Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
La sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana. (Fattispecie relativa a incidente di esecuzione con cui si era dedotta la non esecutività della sentenza di condanna, sul rilievo della mancata traduzione in lingua nota al condannato, del relativo avviso di deposito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2004, n. 48743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48743 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 4650
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 019827/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) US MM N. IL 31/12/1962;
avverso ORDINANZA del 04/03/2004 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 4 marzo 2004, il tribunale di Modena, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal gup dello stesso tribunale nei confronti di US EM e di procedere alla rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito della sentenza, sul rilievo che l'art. 143 c.p.p. riconosce la necessità della traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato (nel caso in esame: l'inglese) solo con riferimento a quegli atti che enunciano l'accusa nelle sue progressive specificazioni, sicché nessun obbligo di traduzione sussiste in relazione alla notifica dell'avviso di deposito ex art. 548 comma 2^ c.p.p., che non contiene la contestazione di un'incolpazione.
Ricorre per cassazione l'Owusu, insistendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 143 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., sulla necessità della rinnovazione della notifica del predetto avviso di deposito, in ottemperanza anche a quanto precisato di recente dalle Sezioni Unite (sent. n. 5052/04), che, sia pure con riferimento ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, aveva affermato il principio della necessità della traduzione.
2. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 1997, Minoun, in CED Cass., n. 192519; Id., Sez. 3^, 11 marzo 1997, Husic, ivi, n. 207207 e, tra le ultime, Cass., Sez. 1^, 3 giugno 2004, Meral) ha escluso che la sentenza rientri tra gli atti rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura il diritto alla traduzione gratuita:
l'insussistenza del relativo obbligo deriva dalla natura scritta dell'atto che, come tale, si sottrae alla garanzia di cui alla citata norma la quale contempla solo gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento. Tale esclusione, peraltro, non menoma il diritto di difesa e il diritto di impugnare la decisione in quanto, fuori da ogni contestualità, l'imputato avrebbe "tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli".
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2004