Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
La sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana (fattispecie relativa a sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2008, n. 44101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44101 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
44 1 0 1 /08 Sentenza n.7336 Registro generale n. 38243/2007
Udienza pubblica 21.10.2008
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Francesco SERPICO presidente Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Luigi LANZA
Massimo DOGLIOTTI 66
Giorgio FIDELBO 64
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale nei confronti di
DE NI, n. in Albania il 26.10.1950
CE Klodian, n. in Albania il 18.12.1969
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 17.9.2007;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del P.M., in persona del sostituto procuratore generale G. Galati, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Rimini aveva condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione e 30.000 euro di multa VI NI e EP
KL, per il reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 dpr 309/90 per avere
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, censurando d'illogicità la motivazione della sentenza sull'affermazione di responsabilità per il reato ascritto. Il VI NI deduce, inoltre, erronea applicazione della legge processuale penale per violazione dell'art. 143 c.p.p., non avendo il giudice proceduto a traduzione in lingua albanese della sentenza pronunciata il 3.10. 2006 dal giudice per l'udienza preliminare di Rimini, mentre in precedenza era stato nominato un interprete ed era stato tradotto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Si duole infine dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90, essendo stata essa ritenuta per il complessivo quantitativo di
23 chilogrammi, senza considerare che la quantità di principio attivo era inferiore a due chilogrammi. Il EP deduce anche la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di valenza tra aggravante ed attenuanti ed alla pena inflitta.
3. I motivi che deducono vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale sono inammissibili, risolvendosi concretamente in non consentite censure all'apprezzamento probatorio operato dai giudici di merito, che hanno reso l'accertamento dei fatti e le relative valutazioni con ragionamento giuridicamente corretto ed indenne da vizi logici.
4. Infondata è la doglianza sulla mancata traduzione della sentenza. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (L.
4.8.1955 n. 848) prevede il diritto dell'imputato di essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art.
6.3 lett. a). Questa Corte ha più volte precisato che la sentenza non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (tra le tante, v. Cass. 5572/2008, ced. Rv.
239495).
2 5. Fondata è invece la censura relativa alla ritenuta aggravante dell'ingente quantità di stupefacente impostato e trasportato. Effettivamente la valutazione è stata basata sulla quantità complessiva, mentre va operato sulla quantità di stupefacente che costituisce principio attivo.
6. La sentenza va pertanto annullata limitatamente a tale punto (nel quale resta assorbito anche il motivo del EP relativo al giudizio di valenza tra aggravante e attenuanti), con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90 e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto in ricorsi.
Roma, 21 ottobre 2008
Il consiglier presidenteidente k. Ippolito Serpico F
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 NOV 2008
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