Art. 534.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
[…] Curiosamente, era punito dall'articolo 534 Codice Penale “chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila”. […]
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