Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 11277
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Sentenza 6 dicembre 2012

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Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l'atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolarità delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell'imputato).

In tema di notificazioni al difensore, la violazione dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - che prevede, nel caso di utilizzo di mezzi tecnici idonei (nella specie, il fax), l'attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale - non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 11277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11277
    Data del deposito : 6 dicembre 2012

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