Sentenza 12 gennaio 2007
Massime • 1
L'art. 32, comma secondo, D.L. n. 269 del 2003 esclude la possibilità di sanatoria per condono in zone assoggettata a vincolo paesaggistico degli abusi di carattere sostanziale e, cioè, di quelli non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione dell'istanza di condono. (Fattispecie relativa alla avvenuta presentazione di domanda di condono in relazione a fabbricato residenziale abusivo edificato in zona avente destinazione agricola e a servizi per attrezzature annonarie di impianti industriali o commerciali attinenti all'alimentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 83
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 23785/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SI PA, nato a [...] il [...];
2. DE IO RM, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 27.3.2006 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27.3.2006, in parziale riforma della sentenza 10.2.2005 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia;
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di AN PA e EL IO RM in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta concessione edilizia, un fabbricato in cemento armato, in triplice elevazione, su un'area di mt. 24,00 x 12,70 - acc. In Castellammare di Stabia, fino al 10.8.2002);
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere edificato il fabbricato anzidetto, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);
- all'art. 81 cpv. c.p., e art. 349 cpv. C.p. (per avere più volte violato i sigilli apposti al manufatto abusivo);
b) dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 17 e 20;
c) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena principale complessiva in mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa per ciascuna imputata;
d) confermava: la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione effettiva del manufatto entro il termine di un anno dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiunto le imputate, le quali - sotto i profili della violazione di legge e della carenza di motivazione - hanno eccepito;
- la nullità della stessa per erronea applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326:
i giudici del merito incongruamente non avevano tenuto conto di domande di condono edilizio presentate in relazione alla normativa anzidetta sul presupposto (contestato in ricorso con varie argomentazioni) della inapplicabilità della stessa normativa alle nuove costruzioni eseguite nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico;
- la violazione del diritto di difesa, in quanto il Tribunale avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione di testi addotti a discarico;
- la incongrua subordinazione del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva demolizione del fabbricato.
Il difensore delle ricorrenti, in data 8.1.2007, ha depositato memoria ulteriormente illustrativa dei motivi di gravame, ribadendo la obbligatorietà della sospensione del processo (ex L. n. 47 del 1985, art. 38) in seguito alla presentazione della domanda di condono edilizio.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. In relazione alla prima doglianza, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art.32, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^: 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio). Il citato art. 32, comma 26, dispone, infatti, che: "Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui alla L.28 febbraio 1985, n. 47, articolo 32, in attuazione di Legge
Regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio".
La seconda parte della lett. a), del comma 26, statuisce espressamente dunque, che nelle aree sottoposte a vincolo di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32 (trattasi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ed in proposito non può mancarsi di rilevare che la normativa statale sul condono edilizio, per la sua natura straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione.
1.1 Inequivoca è altresì, al riguardo, la Relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003, secondo la quale "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte gi vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologia, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggette a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale".
Il Collegio è ben consapevole dei limiti dell'efficacia delle enunciazioni contenute nella Relazione governativa in sede di interpretazione del testo normativo.
Nella specie, però, la Relazione non contraddice gli effettivi contenuti del testo della legge ed è invece utile a chiarire alcuni punti oscuri che potrebbero dare luogo ad incertezze applicative.
1.2 La prima obiezione che viene mossa alla anzidetta interpretazione di questa Corte - considerata nel ricorso non condivisibile, perché ingiustificatamente restrittiva - si incentra sulla formulazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 43, che ha integralmente sostituito la L. n. 47 del 1985, art. 32. Secondo quest'ultima norma - nel nuovo come nel precedente testo - per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Nel vecchio testo legislativo che era stato modificato, da ultimo, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 43, al silenzio dell'autorità competente, protrattosi per un periodo determinato dalla presentazione della richiesta, veniva generalmente attribuita valenza di parere favorevole.
In particolare, in caso di vincolo paesaggistico, l'esito di tacito assenso si conseguiva:
- dopo 120 giorni dalla richiesta del parere, per le tipologie di abuso relative a meri ampliamenti o non comportanti aumento di superficie o di volume;
- dopo 180 giorni dalla presentazione della richiesta, invece, per le tipologie di totale abusività.
Con in nuova formulazione normativa viene ripudiato l'istituto del silenzio-assenso ed al comportamento omissivo protrattosi oltre 180 giorni dalla richiesta di parere si attribuisce valenza di silenzio- rifiuto per tutti i tipi di vincoli.
Ai fini dell'acquisizione dei pareri "si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 6" ed "il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 4).
"Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte" (previsione, quest'ultima, contenuta anche nella precedente formulazione).
In relazione alla intervenuta sostituzione della L. n. 47 del 1985, art. 32, si afferma in ricorso che le tipologie di intervento ammesse a condono non potrebbero sicuramente ridursi solo a quelle elencate nei nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1.
Non avrebbe senso, infatti, la obbligatoria convocazione di una dispendiosa conferenza di servizi per opere di minima importanza (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo), ne' avrebbe senso richiedere per le medesime opere la acquisizione del parere paesaggistico stante la disposizione che tale parere invece esclude "quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte" (violazioni queste ultime considerate più gravi di quelle che possono commettersi in occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione o restauro).
1.3 Le argomentazioni dianzi enunciate non appaiono, pero, conducenti poiché esse non tengono in conto che:
a) Nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi, con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 143, comma 5 - lett. b, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti (tra l'altro) nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. b) Qualora un qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); della L. n.394 del 1991(Legge Quadro sulle aree protette); della L. n. 183 del 1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) l'effettuazione dello stesso è subordinata sa preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 6). Nell'ambito delle norme di tutela rientrano altresì le previsioni:
- dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico- territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali;
- degli strumenti urbanistici, qualora siano espressamente rivolte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico- archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico- testimoniali.
c) La previsione della L. n. 47 del 1985, art. 32 - secondo la quale "il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte" (identica sia nel testo precedente, più volte modificato fino alla formulazione risultante in seguito alla L. n. 662 del 1996, sia in quello novellato dal D.L. n. 269 del 2003) - non è riferita, ad evidenza, al solo vincolo paesaggistico, bensì a tutte quelle situazioni in cui l'esistenza di un "vincolo" (quale limitazione alla sfera di godimento e disposizione di un bene per il soddisfacimento e la tutela di interessi pubblici) è affermata dal legislatore, con terminologia sicuramente generica e per alcuni versi pure impropria, in relazione a fattispecie anche molto diverse quanto a disciplina giuridica, contenuti ed effetti.
Con elencazione avente carattere meramente esemplificativo può ricordarsi che l'art. 32 inerisce - oltre che ai vincoli paesistici ed ambientali - ai vincoli storici, artistici, architettonici ed archeologici;
ai vincoli idrogeologici;
ai vincoli previsti per i parchi e le aree naturali protette;
ai vincoli derivanti dall'esistenza di usi civici;
ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di rispetto" del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri;
alle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche;
ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. Quanto al vincolo paesaggistico, la disposizione in esame può razionalmente correlarsi soltanto ad eventuali prescrizioni poste dal piano paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 143, comma 5 - lett. b, nonché a previsioni degli strumenti urbanistici espressamente rivolte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.
d) Il riformulato comma 4, della L. n. 47 del 1985, art. 32, si limita a stabilire che "Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 20, comma 6 ". Il richiamato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 6, dispone, a sua volta, che, "Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire (atti di assenso, comunque denominati, di altre Amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 3, atti di assenso, cioè, diversi dal parere dell'A.S.L. e dal parere dei Vigili del fuoco, ove necessari n.d.r.), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi, ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater e successive modificazioni".
Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 5, comma 4, l'ufficio dello sportello unico per l'edilizia "cura gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater di servizi, degli atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio).
Un'interpretazione coordinata del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, comma 6, e art. 5, comma 4, non consente però di affermare che l'ufficio comunale sia imprescindibilmente obbligato a convocare una conferenza di servizi qualora sia necessario acquisire l'assenso di altre Amministrazioni (in difformità dal previgente D.L. n. 398 del 1993, art. 4, comma 2, che conferiva ai responsabile del procedimento soltanto la facoltà discrezionale di detta convocazione). Appare corretta invece, in proposito, l'applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 14, comma 2, come modificato dalla L. n. 15 del 2005,
ove si stabilisce l'obbligatorietà della conferenza di servizi quando l'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale debba acquisire atti di assenso comunque denominati ad un'attività privata, provenienti da altre Amministrazioni, e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Il dirigente o responsabile dell'ufficio comunale, dunque, nel termine che ha a disposizione per l'istruttoria, deve anzitutto richiedere gli atti di assenso alle altre Amministrazioni coinvolte e, solo qualora queste non si pronuncino entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (ovvero quando, nello stesso termine, sia intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate), deve essere convocata la conferenza.
1.4 Alla stregua delle disposizioni legislative dianzi enunciate e della loro corretta ermeneusi non può attribuirsi rilevanza alle prospettazioni che i sostenitori della tesi "estensiva" dei limiti di applicabilità del terzo condono edilizio riferiscono:
- alla pretesa incongruenza della limitazione della sanabilità ai soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo rispetto alla previsione della L. n. 47 del 1985, art.32, secondo la quale "il parere non è richiesto quando Si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte";
- all'eccessiva dispendiosità di una conferenza di servizi da indirsi esclusivamente per interventi edilizi minori. Si è rilevato, infatti, che:
- anche l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore);
- la previsione della L. n. 47 del 1985, art. 32, ben si spiega con riferimento ai "vincoli" di natura diversa da quello paesaggistico e, quanto a quest'ultimo vincolo, può comunque correlarsi ad eventuali prescrizioni poste dal piano paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 143, comma 5 - lett. b, nonché a previsioni degli strumenti urbanistici espressamente rivolte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali;
- per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la conferenza di servizi non è imprescindibilmente obbligatoria.
1.5 Elementi decisivi in favore della prospettata sanabilità degli abusi di cui alle tipologie 1, 2 e 3 neppure possono trarsi dalle disposizioni del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 17, ove viene esplicitamente stabilito che "nel caso di aree soggette ai vincoli di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo".
Tale disposizione è riferita alle "opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale". Essa però:
- è significativamente limitata dall'esclusione (posta dal precedente comma 14) "del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico" (immobili assoggettati a vincolo paesaggistico ex lege);
- non comporta certamente, quale inevitabile conseguenza, che - nel caso di nuove costruzioni realizzate abusivamente su suolo di proprietà dello Stato e soggetto a vincolo paesaggistico, idrogeologico o forestale - queste possano essere sanate ed il trasgressore possa anche acquistare il suolo sul quale sono state realizzate, previa disponibilità dello Stato a cederlo ed acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
La disposizione va correttamente interpretata, invece, sempre alla stregua dell'ermeneusi della L. n. 47 del 1985, art. 32, dianzi illustrata, tenendo conto dell'ampia nozione di "vincolo" che detto articolo presuppone.
1.6 Una interessante tesi dottrinaria ha prospettato l'interpretazione secondo la quale il legislatore, nel D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 26 - piuttosto che affermare che le tipologie 1, 2 e 3 non si possono sanare nelle zone soggette a vincolo, nelle quali sarebbero sanabili solo le tipologie 4, 5 e 6 - avrebbe inteso individuare invece tutti gli abusi aventi rilevanza penale ed ammetterli alla possibilità di sanatoria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che gli abusi rientranti nelle tipologie 4, 5 e 6 configurano reato soltanto nelle zone soggette ad uno dei vincoli di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32. Per questi ultimi abusi minori, proprio poiché essi non configurano reato nelle zone non soggette ad uno dei vincoli di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32, avrebbe lasciato (con la disposizione di cui alla lett. b dello stesso comma 26) alle Regioni la scelta di assoggettarli o meno alla normativa di condono, evidentemente per i soli aspetti amministrativi.
Questa tesi resta inficiata, però, dalle argomentazioni svolte nella sentenza n. 196/2004 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del comma 26 "nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio dell'Allegato 1".
La Corte Costituzionale ha rilevato, al riguardo, che:
- "Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte v. la sentenza n. 487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989)". - "Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche attraverso la previsione da parte del legislatore statale di uno straordinario titolo abilitativo edilizio, a causa dell'evidente interesse di coloro che abbiano edificato illegalmente ad un condono su entrambi i versanti, quello penale e quello amministrativo;
ma sul piano della sanatoria amministrativa i vincoli che legittimamente possono imporsi all'autonomia legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali, non possono che essere quelli ammissibili sulla base rispettivamente delle disposizioni contenute nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali".
1.7 Quanto ai profili esclusivamente penali (tenendo presenti i principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004) va evidenziato che:
a) Il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, ricollega la produzione degli "effetti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2, (estinzione dei reati edilizi e di quelli già
previsti dalle L. n. 1086 della 1971 e L. n. 64 del 1974) ai soli illeciti ammessi a sanatoria.
b) La L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 1, dispone che soltanto "il rilascio del titolo abilitativo edilizio (previo parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla specifica tutela vincolistica n.d.r.) estingue anche il reato per la violazione del vincolo". c) Non può ritenersi, come si pretenderebbe in ricorso, che nella vicenda in esame - quando pure il fabbricato abusivo in oggetto non fosse ritenuto sanabile sotto il profilo amministrativo - sarebbe comunque applicabile la L. n. 47 del 1985, art. 39 (estinzione dei reati conseguente alla mera effettuazione dell'oblazione, "qualora le opere non possano conseguire la sanatoria").
Mentre la L. n. 47 del 1985, art. 31, infatti, nella sua formulazione testuale, prevedeva una serie di requisiti esclusivamente in relazione alla possibilità di conseguire la concessione o la autorizzazione in Sanatoria, il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, del convenite dalla L. n. 326 del 2003 (come già la L. n. 724 del 1994, art. 39) subordina l'applicazione degli interi capi 4 e 5
della L. n. 47 del 1985 all'esistenza dei requisiti attualmente prescritti perché l'opera possa essere condonata.
La L. n. 47 del 1985, art. 39, conseguentemente, non può essere applicato per le opere che oggettivamente non abbiano i requisiti di condonabilità di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32. 2. La prima articolata doglianza delle ricorrenti presenta, altresì, un altro aspetto di infondatezza evidente.
Anche qualora potesse pervenirsi ad affermare, invero, la possibilità fermamente negata da questa Corte Suprema - di estendere a tutto il territorio nazionale la generica ammissibilità a condono per gli abusi rientranti nelle tipologie 1, 2 e 3 ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico con esclusione soltanto di quelli eseguiti in violazione del vincolo storico - artistico - monumentale, eccettuati dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. e), richiamata direttamente dalla lett. a) del comma 26 si dovrebbe tenere pur sempre conto di quanto disposto dal medesimo D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, ove si stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 32 e 33, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Una disposizione siffatta sottrae comunque alla possibilità di sanatoria per condono, in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, gli abusi edilizi di carattere sostanziale: quelli cioè non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione dell'istanza di condono.
Ed una conformità siffatta nella vicenda in esame risulta esclusa ictu oculi, poiché il fabbricato residenziale abusivo in oggetto risulta edificato, secondo il certificato di destinazione urbanistica, in zona avente destinazione agricola (ove il P.R.G. vigente ammette solo "gli impianti e le attrezzature strettamente necessari alla conduzione dei fondi rustici") e destinazione a servizi (F6) per "attrezzature annonarie di impianti industriali o commerciali attinenti all'alimentazione (macello e mercato ortofrutticolo)".
2.1 In applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d), questa Corte - in alcune decisioni richiamate anche dalle ricorrenti (Cass., Sez. 3^, 29.1.2004, n. 3350, Lasi;
7.9.2004, n. 35984, Laudani) - ha affermato la non sanabilità di specifiche opere realizzate senza titolo abilitativo edilizio, in zone soggette a vincolo paesistico preesistente, evidenziando esclusivamente che esse non erano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente.
In quelle decisioni l'esame della normativa di condono è stata limitata alla, constatazione che opere peculiarmente individuate non erano comunque suscettibili di sanatoria, tenuto conto che, nelle aree vincolate, solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo della L. n. 47 del 1985, art. 32 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 43. Non è stato effettuato, invece, in esse l'esame del completo quadro di riferimento normativo per la delimitazione delle tipologie di abuso sanabili, con particolare attinenza alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie in zone paesaggisticamente vincolate.
3. Nella vicenda in esame, in conclusione, legittimamente la Corte territoriale - pure a fronte della accertata presentazione di domande di condono - non ha applicato la sospensione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38. Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - correlata al condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dalla D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25 - può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere il processo ex L. n. 47 del 1985, art. 44, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere;
stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31;
rispetto dei limiti volumetrici;
eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria;
tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art. 104 Cost., comma 1, e art. 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex L. n. 47 del 1985, artt. 44 o 38) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
In questa prospettiva, anche a fronte di una causa estintiva che il legislatore avesse previsto esclusivamente allorquando le opere siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, deve ritenersi erroneo l'assunto delle ricorrenti secondo il quale il giudice penale non avrebbe la competenza istituzionale per compiere l'anzidetto accertamento di conformità.
4. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che il giudice di primo grado (all'udienza del 10.2.2005) avrebbe illegittimamente revocato l'ammissione di testi di lista della difesa, dalla cui escussione si sarebbe potuto evincere che EL IO RM (figlia della coimputata AN PA) non era committente delle opere edilizie in oggetto.
Tanto, invece, secondo quanto rilevato con esattezza dalla Corte di merito, è stato compiuto nel pieno rispetto dell'art. 495 c.p.p., commi 4 e 4 bis, avendo il giudice ritenuta razionalmente "superflua"
l'escussione di quei testi, tenuto conto che essi erano stati ammessi "per testimoniare sull'autore sull'epoca e sull'entità di realizzazione delle opere", circostanze ormai acquisite attraverso la prova già raccolta, risultando pure pacificamente che la EL IO (la quale era stata nominata custode del cantiere abusivo con provvedimenti del 9 gennaio, del 24 luglio e del 5 agosto 2002 ed aveva spontaneamente accettato tale nomina in luogo del fratello originariamente designato) non risiedeva, a differenza della madre, nelle immediate vicinanze dell'immobile in costruzione, bensì nel limitrofo Comune di Gragnano.
L'opposizione del difensore, pertanto, che non è vincolante per il giudice, risulta respinta dal Tribunale con motivazione adeguata e razionale.
5. Quanto al terzo motivo di ricorso, infine, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva (principio ribadito costantemente. Vedi, tra le molteplici decisioni, Cass.: Sez. 3^, 17.4.2003, n. 18304, Guido;
Sez. 3^, 7.4.2000, n. 4086, Pagano;
Sez. 5^, 30.9.1998, n. 10309, Licata). Deve ritenersi definitivamente superata infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 c.p.
6. I reati non sono prescritti, poiché i termini di cui all'art. 157 c.p., devono computarsi a decorrere dal 10.8.2002, epoca in cui i lavori erano ancora in corso.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007