Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 2
La sopravvenuta irreperibilità del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non ha il significato presuntivo della volontaria scelta di sottrarsi all'esame dibattimentale da parte dell'imputato o del suo difensore, sicchè non esclude di per sè la situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione che giustifica la lettura delle precedenti dichiarazioni. (Nel caso di specie, il dichiarante - un minore straniero - era stato affidato alle cure di una stabile organizzazione di accoglienza sul territorio italiano, presso la quale aveva dimorato per circa tre mesi e non era emersa alcuna concreta ragione per prevedere il successivo allontanamento e la conseguente impossibilità della testimonianza dibattimentale).
In tema di valutazione della prova testimoniale, la dichiarazione accusatoria della persona offesa acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in ulteriori elementi individuati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali. (In motivazione la S.C. ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 6 Cedu).
Commentari • 2
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La mancata comparizione della persona offesa al dibattimento, in quanto dovuta al fatto che essa non era stata citata perché irreperibile, suffragava la conclusione che la stessa mancata comparizione non fosse il risultato di una scelta della persona offesa di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, in assenza di altri elementi dai quali si potesse desumere una scelta di questo tipo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sez. II PENALE (data ud. 13/12/2024) 03/01/2025, n. 287 Composta da: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente Dott. NICASTRO Giuseppe - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a N il (Omissis) avverso la sentenza del …
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I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 21877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21877 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 830
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 40137/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) T.R. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 5/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 15/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione T.R. avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano in data 15 luglio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di induzione di minore alla prostituzione, aggravata dalla minaccia, in danno di D.B.A. , nata nel (omesso) (capo A); violenza sessuale e riduzione in condizione analoga alla schiavitù nei confronti della stessa persona offesa (capi B-C), fatti commessi nel mese di (omesso) . La Corte di assise di appello ripercorreva la vicenda come ricostruita dal primo giudice e osservava che il processo era nato ed era rimasto imperniato sulle dichiarazioni della persona offesa rese dapprima ai Carabinieri il 17 luglio 2007, poi al Pubblico ministero il mese successivo ed infine, a causa della irreperibilità della giovane, fatte rifluire fra le letture utilizzabili ex art. 512 c.p.p.. I giudici di primo grado avevano a tale ultimo proposito ritenuto che l'assenza della D. non fosse prevedibile al momento in cui erano state raccolte a verbale le sue dichiarazioni accusatorie. Il racconto della giovane, in breve, aveva riguardato il suo ingresso sul territorio italiano con alcuni zingari che la avevano costretta ad esercitare la prostituzione;
quindi, dopo vari passaggi, la sua vendita finale al T. il quale, non tralasciando atti di minacce e violenza, aveva preteso che continuasse il meretricio, incassandone i proventi. La giovane affermava anche di essere stata privata del passaporto e tenuta sotto controllo dal fratello dell'imputato e dalla sua donna;
il rincorrente, in una occasione l'aveva anche costretta a subire un rapporto sessuale.
La D. aveva quindi fornito elementi che avevano portato a rintracciare l'appartamento ove aveva vissuto ed aveva altresì riconosciuto in foto l'imputato.
I giudici avevano osservato che le dichiarazioni in questione, dotate di una sicura attendibilità, dovevano ritenersi riscontrate dai tabulati telefonici fatti acquisire dalla Procura. Detti tabulati evidenziavano un elevato numero di comunicazioni telefoniche tra la D. e il ricorrente in ore notturne, compatibili con l'attività di controllo di cui diceva di essere stata oggetto.
Ulteriore riscontro era ritenuto il fatto che i Carabinieri avevano trovato l'abitazione della giovane, abbandonata da pochissimo tempo anche dagli altri inquilini, segno della loro cattiva coscienza, sollecitata dal rilievo che la D. si era allontanata, verosimilmente per denunciarli alle forze dell'ordine. Il T. , d'altro canto, rintracciato e sottoposto a misura cautelare, non aveva negato di avere avuto un rapporto di conoscenza con la ragazza e di avere saputo che essa svolgeva il meretricio. Chiariva altresì di avere nutrito una certa simpatia per la giovane ma negava ogni addebito spiegando di avere lasciato l'appartamento non già per timore dell'intervento della PG quanto perché la locazione era finita.
Ciò posto e prima di celebrare il processo di appello, la Corte, a fronte della eccezione della difesa che riteneva non irreperibile la persona offesa, disponeva alla udienza del 6 maggio 2009 la rinnovazione dell'avviso alla stessa.
Rilevava infatti che, per quanto la difesa avesse sostenuto essere andata a buon fine la citazione ad essa, disposta per l'udienza di primo grado con avviso notificato mediante raccomandata il 13 ottobre 2008 all'indirizzo di (omesso) fornito dalla Polizia giudiziaria, tale evenienza "dagli atti non emergeva con chiarezza". Il risultato della nuova iniziativa era stata però una relata negativa del servizio postale che attestava come la persona offesa non abitasse più in quel luogo e una missiva del Ministero dell'Interno che affermava che, in base ad accertamenti eseguiti in loco, era emerso che la D. aveva lasciato i (omesso)
senza lasciare alcun indirizzo.
Ciò posto la Corte rilevava che la rinnovazione del tentativo di rintracciare ed assumere la testimonianza della persona offesa si era reso necessario in quanto, in precedenza, "non erano stati effettuati tutti i tentativi possibili per assumere in udienza o mediante rogatoria internazionale della detta parte lesa".
L'esito negativo del tentativo e costituiva la prova della attuale irreperibilità della persona offesa e quindi della impossibilità della sua audizione, peraltro non prevedibile al momento della acquisizione della sua denuncia.
Per i particolari in fatto e in diritto riguardo a tale imprevedibilità la Corte di assise di appello faceva rinvio alle argomentazioni del primo giudice.
Riteneva quindi presenti tutti i requisiti per la operatività dell'art. 512 c.p.p. e per la lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari.
Nel merito, la Corte riteneva adeguato il racconto effettuato dalla giovane, al fine di ritenere sussistenti tutti i requisiti delle fattispecie delittuose in contestazione.
In particolare la Corte di assise di appello escludeva che il racconto, ripetuto, come detto, in due occasioni, presentasse vistose discordanze su particolari fondamentali;
riteneva del tutto rassicurante la individuazione effettuata sulla base delle foto segnaletiche, tenuto conto che l'imputato non aveva mai negato di avere avuto rapporti con la persona offesa;
poneva in evidenza come quelle dichiarazioni avessero trovato conforto probatorio in particolari di contorno del racconto, quali la esistenza dell'appartamento, la presenza in esso anche dei congiunti del ricorrente, attestata dal rinvenimento di documenti ad essi appartenenti, la effettuazione di numerose telefonate notturne tra i due protagonisti della vicenda, dimostrata dai tabulati telefonici. Deduce il ricorrente:
1) La violazione dell'art. 512 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis e il vizio di motivazione.
Erroneamente era stato ritenuto che la assenza della persona offesa nel dibattimento fosse circostanza imprevedibile al momento della assunzione delle dichiarazioni accusatorie della stessa nella fase delle indagini preliminari.
Era invece del tutto prevedibile quella successiva assenza ed anzi doveva ritenersi che fosse il frutto di una scelta volontaria il fatto di sottrarsi all'esame dibattimentale.
La D. infatti era persona minorenne in un Paese straniero, già controllata dalla PG mentre esercitava il meretricio ed evidentemente timorosa di un rientro coatto nel proprio Paese di origine, ove avrebbe anche dovuto dare spiegazioni ai genitori. Ciò era tanto vero che dopo un primo ricovero in una Comunità italiana, la giovane era fuggita in XXXXXX.
Di tutte queste circostanze di fatto o di altre di segno opposto, la Corte di assise di appello non aveva dato atto, omettendo qualsiasi disamina sulla asserita imprevedibilità dell'allontanamento della giovane, come pure sulla non volontarietà della sottrazione all'esame, non essendo a sufficiente a provare tali circostanze la semplice constatazione della attuale irreperibilità della persona offesa.
I dati concreti comprovavano che la giovane era rimasta nella Comunità italiana fino al (omesso) , poi allontanandosene senza rispondere più al cellulare;
la citazione per l'udienza del 27 ottobre 2008 dinanzi al giudice di primo grado le era stata però notificata regolarmente in Olanda, sicché la scelta di abbandonare la Comunità e di rendersi irreperibile ben poteva essere letta anche come volontà di non affrontare il dibattimento e di non ripetere accuse evidentemente non sostenibili, comunque il frutto di una scelta libera e consapevole.
Una simile situazione da corpo alla impossibilità per l'imputato di confrontarsi con l'accusatore, diritto invece espressamente riconosciuto dall'art. 111 Cost., commi 3 e 4 e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.
La Carta costituzionale infatti, nel prevedere il diritto al contraddittorio, contiene al comma 4 il principio secondo cui la colpevolezza non può essere comunque provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
Con la conseguenza che deve inferirsi dal l'intero sistema la sanzione della inutilizzabilità della dichiarazione accusatoria acquisita senza il rispetto del principio del contraddittorio. La giurisprudenza della Cedu, dal canto suo, pur non escludendo la utilizzabilità di dichiarazioni se nella fase delle indagini preliminari, pone però la condizione che all'imputato sia data in concreto la possibilità di controinterrogare gli autori, anche in una fase successiva.
Non ricorre qui il caso della deroga alla regola sopra indicata, deroga pure prevista dall'art. 111 Cost., comma 5. Tale deroga non può operare nel caso di mera difficoltà al compimento dell'atto o, peggio ancora, dalla volontà del teste, ma, come sottolineato anche dalla Corte cost. (ord. N. 440 del 2000 e n. 375 del 2001) da quelle "impossibilità di natura oggettiva" espressamente citate nell'art. 111 Cost., comma 5 che non possono certo essere ricondotte alla sfera della determinazione soggettiva del teste potenziale.
L'impossibilità di natura oggettiva deve poi essere oggetto di un approfondito controllo.
Tutti i descritti requisiti difettano nel caso di specie nel quale non si può parlare di "impossibilità" della persona offesa stante, piuttosto, la sua libera scelta di allontanarsi e la mancanza di serie verifiche del protrarsi di tale irreperibilità. E quel che più conta, l'insieme di particolari fin qui descritti, si riverbera sulla valutazione di attendibilità della teste. La CEDU, in particolare, ha negato tale connotato alle dichiarazioni di chi successivamente non è stato possibile interrogare in contraddittorio.
Ma se vi è stata violazione di tale basilare canone di legittimità, la lettura delle dichiarazioni della persona offesa, ex art. 526 c.p.p., comma 1, ha avuto ad oggetto un atto non legittimamente acquisito in dibattimento, come tale dunque non solo inattendibile ma anche inutilizzabile.
Anche l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, in tradotto con legge del 2001, fornisce una ulteriore matrice di inutilizzabilità dell'atto, posto che, come dimostrato, la persona offesa si è volontariamente sottratta all'esame dibattimentale.
Tale precetto fornisce la sanzione per la fattispecie prevista dall'art. 512 c.p.p., norma, che come anticipato, consente la lettura a fini di prova delle dichiarazioni rese prima del dibattimento solo se ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti all'epoca imprevedibili.
La impossibilità, peraltro, come si deduce dall'art. 111 Cost., comma 5 sopra citato, deve essere ritenuta di tipo "oggettivo" e non dipendente da determinazioni del soggetto interessato ossia, come sottolineato anche dalla dottrina, da una impossibilità che ha il carattere della inevitabilità e quindi deve essere "non rimproverabile alla parte".
Se così non fosse si dovrebbe registrare una "frizione" col precedente comma 4 che prevede appunto la impossibilità di fondare una sentenza di condanna sulle dichiarazioni di chi volontariamente si sottrae al contraddittorio. L'assunto è stato convalidato anche dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, 8 luglio 2004, Kola) La conclusione è che le dichiarazioni della D. , sottrattasi volontariamente al contraddittorio dibattimentale, sono da dichiarare inutilizzabili. Oltretutto, di tale impossibilità non è stata data prova rigorosa da parte della accusa o comunque in sentenza, mente l'art. 187 c.p.p. impone che il fatto processuale sia oggetto di prova, con un ragionamento che nella specie deve essere di natura prognostica.
2) la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e il vizio di motivazione.
Le affermazioni provenienti da soggetto chiaramente partecipe di un interesse al processo non sono state sottoposte al necessario vaglio di attendibilità. Tanto costituisce oggetto di specifica raccomandazione presente nella giurisprudenza di legittimità, da ritenere tanto più cogente quando, come nella specie, le dichiarazioni non siano nemmeno il frutto di un esame incrociato ma sono state acquisite unilateralmente da organi della accusa. Anche la Corte costituzionale, facendosi carico di ciò, ha confermato la necessità di riscontri oggettivi (ord. n. 82 del 2004). La Corte di assise di appello ha by-passato tutti i rilievi difensivi aventi ad oggetto le numerose contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa: soprattutto relativamente al ridimensionamento, avvenuto dinanzi al PM, delle diffuse accuse di lesioni sul corpo (bruciature di sigarette) verbalizzate come plurime dinanzi ai Carabinieri e poi ridotte ad una unica ipotesi o agli atti di violenza sessuale nemmeno menzionati dinanzi ai Carabinieri. E poi discordanze si sono registrate sul luogo del meretricio, sulla identificazione dell'auto del ricorrente, sulle modalità di accompagnamento, dovendosi considerare che se è vero, come riferito dalla persona offesa,che essa era libera di tornare a casa con passaggi di automobilisti, tale circostanza renderebbe difficile sul piano logico accreditare la imputazione di riduzione in condizione analoga alla schiavitù.
Anche la affermazione che alla giovane è stato sottratto il documento di identità cozzerebbe con il rilievo oggettivo che la stessa non ha avuto difficoltà a espatriare o comunque a circolare quando ha voluto.
Infine, gli elementi valorizzati dalla Corte come riscontro in realtà sono particolari neutri che nulla aggiungono, non essendo comunque di poco conto il fatto che delle numerose lesioni denunciate, il verbalizzante che raccolse la denuncia non abbia notato alcunché.
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.
Deve riconoscersi infatti la apprezzabilità e condivisibilità di entrambi i motivi di ricorso, con riferimento alle sole imputazioni sub B) e C), con la conseguenza che, entro tali limiti, deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Occorre però preliminarmente sgomberare il campo dalle questioni che appaiono infondate.
La parte lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 512 c.p.p. osservando che non sarebbe stata provata rigorosamente la impossibilità della ripetizione della deposizione della persona offesa ne', soprattutto, che tale impossibilità fosse dovuta a circostanze imprevedibili nella fase delle indagini preliminari. Si rinviene, però, nelle due sentenze di merito, lette congiuntamente anche per il rinvio che sul tema è contenuto nella sentenza impugnata al provvedimento di primo grado, la indicazione di circostanze di fatto idonee a supportare la conclusione raggiunta dalla Corte di merito.
La Corte di assise di appello ha infatti rinnovato la citazione della teste all'indirizzo all'uopo fornito dalla Polizia giudiziaria, luogo, in XXXXXX, ove la D. si era rifugiata dopo l'allontanamento dalla Comunità italiana.
Tale incombente regolarmente effettuato, ha dato esito negativo, essendo rimasto accertato l'abbandono anche di tale secondo domicilio in assenza di qualsiasi altra indicazione del nuovo luogo prescelto dalla giovane, sicché la condizione della impossibilità della ripetizione è senza dubbio integrata.
Quanto alla prevedibilità o imprevedibilità di tale evento, nella fase delle indagini, v'è da osservare che si tratta di un giudizio prognostico affidato ai canoni della logica sulla base di dati oggettivi.
La Corte non si è sottratta alla motivazione sul punto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.
Essa, infatti, ha rinviato sul punto alla sentenza di primo grado nella quale si da atto della circostanza che la D. , "richiedendo spontaneamente l'intervento dei Carabinieri e successivamente ribadendo le sue accuse davanti al PM, manifestò chiaramente la sua volontà di collaborare fattivamente alla raccolta di prove nei confronti dell'imputato; essa rimase del resto alloggiata in una comunità per diversi mesi, mettendosi quindi a disposizione della autorità inquirente, senza che nulla facesse presagire che poi si sarebbe allontanata in modo improvviso. Inoltre la D. avrebbe potuto usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, motivo sufficientemente valido per rimanere nel territorio dello Stato in un domicilio stabile".
La Corte, in altri termini, ha fatto proprio l'assunto secondo cui, trattandosi di persona affidata alle cure di una stabile organizzazione di accoglienza sul territorio Italiano, presso la quale la minore - per quanto straniera- aveva accettato di recarsi, e dove peraltro la stessa risulta avere dimorato per circa tre mesi, non vi era alcuna concreta ragione per prevedere che la stessa si sarebbe poi allontanata rendendo impossibile la ripetizione della deposizione dinanzi ad un giudice. Così ragionando, i giudici hanno dato applicazione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non può dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, Sentenza n. 14850 del 04/03/2009, Rv. 244055; conformi, nel senso che non basta a far ritenere la "prevedibilità" della impossibile ripetizione, il fatto che la persona offesa, straniera, svolga attività di meretricio, Sez. 1, Sentenza n. 46221 del 12/11/2008, Rv. 242052; Sez. 3, Sentenza n. 33785 del 08/06/2007, Rv. 237633; nello stesso senso, si è ritenuto incompleto il detto ragionamento sulla "imprevedibilità" quando il giudice non ha valutato il fatto dell'accoglienza della persona offesa in una apposita struttura sorvegliata dalla PG: Sez. 3, Sentenza n. 23282 del 22/04/2004, Rv. 229424). Si tratta di un orientamento peraltro confermativo del principio enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza Torcasio del 2003 (Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225470), nella quale, in più, si rinviene la precisazione che alla irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - da accertare con rigore - non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Essa può integrare più semplicemente un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.
Appare peraltro opportuno precisare che la norma dell'art. 512 c.p.p. non poggia su presunzioni anche solo juris tantum riguardo alla "imprevedibilità" della impossibilità di ripetizione quando si sia in presenza della prova della "attuale" impossibilità stessa. Non può cioè ritenersi che se la ripetizione risulta impossibile nel dibattimento, deve presumersi, per ciò solo, che tale impossibilità sia un evento nuovo e "imprevedibile" nella precedente fase dibattimentale.
È vero invece che l'art. 512 c.p.p. richiede al giudice che intenda dare lettura delle accuse formulate nella fase delle indagini preliminari, una apposita ricostruzione, con prognosi postuma, delle ragioni per le quali nella fase anzidetta non vi erano indici sintomatici precisi per ritenere prevedibile tale sviluppo processuale.
Su tale questione di principio la doglianza della difesa è corretta in linea generale ma, per le ragioni dette, non coglie un aspetto censurabile della sentenza impugnata.
Nell'escludere che, per ragioni dette, vi sia stata utilizzazione di una prova illegittimamente acquisita ai sensi dell'art. 526 c.p.p., comma 1, v'è poi altresì da escludere che nella specie sia stato violato l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, norma che, come ricordato anche sopra, preclude comunque che si possa provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del difensore. Al riguardo appare opportuno precisare che la prova della volontaria sottrazione al dibattimento ed al contraddittorio, prevista dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, non deriva automaticamente dalla prova della volontarietà dell'allontanamento della persona offesa.
L'allontanamento può infatti essere determinato da calcoli di convenienza personale anche estranei alla celebrazione del processo o da timori di violenze, come si ricava anche dal precetto costituzionale (art. 111 Cost., comma 5) che ammette il legislatore a regolamentare la formazione della prova senza contraddittorio anche per effetto di "provata condotta illecita". Con la conseguenza che la previsione della altra ipotesi di formazione di prova senza contraddittorio ammessa dalla Costituzione e cioè l'accertata impossibilità di natura oggettiva" sembra indirizzare non nel senso - auspicato dalla difesa - di negare legittimazione al caso dell'allontanamento volontario della persona offesa dovuto a motivi personali ma nel senso che la formazione della prova senza contraddittorio deve ritenersi ammessa, pur in presenza di volontario allontanamento del denunciante, quando poi ne risulti oggettivamente impossibile il rintraccio, il rientro o la escussione. In tal senso si è già espressa questa Corte che infatti ha posto come criterio ai fini della interpretazione del citato comma 1 bis quello della "rimproverabilità" del soggetto, agganciato però all'"essersi volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato" e non al semplice allontanamento volontario per altri motivi, come si desume dalla circostanza che tale rimproverabilità è stata esclusa quando è mancato l'atto della citazione a giudizio del teste (Sez. 2, Sentenza n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240948;
conforme v. Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 20/06/2006, Rv. 234281; in linea anche Sez. U, Sent. n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225470, cit.). In caso simile si è parimenti rilevato che secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private e al giudice nella udienza preliminare, è consentita quando l'esame del dichiarante nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti o circostanze che da un lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto l'esame, dall'altro, siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili ne' al la stessa parte richiedente, ne' ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale, dovendosi ritenere per scelta libera, quella non coatta, ossia non condizionata da violenza fisica o psichica o da altre illecite interferenze esterne sulla fonte testimoniale (quali ad esempio pressioni di tipo economico), da parte o per conto del soggetto controinteressato alla deposizione testimoniale (Sent. n. 38682 del 2004, Rv. 230044). Analogamente la sentenza della 6^ Sez., n. 39985 del 09/10/2008 Ud., Rv. 241864 ha posto in evidenza che, in tema di lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero, la mancata comparizione del soggetto quando sia conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento. (Massime precedenti Conformi: N. 18848 del 2007 Rv. 236820, N. 43331 del 2007 Rv. 238198).
In altri termini, anche l'esistenza di una norma come l'art. 512 bis c.p.p., nel configurare un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 5, (cass. Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 20/09/2007 Rv.
237641) può presupporre in concreto una situazione di volontaria uscita dal territorio nazionale da parte dello straniero persona offesa, non pregiudizievole, a date condizioni, per la lettura a fini di prova, delle dichiarazioni dalla stessa rese nella fase delle indagini preliminari.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è prova della volontaria sottrazione della persona offesa all'esame da parte dell'imputato ma solo, semmai, indizi seri della sola volontaria fuoriuscita dal territorio nazionale. L'argomento portato a sostegno dell'assunto, e cioè l'avere, la D. , ricevuto regolare notificazione della citazione per l'udienza del 27 ottobre 2008 - presupposto logico della configurazione del suo volontario rifiuto di venire a deporre in Italia - è stato non solo prospettato senza citazione di elementi specifici da parte della difesa, ma è stato anche disatteso dalla Corte di assise di appello la quale ha ritenuto niente affatto certa tale evenienza e per questo ha disposto la rinnovazione dell'atto.
L'esame del fascicolo non fornisce, d'altra parte, ulteriori elementi al riguardo, non essendovi rintracciabili prove documentali che consentano di dissentire dalle conclusioni dubitative della Corte di merito.
In conclusione resta indimostrata la dedotta violazione degli artt.512, 526 e 526 bis c.p.p., con la conseguente necessità di rilevare che la prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa rese nella fase delle indagini preliminari e lette in dibattimento non può essere ritenuta inutilizzabile.
Ciò nondimeno la stessa non sfugge al necessario vaglio sulla attendibilità soggettiva e oggettiva che sempre è posto a carico del giudice del merito ma che, nel caso di specie, lo è con richiesta di massimi oculatezza e rigore, in ragione della peculiare natura delle dichiarazioni stesse, non dovendosi dimenticare che esse sono state pur sempre acquisite in assenza di contraddittorio, da una sola delle parti deputate alla ricerca degli elementi utili al processo.
A tale conclusione porta, del resto, anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo la quale, nell'interpretare l'art. 6 della CEDU, ha formulato principi nei quali il giudice nazionale, nei limiti del portato normativo delle leggi statali, deve - nella ricorrenza dei relativi presupposti - tendere a inquadrare e ai quali deve uniformare i precetti cui è chiamato a dare applicazione, altrimenti esponendo i precetti stessi al sospetto di incostituzionalità per contrasto con gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.). Ha in proposito ribadito, anche di recente, la Cassazione civile che il giudice chiamato ad applicare la legge deve adottare una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. (Sez. 1, sent. n. 0 5894 dell'11 marzo 2009, Imperfetto c/ Min. Giustizia, rv 607318).
Solo se non ritiene possibili interpretazioni adeguate a garantire gli obiettivi della C.E.D.U., diviene imperativo per lui, alla luce delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, investire il giudice delle leggi, sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, non potendosi nemmeno limitare a disapplicare la legge nazionale.
Il giudice delle leggi, a sua volta, nelle menzionate sentenze, aveva osservato, per l'appunto, che la CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa.
Da ciò è stato fatto discendere il rilievo che, tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi sia quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione.
Salvo sempre il controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale sulle dette norme Cedu, nella interpretazione della Corte Europea.
Ebbene, il principio oggetto di interpretazione della Corte Europea che qui si intende evocare è quello dell'art. 6, comma 1, in generale, e comma 3 lett. d), in particolare, secondo cui ogni accusato ha segnatamente diritto, tra l'altro, a interrogare o far interrogare i testimoni a carico.
La CEDU ha sostenuto che la dichiarazione resa dal teste nella sola fase delle indagini preliminari per costituire prova conforme al diritto al contraddittorio deve, di regola, essere seguita da una occasione, anche successiva, nella quale l'imputato sia posto in grado di contestare detta testimonianza e interrogare il suo autore. In mancanza di tale possibilità, la Corte ha ritenuto che la detta dichiarazione non possa costituire fonte unica o preponderante della prova di responsabilità a carico dell'imputato, senza dare luogo ad un processo non equo. Nel provvedimento del 19/10/2006, Prima Sezione della Corte Europea, caso MAJADALLAH
contro
ITALIA - reso con riferimento ad un processo nel quale gli accusatori, resisi irreperibili, non si erano dunque presentati in dibattimento e le testimonianze da loro rese alla polizia al momento dei fatti erano state lette ed utilizzate conformemente all'art. 512 c.p.p. per decidere sulla fondatezza dei capi d'imputazione - si legge invero che "gli elementi di prova devono in linea di principio essere prodotti davanti all'imputato in una pubblica udienza, per un dibattimento in contraddittorio. Tale principio non è tuttavia privo di eccezioni, che possono essere accettate solo con riserva dei diritti della difesa;
di norma, i paragrafi 1 e 3 d) dell'art. 6 impongono di concedere all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore, al momento della deposizione o successivamente (Ludi c/Svizzera, sentenza del 15 giugno 1992, serie A n. 238, p. 21, 49, e Van Mechelen e altri c/Paesi Bassi, sentenza del 23 aprile 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 - 111, p. 711, 51). 38. Al riguardo, come la Corte ha più volte precisato (si vedano, tra le altre, Isgrò c/Italia, sentenza del 19 febbraio 199), serie A n. 194-A, p. 12, 34, e Ludi succitata, p. 21, 47), in alcune circostanze può rivelarsi necessario, per le autorità giudiziarie, ricorrere a deposizioni risalenti alla fase dell'istruttoria. Se l'imputato ha avuto un'occasione adeguata e sufficiente per contestare tali deposizioni, nel momento stesso in cui sono rese o successivamente, il loro utilizzo non cozza di per sè contro l'art. 6, commi 1 e 3, lett. d). Tuttavia, i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si fonda, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne' nella fase dell'istruttoria ne' durante il dibattimento (Luca succitata, 40, A.M. c/Italia, n. 37019/76, 25, CEDH 1999-9, e Sardi c/Francia, sentenza del 20 settembre 1993, serie A n. 261-C, pp. 56-57, 43-44)". Principi del tutto analoghi risultano ripetuti, in linea di principio, nel provvedimento del 12/04/2007 Seconda Sezione Caso MARTELLI
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ITALIA, provvedimento peraltro concluso con declaratoria di irricevibilità, essendosi osservato che le dichiarazioni acquisite senza contraddittorio non avevano costituito in quel caso l'unico elemento di prova su cui i giudici di merito hanno fondato la condanna del ricorrente. Analogamente v. provvedimento del 08/02/2007 Terza Sezione. Caso KOLLCAKU
contro
ITALIA;
Provvedimento del 20/04/2006 Prima Sezione. Caso CARTA
contro
ITALIA. Ciò posto, non è questo il caso, come è evidente, di interpretazioni di principi della CEDU in contrasto con norme di rito nazionali, non essendo posta in discussione neppure nei citati provvedimenti la legittimità della acquisizione della prova ex art.512 c.p.p.. Il principio che viceversa si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e che bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., è quello secondo cui la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddittorio con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa. Si tratta, come è evidente, di una regola di giudizio tutt'altro che estranea al sistema vigente così come già interpretato dalla giurisprudenza, sol che si consideri il consistente filone interpretativo che ha ritenuto censurabile la affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice del merito basandosi - in assenza di riscontri oggettivi - esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che si era anche costituita parte civile ed era, perciò, portatrice di pretese economiche, specie in quanto la sua ricostruzione appariva come il frutto di possibili, gravi risentimenti (v Rv. 229755; arg. anche da rv 213613 e da rv 225232).La regola è stata richiamata come diritto vivente dalla stessa Corte costituzionale nella ordinanza n. 82 del 2004 e successivamente in quella n. 102 dello stesso anno. Nella specie tali elementi non sono stati rintracciati dai giudici del merito con riferimento a tutte e a ciascuna delle imputazioni elevate ed anzi, attesa la ampia panoramica di tutto il materiale indiziario raccolto, come ricavabile dalla sentenza impugnata, può affermarsi che elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa non sono nemmeno ulteriormente rinvenibili con approfondimenti istruttori o ampliamenti della motivazione, relativamente alle accuse sub B) e C). Le dichiarazioni della giovane D. costituiscono l'asse portante e sostanzialmente il solo elemento di prova a carico del T. in riferimento alle imputazioni appena menzionate, come sostanzialmente ritenuto anche dal giudice di appello il quale, a pag. 20 ha infatti citato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono da sole sufficienti a provare i fatti narrati.
La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa infatti essenzialmente sulle censure della difesa alla credibilità del racconto della persona offesa, ritenuto non affetto da contraddizioni su particolari importanti, da parte della Corte di assise di appello. Quanto agli elementi indicati come di "riscontro", non può non rilevarsi che si tratta - con riferimento ancora una volta alle accuse di violenza sessuale e di riduzione in condiziona analoga alla schiavitù - di particolari a valenza poco più che neutra tenuto conto, da un lato, della complessa struttura delle imputazioni formulate e, dall'altro, che il ricorrente ha ammesso solo di avere avuto rapporti di conoscenza e ospitalità nei riguardi della D. . E la mancanza di elementi di conforto della dichiarazione della persona offesa, sui punti in esame, è di particolare peso, dovendosi considerare che, in ordine alla imputazione di riduzione in condizione analoga alla schiavitù, la attendibilità intrinseca del racconto presenta addirittura delle importanti aporie come si apprezza, ad esempio, in relazione alla riferita piena libertà di movimento della persona offesa: libertà che la Corte medesima ha ritenuto accertata a pag. 23 alla luce delle affermazioni della stessa minore e che fondatamente viene denunciata in contrasto logico con la posizione di assoggettamento continuativo e di soggezione al potere dell'agente che deve connotare la posizione della vittima del reato de quo. Quest'ultima dovrebbe infatti risultare - per la configurazione del reato- sottoposta all'altrui potere di disposizione che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi "di fare" (Rv. 232834).
La sentenza deve, conclusivamente, essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati ex artt. 600 e 609 bis c.p., perché i fatti non sussistono.
Tale conclusione non comporta peraltro la comunicazione del presente provvedimento al PG in sede a norma dell'art. 626 c.p.p., non versandosi nel caso in essa previsto, di cessazione della misura cautelare, rimasta operativa con riferimento alla imputazione residua.
Infatti, a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla residua imputazione sub A).
Proprio la regola di giudizio sopra enunciata, porta ad affermare che con riferimento alla accusa di induzione della minore alla prostituzione, il compendio probatorio evidenziato nella sentenza impugnata sia più che adeguatamente esposto.
In relazione a tale capo di imputazione, infatti, le accuse della persona offesa si sommano ad una serie di elementi significativi, puntualmente evidenziati dai giudici, elementi capaci di riscontrarne l'attendibilità secondo i detti criteri di giudizio e proprio in riferimento alla determinazione alla attività di prostituzione e al relativo favoreggiamento e sfruttamento.
Tali debbono ritenersi il fatto cioè della esistenza dell'appartamento ove la donna, minore e straniera, aveva vissuto con il ricorrente e i suoi congiunti, essendone ospite;
il fatto che essa si prostituisse in strada, essendone pacificamente a conoscenza l'imputato; il fatto che la giovane avesse una cicatrice su un braccio;
il fatto infine che risultano effettuate numerosissime e altrimenti ingiustificate chiamate notturne da parte del ricorrente alla donna, mentre la stessa esercitava il meretricio. Ciò posto, riguardo ai fatti contestati sub A) deve ritenersi che la ricostruzione operata dai giudici di merito sia completa e logica e non patisca di alcuno dei vizi denunciati dalla difesa, essendo chiara ed utile anche nel superamento delle modeste incongruenze riguardanti il racconto della ragazza sul il luogo di esercizio della prostituzione.
Le doglianze articolate nel ricorso, d'alta parte, solo genericamente afferiscono alla imputazione de qua, mentre per la quasi totalità - concernendo la libertà morale e di movimento della minore - finiscono per risultare rilevanti essenzialmente in relazione alle imputazioni sub B) e C), effettivamente da espungere dalla condanna. La riduzione delle fattispecie in relazione alle quali la affermazione di responsabilità viene, nella presente sede, definitivamente confermata impone una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, da devolversi alla competenza del giudice del merito in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati ex artt. 600 e 609 bis c.p. perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Milano limitatamente alla rideterminazione della pena con riferimento al capo A).
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010