Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
E' invalida l'elezione del domicilio per le notificazioni presso un luogo dove hanno sede gli uffici comunali, senza alcuna indicazione di un domiciliatario. (Nella specie, la Corte, ritenuta l'invalidità della dichiarazione di domicilio, ha considerato correttamente effettuata la notifica presso il luogo in cui il soggetto risultava abitare, a mano del genitore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 41363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41363 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1350
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 11862/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/01/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in data 22 ottobre 2009 del Tribunale di Lecce, appellata da SA ON, condannato alla pena di mesi sei di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen., in quanto, trasgredendo il provvedimento di detenzione domiciliare applicatogli dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 18 aprile 2006, con il quale egli era stato autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio in Lecce dalle ore 7 alle 14 e dalle ore 16 alle 20 di ogni giorno, si tratteneva fuori dell'abitazione alle ore 14,55 del giorno 31 luglio 2006. 2. I giudici di merito, disattese alcune eccezioni di natura formale, rilevavano che non aveva alcun pregio l'asserzione indimostrata dell'imputato secondo cui il ritardo nel rientro nella sua abitazione fosse dovuto a un guasto della sua autovettura.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce i seguenti motivi.
3.1. Irrituale notificazione del decreto di citazione in appello e dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, effettuate non già presso il domicilio eletto ma presso l'abitazione dei genitori, che comunque non corrispondeva al domicilio anagrafico dell'imputato.
3.2. Erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., essendosi irragionevolmente negata credibilità alla tesi dell'imputato secondo cui il ritardo nel rientro nel luogo di detenzione domiciliare fu dovuto da un guasto meccanico della sua auto con la quale stava rientrando in casa, come subito fatto presente dalla madre in sede di controllo effettuato dalle forze dell'ordine, cui venne riferito di una telefonata fatta poco prima dal figlio con la quale si faceva presente detta evenienza. Non risulta corrispondente alla realtà processuale l'assunto fatto proprio dalla Corte di appello che la madre aveva telefonicamente avvertito il figlio dell'arrivo degli agenti di polizia per il controllo;
risultando invece proprio dalla relazione di servizio che la madre, all'arrivo di questi ultimi, li aveva immediatamente informati della telefonata fattale poco prima dal figlio.
3.3. Mancanza e manifesta illogicità sul medesimo punto di cui sopra, nonché con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, basato genericamente sulla considerazione dei precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente denuncia la irregolare notificazione del decreto di citazione in appello e dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata deducendo che tali formalità erano state eseguite presso l'abitazione dei genitori e non presso il domicilio eletto (via della Casa Comunale n. 3, Lecce).
Ora, premesso che il decreto di citazione in appello risulta essere stato notificato a mani della madre nell'abitazione della quale l'imputato conviveva (come da attestazione dell'ufficiale giudiziario) e che l'estratto contumaciale risulta essere stato notificato mediante deposito nella casa comunale con avviso comunicato al ricorrente sempre presso l'abitazione della madre convivente, l'indirizzo che egli ha indicato come il luogo della elezione di domicilio, senza peraltro che sia stata dal medesimo precisato il nominativo del soggetto domiciliatario, in realtà, come risulta da accertamenti esperiti da questa Corte, corrisponde a luogo dove sono ubicati esclusivamente gli uffici comunali;
sicché esso, lungi dal potere valere come elezione di domicilio (in mancanza della indicazione di un domiciliatario), non poteva nemmeno essere idoneo a valere come suo domicilio.
2. Il secondo motivo è inammissibile, perché reitera le deduzioni svolte in sede di appello senza confrontarsi con le pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata, con la quale si è espresso l'avviso della non attendibilità della tesi secondo cui il mancato ritorno dell'imputato nel luogo della detenzione domiciliare fosse dovuto a un guasto meccanico della sua auto: ciò sia perché il ON non ha saputo indicare di quale tipo di (improvviso) guasto meccanico si trattasse sia perché egli, raggiunto telefonicamente dalla madre all'arrivo dei Carabinieri, fece subito rientro nella sua abitazione, con ciò smentendo implicitamente l'assunto di un suo impedimento a raggiungere tempestivamente l'abitazione.
3. Il diniego delle attenuanti generiche, poi, risulta adeguatamente motivato in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da vari precedenti penali.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013