Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato alloglotta non è causa di nullità della stessa e determina soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2009, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 63
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 34717/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Diop Mor, n. il 24.12.71;
avverso la sentenza 27.6.08 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 27.6.08 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna, per il delitto di rapina, emessa il 9.10.07 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di Diop Mor.
Ricorreva costui - per il tramite del proprio difensore - contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per un unico motivo, vale a dire in quanto non tradotta in una lingua da lui compresa (il Diop sosteneva di non comprendere l'italiano, tanto da essere stato assistito da un interprete di lingua inglese), il che pregiudicava il pieno esercizio dei suoi diritti di difesa.
2- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, al di là della questione (su cui si registrano discordanti pronunce da parte di questa S.C.) relativa alla necessità o meno della traduzione della sentenza, id est se il disposto dell'art. 143 c.p.p. vada riferito ai soli atti orali che si svolgano in presenza dell'imputato od anche a quelli scritti (come, appunto, una sentenza), resta il rilievo che l'omessa traduzione dell'impugnata pronuncia di per sè non può in nessun caso invalidarla, essendo la traduzione un mero posterius per sua natura inidoneo a provocare la nullità di un atto ad essa anteriore. Invero, ex art. 185 c.p.p. eventuali nullità si comunicano agli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma non possono mai retroagire ai danni di atti che, come la sentenza in questa sede impugnata, sono stati regolarmente redatti, come prescritto dall'art.109 c.p.p. a pena di nullità, in lingua italiana.
Dunque, che l'imputato alloglotta abbia o meno diritto alla traduzione della sentenza in altro idioma da lui conosciuto (peraltro, nel senso che la sentenza non sia atto soggetto a traduzione per l'imputato alloglotta, cfr., Cass. Sez. 2^ n. 5572 del 21.12.2007, dep. 5.2.2008; conf. Cass. n. 19136/2006; Cass. n. 48743/2004; Cass. n. 15745/2002; Cass. n. 27018/2001; Cass. n. 12394/2000; Cass. n. 8722/2000; Cass. n. 8403/97; Cass. n. 677/97;
Cass. n. 417/97) è questione che non può incidere sulla validità della sentenza medesima, ma al più - e non è questo il caso in esame - sulla sua efficacia, vale a dire sull'attitudine a determinare il decorso dei termini per l'impugnazione, differito al momento in cui il destinatario abbia compreso il contenuto del provvedimento (cfr. ad es. Cass. Sez. 1^ n. 13804 dell'11.3.2008, dep. 2.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 12113 del 4.12.2007, dep. 18.3.2008;
Cass. Sez. 4^ n. 6684 del 12.11.2004, dep. 22.2.2005, ed altre). Nè gioverebbe all'odierno ricorrente il precedente (espressione di orientamento ad ogni modo minoritario presso questa Suprema Corte) costituito da Cass. Sez. 6^ n. 4929 del 23.11.2006, dep. 7.2.2007, che era sì pervenuto alla dichiarazione di nullità della sentenza d'appello impugnata, ma in base al ritenuto vizio di nullità, comunicantesi alla consecutiva sentenza, concernente l'ordinanza della Corte territoriale che aveva respinto l'eccezione, sollevata dai difensori, relativa alla mancata traduzione della sentenza nella lingua nota agli imputati, al fine di ottenere un nuovo termine utile ad esercitare la facoltà conferita dall'art. 571 c.p.p., comma 4. Nella vicenda processuale in oggetto, invece, il ricorso non allega neppure che l'imputato abbia mai chiesto di esercitare tale facoltà nè comunque che abbia mai sollecitato la traduzione della sentenza deducendo, in difetto, il non esaurimento del termine per impugnare.
3- Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2009