Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14868
CASS
Sentenza 27 marzo 2007

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Il delitto di sfruttamento della prostituzione si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente si avvantaggi dell'attività compiuta dalla vittima, non in quello nel quale quest'ultima si sia prostituita. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14868
    Data del deposito : 27 marzo 2007

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