CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.10.2023 e promossa
DA
codice fiscale , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Sandro Giustozzi presso il cui studio, sito in Corridonia Via Lorenzo Lotto scn è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
IC AL , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.08.1937 ivi residente in [...], già contumace in primo grado
Appellato Contumace
NONCHE' CONTRO
Cod. Fisc. e Part. IVA , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale Dott. giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. CP_3
in atti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Persona_1 comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonio Squillace presso il cui studio sito in
Ancona, Viale della Vittoria n. 7 , è elettivamente domiciliata Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 714/2021 pubblicata il 13.07.2021, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di
Macerata r.g.n. 5264/2014 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche, depositate per l'udienza del 18.10.2023
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
che lo garantiva per la r.c.a., volta ad ottenere la condanna in Controparte_2
solido dei detti convenuti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati al netto delle somme già ricevute ante causam dall' Controparte_4
(€9.000,00) e dall' ( € 10.281,32), in ulteriori € 108.691,00, subiti in occasione CP_5
del sinistro stradale avvenuto il 29.10.2011 a Macerata, in via Pancalducci, addebitabile ad esclusiva responsabilità del proprietario e Controparte_1 conducente dell'autovettura Opel Antara tg. DL991FG, per aver investito l'attrice mentre si trovava ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali;
la rigettava conseguentemente condannando la al pagamento in favore di Pt_1 CP_4 delle spese di lite per € 7.500,00, oltre accessori e alla sopportazione in via
[...]
definitiva delle spese di c.t.u..
Espletata istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali avutesi dalle parti nonché l'espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica dell'incidente come coinvolgente la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Opel Antara tg. CP_1
DL991FG, disattese le istanze della difesa di parte attrice volte a ottenere un rinnovo o integrazione della c.t.u. medico legale ritenuta riduttiva, giungeva al rigetto della domanda ritenendo, sulla base delle valutazioni medico legali ( riconoscimento di inabilità temporanea di gg. 70 di parziale al 75%, gg. 30 di parziale al 50% e ulteriori gg. 40 di minima al 25%. e danno da i.p. riconosciuto nella misura del 4% ) contenute nella relazione di c.t.u., cui si aderiva “…essendo stati effettuati anche accertamenti percipienti, nel pieno contradditorio (anche tecnico) fra le parti e risultando una risposta motivata alle osservazioni del CTP
2 …”, che sia il danno non patrimoniale effettivamente liquidabile in applicazione delle tabelle ex art. 139 IC delle assicurazioni, quantificato in € 3.680,48 oltre interessi a titolo di danno da inabilità temporanea e in € 3.683,76 oltre interessi a titolo di danno da invalidità permanente, sia il danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche sostenute e riconosciute nella misura di € 2.194,46 oltre interessi, fossero stati già coperti dalle somme riconosciute, e documentate come versate, ante causam in favore dell'attrice dall' (€ 10.281,32) e dalla CP_5
compagnia assicuratrice del veicolo investitore Controparte_2
(€9.000,00).
Avverso l'anzidetta sentenza proponeva appello prospettando i Parte_1
motivi di doglianza in seguito riportati.
Parte appellante conviene in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2
chiedendo alla Corte adita in parziale riforma della sentenza impugnata e nel
[...]
merito: di condannare i convenuti appellati, con il vincolo solidale, al risarcimento in favore di dell'ulteriore importo di € 25.000,00 al netto dell'acconto Parte_1 di € 8.000,00 già percepito e del danno biologico corrisposto dall' In via CP_5
subordinata: di condannare i convenuti a pagare all'appellante il danno biologico differenziale, quello morale, quello da inabilità temporanea biologica e quello patrimoniale, al netto dell'acconto percepito, in quella misura minore che sarà accertata in corso di causa, tramite l'integrazione istruttoria richiesta e conseguentemente, riformare la gravata decisione anche riguardo alle spese di lite, ponendo quelle di entrambi i gradi a carico dei convenuti, ovvero, in subordine, dichiarare la compensazione di quelle riferite al primo grado con restituzione in favore di degli importi da questa corrisposti all' Parte_1 Controparte_2
siccome liquidati nella gravata decisione. In via istruttoria: di nominare
[...]
nuovo consulente medico legale o, in subordine, di conferire incarico suppletivo al c.t.u. nominato, Dott.ssa per determinare l'entità del danno Persona_2
pregresso alla cervicale per le riscontrate fratture alle vertebre e conseguentemente quantificare il danno globale (quello pregresso e quello provocato dall'investimento) subito da dal quale sottrarre quello conseguente al Parte_1
sinistro.
3 Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_2 integrale dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze legali del grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'appellato nonostante la regolare Controparte_1 notifica allo stesso dell'atto di appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, con articolato motivo di appello, censurava l'operato del giudice di primo grado ritenendolo erroneo per aver: a) fondato il proprio convincimento solo sulla base della relazione tecnica del CTU dott.ssa da ritenersi Persona_2
errata non solo per non aver il consulente adeguatamente considerato, nel valutare il gradiente di i.p. conseguito al sinistro, che la distorsione del rachide cervicale subita, seguendo una precedente lesione del rachide cervicale subita dalla Pt_1 all'età di 14 anni, ben sarebbe dovuta essere considerata come aggravamento ma anche perché il consulente d'ufficio giungeva a una riduttiva quantificazione del gradiente di i.p. (4%) in contrasto con quanto riconosciuto dallo stesso ( 8%) CP_5
e con la documentata circostanza che oltre alla distorsione del rachide cervicale la aveva subito una distorsione del rachide lombosacrale e un evidente grave Pt_1
trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro;
circostanze tutte che ove adeguatamente valutate, mediante l'ausilio di un consulente ortopedico anziché di un consulente radiologo cui il c.t.u. ebbe, invece, a rivolgersi, avrebbero condotto al riconoscimento di una I.P. non inferiore al 10% e, quindi, al riconoscimento della
CP_ insufficienza delle somme versate ante causam, dalla e da a Controparte_4
risarcire integralmente il danno subito;
b) liquidato, in ogni caso, in favore di
[...] un importo a titolo di spese e competenze legali (€ 7.500,00 oltre CP_4
accessori), sproporzionato.
L'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente deve dichiararsi, non essendosi provveduto a ciò in udienza, la contumacia dell'appellato il quale pur regolarmente citato in Controparte_1
giudizio non si costituiva.
4 Quanto al merito, la censura di erroneità rivolta all'operato del giudice di primo grado per aver basato la propria decisione sugli esiti della c.t.u. medico legale resa dalla Dott.ssa pur in presenza di denunciati errori di valutazione da parte Per_2
del c.t.u. per non aver considerato la preesistenza, a carico del rachide cervicale, di pregresse lesioni ed aver riconosciuto, nel valutare i postumi invalidanti di natura permanente conseguiti al sinistro, un gradiente di i.p. esiguo anche rispetto a quello riconosciuto dallo stesso circostanza che a parere dell'appellante avrebbe CP_5
dovuto indurre il giudicante a disporre la rinnovazione della consulenza, ovvero a determinare una maggiore liquidazione del danno, è inammissibile, per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., prima che infondato.
In tema di giudizio d'appello, che non è un "judicium novum" ma una "revisio prioris instantiae", la giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che “…il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure.” con la conseguenza che “…risulta inammissibile il motivo di appello con cui la parte, nel riproporre una domanda disattesa dal Giudice di primo grado, non prenda in esame la motivazione del rigetto e non ne fornisca adeguata critica.” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
Un., n.16/2000; Cass. Civ. n. 12218/2003; Cass. Civ. n. 18229/2003; Cass. Civ. n.
23742/2004; Cass. Civ. n. 8926/2004; Cass. Civ. n. 2041/2005; Cass. Civ. S.U. n.
28498/2005; nonché da ultimo Cass. Civ. S.U. n.27199/2017, Cass. Civ.
n.97/2019).
Orbene, nel caso in esame, parte appellante, come si evince dall'esame dell'atto di appello ( cfr atto di appello pagg. da 6 a 9), si limita a riproporre a fondamento della censura in questione osservazioni e rilievi (mancata considerazione, nella valutazione della subita distorsione del rachide cervicale, della preesistenza a carico
5 dello stesso di precedente evento traumatico - riconoscimento per le lesioni complessivamente subite di un gradiente invalidante permanente esiguo rispetto a quello riconosciuto dall' – utilizzazione da parte del c.t.u. di un CP_5
consulente radiologo anziché di un ortopedico) già confutate e rigettate dal giudice di primo grado con argomentazioni specifiche, approfondite, e accompagnate da riferimenti giurisprudenziali di legittimità contenute in parte motiva di sentenza ove
è dato testualmente leggere << La parte attrice, invero, ha censurato in plurime occasioni i risultati della CTU, in particolare osservando che la percentuale di invalidità riconosciuta dall (8%) risultava superiore a quanto riconosciuto CP_5
dal CTU, sicché la valutazione appariva incongrua;
in particolare ha osservato
(anche in conclusionale) che la CTU avrebbe dovuto richiedere un accertamento specialistico ortopedico, anziché un accertamento radiologico, tale da poter dare credito ai disturbi lamentati dall'attrice e verificarne l'esatta natura, ritenendo che la CTU non sia tecnicamente valida e che debba essere incaricato un nuovo CTU medico-legale, in collaborazione con un valente specialista ortopedico. Orbene, le censure, per come complessivamente formulate, vanno disattese. Con la decisione
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2012, n.22280, la Suprema Corte ha specificato che “il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale.” A ciò deve aggiungersi che, nelle risposte alle osservazioni, la CTU ha anche spiegato di aver utilizzato i Per_2 seguenti parametri “a livello del ginocchio, gli “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare” prevedono un danno biologico minore o uguale al 3%. Gli “Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo” prevedono un danno biologico minore o uguale al 2%.” ribadendo la correttezza della percentuale del 4%, osservando anche che “Nel
6 prospetto di liquidazione dell' 11/12/2013, presente in atti, si legge: CP_5
“Limitazione funzionale del rachide cervicale ai gradi finali;
ginocchio sin: minima lassità in valgo e al cassetto anteriore”.Sembra quindi si sia partiti da un presupposto che risulta, come ampiamente spiegato, non condivisibile: la presenza clinica e strumentale di una menomazione legamentosa del ginocchio sinistro, in particolare a livello del legamento crociato anteriore.” Orbene, essendo stati effettuati anche accertamenti percipienti, nel pieno contradditorio (anche tecnico) fra le parti e risultando una risposta motivata alle osservazioni del CTP, si ritiene che la misura indicata dall' non possa di per sé viziare i risultati raggiunti. CP_5
Di conseguenza, si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU, anche considerando che "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto
d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente"
(cfr. Cass. n. 23362 del 2012). Peraltro, va ricordato che una giurisprudenza risalente e comunque granitica ha ammesso che la scelta dell'ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito (cfr.
Cass. 24 gennaio 1986 n. 481 per cui “Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive;
pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza ed alla sua Competenza qualificata, è riservata allo apprezzamento discrezionale del giudice del merito e l'inosservanza di dette norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere inderogabile. Ne' tale carattere può evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. Att. Cod. proc. civ. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l'Obbligo dell'iscrizione di tali professionisti - nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma - è
7 rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, perciò, un limite al potere di scelta di quest'ultimo.”), con un principio che è stato ribadito anche da Cassazione civile sez. I, 14/05/2012, n.7452 (ove si afferma che nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici, mentre la verifica della concreta qualificazione dell'esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito), il che consente di comprendere come la parte non possa arrivare a censurare la scelta dell'ausiliario (il radiologo) anziché l'ortopedico, vieppiù valorizzando che nel danno biologico di lieve entità in materia assicurativa può risultare decisivo proprio l'apporto del primo (in materia soprattutto di rachide cervicale).>>. ( cfr. sentenza impugnata pagg.5/6).
Ebbene, detta trama argomentativa, non è stata, per quanto sopra detto, specificamente censurata dall'appellante e ciò non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità del motivo di censura da considerarsi, comunque, infondato considerato che questa Corte condivide pienamente, data la completezza e validità dal punto di vista logico giuridico che la caratterizza, la confutazione fornita dal giudicante a tutti i rilievi di merito avanzati da parte attrice alla svolta c.t.u..
Infondata è, poi, la censura che vorrebbe sproporzionata la liquidazione delle spese e competenze di giudizio effettuata dal giudice di prime cure in favore di parte convenuta vittoriosa Controparte_2
Il giudice a quo, in corretta applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c. data la soccombenza totale di parte attrice, si è, infatti, attenuto, nel liquidare in € 7.500,00 le competenze legali in favore di parte convenuta vittoriosa, ai parametri liquidatori previsti nelle tabelle di liquidazione dei compensi di cui al D.M. n.55/2014 per giudizi, quale quello di primo grado, avente valore dichiarato di € 108.691,03.
Alla luce di quanto sopra l'appello è rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha
8 aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale Macerata n. 714/2021 pubblicata il 13.07.2021, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di Macerata r.g.n. 5264/2014 RG, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Tribunale Macerata n.
714/2021 pubblicata il 13.07.2021, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di Macerata r.g.n. 5264/2014 RG;
- condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del grado di giudizio che vengono liquidate in Controparte_2 complessivi € 3.400,00 di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisionale oltre spese generali al 15%, IVA
e CAP come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a cura di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Ancona, lì 17.01.2024
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Maria Ida Ercoli
9