CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1550/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via M. Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2019
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2020
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2021
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2022 - SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 657443/2025 del 4/14.09.2025 di Soget s.p.a., notificato il 14.9.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per gli anni dal 2018 al 2023, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia/annullamento.
Dopo aver premesso che il presupposto avviso di accertamento 447113240100122816 del 12.12.2024 era stato impugnato innanzi alla CGT di Roma e che il relativo giudizio era ancora pendente, lamentava che, in presenza di impugnativa dell'atto presupposto, la notifica dell'atto impugnato costituiva abuso del diritto da parte di Soget s.p.a. e si traduceva in un ingiustificato aggravio di essa contribuente e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa per: 1) omessa notifica dell'avviso di pagamento;
2) non debenza del tributo in quanto relativa ad immobile privo di allacci idrici, elettrici e di gas;
3) intervenuta prescrizione del diritto relativo all'annualità 2018; 4) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto privo degli elementi identificativi della pretesa;
5) illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi.
Con memoria depositata il 9.1.2026 si costituiva in giudizio Soget s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Pizzo Calabro, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa la domanda di cessazione della materia del contendere proposta da parte ricorrente all'odierna udienza - argomentata sulla intervenuta richiesta di rateizzazione in attesa di accoglimento – rilevandosi, da un lato, che della presentazione di detta istanza di rateizzazione (per quanto dedotto, allo stato, ancora in attesa di accoglimento) non vi è traccia e, dall'altro, che a fronte della richiesta di parte ricorrente il procuratore dell'agente della riscossione ha insistito sulle proprie conclusioni in tal modo palesando la permanenza delle ragioni di contrasto inter partes.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che alcuna norma positiva preclude all'agente della riscossione di notificare il sollecito di pagamento a fronte della previa impugnativa dell'atto presupposto laddove questo non sia stato caducato giudizialmente o i cui effetti non siano stati sospesi in via cautelare, si osserva che le doglianze articolate in questa sede – tutte incentrate sul merito della pretesa – non sono qui scrutinabili atteso che, per come dedotto e documentato da Sogert s.p.a., le stesse sono state già delibate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 16766/2025 depositata il 12.12.2025, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso l'avviso di accertamento presupposto n.
447113240100122816 del 12.12.2024 lo ha rigettato.
Non avendo nel presente giudizio la parte ricorrente articolato censure su vizi propri del sollecito di pagamento impugnato (salvo paventare l'abuso del diritto da parte dell'agente della riscossione sul quale si è già detto) il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite nei rapporti con Soget s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve esser deciso per quelle relative ai rapporti con il Comune di Pizzo Calabro stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Soget s.p.a. che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il Comune di Pizzo Calabro.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1550/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via M. Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2019
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2020
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2021
- SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2022 - SOLLECITO PAGAM n. 657443/2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 657443/2025 del 4/14.09.2025 di Soget s.p.a., notificato il 14.9.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per gli anni dal 2018 al 2023, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia/annullamento.
Dopo aver premesso che il presupposto avviso di accertamento 447113240100122816 del 12.12.2024 era stato impugnato innanzi alla CGT di Roma e che il relativo giudizio era ancora pendente, lamentava che, in presenza di impugnativa dell'atto presupposto, la notifica dell'atto impugnato costituiva abuso del diritto da parte di Soget s.p.a. e si traduceva in un ingiustificato aggravio di essa contribuente e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa per: 1) omessa notifica dell'avviso di pagamento;
2) non debenza del tributo in quanto relativa ad immobile privo di allacci idrici, elettrici e di gas;
3) intervenuta prescrizione del diritto relativo all'annualità 2018; 4) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto privo degli elementi identificativi della pretesa;
5) illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi.
Con memoria depositata il 9.1.2026 si costituiva in giudizio Soget s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Pizzo Calabro, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa la domanda di cessazione della materia del contendere proposta da parte ricorrente all'odierna udienza - argomentata sulla intervenuta richiesta di rateizzazione in attesa di accoglimento – rilevandosi, da un lato, che della presentazione di detta istanza di rateizzazione (per quanto dedotto, allo stato, ancora in attesa di accoglimento) non vi è traccia e, dall'altro, che a fronte della richiesta di parte ricorrente il procuratore dell'agente della riscossione ha insistito sulle proprie conclusioni in tal modo palesando la permanenza delle ragioni di contrasto inter partes.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che alcuna norma positiva preclude all'agente della riscossione di notificare il sollecito di pagamento a fronte della previa impugnativa dell'atto presupposto laddove questo non sia stato caducato giudizialmente o i cui effetti non siano stati sospesi in via cautelare, si osserva che le doglianze articolate in questa sede – tutte incentrate sul merito della pretesa – non sono qui scrutinabili atteso che, per come dedotto e documentato da Sogert s.p.a., le stesse sono state già delibate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 16766/2025 depositata il 12.12.2025, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso l'avviso di accertamento presupposto n.
447113240100122816 del 12.12.2024 lo ha rigettato.
Non avendo nel presente giudizio la parte ricorrente articolato censure su vizi propri del sollecito di pagamento impugnato (salvo paventare l'abuso del diritto da parte dell'agente della riscossione sul quale si è già detto) il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite nei rapporti con Soget s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve esser deciso per quelle relative ai rapporti con il Comune di Pizzo Calabro stante la contumacia della parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Soget s.p.a. che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con il Comune di Pizzo Calabro.