Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 2
Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l'atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolarità delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell'imputato).
In tema di notificazioni al difensore, la violazione dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - che prevede, nel caso di utilizzo di mezzi tecnici idonei (nella specie, il fax), l'attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale - non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 11277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11277 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 3054
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 22058/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RO N. IL 09/07/1953;
2) AZ ST;
avverso la sentenza n. 26/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 06/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, per effetto di citazione in Appello.
udito il difensore avv. Panariti per Simionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NA ER, personalmente ricorre per Cassazione avverso la sentenza 6.2.2012 con la quale la Corte d'Appello di Trieste, confermando la decisione 14.7.2009 del Tribunale di Udine, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 1.600,00 di multa per la violazione dell'art. 643 c.p.. Con la medesima decisione la Corte territoriale ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile nonché al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima. Il ricorrente richiede l'annullamento della decisione impugnata e denuncia: 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la nullità del decreto di citazione avanti la Corte d'Appello, per essere stato notificato presso il difensore IG RN (erroneamente indicato come IG IT) invece che presso uno dei domicili successivamente eletti, nel corso del processo, presso: l'avvocato CAVEZZAN del foro di Venezia, presso la propria residenza, e presso l'avv.co PANARITI del foro di Roma;
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) l'irritualità della notificazione del decreto di citazione a mezzo FAX, perché sul testo trasmesso non è riportata l'attestazione di conformità con l'originale dell'atto, così come prescritto dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis. Il ricorrente denuncia altresì l'insufficienza del rapporto di trasmissione allegato al FAX depositato in atti, perché non attesta che questo sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario. 3) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p.. In particolare il ricorrente lamenta che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sulle risultanze del consulente del Pubblico Ministero in ordine alle quali ne era stata denunciata la incompletezza, perché a loro volta fondate sulle sole circostanze riferite dalla persona offesa. Il ricorrente (riportando a tal proposito i passaggi della deposizione testimoniale del professionista nel corso della udienza 18.11.2008 (pagg. 9, 10) osserva che la patologia della quale sarebbe stata affetta la persona offesa non necessitava di trattamento farmacologico specifico. Viene pertanto denunciata la contraddittorietà della motivazione della decisione nel punto in cui la Corte territoriale fa proprie le risultanze (contraddittorie del consulente del Pubblico ministero) in ordine alle manifestazioni della sintomatologia della persona offesa e della percepibilità della stessa. Il ricorrente denuncia altresì il vizio di travisamento delle prove in ordine alla riconoscibilità della patologia della persona offesa, non essendo state tenute nella dovuta considerazione le deposizioni rese da BE AU e SI HI i quali hanno dichiarato di non avere mai percepito che la persona offesa fosse affetta da psicopatologie, affermando per contro che la stessa conduceva una esistenza del tutto normale, svolgendo attività commerciale, provvedendo all'assistenza e alla cura dei figli che le erano stati affidati in sede di separazione giudiziale dal coniuge. Il ricorrente segnala ancora come la persona offesa nel corso della propria deposizione abbia dimostrato di avere una piena capacità di intendere e di volere (riportando i passi del verbale delle dichiarazioni dalla stessa rese: v. pag. 15 e 16 del ricorso e quelli del dr. SAVARESE: pag. 17).
Il ricorrente denuncia ancora la mancanza della prova dell'elemento psicologico del reato contestato con contenuti che si pongono in contrasto con il dettato della giurisprudenza di legittimità, richiamando a tal proposito le decisioni: Cass. Sez. 2, 1404/2007;
Trib. Genova 18.4.2005; Cass. 211101/1998. Il ricorrente denuncia inoltre la mancanza della prova della "induzione" al compimento dell'atto pregiudizievole sostenendo di essersi limitato a richiedere alla persona offesa somme di denaro in prestito con la promessa della loro successiva restituzione (v. pag. 24 del ricorso). Da ultimo l'imputato riferisce di avere ricevuto somme di denaro in prestito anche da altre persone, provvedendo successivamente alla loro restituzione e che in tale ambito la parte offesa, non avendo inteso attendere il tempo necessario per la restituzione, avrebbe presentato denuncia per pura vendetta non avendo raggiunto lo scopo di instaurare una relazione sentimentale con lo stesso che l'avrebbe sempre rifiutata. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) vizio per non essere stata assunta una prova decisiva quali l'ordine di esibizione del sms e perizia medico legale.
In data 20.11.2012 il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte una ulteriore memoria (integrativa) nella quale veniva richiamate ed ulteriormente illustrate le doglianze retro illustrate.
RITENUTO IN DIRITTO
Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, il collegio osserva quanto segue.
Dalla consultazione del fascicolo del giudizio di appello risulta che il decreto di citazione a giudizio dell'imputato del 19.12.2011 è stato notificato mediante trasmissione dell'atto a mezzo fax ex art.148 c.p.p., comma 2 bis presso lo studio (indicato come domicilio eletto) dell'avv.to IG RN (erroneamente indicato "IT") difensore di fiducia del foro di Locri e con recapito in San Dona di Piave dal verbale della udienza del 6.2.2012 della Corte d'Appello di Trieste (fg. 10 del fascicolo della Corte d'Appello), risulta che l'imputato è stato assistito dall'avv.to Francesco TEDESCO nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione dell'avv.to Zornetta. Dalla lettura del medesimo verbale si rileva che il difensore non ha formulato alcuna osservazione in ordine alla regolarità delle notificazioni, ne' alla dichiarazione di contumacia dello imputato. Va premesso che dalla lettura della sentenza di primo grado (avendo omesso il ricorrente ogni più specifica indicazione sul punto) l'imputato risulta domiciliato presso la propria residenza in Udine, v: Fagagna n. 32. Di qui consegue che la notificazione effettuata tramite fax del decreto di citazione presso lo studio dell'avv.to RN, è pacificamente irregolare, ma non tale da integrare una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.. Infatti nel caso in esame si versa nell'ipotesi di notificazione effettuata in luogo diverso da quello stabilito, ma pur sempre con modalità tali da far ritenere che l'atto è giunto a conoscenza dell'imputato, trattandosi di notificazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia. In tal caso si versa in ipotesi di nullità a c.d. "regime intermedio" che, nella specie doveva essere dedotta entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p.. Il difensore presente in udienza non ha formulato osservazioni sulla notificazione dell'atto, con la conseguenza che la doglianza va rigettata, siccome non tempestivamente dedotta nella sede competente. Ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto attiene alla censura relativa alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d'Appello, al secondo difensore di fiducia. Anche in questo caso si versa in una ipotesi di nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente dedotta entro i termini di cui all'art.491 c.p.p., così come reiteratamente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Per tutte Cass. SU 16.7.2009 n. 39060, per la quale, in motivazione viene precisato che è onere del difensore presente in udienza, anche se nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice). Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Sul punto il Collegio, richiamando giurisprudenza qui condivisa, osserva che il fax è un mezzo ordinario di trasmissione delle informazioni, ed è un mezzo normalmente affidabile in ordine all'accertamento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso mezzo tecnico di trasmissione. Sul punto è stato già affermato, in relazione a fattispecie analoga, da questa Suprema Corte, che compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio, (cfr. sez. 6, 2002, Fisheku, in Ced Cass. RV 222578; conf. sez. 3, 2003, Manfredini, in Ced Cass. RV 225654 ed altre). D'altro canto lo stesso art. 148 c.p.p., comma 2 bis si limita a prevedere la possibilità della notifica con un mezzo che sia idoneo e non prevede alcuna ulteriore attività tesa a conseguire la conferma dal destinatario dell'avvenuta consegna, infatti l'apparecchio fax è già predisposto per stampare, in automatico, la prova dell'avvenuta trasmissione del documento al numero telefonico chiamato, con l'indicazione delle pagine trasmesse e per taluni apparecchi, anche con la fotocopia del frontespizio del documento trasmesso ed a segnalare il buon esito dell'invio con l'apposito rapporto di trasmissione, (v. In tal senso Cass sez. 2, 3.6.2010 n. 24798). La doglianza quindi è infondata e deve essere rigettata.
Parimenti è priva di qualsivoglia effetto processuale la denunciata mancanza della annotazione, sulla copia trasmessa via fax, della attestazione della sua conformità all'originale. Trattasi di mera irregolarità non produttiva di alcuna nullità. (Cass. Sez. 4, 18.6.1999 n. 7924) come tale ininfluente ai fini del giudizio di validità della notificazione che per ciò solo non può neppure essere considerata inesistente. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sul punto il Collegio preliminarmente osserva che, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 1, 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: 1) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); 2) La specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c); l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528);
Passando poi al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
e) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. I 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez IV 2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Fatte queste indispensabili premesse, va osservato ancora che la denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p. Rifluisce nell'ambito delle censure previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), con la conseguenza che la analisi del motivo di ricorso deve essere effettuata alla luce delle regole in essa previste.
Il motivo di ricorso, articolato in numerosi passaggi attraverso i quali il deducente illustra il contenuto delle prove, ponendole in raffronto fra loro ed esprimendo personali giudizi su di essi è manifestamente infondato perché non illustra vizi della motivazione del provvedimento impugnato, desumibili dallo contenuto dello stesso, ma espone personali valutazioni di merito in relazione al materiale probatorio, con il precipuo fine di imporre una sua diversa valutazione che è preclusa in sede di legittimità. Nè d'altro canto la parte ricorrente ha messo in evidenza aspetti di contraddittorietà della decisione impugnata o sue manifeste illogicità che dovevano essere individuate in modo preciso e puntuale. Nè infine le censure illustrate possono essere ricondotte allo aspetto del "travisamento". Questo è vizio deducibile non già nella forma del travisamento del fatto, ma in quello dell'atto probatorio, e in questo senso, proprio perché non venga snaturato il giudizio di legittimità in una ulteriore fase di valutazione del merito, era precipuo onere del ricorrente dare puntuale indicazione dello specifico atto (con individuazione del relativo punto) che sarebbe stato erroneamente percepito dal giudicante e avrebbe dovuto indicare quali sarebbero stati gli effetti della corretta lettura dell'atto così individuato, in relazione all'intero apparato argomentativo della decisione impugnata. Sotto questo punto di vista il terzo motivo di impugnazione presenta caratteri di assoluta genericità conducente, ex art. 591 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità.
In diritto va ancora osservato che la sentenza di appello fa espresso richiamo alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito costituiscono un corpo unico integrandosi vicendevolmente. Ciò premesso, attraverso la lettura integrata delle due decisioni di merito, si evincono tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato. In particolare è stata data piena ed adeguata motivazione in ordine alle condizioni di minorata capacità della persona offesa, sia attraverso le valutazioni espresse dal medico legale, sia attraverso la disamina della documentazione medica, sia infine attraverso il comportamento della persona offesa (v. In tal senso sia la sentenza di primo grado che quella di appello).
Nella sentenza di primo grado (richiamata da quella di appello) viene dato conto delle modalità con le quali l'imputato ha intessuto i propri rapporti con la vittima e delle finalità perseguite e realizzate con la piena consapevolezza, da parte del prevenuto, proprio delle condizioni della persona offesa (vv.. Pp. 8, 9 e 10 della sentenza di primo grado), con indicazione anche degli elementi di prova dai quali il giudicante ha tratto il proprio convincimento. Si deve quindi pervenire alla necessaria conclusione che nessun aspetto della vicenda processuale è rimasto inesplorato ed è stata effettuata una attenta ricerca ed analisi degli elementi di fatto dimostrativi della sussistenza della violazione dell'art. 643 c.p.. Pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che il suo contenuto è eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità, così come delineato dall'art. 606 c.p.p., Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va infine osservato che esso è generico, perché privo di qualsivoglia argomentazione in ordine alla decisività delle prove richieste e non ammesse. Per quanto attiene al mancato accoglimento della richiesta di espletamento di una perizia, va ancora rilevato che il suddetto mezzo istruttorio non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. D) in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in Cassazione (Cass. Sez. 6, 3.10.2012 n. 43526). Dalla lettura della decisione impugnata si evince che la Corte territoriale ha svolto una attenta disamina e valutazione della consulenza medico legale espletata nel corso delle indagini preliminari, prendendo in considerazione l'aspetto della sua completezza ed esaustività e il risultati con essa raggiunti. Sotto questo punto di vista la motivazione è adeguata e come tale è insindacabile nella presente sede.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013