Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 81
CASS
Sentenza 23 novembre 2004

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La nuova figura di reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, prevista dall'art.1 Legge 11 agosto 2003 n. 228, si pone in rapporto di continuità normativa con quella delineata dall'art. 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalla Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928 n. 1723.

Non esiste alcun rapporto di sussidiarietà tra il reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 6, l. 20 febbraio 1958 n. 75 (induzione di taluno a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitare la prostituzione) ed il reato di cui all'art. 12, comma terzo D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (favoreggiamento all'ingresso clandestino di stranieri), essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso che la prima è esclusivamente finalizzata ad impedire l'induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di colui che induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della residenza abituale, per esercitarvi la prostituzione, mentre la seconda tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di colui che favorisce l'ingresso "clandestino" di stranieri nel territorio dello Stato italiano, sicchè quest'ultima fattispecie criminosa non può ritenersi compresa nella prima.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 81
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 81
Data del deposito : 23 novembre 2004

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