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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 221/2025 di Ruolo Generale vertente t r a con l'avv. BELTRAMINI CAMILLA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. PASCOLAT ROBERTO Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
05.05.2025)
“Pronunciarsi sentenza definitiva di divorzio;
spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2025, il sig. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio dalla sig.ra esponendo di aver contratto matrimonio con la stessa in Controparte_1
data 11.09.1985 e che dall'unione era nato il figlio , ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
La sig.ra si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo alla Controparte_1
1 domanda di divorzio, ma chiedendo che le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 350,00 mensili.
Nel corso della prima udienza dd. 05.05.2025, a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal giudice relatore, la sig.ra ha espresso la sua CP_1
volontà di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile da parte del sig. . Pt_1
Entrambe le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di procedere allo scioglimento del matrimonio. A questo punto, i procuratori hanno chiesto che la causa venisse rimessa immediatamente al Collegio per la pronuncia sullo status, rinunciando ai termini per gli scritti conclusivi e domandando la compensazione delle spese di lite;
la causa è stata, dunque, rimessa immediatamente in decisione al
Collegio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 27.03.2002, il Tribunale di Udine aveva omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi;
le parti erano comparse avanti al Presidente in data 13.03.2002, sicché alla data del deposito del ricorso (30.01.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione avanti al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più
2 alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.09.1985 a
Bangkok (Thailandia) tra i coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(UD) e nata in [...] il [...]; Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 120, parte II, serie C, anno 1985);
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 05.05.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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