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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 836/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente rel.
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONICA D'AMICO
Ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
Conclusioni:
come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 15.3.2024 ha agito nei Parte_1
confronti del coniuge chiedendo che fosse dichiarata la CP_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Rosciano (PE) il
6.12.1986 alle condizioni indicate in ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, rimettendo la definizione delle ulteriori questioni alla sentenza definitiva di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il resistente, rimasto contumace.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, con l'intervento del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in Rosciano (PE) il 6.12.1986
[...] CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 11, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1986).
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rosciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 836/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente rel.
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONICA D'AMICO
Ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
Conclusioni:
come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 15.3.2024 ha agito nei Parte_1
confronti del coniuge chiedendo che fosse dichiarata la CP_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Rosciano (PE) il
6.12.1986 alle condizioni indicate in ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, rimettendo la definizione delle ulteriori questioni alla sentenza definitiva di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il resistente, rimasto contumace.
La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, con l'intervento del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in Rosciano (PE) il 6.12.1986
[...] CP_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 11, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1986).
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rosciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Pag. 3 di 3