Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 41404
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

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Massime2

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una prostituta e quello di favoreggiamento della prostituzione della medesima (art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75) non concorrono materialmente, in quanto, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il primo deve ritenersi assorbito dal secondo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il concorso è configurabile tra il delitto di favoreggiamento della prostituzione e quello di sfruttamento della prostituzione in danno della medesima persona).

La diversità dei luoghi in cui la vittima eserciti la prostituzione, pur a fronte di una pluralità di atti di sfruttamento, configura un unico reato di sfruttamento della prostituzione quando gli stessi siano commessi senza soluzione di continuità ed in danno del medesimo soggetto passivo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, se l'attività venga interrotta per un apprezzabile lasso temporale per poi riprendere ai danni della stessa persona a seguito del venir meno della causa che aveva determinato l'interruzione della condotta illecita e del dolo unitario, può essere configurabile il concorso).

Commentario1

  • 1Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: il reato è assorbito da quello di tratta di persone.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 settembre 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 41404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41404
Data del deposito : 7 luglio 2011

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