Articolo 39 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 38Articolo 40
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17 marzo 1985
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23 giugno 1985
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26 novembre 2003
Art. 39. (Effetti del diniego di sanatoria)

((L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso)).
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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