Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2013, n. 43436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43436 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio Presidente - del 27/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1549
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 30355/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EY SI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 251/10 del Tribunale di Latina, datata 12.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con l'ordinanza indicata in epigrafe, del 12.6.2012, il Tribunale di Latina rigettava l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e la contestuale richiesta di remissione in termini avanzata nell'interesse di EY DI, in relazione alla sentenza n. 1667/05 emessa da quel Tribunale in data 3/11/05 e divenuta irrevocabile il 24/2/2006 deducendo, preliminarmente, una nullità ex art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. C) per essere stata la suddetta sentenza e gli atti ad essa conseguenti redatti in una lingua dall'imputato non conosciuta per cui lo stesso non sarebbe stato in grado di leggere e percepire il contenuto della decisione. L'istante chiedeva anche la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per l'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna emessa dal Tribunale di Latina deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale facendo cosi valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo, a tal fine deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale facendo così sostanzialmente valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo.
1.2 In particolare il Tribunale motivava il rigetto ravvisando che dai documenti agli atti si evinceva una circostanza diversa da quella dedotta dal EY, emergendo dal verbale di elezione di domicilio in via Piemonte 47 in Siniscola (Nu) del 7/10/1998 e dal verbale di interrogatorio del 30/12/1998 che l'imputato conosceva sufficientemente la lingua italiana tanto da provvedere ai predetti incombenti processuali personalmente e senza l'assistenza di interprete e dimostrando così una conoscenza della lingua italiana adeguata a far data dal 1998. Il Tribunale riteneva anche infondata l'eccezione relativa alla omessa notifica perché dagli atti emergeva che il decreto di citazione a giudizio e la sentenza erano stati notificati in data 10/1/2006 all'imputato, secondo l'elezione di domicilio, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Roberto Corrias ne' il EY aveva fornito prova di effettiva non conoscenza degli atti.
1.3 Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo: A) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) per la violazione dell'art. 143 c.p.p. in relaz. artt. 171, 178 e 179 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) e dell'art. 670, comma 1, n.
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, del 12.6.2012, il Tribunale di Latina rigettava l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e la contestuale richiesta di remissione in termini avanzata nell'interesse di EY DI, in relazione alla sentenza n. 1667/05 emessa da quel Tribunale in data 3/11/05 e divenuta irrevocabile il 24/2/2006 deducendo, preliminarmente, una nullità ex art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. C) per essere stata la suddetta sentenza e gli atti ad essa conseguenti redatti in una lingua dall'imputato non conosciuta per cui lo stesso non sarebbe stato in grado di leggere e percepire il contenuto della decisione. L'istante chiedeva anche la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per l'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna emessa dal Tribunale di Latina deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale facendo così valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo, a tal fine deducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale facendo così sostanzialmente valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo.
1.4 In particolare il Tribunale motivava il rigetto ravvisando che dai documenti agli atti si evinceva una circostanza diversa da quella dedotta dal EY, emergendo dal verbale di elezione di domicilio in via Piemonte 47 in Siniscola (Nu) del 7/10/1998 e dal verbale di interrogatorio del 30/12/1998 che l'imputato conosceva sufficientemente la lingua italiana tanto da provvedere ai predetti incombenti processuali personalmente e senza l'assistenza di interprete e dimostrando così una conoscenza della lingua italiana adeguata a far data dal 1998.
1.5 Il Tribunale riteneva anche infondata l'eccezione relativa alla omessa notifica perché dagli atti emergeva che il decreto di citazione a giudizio e la sentenza erano stati notificati in data 10/1/2006 all'imputato , secondo l'elezione di domicilio, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Roberto Corrias ne' il EY aveva fornito prova di effettiva non conoscenza degli atti.
1.6 Avverso tale provvedimento ricorre personalmente EY, chiedendone l'annullamento e deducendo , come primo motivo, che le circostanze - richiamate nel provvedimento impugnato per affermare la conoscenza della lingua italiana non sono univocamente probanti l'assunto, denunciando, pertanto, la manifesta contraddittorietà del provvedimento impugnato.
1.7 Denuncia inoltre la violazione di legge artt. 157, 159 e 161 c.p.p. in relaz. artt. 171, 178 e 179 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett.
b)) e violazione dell'art. 670 c.p.p. perché quando è stato emanato il decreto di citazione a giudizio e quando è stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza de quo l'interessato non si trovava in Italia, in quanto rientrato in Senegal per contingenti motivi di famiglia, secondo quanto emerge dalla copia del passaporto alla presente allegato. Ciò ha impedito ch'egli potesse venire a conoscenza sia della esistenza del procedimento a suo carico che della sentenza di condanna.
1.8 Lamenta infine la violazione di legge art. 175 c.p.p. in relazione artt. 24 e 111 Cost e art. 6 CEDU - (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e omessa motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
essendo stata negata la rimessione in termini sul presupposto indimostrato che la notifica effettuata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Roberto Corrias avesse consentito a EY SI l'effettiva conoscenza della esistenza del procedimento e del provvedimento di condanna, ma trattasi di presunzione sfornita di prova tanto più che nel periodo in cui è stata emanata la sentenza di condanna, ed anche all'atto della emanazione del decreto di citazione in giudizio, l'interessato non si trovava in Italia.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2.1 Inammissibile è il primo motivo di ricorso: a tal proposito, va rilevato, in punto di diritto, che questa Corte ha già deciso che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza sul presupposto della nullità della stessa per mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta, in quanto trattasi di motivo estraneo al modello procedimentale previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. (n. 16164 del 2013 rv 254903) ma che comunque, in punto di fatto non revisionabile in sede di legittimità che il giudice di merito ha già acquisito la prova,con motivazione che non denota vizi rilevanti ,della adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente.
2.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura non potendo in alcun modo essere il giudizio di legittimità, in ragione della peculiare natura di tale giudiziosa sede per produrre la pretesa prova documentale (passaporto), di una circostanza di fatto (la non presenza in Italia), prova non dedotta e non accertata in sede di merito.
2.3 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. È,infatti, principio giurisprudenziale di questa Corte, consolidato e non smentito, che la presunzione che la notifica presso il difensore di fiducia sia equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente. In effetti sarebbe stato onere dell'imputato mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia al fine di conoscere l'andamento del processo ed adottare le più opportune strategie difensive. La Suprema Corte ha in proposito affermato che sussiste l'obbligo per l'imputato di tenere i contatti con il suo difensore che lo rappresenta a tutti gli effetti e che l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione (così Cass., Sez. 1, 16 maggio 2006; n. 24707 del 2010 rv 248472; n. 11701 del 2007 rv 235943).
3. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013