Articolo 20 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 19Articolo 21
Versione
5 aprile 1974
Art. 20. (Sanzioni penali)

Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 e' punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente