Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
È inefficace, legittimando dunque la notifica a mani del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio effettuata presso un'abitazione priva di indicazioni esteriori che consentano all'ufficiale giudiziario di compiere i necessari accertamenti sull'effettiva presenza in loco dell'imputato. (Fattispecie relativa a dichiarazione di domicilio presso uno stabile nel cui citofono non figurava il nominativo dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 28003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28003 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/02/2013
Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 520
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 27310/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IM N. IL 21/08/1954;
avverso la sentenza n. 1467/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per a.s.r. per prescrizione e conferma statuizioni civili;
Udito il difensore Avv. Passareti Gianfranco.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.5.2011, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza 4.6.2010 del tribunale di Roma, ha sostituito la pena di tre mesi di reclusione,inflitta ad EL MA, con la multa di Euro 3.420; ha revocato i doppi benefici;
ha confermato la dichiarazione di responsabilità del medesimo,con la concessione delle attenuanti generiche,in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, ex artt. 610, 582 e 594 c.p., in danno di AL SA;
ha confermato la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, in favore di quest'ultimo.
Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 161 c.p.p., comma 4, artt. 178 e 179 c.p.p.: l'Arcangeli ha eletto domicilio, il 29.7.04, in Roma, via Montecassiano n.78/D, int. 3, luogo in cui gli è stato notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., a mezzo consegna a GA DA, nonché il decreto di citazione di primo grado, secondo la procedura ex art. 157 c.p.p., comma 8; l'estratto contumaciale della prima sentenza è stato notificato a mani del difensore di ufficio, ex art. 161 c.p.p., n.
4. Il decreto di citazione dinanzi alla corte di appello è stato notificato mediante consegna, il 31.3.2011, a mani del difensore di ufficio, ex art. 161 c.p.p., comma 4, all'esito della mancata notifica in "Via Montecassiano 78 Roma", dopo che, il precedente 18 marzo, l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica in via Montecassiano 78, aveva dato atto che non aveva potuto accertare se l'imputato abitasse lì, perché il nominativo non figurava nei citofoni.
Secondo il ricorrente, è nulla la notifica a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sia perché la notifica è stata tentata in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio (al n. 78, invece che al n. 78/D, interno 3), sia perché è mancato l'accertamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'impossibilità della notifica, per definitivo allontanamento non bastando in tal senso la momentanea assenza dell'interessato. La notifica andava invece fatta mediante consegna ad una delle persone indicate nell'art. 157 o, in difetto, mediante deposito nella casa comunale,con relativo avviso affisso alla porta dell'abitazione e con ulteriore avviso del deposito inviato a mezzo raccomandata.
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 43, 52, 599, 610, 582 e 594 c.p., vizio di motivazione: la sentenza della corte afferma che fu l'AL a ingiuriare, a dare colpi al corpo e alla testa, palesando una corresponsabilità della persona offesa e quindi un'evidente contraddizione interna;
inoltre la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito non corrisponde alle risultanze processuali, tenuto conto - della accertata inattendibilità della persona offesa, che ha narrato di aver ricevuto pugni in testa, sebbene dal certificato medico non risultino lesioni in questa parte del corpo;
- della mancata dimostrazione dell'ingresso dell'imputato nell'abitazione dell'AL;
- dell'assenza di conferme alle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo, in quanto risulta che il carabiniere CE è intervenuto quando ormai il litigio era finito e nulla ha riferito sull'aggressione affermata dal querelante;
- dell'ingiustificata esclusione di credibilità della teste Galeaone, sulla base del rapporto sentimentale con l'imputato;
- del contesto di reciproca animosità dei due protagonisti della vicenda, che rende giustificata la tesi dell'esercizio, da parte dell'imputato, di un comportamento difensivo, nonché la sussistenza dell'esimente ex art. 599 c.p.. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, va preliminarmente osservato che dagli atti risulta che,in data 29.7.04, l'imputato con l'espressione "Eleggo domicilio in Roma, via Montecassino n. 78/D int.3,ha fatto una dichiarazione di domicilio e non un'elezione di domicilio: è nota la differenza tra i due presupposti condizionanti la disciplina della notifica degli atti all'imputato: mentre nella dichiarazione di domicilio è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, deve essere indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione. (sez. 4, n. 9793 del 29.11.2000, rv 218780; con. Sez. 3 n. 11815 del 19.9.1999, rv 214552; ed, n. 10309 del 26.10.96 rv 206725). Nel caso in esame, successivamente a questa dichiarazione di domicilio, l'ufficiale giudiziario ha accertato, nel tentativo di notificare gli atti concernenti la chiusura delle indagini preliminari e il primo grado di giudizio, che l'Arcangeli non era reperibile presso il luogo dichiarato e che il suo nominativo "non figura nei citofoni esterni di tutte le scale". L'estratto contumaciale è stato così notificato al difensore di ufficio, ex art. 161 c.p.p., comma 4, al pari del decreto di citazione dinanzi al giudice di appello, dopo l'inefficace tentativo di notifica presso l'indirizzo predetto, in quanto non è stato possibile accertare "se lo stesso abita in loco" e il suo nome non figurava sui citofoni. La correttezza della notifica presso il difensore di ufficio, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4 è confermata dalla considerazione che la dichiarazione di domicilio, in un'abitazione senza alcuna indicazione che consenta all'ufficiale giudiziario di compiere i necessari accertamenti, ai fini della consegna in assenza di persone nel luogo dichiarato, va ritenuta inefficace e,come tale, legittimante la notifica con le formalità ex art. 161 c.p.p., comma 4. Va altresì osservato che il mancato reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia nella situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore (sez. 2, n. 36791 del 20.10. 06,rv 235037). Quanto alle censure concernenti la ricostruzione e la qualificazione dei fatti, va rilevato che i motivi sono manifestante fondati, in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame: la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale,alla luce dei quali è emerso che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa sono state considerate dai giudici di merito, con valutazione fedele alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione, assolutamente credibili,sul piano intrinseco, nonché confermate dalla certificazione medica. La dichiarazione della teste GA DA non ha ottenuto dalla corte di merito alcun riconoscimento di credibilità e di utilità per la tesi difensiva,non solo per il legame affettivo e di convivenza con l'imputato, ma specialmente perché la donna ha riferito dell'astio nutrito dall'EL nei confronti dell'AL: "ciò, invero, assevera e non contrasta la prospettazione accusatoria".
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione;
ciò non porta però alla declaratoria di estinzione dei reati. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'instaurazione, in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005;. sez. 2, 21.4.2006, n. 19578). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013