Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 21877
CASS
Sentenza 26 marzo 2010

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La sopravvenuta irreperibilità del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non ha il significato presuntivo della volontaria scelta di sottrarsi all'esame dibattimentale da parte dell'imputato o del suo difensore, sicchè non esclude di per sè la situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione che giustifica la lettura delle precedenti dichiarazioni. (Nel caso di specie, il dichiarante - un minore straniero - era stato affidato alle cure di una stabile organizzazione di accoglienza sul territorio italiano, presso la quale aveva dimorato per circa tre mesi e non era emersa alcuna concreta ragione per prevedere il successivo allontanamento e la conseguente impossibilità della testimonianza dibattimentale).

In tema di valutazione della prova testimoniale, la dichiarazione accusatoria della persona offesa acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in ulteriori elementi individuati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali. (In motivazione la S.C. ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 6 Cedu).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 21877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21877
Data del deposito : 26 marzo 2010

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