Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art.161 cod.proc.pen., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.
Commentario • 1
- 1. Elezione di domicilio è presunzione relativa di conoscenza (Cass. 38732/179)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24083 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 24/05/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 776
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 28205/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AL GI, n. ad Arnara (FR) 118.4.1950
avverso la sentenza in data 18 aprile 2000 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 18 aprile 2000 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, in data 7 gennaio 1999, appellata da AL GI, con la quale il medesimo veniva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione e lire 1 milione di multa, con sostituzione della pena detentiva in lire 2.250.000 di multa, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 570, primo e secondo comma c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata e ai figli minori.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, anche a mezzo del difensore, denunciando la nullità del giudizio di appello per irrituale notifica del decreto di citazione ad esso imputato (giudicato in contumacia) presso l'avv. Mario D'Ottavi, che non era in realtà domiciliatario.
Diritto
Il motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Risulta dagli atti che nel ricorso per saltum avverso la sentenza del Pretore di Frosinone, sez. distaccata di Anagni, in data 12 dicembre 1996, relativa al procedimento per il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p., derivante dalla querela del 20 luglio 1993, aveva formalmente eletto domicilio presso l'avv. Mario D'Ottavi (fol. 56 del procedimento davanti al Pretore). In sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione, sez. 6^, in data 20 novembre 1997 l'imputato è stato tratto a giudizio anche in ordine a un'ulteriore episodio di cui all'art. 570 comma 2 c.p., derivante da querela del 3 agosto 1995, e i due procedimenti sono stati riuniti. Non avendo mai l'imputato revocato l'elezione di domicilio, essa doveva considerarsi valida per tutto il prosieguo del procedimento (ex plurimis, Cass., sez. 6^, u.p. 3 luglio 1996, Floris;
Cass., sez. 1^, u.p. 15 dicembre 1995, Pedde); non rilevando che nell'altro procedimento successivamente riunito al primo l'imputato non avesse effettuato analoga elezione di domicilio, atteso che, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve ribadirsi che l'elezione di domicilio effettuata in uno solo dei procedimenti poi riuniti estende i suoi effetti anche sugli altri procedimenti, sicché in tale ipotesi il decreto di citazione relativo a più regiudicande deve essere notificato presso il domicilio eletto in uno qualsiasi di tali procedimenti (v. Cass., sez. 3^, u.p. 26 gennaio 1994, Schiavon;
Cass., sez. 1^, u.p. 8 febbraio 1982, Bastelli), come appunto avvenuto nel caso in esame.
Pertanto, a norma dell'art. 606 comma 3 c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001