Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 289
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di cessazione della materia del contendere

    La Corte ha disatteso la domanda in quanto non vi era traccia della richiesta di rateizzazione e il procuratore dell'agente della riscossione ha insistito sulle proprie conclusioni.

  • Rigettato
    Abuso del diritto da parte dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che alcuna norma impedisca all'agente della riscossione di notificare il sollecito di pagamento a fronte della previa impugnativa dell'atto presupposto, qualora quest'ultimo non sia stato caducato o i suoi effetti sospesi.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di pagamento

    Le doglianze incentrate sul merito della pretesa non sono scrutinabili in questo giudizio, in quanto già decise dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza n. 16766/2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Non debenza del tributo per immobile privo di allacci

    Le doglianze incentrate sul merito della pretesa non sono scrutinabili in questo giudizio, in quanto già decise dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza n. 16766/2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del diritto (annualità 2018)

    Le doglianze incentrate sul merito della pretesa non sono scrutinabili in questo giudizio, in quanto già decise dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza n. 16766/2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per privo degli elementi identificativi della pretesa

    Le doglianze incentrate sul merito della pretesa non sono scrutinabili in questo giudizio, in quanto già decise dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza n. 16766/2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi

    Le doglianze incentrate sul merito della pretesa non sono scrutinabili in questo giudizio, in quanto già decise dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma con sentenza n. 16766/2025, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 289
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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