Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7200
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (non con riferimento al valore venale del bene), determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, anche con riguardo ad occupazioni conclusesi prima dell'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa.

La sostanziale parificazione, ai fini indennitari, introdotta dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 tra aree agricole ed aree non edificabili (cfr. Corte cost. n. 261 del 1997), fa in modo che, un volta qualificata un'area come non edificabile (nella specie, perché destinata a verde pubblico), perde ogni rilevanza l'accertamento in merito all'esistenza di un eventuale vincolo archeologico. Quest'ultimo, infatti, produce l'effetto di privare , in tutto o in parte, un'area edificabile delle sue possibilità edificatorie, restando dunque privo di ogni apprezzabilità con riguardo ad aree che di quelle possibilità sono prive.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione di versa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggio, agriturismo, campeggio, caccia, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente affermare, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 261 del 1997), l'esistenza nell'ordinamento di un terzo genere oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino in senso stretto edificatori (la S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, nel determinare l'indennità da occupazione legittima, aveva considerato come edificatoria l'area, senza tener conto del vincolo di destinazione a verde pubblico su si essa incidente).

Il D.L. n. 901 del 1984 (convertito in legge n. 42 del 1985), nello stabilire che, per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 è prorogata di un anno, condiziona la proroga del termine d'occupazione alla circostanza che questo non sia già scaduto e che l'occupazione sia ancora legittimamente in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione. Ne deriva che il giudice, per affermare la legittimità dell'intero periodo di occupazione a seguito dell'intervenuta proroga legislativa, deve accertare se sussistono le condizioni perché la proroga possa avere efficacia, ossia se al momento dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1985 la perdurante occupazione sia o meno dotata del requisito della legittimità (nella specie, l'occupazione era stata disposta per la realizzazione di un parcheggio; successivamente l'amministrazione, a causa del ritrovamento di reperti archeologici, ne mutò la destinazione in quella a verde pubblico; il giudice di meritò accertò la legittimità dell'intero periodo di occupazione, tenendo conto della sopravvenuta proroga legislativa. La S.C., rilevato che il mutamento di destinazione aveva reso illegittima l'occupazione al momento dell'entrata in vigore della legge di proroga, ha cassato la sentenza impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7200
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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