Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 4
L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (non con riferimento al valore venale del bene), determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, anche con riguardo ad occupazioni conclusesi prima dell'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa.
La sostanziale parificazione, ai fini indennitari, introdotta dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 tra aree agricole ed aree non edificabili (cfr. Corte cost. n. 261 del 1997), fa in modo che, un volta qualificata un'area come non edificabile (nella specie, perché destinata a verde pubblico), perde ogni rilevanza l'accertamento in merito all'esistenza di un eventuale vincolo archeologico. Quest'ultimo, infatti, produce l'effetto di privare , in tutto o in parte, un'area edificabile delle sue possibilità edificatorie, restando dunque privo di ogni apprezzabilità con riguardo ad aree che di quelle possibilità sono prive.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione di versa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggio, agriturismo, campeggio, caccia, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente affermare, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 261 del 1997), l'esistenza nell'ordinamento di un terzo genere oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino in senso stretto edificatori (la S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, nel determinare l'indennità da occupazione legittima, aveva considerato come edificatoria l'area, senza tener conto del vincolo di destinazione a verde pubblico su si essa incidente).
Il D.L. n. 901 del 1984 (convertito in legge n. 42 del 1985), nello stabilire che, per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 è prorogata di un anno, condiziona la proroga del termine d'occupazione alla circostanza che questo non sia già scaduto e che l'occupazione sia ancora legittimamente in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione. Ne deriva che il giudice, per affermare la legittimità dell'intero periodo di occupazione a seguito dell'intervenuta proroga legislativa, deve accertare se sussistono le condizioni perché la proroga possa avere efficacia, ossia se al momento dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1985 la perdurante occupazione sia o meno dotata del requisito della legittimità (nella specie, l'occupazione era stata disposta per la realizzazione di un parcheggio; successivamente l'amministrazione, a causa del ritrovamento di reperti archeologici, ne mutò la destinazione in quella a verde pubblico; il giudice di meritò accertò la legittimità dell'intero periodo di occupazione, tenendo conto della sopravvenuta proroga legislativa. La S.C., rilevato che il mutamento di destinazione aveva reso illegittima l'occupazione al momento dell'entrata in vigore della legge di proroga, ha cassato la sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato R. CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE DÈ ROBERTIS, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI CAGNO LUCREZIA, DI CAGNO VITO, DI CAGNO GRAZIA, DI CAGNO ELISA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13701/97 proposto da:
DI CAGNO LUCREZIA, DI CAGNO VITO, DI CAGNO GRAZIA, DI CAGNO ELISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO DE BELLIS, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato R. CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE DÈ ROBERTIS, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 150/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ciociola, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato De Bellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bari condannò il CO di quella città al pagamento di una somma di danaro in favore dei sigg. IA, VI, GR ed IS Di AG, in parte a titolo di indennità per l'occupazione legittima di un loro fondo (protrattasi dal 20 novembre 1980 al 20 novembre 1985) ed in parte a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima (protrattasi dal 21 novembre 1985 al 25 febbraio 1986).
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l'intera occupazione, posto che il termine quinquennale era stato automaticamente prorogato di un anno dall'art. 1, comma quinto, del d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1^ marzo 1985, n. 42. Quanto alla determinazione del valore del suolo, il giudice ha escluso che su di esso potesse incidere il vincolo di destinazione a verde pubblico dell'area, in quanto preordinato all'esproprio; che, inoltre, mancava la prova dell'imposizione di un vincolo archeologico nelle forme previste dalla legge n. 1089 del 1939, posto che era stato esibito un decreto del Ministro per i Beni Culturali emesso e notificato nei confronti del CO e non degli effettivi proprietari dell'area in questione.
Per il resto, la Corte territoriale ha respinto l'appello incidentale proposto dal Di AG (tendente ad una ad una più congrua rideterminazione del bene, che tenesse conto anche del valore di una "villa" su di esso edificati, ha aderito alla valutazione ed al metodo estimativo del C.T.U. ed ha determinato l'indennità da occupazione legittima in ragione degli interessi del 5% all'anno del valore venale del fondo, escludendo l'applicabilità a tale indennità dei criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, sul presupposto che questa disposizione riguarda la sola indennità di espropriazione.
La sentenza della Corte d'appello di Bari viene impugnata per cassazione, in via principale, dal CO (il quale svolge due motivi) ed, in via incidentale, dai Di AG (i quali svolgono anch'essi due motivi).
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1 - Con il primo motivo di ricorso il CO sostiene che il giudice doveva tener conto del precetto contenuto nell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 al fini della valutazione dell'edificabilità delle aree ed in particolare doveva tener conto delle "possibilità legali ed effettive di edificazione"; sicché, trattandosi nella specie di zona destinata a verde pubblico, doveva essere considerata questa caratteristica ai fini della determinazione venale del suolo, sulla cui base calcolare poi l'indennità di occupazione secondo il criterio usuale degli interessi legali annuali. Precisa, poi, il ricorrente che la nuova norma, nell'individuare le aree edificabili in ragione delle loro possibilità legali ed effettive di edificazione ha tolto ragion d'essere alla distinzione tra vincoli espropriativi e non espropriativi.
Successivamente, in memoria, l'ente sostiene (riferendosi alla recentissima giurisprudenza di questa Corte regolatrice) che, per effetto del combinato disposto del citato art. 5 bis e dell'art. 3, 65' comma, della legge n. 662 del 1996, la determinazione dell'indennità di esproprio e quella di occupazione legittima devono ritenersi ormai regolate dai medesimi principi, con esclusione di ogni riferimento al valore venale del bene.
1.1 - Il motivo è fondato e va accolto.
I commi terzo e quarto dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359, stabiliscono che, per la valutazione dell'edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per le aree che non sono, nei predetti termini, ha classificati come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La Corte costituzionale, chiamata a giudicare circa la legittimità della sostanziale parificazione (quanto alla stima dell'indennità) tra aree non edificabili ed aree agricole, ha affermato, con la sentenza n. 261 del 1997, che la soluzione adottata dal legislatore è stata netta, nel senso di creare, per semplificare il sistema, al soli fini del calcolo dell'indennità di espropriazione, una dicotomia, contrapponendo le aree edificabili a tutte le altre. Il calcolo indennitario è basato sulla media del valore venale ed il reddito dominicale rivalutato per le aree considerate edificabili. Invece, per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al Titolo Il della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con tutti i relativi strumenti di tutela.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (che in precedenza aveva ammesso l'esistenza di un terzo genere di beni, che poteva essere valutato in funzione della destinazione dei beni stessi, compatibile con la non edificabilità - cfr., ad esempio, Cass. 16 luglio 1997, n. 6510, la quale apprezza la destinazione sportiva di un suolo non edificabile in quanto gravato da vincolo cimiteriale - ha, quindi, sostenuto che i suoli non edificatori, benché suscettibili di utilizzazione diversa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggi, agriturismo, campeggio, caccia, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente predicare, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale, l'esistenza, nell'ordinamento, di un tertium genus oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino stricto sensu edificatori (tra le varie, cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 483; 20 marzo 1998, n. 2929; 3 luglio 1998, n. 6522). 1.2 - Ciò premesso quanto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, va affrontato lo specifico tema dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione, ricordando che, a norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennità di occupazione legittima andava determinata nell'ammontare di 1/12 dell'indennità di espropriazione calcolata secondo i criteri dell'art. 16 della legge medesima. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 1980, dichiarò costituzionalmente illegittima l'ultima menzionata disposizione, sicché la giurisprudenza di questa S.C. ritenne che la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20, terzo comma, comportasse, in riferimento a tale seconda indennità, che il citato art. 20, terzo comma, restasse inapplicabile globalmente, anche ove prevedeva il parametro di un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e che, quindi, si rendessero operanti le regole generali della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ossia la valutazione del pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo, ragguagliabile, in carenza di più specifici elementi, agli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 11 novembre 199 1, n. 12008).
Successivamente entrarono in vigore i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.
Si pose, allora, il problema dell'applicabilità di questi criteri anche al fini della determinazione dell'indennità di occupazione legittima, in quanto si ipotizzò che, mutando i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, cambiava anche il parametro cui rapportare l'indennità di occupazione legittima. La giurisprudenza di questa Corte si divise, allora, sul tema: da una parte, si escluse che per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, cui è stato in genere applicato il criterio equitativo dell'interesse legale ragguagliato al valore del bene, possa essere applicata, direttamente ed analogicamente, la disciplina di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, che concerne esclusivamente l'indennità di esproprio, e nulla dispone sull'indennizzo da occupazione legittima e, dunque, costituisce normativa a carattere eccezionale, non applicabile oltre i limiti espressamente previsti (Cass. 28 luglio 1997, n. 7023; 26 giugno 1997, n. 5718; 26 maggio 1997, n. 4658; sez. un. 8 luglio 1996, n. 6223); da altra parte, invece, si sostenne che, qualora l'indennità per il periodo di occupazione legittima sia stata determinata dalla Corte d'appello, in esito al giudizio di opposizione alla stima, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, l'annullamento della pronuncia inerente a tale seconda indennità, in ragione della sopravvenienza in sede di legittimità delle regole di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, si estende necessariamente alla statuizione inerente a detta indennità di occupazione, in quanto implica il venir meno del parametro sulla cui base è stata liquidata, nonché del presupposto logico della liquidazione stessa, ossia della presumibile rispondenza di detti interessi all'entità dei frutti perduti durante l'occupazione (Cass.27 gennaio 1995, n. 1014).
A risolvere il contrasto è sopravvenuta la recente Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493,, la quale ha stabilito il principio (cui oggi la Corte presta ampia adesione) secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865. Quest'ultima va interpretata nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la successiva espropriazione, sia in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare è divenuto (da autonomo e meramente collegato) una mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo, sia in considerazione dell'omogeneità morfologica e funzionale (compensazione di un medesimo pregiudizio) delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori e della conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile, dunque, ai sensi del citato art. 72 della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non anche con riferimento al valore venale del bene. Ciò anche nelle ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando, allo scopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa.
Appurato, quindi, che l'indennità di occupazione non va liquidata con riferimento al valore venale del bene (riferimento, invece, utilizzato, nella specie, dal giudice di merito), bensì in relazione ai criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, resta da affrontare il problema se tale principio si applichi anche in relazione ai casi in cui le occupazioni si siano protratte e concluse (come nella specie) prima dell'entrata in vigore della menzionata disposizione, senza che sia stato determinato in via definitiva l'indennizzo.
Anche questo problema è stato già risolto positivamente da questa S.C. (Cass. 13 maggio 1998, n. 4798), sul presupposto che il sesto comma dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con la legge n. 359 del 1992) prevedeva, nella sua originaria formulazione, che "le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Quel sesto comma fu sostituito dal 65^ comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo la seguente formulazione: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Tale sostituzione, dunque, oltre ad estendere l'applicabilità dei nuovi criteri anche al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (estensione poi dichiarata illegittima da Corte cost. 2 novembre 1996, n. 369, e reintrodotta, con alcuni correttivi, dal 65^ comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha fatto venir meno il precedente riferimento alla determinazione della sola indennità di espropriazione ed ha esteso l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri a qualsiasi "indennizzo" che non sia stato ancora determinato in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1992. Consentono, dunque, di affermare l'applicabilità dei nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione quale base di calcolo cui commisurare anche l'indennità, non ancora definitiva, relativa ad occupazioni legittime conclusesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 549 del 1992, sia l'estensivo precetto contenuto nel nuovo sesto comma del più volte citato art. 5 bis, sia la concezione unitaria e globale del subprocedimento finalizzato all'occupazione legittima, in relazione al più vasto fenomeno espropriativo, secondo il principio affermato dalla citata sentenza delle sezioni unite. In altri termini, va ribadito che, tenuto conto dell'inscindibile legame tra occupazione ed espropriazione, mutato il parametro per la valutazione dell'indennità relativa alla seconda, va utilizzato lo stesso parametro anche per la determinazione dell'indennità relativa alla prima.
1.3 - Nella fattispecie in esame (dove la determinazione dell'indennità di occupazione non è diventata definitiva, in quanto, come s'è già detto, il CO ricorrente ne ha fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, contestando, in sostanza, il criterio di calcolo utilizzato dal giudice) è rimasto accertato che i suoli furono prima occupati dal CO per la realizzazione di un parcheggio, poi, dopo la scoperta di reperti archeologici e la conseguente impossibilità di realizzare l'opera originariamente prevista, la destinazione mutò in quella di verde pubblico. Instauratasi la controversia tendente al conseguimento, da parte dei privati, dell'indennità per l'occupazione, i giudici di merito, sulla stregua dell'esperita C.T.U., individuarono l'area come edificabile e, sulla base del relativo valore di mercato, procedettero al calcolo degli interessi annui per determinare la menzionata indennità.
Pertanto, riferendosi al principi enunciati nei precedenti punti 1.1 ed 1.2 è agevole desumere l'errore commesso dal giudice di merito. Egli ha violato i criteri introdotti dall'art. 5 bis, individuando come edificabile un'area che, invece, essendo destinata a verde pubblico, doveva essere stimata alla pari di un suolo agricolo e sottoposta al criterio di calcolo, al fini dell'indennità di espropriazione, del valore agricolo medio, di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971. Su questa base, egli avrebbe dovuto,
quindi, procedere alla determinazione dell'indennità di occupazione liquidandola in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità eventualmente dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio dovrà, secondo i principi enunciati e seguendo il criterio sopra descritto, procedere alla nuova determinazione dell'indennità di occupazione, escludendo, ovviamente, dall'applicazione di quei criteri i fabbricati eventualmente esistenti sull'area. L'accoglimento di questo specifico profilo del primo motivo di ricorso esime la Corte dall'esame del secondo profilo che, subordinatamente, prospetta doglianze relative alla valutazione del suolo, quale risulta dalla C.T.U. recepita nella sentenza impugnata. 1.4 - Nel secondo motivo di ricorso il CO contesta quel punto della sentenza impugnata in cui si afferma la mancata prova di una sua efficace imposizione, per essere stato notificato, il relativo decreto ministeriale, nei confronti del CO e non degli effettivi proprietari. In particolare, l'ente sostiene (rifacendosi ad una pronunzia emessa dal giudice amministrativo) che la notifica del provvedimento impositivo del vincolo in questione ha natura meramente informativa e non costitutiva, essendo preordinata all'esclusivo scopo di creare nel proprietario, detentore o possessore della cosa, la conoscenza legale degli obblighi su di lui incombenti. Il motivo resta assorbito dalla cassazione precedentemente disposta. Infatti, una volta appurata la parificazione dell'area in oggetto (al fini della determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione) con le aree agricole e la sua necessaria valutazione secondo il valore agricolo medio di cui alla legge n. 865 del 1971, viene meno la rilevanza di ogni discussione in ordine all'efficacia o meno del vincolo archeologico imposto. In altri termini, il vincolo produce l'effetto di privare, in tutto o in parte, un arca edificabile delle sue possibilità edificatorie;
ma una volta accertato che l'arca in esame non ha natura edificatoria, per essere destinata a verde pubblico, non ha rilevanza discutere, ai fini che ci riguardano, dell'efficacia di quel vincolo nel confronti dei legittimi proprietari, poiché, pur fornendo una risposta positiva, i termini della valutazione delle aree non muterebbero.
2. Nel ricorso incidentale, i Di AG contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità dell'occupazione per l'intero periodo in cui essa s'è svolta, tenendo conto della proroga automatica di un anno disposta dal d.l. n. 901 del 1984 (convertito in legge n. 42 del 1985). Essi non pongono in discussione l'automaticità della proroga legislativamente disposta, ma ne sostengono l'inefficacia sul presupposto che, nella specie, l'Amministrazione comunale aveva espresso la volontà di far cessare l'occupazione legittima allo scadere del quinquennio, rendendo, così, priva di titolo la detenzione del bene. In particolare, i ricorrenti si riferiscono alla deliberazione del Consiglio comunale, in data 4 febbraio 1985, con la quale l'Amministrazione stessa riconosce l'obbligo di restituire l'areà ai proprietari e di corrispondere l'indennità di occupazione;
ciò (si sostiene in delibera) "sia per evitare che, con il decorso dei cinque anni, l'occupazione diventi illegittima e dia luogo a richieste di risarcimento di danni e sia perché in caso di mancato rilascio il CO resta esposto anche alla pretesa di retrocessione degli immobili, in quanto l'opera pubblica che si andrà a realizzare (verde) sarebbe diversa da quella per la quale l'occupazione fu disposta (piazzale)". A tale manifestazione di volontà non seguì l'immediata riconsegna del bene, per la quale trascorse un altro anno, fino al febbraio del 1986.
Ciò premesso, i ricorrenti sostengono che l'inutile decorso del termine quinquennale ha reso illegittima l'occupazione ex tunc, con conseguente loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dalla data dello spossessamento sino a quella dell'effettiva riconsegna dell'immobile.
2.1 - Il motivo è fondato e va accolto.
Sia in base alla legge generale sulle espropriazioni (la n. 2359 del 25 giugno 18 65), sia in base alla successiva normativa che quella legge ha integrato (in particolare, la legge n. 865 del 22 ottobre 1971), l'occupazione si pone come un subprocedimento nell'ambito del più complesso procedimento espropriativo. Essa presuppone (oltre un apposito decreto che la disponga) la dichiarazione di pubblica utilità ed è, in genere, seguita dal decreto di espropriazione, che determina il definitivo acquisto, a titolo originario, del bene in capo all'espropriante. Il suo termine di legittimità, originariamente fissato in due anni dalla legge del 1865, è stato portato a cinque anni dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971. Una serie di provvedimenti legislativi hanno di volta in volta prorogato, in via generale ed automatica, il menzionato termine quinquennale. Tra questi provvedimenti va annoverato, appunto, il d.l. n. 901 del 22 dicembre 1984, convertito dalla legge n. 42 del 1^ marzo 1985, il quale, nello stabilire che, per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno, condiziona la proroga del termine di occupazione alla circostanza che questo non sia già scaduto e che l'occupazione sia ancora "legittimamente" in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione (Cass. sez. un. 26 gennaio 1994, n. 729). Nella specie - come s'è detto in precedenza - è rimasto accertato in atti che l'area era stata originariamente destinata alla realizzazione di un piazzale di parcheggio;
opera che non potè essere più eseguita a causa dei ritrovamenti archeologici verificatisi nel corso dello sbancamento, sicché fu deciso di destinare l'area a verde. Orbene, quando è sopravvenuta la proroga in esame, l'occupazione (iniziata il 20 novembre del 1980) era ancora in corso, ma il giudice, per riconoscere l'efficacia della relativa proroga, avrebbe dovuto accertare la legittimità dell'occupazione. Difatti, essa era stata disposta per un'opera pubblica (piazzale di parcheggio) diversa da quella che, in concreto, si andava a realizzare (area a verde), con conseguente venir meno del nesso che imprescindibilmente deve collegare la dichiarazione di pubblica utilità con l'occupazione finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica e, quindi, della legittimità dell'occupazione stessa. E di tale problema si fece carico la stessa Amministrazione che, nella citata deliberazione avvertì la necessità di restituire immediatamente il bene ai proprietari, per sottrarsi sia ad un eventuale obbligo di risarcimento dei danni, sia di retrocessione dei beni per mutamento dell'opera pubblica da realizzare su di essi. Ovviamente, l'inutile decorso del quinquennio non comporta, come sostengono i ricorrenti incidentali, che l'occupazione sia diventata dall'origine illegittima, in quanto l'Amministrazione ha legittimamente detenuto il fondo fin quando l'occupazione traeva la sua efficacia dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la quale essa era stata disposta, mentre tale legittimità è venuta meno quando la destinazione è mutata.
Anche sul punto, dunque, la sentenza va cassata, in quanto il giudice, prima di affermare la legittimità dell'intera occupazione a seguito dell'intervenuta proroga legislativa, avrebbe dovuto accertare se sussistevano le condizioni perché la proroga potesse avere efficacia, ossia se al momento dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1985 la perdurante occupazione era o meno dotata del requisito della legittimità.
Tale indagine dovrà essere svolta dal giudice del rinvio, il quale verificherà, secondo il criterio ora enunciato, in quale epoca divenne illegittima l'occupazione, così da distinguere, ai fini della determinazione della relativa indennità, il periodo di occupazione legittima e di quella illegittima, riconoscendo l'efficacia della proroga legale solo nel caso in cui l'occupazione era ancora legittima alla data di entrata in vigore della legge di proroga.
Tutto quanto in precedenza affermato ha valore assorbente in relazione alle altre doglianze contenute nel ricorso incidentale, riguardanti la determinazioni del valore del fondo e dei manufatti sovrastanti, nonché l'istanza di disapplicazione dei provvedimenti impositivi di vincolo archeologico.
Per questi motivi
La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999