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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1373 dell'anno2019, pendente
TRA
Parte_1
[...]
: avv. BERTOCCHI GIOVANNI BATTISTA
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv.ti PALADIN PAMELA, CAVICCHI EDOARDO
- PARTE CONVENUTA -
CONTRO
Controparte_2
DIFENSORE: avv. MENCONI ALESSIO
- PARTE TERZA CHIAMATA –
Sulle seguenti conclusioni:
P a g . 1 | 16 Conclusioni di (attore nel proc. n.r.g. 1373/19; resistente nel proc. n.r.g. Pt_1
696/21)
n.r.g. 1373/19
“in via principale accertare e definire il confine tra le proprietà della cooperativa
[...]
CF , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , corrente in Controparte_3 Pt_1
Piazza Bastione numero 16 , e quella del signor entrambe site in Controparte_1
Massa (MS), via Romana, e rispettivamente contraddistinte al NCEU del Comune di foglio 124 mappale 721 e foglio 124 mappale 696; Pt_1
condannare CF alla demolizione e
Controparte_1 C.F._1 spostamento del muro di confine di proprietà dello stesso, così come attualmente esistente, sino al corretto confine fra le due proprietà, confine che verrà individuato all'esito dell'istruttoria;
condannare in ogni caso alla restituzione dell'area di proprietà della
Controparte_1 cooperativa attrice;
condannare alla demolizione dei manufatti posti a distanza non
Controparte_1 regolamentare, secondo la normativa del CC del PRG del Comune di rispetto al Pt_1 confine della proprietà della Coop. SIULP attrice;
condannare al risarcimento di tutti i danni procurati alla società
Controparte_1 cooperativa attrice come indicati in premessa, salvo se altri, così come verranno qualificati all'esito della istruttoria;
condannare infine il signor al pagamento delle spese di lite compenso
Controparte_1 professionale di causa, spese esenti, spese generali oltre iva e CPA”
n.r.g. 696/21
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, rigettare il ricorso e la domanda avanzata dal sig in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria Controparte_1 di spese e competenze del presente procedimento.”
Conclusioni di (convenuto nel proc. n.r.g. 1373/19; Controparte_1 ricorrente nel proc. n.r.g. 696/21) :
n.r.g. 1373/19
“NEL MERITO
NEI CONFRONTI DI PARTE ATTRICE
SUL CONFINE FRA I TERRENI
IN TESI accertare e dichiarare anche in via riconvenzionale, per i titoli e le causali di cui in premessa, il corretto posizionamento dell'attuale muro di confine fra i terreni / Pt_1
e/o che il convenuto ha il diritto di mantenere la porzione di terreno CP_1 reclamata da parte attrice e/o che sussistono i presupposti necessari per l'usucapione decennale di cui all'art. 1159 cod. civ. e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. P a g . 2 | 16 IN IPOTESI accertare e dichiarare anche in via riconvenzionale, per i titoli e le causali di cui in premessa, che il convenuto ha il diritto di mantenere la porzione di terreno richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 938 cod. civ. e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, condannando il convenuto a corrispondere a parte attrice le somme di cui all'art. 938 cod. civ..
IN IPOTESI SUBORDINATA accertare e dichiarare anche in via riconvenzionale, per i titoli e le causali di cui in premessa, ove vada posizionato il muro di confine fra i terreni / Pt_1 CP_1 condannando parte attrice, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'indennità di cui all'art. 936 cod. civ.; determinare le modalità di esecuzione delle opere di demolizione e spostamento dell'attuale muro di confine e degli eventuali manufatti esistenti, tenuto anche conto dell'esigenza di preservare l'unità immobiliare del convenuto;
indicare la percentuale di ripartizione del relativo onere economico, comprensivo di ogni spesa accessoria, tenuto anche conto dell'oggettiva buona fede del convenuto.
SULLE DOMANDE DI RISARCIMENTO DANNI respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.
NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO
Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice cui risultassero in tutto o in parte fondate
- condannare l'Arch. al pagamento in garanzia di tutte le somme che Controparte_2 il convenuto dovesse essere condannato a pagare all'attore per Controparte_1 mantenere l'attuale posizionamento del muro di confine e/o per procedere alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, oltre che per le somme che il convenuto potrebbe essere condannato a pagare a titolo di risarcimento danni;
- risarcire il sig. dei danni che dovesse subire nel caso in cui l'attuale CP_1 posizionamento del muro di confine dovesse essere modificato, sia per il minor valore dell'unità immobiliare sia per l'eventuale condanna a eseguire, in tutto o in parte, le opere di demolizione e spostamento dello stesso muro di confine.
IN TUTTI I CASI
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
n.r.g. 696/21
“voglia il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione reietta, accertare e dichiarare che nel luglio 2020 la ha fatto installare nel mapp. 697 di Pt_1 proprietà dell'avv.NI 9 tubazioni per le acque bianche e 2 per le acque nere;
le predette tubazioni sono state posizionate, in tutto o in parte, a meno di un metro dal confine della proprietà del ricorrente, con violazione dell'art. 889 c.c. e per l'effetto,
P a g . 3 | 16 condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pt all'immediata rimozione delle predette tubazioni nel tratto in cui il mapp. 697 confina con la proprietà (mapp. 696) non contestata dalla CP_1 Pt_1
(doc. 2,10,15); condannare anche ai sensi dell'art. 614 cpc la società convenuta in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro il cui importo – vista anche la gravità delle violazioni commesse – si indica in € 300 al giorno, salvo diversa valutazione equitativa del Giudice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rimozione delle tubazioni illegittimamente installate. Con vittoria di spese e competenze professionali e con rimborso di eventuali spese di CTU e CTP”
Conclusioni del terzo chiamato Controparte_2
n.r.g. 1373/19
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis rejectis, in via preliminare: in rito, respingere la domanda proposta dal per carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 Pt_1 nei confronti del comparente;
nel merito, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria. In ulteriore ipotesi perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti. Vinte le spese ed i compensi di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio , incardinando il procedimento n.r.g. Pt_1 Controparte_1
1373/19. Si costituiva il chiedendo autorizzarsi chiamata in causa del terzo CP_1
che si costituiva. Controparte_2 agiva in possessoria in corso di causa (n.r.g. 1373-1/2019), esponendo che CP_1
nel maggio 2020, aveva iniziato l'edificazione di un manufatto destinato al Pt_1 posizionamento dei contatori nel muro di confine e installato tubazioni per la conduzione delle acque bianche e nere a ridosso della proprietà e proponeva CP_1 ricorso ex art. 702 bis per la tutela petitoria (n.r.g. 696/21) in ordine al medesimo fatto storico (installazione delle tubazioni per acque bianche e nere a meno di un metro dal confine in violazione dell'art. 889 c.c.).
Il ricorso possessorio era respinto con provvedimento del 24.7.2024.
Operata la conversione del rito, il procedimento n.r.g. 696/21 era riunito al n.r.g. 1373/19.
All'udienza del 5.4.22, per era verbalizzata proposta di conciliazione, con CP_1 rinuncia alla domanda di cui alla causa n.r.g. 696/21, proposta a cui aderiva l'arch.
ma non CP_2 Pt_1
La causa era istruita con acquisizioni documentali e audizione dei testimoni (
[...]
, richiesto da richiesto da richiesto Tes_1 Pt_1 Tes_2 CP_2 Tes_3 da richiesto da udienza del 24.2.23 -; Pt_1 Testimone_4 CP_5 Tes_5
richiesto da – udienza del 27.10.23 -; – udienza
[...] CP_1 Testimone_6
P a g . 4 | 16 del 2.2.24-, richiesto da IC Stagnari, richiesta da RE – udienza CP_2 del 19.4.24 -; richiesto da – udienza del 28.6.24-).). Controparte_6 Pt_1
Era inoltre svolta CTU, di cui era officiato l'arch. Persona_1
In esito a provvedimento di variazione tabellare del 21.10.24, il procedimento era riassegnato alla scrivente, dinanzi a cui le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.12.24. Erano concessi i termini ex art. 190 e la causa era trattenuta in decisione.
IN FATTO espone di essere proprietaria di appezzamento censito al catasto terreni Comune
Pt_1 di al fg. 124 mapp. 721, confinante con la proprietà di (fg. 124,
Pt_1 Controparte_1 mapp. 696). stipulava appalto con per la costruzione di complesso
Pt_1 CP_7 residenziale sul predetto terreno, in forza di concessione edilizia n. 67919 rilasciata da Comune di il 18.12.14. Nel luglio 2017 il progettista e la direzione lavori
Pt_1 incaricati da si avvedevano che la recinzione a delimitazione della proprietà
Pt_1 sconfinava di circa 4 ml nel mapp. 721. Con raccomandata a/r del 14.7.17 CP_1 chiedeva al vicino il ripristino degli esatti confini e la rimozione dei manufatti
Pt_1 abusivi posti a distanza non regolare. Visto l'esito negativo della mediazione,
Pt_1 incardinava il giudizio dispiegando le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva esponendo: CP_1
1. Di aver acquistato l'immobile di cui al mapp. 696 in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Massa del 2 maggio 2012 (esecuzione immobiliare n. 150/2009);
2. Che la recinzione a delimitazione del terreno in questione preesisteva all'acquisto del in quanto edificata ante 3.11.2003 (data di acquisto da parte di CP_1 del mapp. 721) in virtù di un accordo tra i precedenti proprietari dei due Pt_1 fondi;
3. Che dalla perizia di stima svolta nel procedimento di esecuzione n. 150/2009 dall'arch. non risultava alcuno sconfinamento nel mappale limitrofo;
CP_2
4. Che, comunque, aveva acconsentito al ridetto posizionamento della linea Pt_1 di confine;
5. Che dal 10.2.2006 (data di acquisto da parte dell'esecutata del mapp. 696) all'inizio della mediazione (agosto 2017 – istanza di mediazione 7.7.17) erano decorsi oltre 10 anni, essendo quindi maturati i presupposti per l'usucapione da parte del CP_1
6. Che la tettoia in aderenza al muro di confine era stata costruita dall'esecutata, senza alcuna opposizione di sussistendo i presupposti dell'accessione Pt_1 invertita;
7. Che i danni lamentati dall'attore (pagamento di penali per il ritardo conseguenti alla necessità di approntare variante di progetto, con rinuncia alla costruzione di un appartamento) non erano conseguenza della condotta del in CP_1 quanto, al più, dovuti alla negligenza di parte attrice, che avrebbe dovuto
P a g . 5 | 16 accorgersi dello stato dei luoghi (e dunque di un eventuale sconfinamento) prima della fase di progettazione. Sulla scorta delle predette risultanze della perizia di stima dei beni nel procedimento n.r.g. es. 150/2009, il citava in giudizio l'arch. chiedendo di essere CP_1 CP_2 da questi garantito e risarcito, laddove risultasse la fondatezza della pretesa di Pt_1
L'arch. si costituiva in giudizio, esponendo di aver correttamente espletato CP_2
l'incarico nel procedimento di esecuzione, al quale, peraltro, aveva partecipato anche senza nulla contestare o eccepire in merito alle risultanze della CTU. Nello Pt_1 specifico, poi, il aveva verificato che lo stato di fatto del muro perimetrale CP_2 ultimato nel luglio 2003, esistente tra i mappali 721 (già porzione del mappale 682 foglio 124, acquistato con atto del 3.11.2003 da e il mappale 696 (di proprietà Pt_1 dell'esecutata e successivamente assegnato a ), coincideva con la Controparte_1 rappresentazione grafica delle tavole allegate alla concessione edilizia numero 50071 del 21 marzo 2002 richiesta dai dante causa dell'esecutata, e alla variante numero 52903 del 7 agosto 2003, richiesta dall'esecutata, nonché alla planimetria catastale del 12 agosto 2003, protocollo 70949.
Nessuna responsabilità era comunque da ascriversi al in applicazione dell'art. CP_2
64 cpc, non ricorrendone la colpa grave.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata da eccepiva l'intervenuta CP_1 prescrizione, in quanto la perizia di stima era stata allegata all'avviso di vendita dell'8.9.2011, l'offerta del era pervenuta il 2.2.2012 e la diffida al CP_1 CP_2 il 26.7.2017.
Nel procedimento n.r.g. 696/21, riunito al n.r.g. 1373/19, agiva, esponendo CP_1 che, su incarico di dal 27 luglio 2020, erano state posizionate nove tubazioni per Pt_1 acque bianche e due per le acque nere a meno di un metro di distanza dalla proprietà
in spregio a quanto disposto con ordinanza del 15.5.20, resa dal Tribunale di CP_1
Massa nel procedimento ex art. 700 cpc n.r.g. 2104/20, tra (ricorrente) e Pt_1
(resistente, proprietario del mapp. 697, confinante sia con il fondo Persona_2 di che con quello di . In particolare, l'ordinanza cautelare aveva Pt_1 CP_1 autorizzato l'installazione di sole due tubazioni, al centro del mapp. 697. NI aveva avanzato istanze ex art. 696 decies e art. 696 duodecies, rispettivamente la prima rigettata e la seconda dichiarata inammissibile con ordinanza del 29.1.21 (doc. 17
, premesso, tuttavia, che era fatto incontestato il posizionamento dei tubi in CP_1 luogo diverso da quello indicato in ordinanza, in violazione delle distanze legali (“ si costituiva mediante comparsa non contestando le circostanze di fatto Parte_1 allegate dall'istanze ma ritenendo la propria condotta legittima” pag. 2 ordinanza del 29.1.21).
LE RISULTANZE DELLA CTU ARCH. N.R.G. 1373/19 E N.R.G. 1373-1/19) Per_1
Per una migliore comprensione, si evidenzia che il mappale 721 è stato oggetto in data 24.07.2018 di frazionamento, che ha generato le particelle 816 e 815 (attualmente 824) di proprietà e che, a oggi, la proprietà confinante con la proprietà Pt_1 Pt_1
(mapp. 696) è il mappale 816 (in luogo del mappale 721). CP_1
È a questo punto opportuno dare sinteticamente conto degli esiti della CTU.
P a g . 6 | 16 Quanto al procedimento n.r.g. 1373/19, vi si evidenzia:
- il confine risultante dalle mappe catastali non coincide con la recinzione a confine tra le due proprietà e Pt_1 CP_1
- la delimitazione del confine attualmente è collocata, infatti, a circa ml. 3,50 dalla recinzione costituita da un muro con rete metallica, all'interno della superficie di corte pertinenziale del (tav.1 CTU); CP_1
- il porticato con struttura lignea, posto dalla parte del muro rivolta alla proprietà insiste in parte sulla proprietà per circa mq 21; CP_1 Pt_1
- il manufatto in muratura a uso deposito è posto interamente sulla proprietà
ma a distanza dal confine inferiore a 3 metri (m. 1,40); CP_1
- le varianti progettuali del complesso residenziale commissionato da Pt_1 non sono da riconnettersi all'errato posizionamento del confine. Sul punto si precisa che il CTU conduce una approfondita disamina (da pag. 17 a pag. 28 dell'elaborato), volta a ricostruire la consistenza del progetto originario e le ragioni tecniche delle successive modifiche, evidenziando, in particolare, che:
▪ la concessione edilizia n. 67919 del 18.12.2014 si riferisce a progetto per la realizzazione di due fabbricati a uso residenziale per complessivi dodici alloggi di superficie utile lorda di mq 965,06;
▪ tale progetto non è mai stato realizzato, in quanto l'appalto stipulato tra e ha a oggetto la costruzione di Pt_1 CP_7 nove appartamenti di minor superficie, come da variante al permesso di costruire n. 67919 del 01.03.2016;
▪ già nel marzo del 2016 e, quindi, “prima di accorgersi dell'errata posizione del confine con la proprietà scoperta CP_1 avvenuta nel mese di luglio 2017 (Cfr. pg. 2 punto 7 dell'atto di citazione) , la aveva scelto di realizzare solo nove alloggi e Pt_1 non i dodici di cui al titolo edilizio ottenuto nel 2014” (pag. 22 CTU);
▪ da variante al progetto di cui al doc. 7 si evince che “il Pt_1 progetto in variante, se riferito al titolo originario interessa la riduzione del numero di alloggi del blocco “A” da n° 8 a n° 6 unità, con conseguente diminuzione della superficie utile di costruzione, del relativo volume e del numero di appartamenti ma con un aumento di superficie e volume rispetto alla variante del 2016 se rilasciata” (pag. 25 CTU);
▪ il blocco “B” nella variante di cui al doc. 7 riporta “come Pt_1
“lo stato attuale” dell'edificio ( Cfr. pg. 3 punto 11 dell'atto di citazione) abbia la medesima forma e consistenza già riportata nell'elaborato grafico allegato alla denuncia di inizio lavori protocollata nel maggio 2016 e corrispondente altresì a quello della citata variante del 2016” (pag. 26 CTU);
▪ “Dall'analisi di detto elaborato non si comprende altresì quale sia stato il motivo che abbia determinato la scelta da parte della proprietà, decisione già per altro presa nel 2016, di ridurre in termini di superficie, di volume e anche di numero di alloggi da 4 a 3 il fabbricato identificato con la lettera “B” in quanto P a g . 7 | 16 progettato e costruito dalla parte opposta rispetto al confine con la proprietà e pertanto assolutamente non interessato CP_1 da problematiche di distanza dal confine […] Stando infatti a quanto dedotto dai documenti agli atti la voleva realizzare Pt_1
n° 9 alloggi e n° 9 alloggi ha realizzato pur se in difformità al progetto di variante, agli atti di causa come elaborati grafici
“dello stato dei luoghi” ancora da depositare presso il Comune al momento della citazione per ottenerne il relativo titolo” (pag. 26 CTU); “L'occupazione di una porzione della proprietà da Pt_1 parte del NON RENDEVA IRREALIZZABILE l'opera” CP_1
(pag. 28 CTU). Quanto al procedimento n.r.g. 1373-1/19, posto che non è oggetto della domanda il manufatto costituente vano tecnico edificato per conto di in prossimità del Pt_1 confine, del quale, quindi, non si darà conto, vi si evidenzia:
- al momento del sopralluogo (inizio delle operazioni il 25.1.22) non era presente alcuna tubazione metallica a vista posta sul confine della proprietà CP_1 trattandosi, verosimilmente, di allacci temporanei (pag. 6 CTU);
- sotto il manto stradale sono state collocate tubazioni in polietilene per adduzione di acqua a servizio del complesso residenziale a distanza inferiore a un Pt_1 metro dal confine di fatto della proprietà dette tubazioni ricadono nel CP_1 mapp. 723 di proprietà per ½ di NI e per ½ dei soci della coop. Pt_1 intestatari degli appartamenti;
- risultano interrate nel sottosuolo dei mapp. 721 (nell'attualità 824), 697, 723 e 824 (ex 712) tubazioni per la conduzione del gas, a distanza inferiore a un metro dal confine di fatto della proprietà (pag. 11 CTU). CP_1
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE AVANZATA DA CP_1
Posto che non vi è prova dell'accordo tra la precedente proprietaria e circa il Pt_1 posizionamento del muro perimetrale, e che è stata verificata la non coincidenza con i confini come da mappe catastali – risultanza a cui è necessario fare riferimento, in mancanza di altre - , è, a questo punto, opportuno esaminare la domanda di accertamento dell'usucapione avanzata dal convenuto, avente a oggetto unicamente la porzione di terreno del mapp. 721, ricompresa nella delimitazione di fatto della proprietà CP_1
Quanto allo stato dei luoghi, esso risulta, innanzitutto, dalla relazione estimativa a firma arch. nel procedimento n.r.g. es. 150/2009. CP_2
In particolare, con riferimento all'attuale proprietà (beni del punto “A” – CP_1 esecutata , nessun rilievo è stato svolto in ordine al muro di Persona_3 confine, con la precisazione che la costruzione dell'immobile è avvenuta nel 2003, in forza di concessione edilizia n. 50071 del 31.3.2003 e variante in corso di opera n. 52903 del 7.8.2003.
Che il muro, con l'attuale consistenza, esistesse quanto meno dal 2003 trova conferma anche nelle prove testimoniali assunte da soggetti indifferenti (IC Stagnari: “abito lì dal luglio 2003”; “è vero, io quando sono entrata in quella casa i muri erano già realizzati, ricordo che parcheggiavo la macchina dentro”; “8) DCV che Testimone_5 nelle due fotografie da Lei sottoscritte (che Le si mostrano) è rappresentato il muro di
P a g . 8 | 16 confine che era stato realizzato fra l'ultima unità immobiliare posta a sinistra del vialetto di accesso delle abitazioni e il confinante terreno “lato mare”” “è vero”; “9) DCV che, con riferimento al predetto muro di confine, lo stato di fatto rappresentato nelle predette due fotografie è analogo a quello esistente nell'estate dell'anno 2003” “è vero”).
Peraltro, non è oggetto di contestazione da parte di l'esistenza e consistenza del Pt_1 muro di confine a far data dal 10.2.2006 (data della compravendita del bene da parte della Stagnari).
Ciò premesso, ferma la non coincidenza tra il confine risultante dalle mappe catastali e quello di fatto sussistente tra le due proprietà e non ricorrono i Pt_1 CP_1 presupposti dell'usucapione decennale da parte del convenuto. Se, infatti, vi è prova della buona fede del desumibile dall'assenza di rilievi circa la non corretta CP_1 collocazione del confine tra i fondi nella perizia di stima del bene oggetto di esecuzione (come peraltro sottolineato dalla stessa “nessuno poteva rendersi conto di una Pt_1 diversa consistenza leggendo la relazione tecnica dell'Arch. (CTU nel CP_2 procedimento esecutivo nrg 150/2009) depositata nel procedimento esecutivo, in quanto dalla stessa nulla si evince relativamente allo sconfinamento attuato nel terreno oggi di proprietà ; Peraltro tale diversa consistenza non appariva facilmente Pt_1 riconoscibile senza l'intervento di un tecnico esperto e dotato di strumentazione (tanto che nemmeno il CTU della procedura esecutiva se ne era accorto -essendo necessario per una tale verifica un tecnico dotato della necessaria strumentazione)” - pag. 3 memoria conclusionale di replica ), più approfondita analisi deve essere condotta Pt_1 in ordine alla sussistenza di titolo idoneo (decreto di trasferimento emesso dal Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Massa del 2 maggio 2012; atto di compravendita del 10.2.2006). Se, infatti, il decreto del 2 maggio 2012 ha trasferito al il “lotto 1”, e cioè CP_1 quello identificato catastalmente al fg.124 mapp. 696 sub.1, peraltro dando una compiuta descrizione del compendio e specificandone la consistenza, in cui era ricomprenso anche il giardino all'interno dei confini “di fatto” e, dunque, la porzione del mapp. limitrofo per cui è causa (“proprietà di porzione di fabbricato residenziale di tipo villetta a schiera con area pertinenziale sito in via Romana numero 30. Pt_1
Composto di […] un ampio giardino, entro il quale sono stati ricavati una tettoia ad uso garage ed una legnaia con parti abusive in parte condonabili in parte da demolire, censito al NCEU al foglio 124 mappare 696 subalterno 1” - doc. 1 , il titolo CP_1 dell'esecutata (compravendita del 10.2.2006 – doc. 4 non ha trasferito la CP_2 porzione di terreno per cui è causa, ricompresa nel mapp. 721, avendo identificato il bene solo con riferimento ai confini catastali. La compravendita del 10.2.2006, dunque, aveva a oggetto solo il bene di cui al fg.124 mapp. 696 sub.1 e non la striscia di terreno controversa, di cui al mapp. 721 (oggi particella 816, come da successivo frazionamento). Titolo astrattamente idoneo è, infatti, quello tale per cui l'acquisto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare (Cass. II, n. 21227/2010). Nel caso in esame, invece, il richiede l'accertamento CP_1 dell'usucapione di una porzione di mappale 721, unendo il suo possesso (dal 2012) a quello del precedente proprietario, che, tuttavia, non ha acquistato anche la predetta porzione di terreno, in quanto non indicata nell'atto di compravendita (diversamente
P a g . 9 | 16 sarebbe stato a dirsi se l'atto avesse espressamente menzionato anche il mapp. 721, pur se non di proprietà del dante causa dell'esecutata). Il bene, in definitiva, era stato esattamente identificato solo con riferimento ai dati catastati e non nella sua consistenza materiale anche per la porzione del terzo, non risultando l'identità tra zona posseduta e zona alienata (cfr. Cass. II, n. 8579/2023 che ha escluso l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui al proprio avente causa). La domanda riconvenzionale dispiegata in via principale non può, pertanto, trovare accoglimento.
DOMANDA DI ACCERTAMENTO EX ART. 938 E DI CONDANNA EX ART. 936 AVANZATE DA CECCARELLI IN VIA SUBORDINATA
In primo luogo, si evidenzia che la costruzione del muro è da collocarsi, stando alle prove testimoniali assunte su richiesta del in epoca antecedente e prossima CP_1 al luglio 2003 (teste Stagnari, indifferente) mentre l'acquisto del mapp. 721 da parte di è avvenuto con atto del 3.11.2003. Pt_1
In proposito, mette conto altresì precisare che il teste (che, da verbale del 24.2.23, Tes_4 risulta erroneamente essere stato sentito sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria del terzo chiamato e che, evidentemente, è stato invece sentito sui capitoli di prova articolati dalla difesa che ne ha chiesto l'escussione) ha dichiarato, in CP_1 risposta alla domanda “9) DCV che, con riferimento al predetto muro di confine, lo stato di fatto rappresentato nelle predette due fotografie è analogo a quello esistente nell'estate dell'anno 2003”, “è vero”.
Quindi è dimostrato che il muro perimetrale sia stato edificato prima dell'acquisto del fondo da parte di il che esclude qualsiasi accordo in ordine al suo collocamento. Pt_1
Peraltro, non può ricorrersi al principio della accessione c.d. invertita allorché la porzione di fondo attiguo sia stata occupata con un semplice muro di divisione, poiché la norma di cui all'art. 938, facendo riferimento esclusivo alla costruzione di un
“edificio” — di una struttura muraria, cioè, complessa e idonea alla permanenza, nel suo interno, di persone e cose — non si applica a opere diverse.
Perché si configuri l'accessione invertita, di cui all'art. 938, è necessario che nella costruzione di un edificio, il costruttore sconfinato, occupi, oltre al proprio terreno, una porzione del fondo attiguo;
che tale occupazione sia avvenuta in buona fede;
che la costruzione sia stata eseguita con la consapevolezza e senza opposizione del vicino (Sez. 2, Sentenza n. 1917 del 04/04/1981), con onere della prova a carico del costruttore.
Posto che, nel caso in esame, non vi è prova della data di edificazione dei manufatti (porticato e deposito), risultando essi peraltro indicati nella relazione del CP_2
(inizio delle operazioni peritali 6.10.10), che nulla può dirsi in ordine alla consapevolezza di – rispetto a cui il non ha fornito alcuna prova -, né, Pt_1 CP_1 infine, può essere presunta la buona fede del costruttore, non ricorrono i presupposti di operatività dell'art. 938 (con la precisazione, che, invero, le opere in questione erano già state indicate dall'arch. come abusive e destinate alla demolizione). CP_2
Quanto al solo fabbricato, ricadente per 21 mq sulla proprietà trova applicazione Pt_1
l'art. 936 c. 3 c.c., non avendo il anche in questo caso, fornito la prova che CP_1
P a g . 10 | 16 la costruzione sia stata edificata con il consenso o, comunque, senza l'opposizione di (non essendone neppure emersa la data di costruzione), né della buona fede del Pt_1 costruttore.
Risulta, nondimeno, decorso il termine di decadenza di cui all'art. 936 c.5 c.c., poiché, quantomeno dal 2010, le opere in questione erano presenti sul fondo e non constano domande di rimozione avanzate da (che aveva acquistato il mappale contiguo Pt_1 dal 2003) prima di quella del 2017.
Ciò detto, nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal costruttore (invero, nel caso in esame, neppure individuato) che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia – ed essendo l'opera in questione totalmente abusiva e non sanabile-, “autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 l. n. 1150/1942 nonché 10 e 13 l. n. 765/1967 perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita […] ” (Cass. II, n. 6777/2001).
DOMANDA DI CONDANNA ALLA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI POSTI A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE AVANZATA DA Pt_1
Anche in relazione ai manufatti in questione, è opportuno, in primo luogo, fare riferimento alla descrizione dell'immobile come da perizia di stima nel procedimento es. 150/2009, in cui si evidenzia l'esistenza (alla data del 6.10.10, inizio delle operazioni peritali) – per quanto di interesse in questa sede – di copertura del porticato lato mare al piano terra e realizzazione di porticato per ricovero auto, legnaia, ripostiglio e piccolo deposito nella corte dell'abitazione (pag. 9 punto 8 perizia di stima), manufatti, questi, già all'epoca indicati nella relazione dell'arch. come abusivi, non sanabili, CP_2 posti a distanza irregolare e destinati, pertanto, alla demolizione.
Tale situazione trova conferma anche nella CTU a firma arch. che ha Per_1 evidenziato come il porticato con struttura lignea insista in parte sulla proprietà Pt_1 per circa mq 21e il deposito in muratura si trovi a distanza dal confine inferiore a 3 metri (m. 1,40).
È poi appena il caso di rilevare che nessuna domanda di accertamento dell'usucapione delle servitù di mantenere le opere contestate a distanza illegale dal confine è stata avanzata dal di talché lo stesso deve essere condannato alla rimozione dei CP_1 predetti manufatti.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DA Pt_1
La domanda deve essere respinta, non ricorrendo i presupposti di fattispecie ex art. 2043 (e, segnatamente, non avendo assolto la parte attrice alla prova del nesso causale tra errato posizionamento del confine e modifica progettuale, né che dalla variante in questione siano derivati danni conseguenza, posto che la variante è da collocarsi in epoca antecedente al luglio 2017).
Non colgono nel segno, poi, i rilievi del ctp, riproposti da anche con note di Pt_1 trattazione scritta del 1.3.22 e 6.6.22, volte a evidenziare come “la cooperativa Pt_2
P a g . 11 | 16
[...] stante la mancanza del terreno occupato dal Sig. (per cui non avrebbe MAI CP_1 potuto realizzare le 12 unità immobiliari), ha dovuto procedere alla inevitabile riprogettazione dell'intero complesso (un progetto ex novo)”, sol che si consideri come tale nuovo progetto sia antecedente alla scoperta dell'errato posizionamento del muro perimetrale, come ampiamente argomentato dal CTU.
In proposito, il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, come nel caso in esame, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
DOMANDA PETITORIA AVANZATA DA NEL GIUDIZIO RIUNITO N.R.G. CP_1
696/21
Devono richiamarsi le risultanze della CTU di cui sopra si è dato atto (e cioè la presenza di tubazioni interrate a meno di un metro di distanza dal confine di fatto della proprietà
, la cui collocazione è stata peraltro confermata dalla stessa (si veda CP_1 Pt_1 la comparsa di risposta di nel procedimento n.r.g. 2104-1/2019 - doc. 16 Pt_1
-, tra NI e in cui si legge: “merita osservare come il Tribunale CP_1 Pt_1 di Massa nell'ordinanza cautelare del 15/05/2020 abbia disposto che l'esecuzione dei lavori avvenisse sì nel rispetto della relazione dell'ing. ma altresì nel rispetto CP_1 della normativa di settore. Ebbene nel caso di specie è accaduto che le disposizioni contenute nella relazione tecnica dell'Ing. collidessero con la normativa di CP_1 settore (pag. 2) […] è evidente che se i contatori per rispetto della normativa di settore debbano essere collocati in posizione diversa da quella ipotizzata dal CTU, si è dovuto procedere ad una parziale modifica dello schema progettuale (pag. 3) […] Vi è da dire che: la profondità dello scavo e la dimensione dei 9 tubi (+ 1 delle acque nere come ben visibile nella foto che si allega) collocati al di sotto del mappale 697 non hanno minimamente inciso sulla dimensione dello scavo descritto dal CTU (pag. 4) […] L'acqua che scorre nei tubi piccoli è la stessa che scorrerebbe in un tubo grande, lo spazio occupato dai tubi piccoli (e comunque diversamente non si può fare) è lo stesso che sarebbe occorso per eseguire l'opera come descritta dal CTU (pag. 5)”.
Quanto alle tubazioni è stato accertato che le stesse, interrate a distanza inferiore al metro rispetto al confine di fatto con la proprietà rispettano, invece, la CP_1 previsione dell'art. 889 comma 2 c.c. con riferimento al confine risultante dalle mappe catastali.
Visto quanto sopra, dunque, e individuato il confine della proprietà in quello CP_1 catastale, come appurato dal CTU, non può trovare accoglimento la domanda di rimozione delle tubazioni.
DOMANDE AVANZATE DA EI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO CP_1
P a g . 12 | 16 Il ha chiesto di essere manlevato e risarcito dal nel caso in cui CP_1 CP_2 fosse risultata vittoriosa. Pt_1
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione. Infatti, se è pur vero che la perizia di stima era stata allegata all'avviso di vendita dell'8.9.2011 e l'offerta del era pervenuta il 2.2.2012, il danno non è consistito nell'erronea CP_1 individuazione del confine catastale in sé, ma nella conseguente domanda di demolizione di La decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ex art. Pt_1
2947 c.c. deve, infatti, essere individuata non tanto dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. civ. n. 11119/2013).
Posto che, poi, propriamente, la domanda va inquadrata in quella risarcitoria (non sussistendo alcuna obbligazione di garanzia del professionista incaricato nella procedura esecutiva rispetto al soggetto risultato aggiudicatario del bene), la stessa va collocata nell'alveo dell'art. 2043 c.c.. Alcun rapporto di tipo professionale lega, infatti, il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato, con conseguente onere di chi si assume danneggiato di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la colpa in capo a costui, secondo i parametri della negligenza, imprudenza e imperizia. In proposito, la giurisprudenza riconduce la responsabilità del perito stimatore a quella del consulente tecnico, disciplinata dall'art. 64 c.p.c., norma speciale in forza della quale questi è in ogni caso chiamato a rispondere dei danni causati alle parti nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti.
Quanto al grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del consulente, si ritiene di dare continuità all'indirizzo per cui, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2024, n.3917; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016), come si evince dal dato testuale del c. 2, che fa riferimento alla colpa grave solo per circoscrivere la responsabilità penale, e fatto salvo l'inciso finale per cui “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti” (cioè secondo le regole ordinarie).
Poiché, inoltre, la perizia di stima deve contenere una serie di indicazioni elencate dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c., può concludersi nel senso che la responsabilità del perito concerna tutti gli atti ivi elencati, tra cui rientra – per ciò che ai presenti fini interessa – l'esatta individuazione del bene, comprensiva dei confini catastali, la verifica della regolarità edilizia e urbanistica, la possibilità di sanatoria.
Ora, rispetto all'indicazione come abusivi, non sanabili e posti a distanza inferiore alla legale del porticato e del deposito, nulla quaestio. Ciò risultava con chiarezza dalla relazione dell'arch. CP_2
Dalla CTU dell'arch. risulta: Per_1
- che è stato rappresentato uno stato dei luoghi difforme rispetto a quanto rilevato dal CTU (cfr. tav. 4 e pag. 38 della relazione), in quanto emergono diverso posizionamento del locale di deposito, del porticato adiacente, del cancello
P a g . 13 | 16 carrabile d'ingresso e diversa consistenza del porticato costruito in adiacenza all'abitazione;
- “l'architetto trovò una sostanziale corrispondenza tra la planimetria CP_2 catastale depositata al N.C.E.U ed il rilievo da lui eseguito. Questo perché di fatto la planimetria catastale depositata era errata […] L'architetto in CP_2 fase di accertamento e verifica non visionò l'estratto di mappa catastale o per lo meno non la confrontò con il proprio rilievo (documento del Catasto Terreni probante fino a prova contraria i reali confini tra le proprietà) Per inciso ed in risposta al quesito sul significato tecnico di certi documenti : l'estratto di mappa, chiamato anche mappa terreni, indica il foglio ed i mappali su cui insiste l'unità immobiliare censita presso il Catasto Terreni. Attraverso questo documento è possibile identificare l'esatta ubicazione, la forma, l'orientamento e i confini di un fabbricato. Il raffronto tra l'estratto di mappa catastale ed il rilievo metrico eseguito sul posto avrebbe consentito di accertare la sostanziale differenza tra lo stato dei luoghi e la posizione dei confini catastali permettendo al tecnico di accorgersi che la superficie della corte di pertinenza dell'immobile pignorato (poi acquistato dal aveva una superficie ben diversa ed inferiore CP_1 rispetto a quello erroneamente rappresentata nella planimetria catastale” (pag. 39 CTU);
- “Il minor valore della proprietà acquistata all'asta dal in riferimento CP_1
a quanto stimato dall'architetto è nullo se valutato solo in riferimento CP_2 al prezzo a metro quadrato pagato per la superficie di pertinenza dell'immobile acquistato […] Non esiste “minor valore” (in riferimento al mero prezzo pagato) in quanto l'architetto commettendo un errore di misura ha calcolato in CP_2 perizia una consistenza della corte di mq 201 che di fatto non corrisponde alla superficie dello stato dei luoghi ma corrisponde, forse per mera casualità, esattamente alla superficie accertata dal CTU, cioè alla superficie calcolata sulla base dei confini catastali” (pag. 40 CTU);
- “il minor valore della proprietà acquistata dal debba però essere CP_1 stimato dallo scrivente comunque in quanto qualora il Sig. dovesse CP_1 ripristinare i luoghi come da esatti confini catastali vedrebbe la sua proprietà perdere valore a causa delle minori potenzialità dovute alla perdita dell'ingresso carrabile, dell'area a parcheggio e della minor fruibilità dell'area esterna […] qualora il Sig. dovesse acquisire l'area in oggetto dalla il CP_1 Pt_1 valore venale di detta area corrisponda ad €. 19.000,00, qualora altresì il Sig. dovesse riconfinare la proprietà acquistata secondo i confini catastali CP_1 originali, lasciando il possesso della particella 816 alla subirebbe un Pt_1 danno stimato in €.19.000,00 per la ridotta potenzialità e fruibilità dell'area di pertinenza del bene acquistato oltre a dover affrontare una spesa stimata nell'importo di €. 6.000,00 per la necessità di demolire quelle opere ( muro di recinzione ecc...) al fine di restituire l'area secondo lo status quo ante.” (pag. 41 CTU). Alla luce di quanto sopra, non risulta soddisfatto l'onere della prova in capo al danneggiato. Emerge, sì, che l'arch. non ha provveduto al raffronto tra stato CP_2 di fatto ed estratto di mappa catastale, rilevando una consistenza errata del compendio. Nondimeno, il CTU dà atto di come la stessa planimetria catastale depositata al Per_1
P a g . 14 | 16 N.C.E.U. corrispondesse esattamente allo stato di fatto, in quanto, a sua volta, errata (e, peraltro, corrispondente anche alle tavole allegate alla concessione edilizia numero 50071 del 21 marzo 2002, richiesta dai dante causa dell'esecutata, e alla variante numero 52903 del 7 agosto 2003), di talché non è provato l'elemento soggettivo, risultando l'arch. aver svolto gli accertamenti demandatigli con la diligenza richiesta CP_2 dall'incarico.
SPESE
In ragione della reciproca soccombenza parziale, le spese devono essere compensate tra e nella misura di ½, restando, nel resto, a carico del Pt_1 CP_1 CP_1
Quanto alla posizione del terzo chiamato, le spese di lite sono da porsi in via solidale in capo a e per le seguenti ragioni. Quanto alla domanda di risarcimento Pt_1 CP_1 del danno avanzata da contro la stessa è soccombente, di talché ricade Pt_1 CP_1 sulla società attrice la refusione delle spese di lite nei riguardi del terzo, chiamato in causa in conseguenza della sua pretesa, disattesa all'esito del giudizio (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025). Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno avanzata dal nei confronti del terzo chiamato – relativa agli esborsi CP_1 conseguenti alla demolizione del muro di confine e alla riduzione in pristino-, lo stesso è soccombente.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1373 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con la
[...] Controparte_1
P a g . 15 | 16 chiamata in causa di , nonché sulla domanda proposta in via Controparte_2 riconvenzionale da nonché, infine, sulla domanda riunita Controparte_1 proposta da ei confronti di Controparte_1 [...]
, così provvede: Parte_1
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda di
[...]
e per l'effetto Parte_1 accerta e dichiara che i confini tra la proprietà di
[...]
, censita al Parte_1
Catasto Terreni Comune di foglio 124 mapp. 816 (in precedenza 721) e Pt_1 la proprietà di , censita al Catasto Terreni Comune di Controparte_1
foglio 124 mapp. 696, sono quelli rappresentati dalla dividente tra il Pt_1 mappale 816 ed il mappale 696 contrassegnata con il colore rosso di cui alla Tav.1 allegata alla CTU arch. Per_1
2. dichiara che occupa senza titolo il terreno non Controparte_1 ricompreso nei confini per come accertati e incluso nella proprietà di
[...]
Parte_1
censita al Catasto Terreni Comune di foglio 124 mapp. 816
[...] Pt_1
(in precedenza 721) e per l'effetto lo condanna all'immediato rilascio di detto terreno in favore della proprietaria
[...]
, libero da Parte_1 persone e cose;
3. Condanna alla rimozione dei manufatti posti a distanza Controparte_1 inferiore a quella legale dal confine della proprietà
[...]
Parte_1 come meglio individuati in C.T.U. arch. Per_1
4. Condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le Parte_1 spese processuali, che liquida – operata la compensazione per la metà – in complessivi € 7.616, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese di C.T.U.;
5. Condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro Parte_1
a rimborsare a le spese processuali, che liquida in Controparte_2 complessivi € 7.616, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese di C.T.U..
Massa, li 07/05/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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