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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 354 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 354 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 10/10/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Nannucci rinuncia alla domanda, non avendo più interesse a coltivare il giudizio atteso il pagamento rateale delle pretese contributive avvenute integralmente, oltre ad un contributo alle spese di lite, per cui rinuncia alla relativa liquidazione.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 10.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 354 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci Pt_1
Parte ricorrente contro
, non comparso;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso il presente giudizio al fine di recuperare da titolare di Pt_1 CP_1 un'impresa individuale (Pronto Moda G.T., ora cancellata dal registro delle imprese), i contributi, quantificati in euro 996,00, omesso dalla società di Zhou Aiyue per il periodo Parte_2 maggio – giugno 2020, sostenendone la solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
Pag. 2 di 3 Nelle more del giudizio, la difesa ha rappresentato che il resistente ha provveduto al pagamento integrale della pretesa creditoria con importi rateali conclusi nello scorso giugno, oltre ad un contributo alle spese di lite.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come l'integrale soddisfazione del diritto alla base della domanda, che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020). Tale elemento impone anche di superare eventuali problemi circa la citazione in giudizio della parte resistente.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che parte ricorrente ha dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Prato, il 10.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 354 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 10/10/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Nannucci rinuncia alla domanda, non avendo più interesse a coltivare il giudizio atteso il pagamento rateale delle pretese contributive avvenute integralmente, oltre ad un contributo alle spese di lite, per cui rinuncia alla relativa liquidazione.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.10
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 10.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 354 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci Pt_1
Parte ricorrente contro
, non comparso;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso il presente giudizio al fine di recuperare da titolare di Pt_1 CP_1 un'impresa individuale (Pronto Moda G.T., ora cancellata dal registro delle imprese), i contributi, quantificati in euro 996,00, omesso dalla società di Zhou Aiyue per il periodo Parte_2 maggio – giugno 2020, sostenendone la solidarietà ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003.
Pag. 2 di 3 Nelle more del giudizio, la difesa ha rappresentato che il resistente ha provveduto al pagamento integrale della pretesa creditoria con importi rateali conclusi nello scorso giugno, oltre ad un contributo alle spese di lite.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come l'integrale soddisfazione del diritto alla base della domanda, che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020). Tale elemento impone anche di superare eventuali problemi circa la citazione in giudizio della parte resistente.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che parte ricorrente ha dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Prato, il 10.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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