Versione
5 aprile 1974
5 aprile 1974
Art. 20. (Sanzioni penali)
Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 e' punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 e' punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.
Commentari • 7
- 1. Reati edilizi: manufatto abusivo all’ordine di demolizione non si applica alcuna prescrizione.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 9.212315
[…] Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. […]
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Giurisprudenza • 212
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 27661Provvedimento: […] La Corte d'appello è pervenuta alla revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, con la sentenza di condanna per abusi edilizi emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 21/05/1998, in relazione ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) legge n. 47 del 1985 (capi a e d), artt. 13 e 20 legge n. 64 del 1974 (capo b) e art. 349 cod.pen. (capo c), sull'erroneo rilievo che la Corte d'appello, con la pronuncia del 15/05/2000, avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato urbanistico. […]Leggi di più...
- art. 13 legge n. 64/1974·
- art. 349 cod.pen.·
- art. 20 legge n. 47/1985·
- revoca ordine di demolizione·
- giudice dell'esecuzione·
- sanzione amministrativa reale·
- prescrizione reato urbanistico·
- travisamento probatorio·
- esecuzione nei confronti degli eredi