_2 conferma l'ordinanza di rilascio di immobile già resa in data 30.7.2024 con conseguente risoluzione del contratto di comodato fra le parti;
in adempimento del contratto fra le parti, condanna il al pagamento a favore della parte proprietaria della Parte_2 complessiva somma di euro 7764,53 di cui euro 6.940,00 a titolo di penale, come da contratto, per occupazione senza titolo fino alla data del 30.10.2024 ed euro 824,53 per spese condominiali conteggiate fino alla luglio 2024 e non versate, oltre alle successive maturate.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 434,50 per spese ed € Parte_3
1.900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Ascoli Piceno, 4 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
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