Articolo 13 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 gennaio 1972
Art. 13. (Lavori abusivi)

Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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